Gazzetta n. 272 del 21 novembre 2000 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1999, n. 558 |
Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonche' per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attivita' e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attivita' soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59). |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, numeri 94, 97 e 98, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49; Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 122; Vista la legge 12 agosto 1993, n. 310; Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580; Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 82; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581; Visto l'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1998; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 febbraio 1999; Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 19 e del 26 novembre 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, della giustizia, dei trasporti e della navigazione e delle politiche agricole e forestali;
E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: "Ministro dell'industria" il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; "Ministero dell'industria" il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; "Camera di commercio" la camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura; "Registro delle imprese" il registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580; "REA" il repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581; "Ufficio del registro delle imprese" l'ufficio della camera di commercio per la tenuta del registro delle imprese e del REA; "Commissione provinciale per l'artigianato" la commissione di cui all'articolo 10 della legge 8 agosto 1985, n. 443; "Albo delle imprese artigiane" l'albo di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; "Unioncamere" l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - II testo dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e' il seguente: "8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalita' di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonche' le seguenti materie: a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonche' valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni; b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta; c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le universita', graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e progressivita' in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonche' a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti commissioni parlamentari; d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; e) procedure per l'accettazione da parte delle universita' di eredita', donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia". - I procedimenti previsti ai numeri 94, 97 e 98 dell'allegato 1 alla citata legge 15 marzo 1997, n. 59, sono i seguenti: "94. Procedimento per l'iscrizione, variazione e cancellazione delle imprese e delle societa' commerciali: legge 11 giugno 1971, n. 426; decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63; legge 12 agosto 1993, n. 310". "97. Procedimento per la denuncia di inizio di attivita' e per la domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane od al registro delle imprese per le attivita' di installazione, di ampliamento e di trasformazione degli impianti: legge 5 marzo 1990, n. 46; decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392". "98. Procedimenti per la denuncia di inizio di attivita' ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese di quelle esercenti attivita' di autoriparazione e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane od al registro delle imprese: legge 5 febbraio 1992, n. 122, decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387". - Il testo del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973 (Norme per l'aumento delle tariffe riscosse dalle camere di commercio per i diritti di segreteria) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 1978, n. 5. Il testo della legge di conversione 27 febbraio 1978, n. 49 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 1978, n. 62. - Il testo della legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 1990, n. 59. - Il testo della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192. - Il testo della legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attivita' di autoriparazione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 1992, n. 41. - Il testo della legge 12 agosto 1993, n. 310 (Norme per la trasparenza nella cessione di partecipazioni e nella composizione della base sociale delle societa' di capitali, nonche' nella cessione di esercizi commerciali e nei trasferimenti di proprieta' dei suoli) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 1993, n. 195. - II testo della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura') e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell 11 gennaio 1994, n. 7, s.o. - Il testo della legge 25 gennaio 1994, n. 82 (Disciplina delle attivita' di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 1994, n. 27. - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392 (Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 1994, n. 141, s.o. - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387 (Regolamento recante disciplina del procedimento di iscrizione nel registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 1994, n. 141, s.o. - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 1996, n. 28, s.o. - Il testo dell'art. 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti ammistrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente: "Art. 22 (Liberalizzazioni e semplificazioni concernenti le funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura). - 1. E' soppresso il visto annuale della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura alle licenze di panificazione ai sensi dell'art. 7 della legge 31 luglio 1956, n. 1002. 2. Lo svolgimento delle seguenti attivita' si intende assentito, conformemente alla disciplina prevista dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine pure di seguito indicato: a) l'esercizio dei mulini per la macinazione dei cereali, nonche' il loro trasferimento, trasformazione, ampliamento o riattivazione di cui alla legge 7 novembre 1949, n. 857; l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta giorni, termine che puo' essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241; b) l'esercizio dei nuovi panifici, i trasferimenti e le trasformazioni dei panifici esistenti, di cui all'art. 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002; l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta giorni, termine che puo' essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241; c) la produzione a scopo di vendita e la vendita del materiale forestale di propagazione da destinarsi al rimboschimento, di cui all'art. 2 della legge 22 maggio 1973, n. 269; l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta giorni, termine che puo' essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. E' subordinato ad una denuncia di inizio attivita' l'esercizio delle seguenti attivita', precedentemente assoggettate ad iscrizione nei registri camerali: a) attivita' di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti di cui all'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 46, e al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392; b) attivita' di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione di cui all'art. 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 82; c) attivita' di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122. 4. E' subordinato ad una denuncia di inizio attivita' l'esercizio dell'attivita' relativa alla fabbricazione e alla gestione di depositi all'ingrosso di margarina e di grassi alimentari idrogenati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1997, n. 519, precedentemente assoggettato a licenza camerale". - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari". Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (per l'argomento e la pubblicazione, si veda nelle note alle premesse) e' il seguente: "Art. 8 (Registro delle imprese). - 1. E' istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile. 2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformita' agli articoli 2188 e seguenti del codice civile, nonche' alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia. 3. