Gazzetta n. 272 del 21 novembre 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1999, n. 558
Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonche' per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attivita' e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attivita' soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, numeri 94, 97 e 98, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49;
Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 122;
Vista la legge 12 agosto 1993, n. 310;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580;
Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 82;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
Visto l'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1998;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 febbraio
1999; Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 19 e del 26 novembre 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, della giustizia, dei trasporti e della navigazione e delle politiche agricole e forestali;

E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
"Ministro dell'industria" il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
"Ministero dell'industria" il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
"Camera di commercio" la camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura;
"Registro delle imprese" il registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
"REA" il repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
"Ufficio del registro delle imprese" l'ufficio della camera di commercio per la tenuta del registro delle imprese e del REA;
"Commissione provinciale per l'artigianato" la commissione di cui all'articolo 10 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
"Albo delle imprese artigiane" l'albo di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
"Unioncamere" l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- II testo dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo
1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa), e' il seguente:
"8. In sede di prima attuazione della presente legge e
nel rispetto dei principi, criteri e modalita' di cui al
presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono
emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
presente legge, nonche' le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema
universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
successive modificazioni, nonche' valutazione del medesimo
sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del
sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di
un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi
universitari. Le norme sono finalizzate a garantire
l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e
meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
degli studi, a determinare percentuali massime
dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico
degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
Stato per le universita', graduando la contribuzione
stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e
progressivita' in relazione alle condizioni economiche del
nucleo familiare, nonche' a definire parametri e
metodologie adeguati per la valutazione delle effettive
condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
alla presente lettera sono soggette a revisione biennale,
sentite le competenti commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di
dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per
ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge
24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle
universita' di eredita', donazioni e legati, prescindendo
da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o
prefettizia".
- I procedimenti previsti ai numeri 94, 97 e 98
dell'allegato 1 alla citata legge 15 marzo 1997, n. 59,
sono i seguenti:
"94. Procedimento per l'iscrizione, variazione e
cancellazione delle imprese e delle societa' commerciali:
legge 11 giugno 1971, n. 426; decreto-legge 15 gennaio
1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 marzo 1993, n. 63; legge 12 agosto 1993, n. 310".
"97. Procedimento per la denuncia di inizio di
attivita' e per la domanda di iscrizione all'Albo delle
imprese artigiane od al registro delle imprese per le
attivita' di installazione, di ampliamento e di
trasformazione degli impianti: legge 5 marzo 1990, n. 46;
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
392".
"98. Procedimenti per la denuncia di inizio di
attivita' ai fini dell'iscrizione nel registro delle
imprese di quelle esercenti attivita' di autoriparazione e
per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese
artigiane od al registro delle imprese: legge 5 febbraio
1992, n. 122, decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1994, n. 387".
- Il testo del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973
(Norme per l'aumento delle tariffe riscosse dalle camere di
commercio per i diritti di segreteria) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 1978, n. 5. Il testo della
legge di conversione 27 febbraio 1978, n. 49 e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 1978, n. 62.
- Il testo della legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per
la sicurezza degli impianti) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 12 marzo 1990, n. 59.
- Il testo della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n.
192.
- Il testo della legge 5 febbraio 1992, n. 122
(Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione
stradale e disciplina dell'attivita' di autoriparazione) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 1992,
n. 41.
- Il testo della legge 12 agosto 1993, n. 310 (Norme
per la trasparenza nella cessione di partecipazioni e nella
composizione della base sociale delle societa' di capitali,
nonche' nella cessione di esercizi commerciali e nei
trasferimenti di proprieta' dei suoli) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 1993, n. 195.
- II testo della legge 29 dicembre 1993, n. 580
(Riordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura') e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell 11 gennaio 1994, n. 7, s.o.
- Il testo della legge 25 gennaio 1994, n. 82
(Disciplina delle attivita' di pulizia, di disinfezione, di
disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 1994, n.
27.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1994, n. 392 (Regolamento recante disciplina del
procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della
installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti
nel rispetto delle norme di sicurezza) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 1994, n. 141, s.o.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1994, n. 387 (Regolamento recante disciplina del
procedimento di iscrizione nel registro delle imprese
esercenti attivita' di autoriparazione) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 1994, n. 141, s.o.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione
dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in
materia di istituzione del registro delle imprese di cui
all'art. 2188 del codice civile) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 1996, n. 28, s.o.
- Il testo dell'art. 22 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
ammistrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali,
in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59),
e' il seguente:
"Art. 22 (Liberalizzazioni e semplificazioni
concernenti le funzioni delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura). - 1. E' soppresso il
visto annuale della camera di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura alle licenze di panificazione ai
sensi dell'art. 7 della legge 31 luglio 1956, n. 1002.
2. Lo svolgimento delle seguenti attivita' si intende
assentito, conformemente alla disciplina prevista dall'art.
20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora non sia
comunicato all'interessato il provvedimento di diniego
entro il termine pure di seguito indicato:
a) l'esercizio dei mulini per la macinazione dei
cereali, nonche' il loro trasferimento, trasformazione,
ampliamento o riattivazione di cui alla legge 7 novembre
1949, n. 857; l'eventuale provvedimento di diniego deve
essere comunicato nel termine di sessanta giorni, termine
che puo' essere ridotto con regolamento emanato ai sensi
dell'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) l'esercizio dei nuovi panifici, i trasferimenti e
le trasformazioni dei panifici esistenti, di cui all'art. 3
della legge 31 luglio 1956, n. 1002; l'eventuale
provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine
di sessanta giorni, termine che puo' essere ridotto con
regolamento emanato ai sensi dell'art. 20 della legge
7 agosto 1990, n. 241;
c) la produzione a scopo di vendita e la vendita del
materiale forestale di propagazione da destinarsi al
rimboschimento, di cui all'art. 2 della legge 22 maggio
1973, n. 269; l'eventuale provvedimento di diniego deve
essere comunicato nel termine di sessanta giorni, termine
che puo' essere ridotto con regolamento emanato ai sensi
dell'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. E' subordinato ad una denuncia di inizio attivita'