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 4. Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del medesimo codice e le societa' semplici. Le imprese artigiane iscritte agli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono altresi' annotate in una sezione speciale del registro delle imprese. 5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicita' notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali. 6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicita' di pubblicita' per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestivita' dell'informazione su tutto il territorio nazionale. 7. Il sistema di pubblicita' di cui al presente articolo deve trovare piena attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data le camere di commercio continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni. 8. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo che dovranno prevedere in particolare: a) il coordinamento della pubblicita' realizzata attraverso il registro delle imprese con il Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata e con il Bollettino ufficiale delle societa' cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e successive modificazioni; b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonche' di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, in conformita' alle norme vigenti; c) particolari procedure agevolative e semplificative per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravi di oneri a carico delle imprese; d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle camere di commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese. 9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro, l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), e' determinato, in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo previsto per le ditte individuali. 10. E' abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni. 11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro delle imprese, le camere di commercio provvedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro delle imprese. 12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8. 13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del registro delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalita' disposte dal regolamento di cui al comma 8". - Il testo dell'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e' il seguente: "Art. 9 (Repertorio delle notizie economiche e amministrative). - 1. In attuazione dell'art. 8, comma 8, lettera d), della legge n. 580 del 1993, presso l'ufficio e' istituito il repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA). 2. Sono obbligati alla denuncia al REA: a) gli esercenti tutte le attivita' economiche e professionali la cui denuncia alla camera di commercio sia prevista dalle norme vigenti, purche' non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali; b) gli imprenditori con sede principale all'estero che aprono nel territorio nazionale unita' locali. 3. Il REA contiene le notizie economiche ed amministrative per le quali e' prevista la denuncia alla camera di commercio e la relativa utilizzazione del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, dal regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29, dall'art. 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e da altre leggi, con esclusione di quelle gia' iscritte o annotate nel registro delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Con decreto del Ministro, d'intesa con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali per la parte riguardante le imprese agricole, sono indicate le notizie di carattere economico, statistico, amministrativo che l'ufficio puo' acquisire, invece che dai privati, direttamente dagli archivi di pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi secondo le norme vigenti, nonche' dall'archivio statistico delle imprese attive costituito a norma del regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993, purche' non coperte dal segreto statistico. Con lo stesso decreto sono stabilite modalita' semplificate per la denuncia delle notizie di carattere economico ed amministrativo da parte dei soggetti iscritti o annotati nelle sezioni speciali. 4. L'esercente attivita' agricole deve altresi' indicare, qualora non compresi negli archivi di cui al comma 3, i dati colturali, l'estensione e la tipologia dei terreni con i relativi dati catastali, la tipologia degli allevamenti del bestiame, secondo il modello approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 5. Il REA e' gestito secondo tecniche informatiche nel rispetto delle norme vigenti. L'ufficio provvede all'inserimento nella memoria elettronica del REA dei dati contenuti nella denuncia, redatta secondo il modello approvato dal Ministro". - Il testo dell'art. 10 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato) e' il seguente: "Art. 10 "(Commissioni provinciali per l'artigianato). - La commissione provinciale per l'artigianato e' costituita con decreto del presidente della giunta regionale, dura in carica cinque anni ed e' composta da almeno quindici membri. Essi eleggono il presidente, scegliendolo tra i componenti titolari di impresa artigiana, ed il vice presidente. Due terzi dei componenti della commissione provinciale per l'artigianato devono essere titolari di aziende artigiane operanti nella provincia da almeno tre anni. Nel terzo rimanente dovra' essere garantita la rappresentanza delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative dei lavoratori dipendenti, dell'INPS, dell'ufficio provinciale del lavoro e la presenza di esperti. Le regioni, con apposite leggi, stabiliscono le norme relative alla elezione dei componenti, all'organizzazione e al funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato".
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| Art. 2. Iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese 1. Sono iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 dello stesso codice e le societa' semplici. Le persone fisiche, le societa' e i consorzi iscritti negli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono annotati nella medesima sezione speciale. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ogni riferimento alle sezioni speciali contenuto nella legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed in ogni altra disposizione si intende operato con riferimento alla sezione speciale di cui al comma 1. 3. La certificazione relativa all'iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 1, riporta la specificazione della qualifica di imprenditore agricolo, piccolo imprenditore, societa' semplice e artigiano nonche' di ogni altra indicazione prevista dalle norme vigenti.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 2135 del codice civile e' il seguente: "Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore agricolo chi esercita un'attivita' diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attivita' connesse. Si reputano connesse le attivita' dirette alla trasformazione o alla alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura". - Il testo dell'art. 2083 del codice civile e' il seguente: "Art. 2083 (Piccoli imprenditori). - Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attivita' professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia". - Per il titolo della legge 8 agosto 1985, n. 443, si veda nelle note all'art. 1. - Per il titolo della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 3. Presentazione della domanda 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il numero di iscrizione degli imprenditori nel registro delle imprese o nella sezione speciale dello stesso ed il numero d'iscrizione dei soggetti obbligati alla denuncia al REA coincidono con il numero di codice fiscale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. 2. La presentazione delle domande al registro delle imprese e delle denunce al REA, il cui termine cade di sabato o di giorno festivo, e' considerata tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo. 3. I soggetti che trasferiscono la propria sede in altra provincia presentano la relativa domanda all'ufficio del registro delle imprese della camera di commercio della circoscrizione ove si trasferiscono, la quale ne da' comunicazione all'ufficio di provenienza ai fini della cancellazione.
Note all'art. 3: - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, s.o.
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| Art. 4. Informatizzazione della presentazione delle domande al registro delle imprese e modalita' di autenticazione 1. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento tutte le domande di iscrizione e di deposito e gli atti che le accompagnano presentate all'ufficio del registro delle imprese, ad esclusione di quelle presentate dagli imprenditori individuali, sono inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico. Le modalita' e i tempi per l'assoggettamento al predetto obbligo degli imprenditori individuali sono stabilite con regolamento del Ministro dell'industria, tenuto conto della normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513. 2. Ai fini del deposito della firma autografa nel registro delle imprese e nel REA l'autenticazione della sottoscrizione apposta nei modelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, puo' essere effettuata anche dai dottori commercialisti, dagli avvocati, dai ragionieri e dai consulenti del lavoro regolarmente iscritti nei relativi albi e collegi, nonche' dai tributaristi iscritti nei ruoli dei periti ed esperti tenuti presso le Camere di commercio e dai revisori contabili iscritti nell'apposito registro. 3. Decorso un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'ufficio del registro delle imprese archivia otticamente la sezione dei modelli, di cui al comma 2, recante le firme apposte ai fini del deposito della firma autografa del titolare d'impresa individuale nonche' dei rappresentanti legali dell'impresa e degli altri soggetti titolari del potere di rappresentanza. Ai medesimi soggetti, per ogni successivo adempimento, non puo' essere richiesta dall'ufficio del registro delle imprese l'autenticazione della firma.
Note all'art. 4: - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 (Regolamento recante criteri e modalita' per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60. - Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, si veda in note alle premesse.
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| Art. 5. Attivazione di collegamenti con le pubbliche amministrazioni 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 13, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49 nonche' dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, le camere di commercio, entro il 1 gennaio 2000, attivano collegamenti telematici, compatibili con la rete unitaria della pubblica amministrazione, con le amministrazioni e con gli enti pubblici allo scopo di permetterne l'accesso agli atti che sono iscritti o depositati presso l'ufficio del registro delle imprese e consentire lo scambio di notizie e dati. Dopo l'attivazione dei collegamenti con le amministrazioni e gli enti pubblici, di cui il Ministero dell'industria da' pubblicita' nella Gazzetta Ufficiale, le imprese non sono piu' tenute a comunicare le suddette notizie, dati o atti alle pubbliche amministrazioni interessate, sempre che gli stessi siano autonomamente acquisibili in via telematica. 2. Per il collegamento telematico di cui al comma 1, con le amministrazioni e gli enti pubblici, l'Unioncamere stipula per le camere di commercio, su parere conforme del Ministero dell'industria, convenzioni nazionali che consentono lo scambio gratuito dei dati. 3. Tali dati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono, altresi', accessibili alla generalita' degli utenti mediante collegamento telematico ovvero presso le sedi delle camere di commercio. 4. Con apposite convenzioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le locali camere di commercio, previo parere conforme del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero delle politiche agricole e forestali, disciplinano lo scambio di dati per via telematica tra il REA, il catasto vitivinicolo e gli schedari ufficiali delle aziende agricole.