l'esercizio delle seguenti attivita', precedentemente
assoggettate ad iscrizione nei registri camerali:
a) attivita' di installazione, trasformazione,
ampliamento e manutenzione di impianti di cui all'art. 2
della legge 5 marzo 1990, n. 46, e al decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392;
b) attivita' di pulizia, disinfezione,
disinfestazione, derattizzazione, sanificazione di cui
all'art. 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 82;
c) attivita' di autoriparazione di cui alla legge
5 febbraio 1992, n. 122.
4. E' subordinato ad una denuncia di inizio attivita'
l'esercizio dell'attivita' relativa alla fabbricazione e
alla gestione di depositi all'ingrosso di margarina e di
grassi alimentari idrogenati di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 13 novembre 1997, n. 519,
precedentemente assoggettato a licenza camerale".
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n.
580 (per l'argomento e la pubblicazione, si veda nelle note
alle premesse) e' il seguente:
"Art. 8 (Registro delle imprese). - 1. E' istituito
presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle
imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.
2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle
imprese in conformita' agli articoli 2188 e seguenti del
codice civile, nonche' alle disposizioni della presente
legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente
articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal
presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
3. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla
giunta nella persona del segretario generale ovvero di un
dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del
conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
4. Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle
imprese gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del
codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083
del medesimo codice e le societa' semplici. Le imprese
artigiane iscritte agli albi di cui alla legge 8 agosto
1985, n. 443, sono altresi' annotate in una sezione
speciale del registro delle imprese.
5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di
certificazione anagrafica e di pubblicita' notizia, oltre
agli effetti previsti dalle leggi speciali.
6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la
gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle
imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in
modo da assicurare completezza e organicita' di pubblicita'
per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la
tempestivita' dell'informazione su tutto il territorio
nazionale.
7. Il sistema di pubblicita' di cui al presente
articolo deve trovare piena attuazione entro il termine
massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Fino a tale data le camere di commercio
continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di
cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre
1934, n. 2011, e successive modificazioni.
8. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del
presente articolo che dovranno prevedere in particolare:
a) il coordinamento della pubblicita' realizzata
attraverso il registro delle imprese con il Bollettino
ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita'
limitata e con il Bollettino ufficiale delle societa'
cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e
successive modificazioni;
b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via
telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati
di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati
attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di
certificati che attestino la mancanza di iscrizione,
nonche' di copia integrale o parziale di ogni atto per il
quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel
registro delle imprese, in conformita' alle norme vigenti;
c) particolari procedure agevolative e semplificative
per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del
registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravi
di oneri a carico delle imprese;
d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle
camere di commercio di ogni altra notizia di carattere
economico, statistico ed amministrativo non prevista ai
fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue
sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti
a carico delle imprese.
9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori
diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro,
l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1,
lettera b), e' determinato, in sede di prima applicazione
della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo
previsto per le ditte individuali.
10. E' abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo
unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n.
2011, e successive modificazioni.
11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro
delle imprese, le camere di commercio provvedono, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti
comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro
delle imprese.
12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10
entrano in vigore alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 8.
13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla
banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle
imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del registro
delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia
integrale o parziale di ogni atto per il quale siano
previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalita'
disposte dal regolamento di cui al comma 8".
- Il testo dell'art. 9 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e' il
seguente:
"Art. 9 (Repertorio delle notizie economiche e
amministrative). - 1. In attuazione dell'art. 8, comma 8,
lettera d), della legge n. 580 del 1993, presso l'ufficio
e' istituito il repertorio delle notizie economiche ed
amministrative (REA).
2. Sono obbligati alla denuncia al REA:
a) gli esercenti tutte le attivita' economiche e
professionali la cui denuncia alla camera di commercio sia
prevista dalle norme vigenti, purche' non obbligati
all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi
professionali;
b) gli imprenditori con sede principale all'estero
che aprono nel territorio nazionale unita' locali.
3. Il REA contiene le notizie economiche ed
amministrative per le quali e' prevista la denuncia alla
camera di commercio e la relativa utilizzazione del regio
decreto 20 settembre 1934, n. 2011, dal regio decreto
4 gennaio 1925, n. 29, dall'art. 29 del decreto-legge
28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e da altre leggi, con
esclusione di quelle gia' iscritte o annotate nel registro
delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Con decreto del
Ministro, d'intesa con il Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali per la parte riguardante le imprese
agricole, sono indicate le notizie di carattere economico,
statistico, amministrativo che l'ufficio puo' acquisire,
invece che dai privati, direttamente dagli archivi di
pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici
servizi secondo le norme vigenti, nonche' dall'archivio
statistico delle imprese attive costituito a norma del
regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993, purche' non
coperte dal segreto statistico. Con lo stesso decreto sono
stabilite modalita' semplificate per la denuncia delle
notizie di carattere economico ed amministrativo da parte
dei soggetti iscritti o annotati nelle sezioni speciali.
4. L'esercente attivita' agricole deve altresi'
indicare, qualora non compresi negli archivi di cui al
comma 3, i dati colturali, l'estensione e la tipologia dei
terreni con i relativi dati catastali, la tipologia degli
allevamenti del bestiame, secondo il modello approvato con
decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Il REA e' gestito secondo tecniche informatiche nel
rispetto delle norme vigenti. L'ufficio provvede
all'inserimento nella memoria elettronica del REA dei dati
contenuti nella denuncia, redatta secondo il modello
approvato dal Ministro".
- Il testo dell'art. 10 della legge 8 agosto 1985, n.
443 (Legge-quadro per l'artigianato) e' il seguente:
"Art. 10 "(Commissioni provinciali per l'artigianato).
- La commissione provinciale per l'artigianato e'
costituita con decreto del presidente della giunta
regionale, dura in carica cinque anni ed e' composta da
almeno quindici membri.
Essi eleggono il presidente, scegliendolo tra i
componenti titolari di impresa artigiana, ed il vice
presidente.
Due terzi dei componenti della commissione provinciale
per l'artigianato devono essere titolari di aziende
artigiane operanti nella provincia da almeno tre anni.
Nel terzo rimanente dovra' essere garantita la
rappresentanza delle organizzazioni sindacali piu'
rappresentative dei lavoratori dipendenti, dell'INPS,
dell'ufficio provinciale del lavoro e la presenza di
esperti.
Le regioni, con apposite leggi, stabiliscono le norme
relative alla elezione dei componenti, all'organizzazione e
al funzionamento delle commissioni provinciali per
l'artigianato".