Note all'art. 5: - Per il testo dell'art. 8, comma 13, della citata legge 29 dicembre 1993, n. 580, si veda nelle note all'art. 1. - Il testo della legge 27 febbraio 1978, n. 49 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, recante norme per l'aumento delle tariffe riscosse dalle camere di commercio per i diritti di segreteria) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 1978, n. 62. - Il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), e' il seguente: "Art. 15 (Servizi di interesse pubblico). - 1. Il SIAN, quale strumento per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, ha caratteristiche unitarie ed integrate su base nazionale e si avvale dei servizi di interoperabilita' e delle architetture di cooperazione previste dal progetto della rete unitaria della pubblica amministrazione. II Ministero per le politiche agricole e gli enti e le agenzie dallo stesso vigilati, le regioni e gli enti locali, nonche' le altre amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi titolo nel comparto agricolo e agroalimentare, hanno l'obbligo di avvalersi dei servizi messi a disposizione dal SIAN, intesi quali servizi di interesse pubblico, anche per quanto concerne le informazioni derivanti dall'esercizio delle competenze regionali e degli enti locali nelle materie agricole, forestali ed agroalimentari. II SIAN e' interconnesso, in particolare, con l'Anagrafe tributaria del Ministero delle finanze, i nuclei antifrode specializzati della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, le camere di commercio, industria ed artigianato, secondo quanto definito dal comma 4. 2. Il SIAN, istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194, e' unificato con i sistemi informativi di cui all'art. 24, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e all'art. 01 della legge 28 marzo 1997, n. 81, ed integrato con i sistemi informativi regionali. Allo stesso e' trasferito l'insieme delle strutture organizzative, dei beni, delle banche dati, delle risorse hardware, software e di rete dei sistemi di cui all'art. 01 della legge 28 marzo 1997, n. 81, senza oneri amministrativi. In attuazione della normativa comunitaria, il SIAN assicura, garantendo la necessaria riservatezza delle informazioni, nonche' l'uniformita' su base nazionale dei controlli obbligatori, i servizi necessari alla gestione, da parte degli organismi pagatori e delle regioni e degli enti locali, degli adempimenti derivanti dalla politica agricola comune, connessi alla gestione dei regimi di intervento nei diversi settori produttivi ivi inclusi i servizi per la gestione e l'aggiornamento degli schedari oleicolo e viticolo. 3. Il SIAN e' interconnesso con i sistemi informativi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di fornire all'ufficio del registro delle imprese, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli elementi informativi necessari alla costituzione ed aggiornamento del Repertorio economico amministrativo (REA). Con i medesimi regolamenti, di cui all'art. 14, comma 3, sono altresi' definite le modalita' di fornitura al SIAN da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle informazioni relative alle imprese del comparto agroalimentare. 4. Con apposita convenzione le amministrazioni di cui ai commi precedenti definiscono i termini e le modalita' tecniche per lo scambio dei dati, attraverso l'adozione di un protocollo di interscambio dati. Il sistema automatico di interscambio dei dati e' attuato secondo modalita' in grado di assicurare la salvaguardia dei dati personali e la certezza delle operazioni effettuate, garantendo altresi' il trasferimento delle informazioni in ambienti operativi eterogenei, nel pieno rispetto della pariteticita' dei soggetti coinvolti. 5. Lo scambio di dati tra i sistemi informativi di cui al presente articolo, finalizzato al perseguimento delle funzioni istituzionali nelle pubbliche amministrazioni interessate, non costituisce violazione del segreto d'ufficio. 6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si fara' fronte nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi". - Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 6 (Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti) |
| Art. 7. Imprese di pulizia 1. Le imprese che intendono esercitare alcune delle attivita' disciplinate dalla legge 25 gennaio 1994, n. 82, presentano denuncia di inizio dell'attivita', ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dichiarando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), e all'articolo 2 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, unendo, altresi', il modello previsto all'allegato A del decreto 7 luglio 1997, n. 274, compilato nella prima sezione, per la dichiarazione del possesso dei requisiti di capacita' economico-finanziaria, tecnica ed organizzativa e, nella seconda sezione, nel caso di richiesta di iscrizione in una determinata fascia di classificazione. 2. Le imprese artigiane presentano la denuncia di cui al comma 1, alla commissione provinciale per l'artigianato unitamente alla domanda di iscrizione al relativo albo, ai fini del riconoscimento della qualifica artigiana; le altre imprese presentano la denuncia unitamente alla domanda di iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese. L'ufficio del registro delle imprese provvede, entro il termine di dieci giorni previsto dall'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, all'iscrizione provvisoria della impresa nonche' alla sua iscrizione definitiva, entro sessanta giorni dalla denuncia, previa verifica d'ufficio del possesso dei requisiti previsti. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle imprese di pulizia stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea non aventi alcuna sede o unita' locale sul territorio nazionale.
Note all'art. 7: - Il testo degli articoli 1 e 2 della citata legge 25 gennaio 1994, n. 82 e' il seguente: "Art. 1 (Iscrizione delle imprese di pulizia nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane). - 1. Le imprese che svolgono attivita' di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione o di sanificazione, di seguito denominate "imprese di pulizia", sono iscritte nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, qualora presentino i requisiti previsti dalla presente legge. 2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, agli effetti della presente legge: a) le attivita' di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione; b) i requisiti di capacita' economico-finanziaria, tecnica ed organizzativa delle imprese che svolgono le attivita' di cui alla lettera a), che devono essere certificati ai sensi della normativa in materia; c) la misura del contributo per l'iscrizione nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui al comma 1, nonche' le relative modalita' di versamento; d) le fasce nelle quali devono essere classificate, nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane, le imprese di pulizia, tenuto conto del volume d'affari al netto dell'IVA, ai fini della partecipazione, secondo la normativa comunitaria, alle procedure di affidamento dei servizi di cui alla presente legge. 3. Le imprese di pulizia comunicano alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o alla commissione provinciale per l'artigianato ogni variazione dei requisiti definiti ai sensi del comma 2, lettera b), nei termini stabiliti dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al medesimo comma 2". "Art. 2 (Requisiti di onorabilita'). - 1. Le imprese di pulizia possono richiedere l'iscrizione nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane qualora nei confronti dei soggetti di cui al comma 2: a) non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia gia' stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione; b) non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli articoli 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; c) non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso; d) non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'art. 513-bis del codice penale; e) non siano state accertate contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa. 2. I requisiti di onorabilita' di cui al comma 1 devono essere posseduti: a) nel caso di impresa di pulizia individuale, dal titolare di essa e, quando questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede un institore o un direttore, anche da questi ultimi; b) nel caso di impresa di pulizia che abbia forma di societa', da tutti i soci per le societa' in nome collettivo, dai soci accomandatari per le societa' in accomandita semplice o per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di societa', ivi comprese le cooperative". - Per il testo dell'art. 22, comma 3, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda nelle note alle premesse. - Per il modello previsto all'allegato A al decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274 (Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attivita' di pulizia, di disinfezione, di derattizzazione e di sanificazione), si veda la Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 1997, n. 188. - Il testo del comma 8 dell'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e' il seguente: "8. L'iscrizione e' eseguita senza indugio e comunque entro il termine di dieci giorni dalla data di protocollazione della domanda. Il termine e' ridotto alla meta' se la domanda e' presentata su supporti informatici. L'iscrizione consiste nell'inserimento nella memoria dell'elaboratore elettronico e nella messa a disposizione del pubblico sui terminali per la visura diretta del numero dell'iscrizione e dei dati contenuti nel modello di domanda".
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| Art. 8. Sospensione, cancellazione e reiscrizione delle imprese di pulizia 1. Il Ministro dell'industria stabilisce con proprio regolamento i casi e le relative modalita' di sospensione, cancellazione e reiscrizione delle imprese di pulizia nel registro delle imprese o nell'albo provinciale delle imprese artigiane. 2. Con il regolamento di cui al comma 1, sono altresi' stabiliti i casi in cui l'impresa di pulizia, la cui iscrizione sia stata sospesa, e' autorizzata a proseguire l'esecuzione dei contratti, perfezionati antecedentemente alla data di adozione del provvedimento di sospensione. 3. Ai fini dell'iscrizione, della sospensione e della cancellazione delle imprese di pulizia, l'accertamento dei requisiti previsti dalla legge 25 gennaio 1994, n. 82, e' effettuato, per le imprese artigiane, dalla commissione provinciale per l'artigianato e, per le altre imprese, dal responsabile del procedimento di cui al capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241. 4. L'eventuale provvedimento motivato di sospensione o cancellazione e' adottato dal responsabile del procedimento, previa comunicazione all'impresa, e assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione delle memorie o, su richiesta dell'impresa, per l'audizione in contraddittorio. 5. Avverso il provvedimento di cui al comma 4, notificato all'impresa a cura del responsabile del procedimento, puo' essere esperito ricorso alla giunta della camera di commercio, entro sessanta giorni dalla data della notifica. 6. Avverso la decisione di sospensione o cancellazione delle imprese di pulizia adottata dalla commissione provinciale per l'artigianato, puo' essere esperito ricorso alla commissione regionale per l'artigianato entro sessanta giorni dalla data della notifica. 7. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, provvedono all'accertamento delle eventuali violazioni nonche' alla loro contestazione e notificazione, a norma degli articoli 13 e 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le imprese artigiane, la commissione provinciale per l'artigianato e per le altre imprese, il responsabile del procedimento.
Note all'art. 8: - Per il titolo della legge 25 gennaio 1994, n. 82, si veda nelle note alle premesse. - Il testo degli articoli 4, 5 e 6, componenti il capo II della citata legge 7 agosto 1990, n. 241 e' il seguente: "Art. 4. - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale. 2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti". "Art. 5 - 1. Il dirigente di ciascuna unita' organizzativa provvede ad assegnare a se' o ad altro dipendente addetto all'unita' la responsabilita' della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale. 2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, e' considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unita' organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'art. 4. 3. L'unita' organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'art. 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse". "Art. 6. - 1. Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilita', i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento; b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14; d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione". - Il testo dell'art. 6 della citata legge 25 gennaio 1994, n. 82, e' il seguente: "Art. 6 (Sanzioni). - 1. Al titolare di impresa di pulizia individuale, all'institore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, e agli amministratori di impresa di pulizia che abbia forma di societa', ivi comprese le cooperative, che non eseguono nei termini prescritti le comunicazioni previste dall'art. 1, comma 3, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattrocentomila a lire un milioneduecentomila. 2. Qualora l'impresa di pulizia eserciti le attivita' di cui alla presente legge senza essere iscritta nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane, o nonostante l'avvenuta sospensione, ovvero dopo la cancellazione, il titolare dell'impresa individuale, l'institore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, tutti i soci in caso di societa' in nome collettivo, i soci accomandatari in caso di societa' in accomandita semplice o per azioni, ovvero gli amministratori in ogni altro tipo di societa', ivi comprese le cooperative, sono puniti con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a lire un milione. 3. Qualora l'impresa di pulizia affidi lo svolgimento delle attivita' di cui alla presente legge ad imprese che versino nelle situazioni sanzionabili di cui al comma 2, il titolare dell'impresa individuale, l'institore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, tutti i soci in caso di societa' in nome collettivo, i soci accomandatari in caso di societa' in accomandita semplice o per azioni, ovvero gli amministratori in ogni altro tipo di societa', ivi comprese le cooperative, sono puniti con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a lire un milione. 4. A chiunque stipuli contratti per lo svolgimento di attivita' di cui alla presente legge, o comunque si avvalga di tali attivita' a titolo oneroso, con imprese di pulizia non iscritte o cancellate dal registro delle ditte o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, o la cui iscrizione sia stata sospesa, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire due milioni. Qualora tali contratti siano stipulati da imprese o enti pubblici, ai medesimi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni. 5. I contratti stipulati con imprese di pulizia non iscritte o cancellate dal registro delle ditte o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, o la cui iscrizione sia stata sospesa, sono nulli". - Il testo degli articoli 13 e 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e' il seguente: "Art. 13 (Atti di accertamento). - Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione e' prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria. E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione. All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura penale. E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti". "Art. 14 (Contestazione e notificazione). - La violazione, quando e' possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il temine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorita' competente con provvedimento dell'autorita' giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione puo' essere effettuata, con le modalita' previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non e' obbligatoria e resta salva la facolta' del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti e' stata omessa la notificazione nel termine prescritto".
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| Art. 9. Imprese d'installazione di impianti 1. Le imprese che intendono esercitare le attivita' di installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, presentano, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, denuncia di inizio delle attivita', indicando specificamente a quale lettera e a quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, fanno riferimento, dichiarando, altresi', il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della legge. 2. Le imprese artigiane presentano denuncia alla commissione provinciale per l'artigianato, unitamente alla domanda d'iscrizione al relativo albo, ai fini del riconoscimento della qualifica artigiana; le altre imprese presentano la denuncia, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del registro delle imprese. L'ufficio del registro delle imprese provvede, entro il termine di dieci giorni previsto dall'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, all'iscrizione provvisoria della impresa nonche' alla sua iscrizione definitiva, entro sessanta giorni dalla denuncia, previa verifica d'ufficio del possesso dei requisiti previsti. 3. Le imprese alle quali siano stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria. Il certificato e' rilasciato dalle competenti commissioni provinciali o dalla competente camera di commercio che svolgono anche le attivita' di verifica. 4. Copia della dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 9 della legge, sottoscritta anche dal responsabile tecnico, e' inviata, entro sei mesi, anche cumulativamente, a cura dell'impresa alla camera di commercio nella cui circoscrizione l'impresa stessa ha la propria sede. La camera di commercio provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese e alle contestazioni e notificazioni, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, delle eventuali violazioni accertate. Alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie provvedono, ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le camere di commercio.
Note all'art. 9: - Il testo dell'art. 1 della citata legge 5 marzo 1990, n. 46 e' il seguente: "Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile: a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore; b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche; c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie; d) gli impianti idrosanitari nonche' quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore; e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore; f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; g) gli impianti di protezione antincendio. 2. Sono altresi' soggetti all'applicazione della presente legge gli impianti di cui al comma 1, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attivita' produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi". - Per il testo dell'art. 22, comma 3, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 3 della citata legge 5 marzo 1990, n. 46, e' il seguente: "Art. 3 (Requisiti tecnico-professionali). - 1. I requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 2, comma 2, sono i seguenti: a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una universita' statale o legalmente riconosciuta; b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attivita' di cui all'art. 2, comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore; c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore; d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attivita' dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualita' di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attivita' di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1". - Per il testo dell'art. 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, si veda nelle note all'art. 7. - Il testo dell'art. 9 della citata legge 5 marzo 1990, n. 46, e' il seguente: "Art. 9 (Dichiarazione di conformita'). - 1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice e' tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformita' degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'art. 7. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonche', ove previsto, il progetto di cui all'art. 6". - Per il testo dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si veda nelle note all'art. 8. - Il testo dell'art. 20, comma 1, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e' il seguente: "1. Sono attribuite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela della proprieta' industriale". - Il testo dell'art. 42, comma 1, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente: "1. Sono abrogate le disposizioni dell'art. 60, comma 10, del decreto 4 agosto 1988, n. 375 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'art. 23, comma 6, del decreto 4 giugno 1993, n. 248 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'art. 10, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, nella parte in cui individuano l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato come organo competente per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, nonche' tutte le disposizioni incompatibili con la normativa vigente per effetto dell'abrogazione delle menzionate disposizioni".
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| Art. 10. Imprese di autoriparazione 1. Le imprese che intendono esercitare l'attivita' di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, presentano, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, denuncia di inizio di attivita', specificando le attivita' che intendono esercitare tra quelle previste dall'articolo 1, comma 3, della medesima legge 5 febbraio 1992, n. 122, dichiarando, altresi', il possesso del requisito di cui al comma 4. Alla stessa procedura sono assoggettate le imprese esercenti in prevalenza attivita' di commercio e noleggio di veicoli, quelle di autotrasporto di merci per conto terzi iscritte all'albo di cui all'articolo 12 della legge 6 giugno 1974, n. 298, che svolgano, con carattere strumentale o accessorio, attivita' di autoriparazione nonche' ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga attivita' di autoriparazione per esclusivo uso interno. 2. Le imprese artigiane presentano la denuncia di cui al comma 1 alla commissione provinciale per l'artigianato, unitamente alla domanda d'iscrizione al relativo albo. Le altre imprese presentano, per ogni unita' locale, la denuncia di cui al comma 1, unitamente alla domanda di iscrizione, all'ufficio del registro delle imprese che provvede, ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, all'iscrizione provvisoria della impresa entro il termine di dieci giorni e all'iscrizione definitiva, previa verifica d'ufficio del possesso dei requisiti previsti, entro sessanta giorni dalla denuncia. 3. Ciascuna impresa puo' richiedere l'iscrizione per una o piu' delle attivita' previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, in relazione alle attivita' effettivamente esercitate. Salvo il caso di operazioni strumentali o accessorie strettamente connesse all'attivita' principale, non e' consentito l'esercizio delle attivita' previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza la relativa specifica iscrizione. 4. Ai fini dell'esercizio delle attivita' di autoriparazione, l'impresa deve documentare, per ogni unita' locale sede di officina, la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei requisiti personali e tecnico-professionali di cui all'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Ove in possesso del suddetto requisito, alla gestione tecnica puo' essere preposto anche il titolare dell'officina. Non puo' essere preposto alla gestione tecnica un consulente o un professionista esterno. All'impresa artigiana si applica l'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1985, n. 443. 5. Ferme restando le disposizioni vigenti, comunque riferibili all'esercizio delle attivita' disciplinate dalla legge 5 febbraio 1992, n. 122, ivi comprese quelle in tema di autorizzazioni amministrative di tutela dall'inquinamento e di prevenzione degli infortuni, l'esercizio dell'attivita' di autoriparazione e' consentito esclusivamente alle imprese iscritte, relativamente a detta attivita', nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane. 6. I richiami alle "sezioni", al "registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione" nonche' al "registro di cui all'articolo 2", contenuti nella legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e nelle norme attuative delle predette leggi, devono intendersi riferiti, per le attivita' di autoriparazione, al "registro delle imprese" e nel caso di impresa artigiana, all'"albo delle imprese artigiane".
Note all'art. 10: - Per il titolo della legge 5 febbraio 1992, n. 122, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 22, comma 3, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 1, comma 3, della citata legge 5 febbraio 1992, n. 122, e' il seguente: "3. Ai fini della presente legge l'attivita' di autoriparazione si distingue nelle attivita' di: a) meccanica e motoristica; b) carrozzeria; c) elettrauto; d) gommista". - Il testo dell'art. 12 della legge 6 giugno 1974, n. 298 (Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada), e' il seguente: "Art. 12 (Iscrizione nell'albo). - Le persone fisiche o giuridiche che intendono iscriversi all'albo devono farne domanda al comitato provinciale nella cui circoscrizione l'impresa ha la sede principale. Ove l'impresa abbia piu' di una sede essa deve essere iscritta anche presso i singoli comitati nella cui circoscrizione si trovino le sedi secondarie. Tale iscrizione si ottiene mediante comunicazione corredata dalle attestazioni di iscrizione dell'impresa nell'albo della sede principale e di iscrizione della sede secondaria alla locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il comitato provinciale attesta l'avvenuta iscrizione nell'albo". - Per il testo dell'art. 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, vedi note all'art. 7. - Il testo dell'art. 7 della citata legge 5 febbraio 1992, n. 122 e' il seguente: "Art. 7 (Responsabile tecnico). - 1. Il responsabile tecnico di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 3 deve possedere i seguenti requisiti personali: a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunita' europea, ovvero di uno Stato, anche non appartenente alla Comunita' europea, con cui sia operante la condizione di reciprocita'; b) non avere riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui all'art. 1, comma 2, per i quali e' prevista una pena detentiva; c) essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attivita' in base a certificazione rilasciata dall'ufficiale sanitario del comune di esercizio dell'attivita'. 2. Il responsabile tecnico deve inoltre possedere almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali: a) avere esercitato l'attivita' di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni; tale ultimo periodo e' ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all'attivita' diverso da quelli di cui alla lettera c) del presente comma; b) avere frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attivita' di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni; c) avere conseguito, in materia tecnica attinente all'attivita', un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea. 3. I programmi e le modalita' di svolgimento dei corsi di cui alla lettera b) del comma 2 sono ispirati a criteri di uniformita' a livello nazionale e sono definiti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformita' ai principi della legge 21 dicembre 1978, n. 845". - Il testo dell'art. 2, comma 4, della citata legge 8 agosto 1985, n. 443, e' il seguente: "4. L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attivita' che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilita' a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali". - Il testo del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, s.o.
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| Art. 11 Esercizio dell'attivita' sul territorio nazionale
1. Alle procedure di cui agli articoli 7, 9 e 10 del presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea che intendano aprire sedi o unita' locali sul territorio nazionale per svolgere una delle attivita' di cui agli articoli 7, 9 e 10 hanno titolo all'iscrizione nel registro delle imprese e nel REA qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento delle predette attivita'. 3. L'impresa avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato, e' abilitata a svolgere l'attivita' di spedizioniere, puo' liberamente prestare tale attivita' sul territorio italiano anche senza stabilirvi una sede. 4. Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti.
Note all'art. 11: - Il testo dell'art. 19 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241 e' il seguente: "Art. 19. - 1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attivita' privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a cio' destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attivita' da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a cio' destinate, ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attivita' e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa".
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| Art. 12. Iscrizione trasferimento quote ed elenco soci 1. A decorrere dal 1 gennaio 2000 l'elenco dei soci, di cui al comma 3 dell'articolo 2435 e all'articolo 2493 del codice civile, e' depositato, unitamente al bilancio, mediante il modello di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581. Nel caso in cui non vi sia stato alcun mutamento, rispetto a quello gia' depositato, l'elenco non deve essere presentato.
Note all'art. 12: - Il testo dell'art. 2435, comma 3, del codice civile e' il seguente: "3. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio le societa' non quotate in mercato regolamentato sono tenute altresi' a depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l'indicazione del numero delle azioni possedute, nonche' dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L'elenco deve essere corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente". - Il testo dell'art. 2493 del codice civile e' il seguente: "Art. 2493 (Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su quote sociali). - Il bilancio approvato dall'assemblea e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su quote sociali devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese a norma dell'art. 2435". - Il testo dell'art. 11, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e' il seguente: "1. Per l'attuazione della pubblicita' nel registro delle imprese, il richiedente presenta all'ufficio della camera di commercio della provincia, nella quale l'imprenditore ha sede, una domanda recante la data e la sottoscrizione, redatta secondo il modello approvato con decreto del Ministro".
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| Art. 13. Iscrizione di atti societari 1. Le domande d'iscrizione nel registro delle imprese relative ad atti non soggetti ad omologazione, ma conseguenti a deliberazioni soggette al giudizio di omologazione, sono presentate contestualmente alla domanda di iscrizione di queste ultime a norma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.
Note all'art. 13: Il testo dell'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e' il seguente: "Art. 13 (Procedimento di iscrizione degli atti omologati dal tribunale). - 1. La domanda di iscrizione nel registro delle imprese e' presentata all'ufficio dopo che e' diventato efficace il decreto di omologazione del tribunale competente. 2. L'omologazione e' richiesta con ricorso presentato, a norma degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, nel termine previsto dal codice per il deposito dell'atto. 3. La domanda di iscrizione e' accompagnata da una copia autentica del decreto con il quale e' ordinata l'iscrizione e dagli altri documenti richiesti dalla legge. 4. Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio accerta: a) l'autenticita' della sottoscrizione della domanda; b) la regolarita' della compilazione del modello di domanda; c) la regolarita' formale di tutti i documenti dei quali e' prescritta la presentazione. 5. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 dell'art. 11 del presente regolamento".
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| Art. 14. (Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti) |
| Art. 15. Abrogazioni 1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni: a) (Lettera non ammessa al "Visto" della Corte dei conti); b) legge 5 febbraio 1992, n. 122: articoli 2 (il comma 3-bis dell'art. 2, nella parte in cui se ne dispone l'abrogazione, non e' stato ammesso al "Visto" della Corte dei conti), 3, 4, 5 e 13; c) legge 29 dicembre 1993, n. 580: articolo 8, comma 4; d) decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392: articolo 3; e) legge 25 gennaio 1994, n. 82: articoli 4 e 7, comma 2; f) decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387; g) decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581: articolo 1, lettere f) e g), articolo 2, comma 1, lettere b) e c), articolo 5, comma 2 e articolo 7, commi 3, 4 e 6; h) legge 14 novembre 1941, n. 1442: articolo 6, comma 4.
Note all'art. 15: - Il testo dell'art. 20, comma 4, della citata legge 15 marzo 1997, n. 59, e' il seguente: "4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti".
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| Art. 16. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 dicembre 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Piazza, Ministro per la funzione pubblica Bellillo, Ministro per gli affari regionali Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Diliberto, Ministro della giustizia Treu, Ministro dei trasporti e della navigazione De Castro, Ministro delle politiche agricole e forestali Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2000 Atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 13
La Sezione del controllo, nell'adunanza del 26 ottobre 2000, ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione il regolamento con esclusione: dell'art. 6; dell'art. 11, comma 4; dell'art. 14; dell'art. 15, lettera a); dell'art. 15, lettera b) nella parte in cui dispone l'abrogazione del comma 3-bis dell'art. 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 122. |
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