 
Art. 2.
Iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese
1. Sono iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 dello stesso codice e le societa' semplici. Le persone fisiche, le societa' e i consorzi iscritti negli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono annotati nella medesima sezione speciale.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ogni riferimento alle sezioni speciali contenuto nella legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed in ogni altra disposizione si intende operato con riferimento alla sezione speciale di cui al comma 1.
3. La certificazione relativa all'iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 1, riporta la specificazione della qualifica di imprenditore agricolo, piccolo imprenditore, societa' semplice e artigiano nonche' di ogni altra indicazione prevista dalle norme vigenti.



Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 2135 del codice civile e' il
seguente:
"Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore
agricolo chi esercita un'attivita' diretta alla
coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento
del bestiame e attivita' connesse.
Si reputano connesse le attivita' dirette alla
trasformazione o alla alienazione dei prodotti agricoli,
quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura".
- Il testo dell'art. 2083 del codice civile e' il
seguente:
"Art. 2083 (Piccoli imprenditori). - Sono piccoli
imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli
artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano
un'attivita' professionale organizzata prevalentemente con
il lavoro proprio e dei componenti della famiglia".
- Per il titolo della legge 8 agosto 1985, n. 443, si
veda nelle note all'art. 1.
- Per il titolo della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 3.
Presentazione della domanda
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il numero di iscrizione degli imprenditori nel registro delle imprese o nella sezione speciale dello stesso ed il numero d'iscrizione dei soggetti obbligati alla denuncia al REA coincidono con il numero di codice fiscale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
2. La presentazione delle domande al registro delle imprese e delle denunce al REA, il cui termine cade di sabato o di giorno festivo, e' considerata tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo.
3. I soggetti che trasferiscono la propria sede in altra provincia presentano la relativa domanda all'ufficio del registro delle imprese della camera di commercio della circoscrizione ove si trasferiscono, la quale ne da' comunicazione all'ufficio di provenienza ai fini della cancellazione.



Note all'art. 3:
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative
all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei
contribuenti), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
16 ottobre 1973, n. 268, s.o.



 
Art. 4. Informatizzazione della presentazione delle domande al registro delle
imprese e modalita' di autenticazione
1. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento tutte le domande di iscrizione e di deposito e gli atti che le accompagnano presentate all'ufficio del registro delle imprese, ad esclusione di quelle presentate dagli imprenditori individuali, sono inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico. Le modalita' e i tempi per l'assoggettamento al predetto obbligo degli imprenditori individuali sono stabilite con regolamento del Ministro dell'industria, tenuto conto della normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.
2. Ai fini del deposito della firma autografa nel registro delle imprese e nel REA l'autenticazione della sottoscrizione apposta nei modelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, puo' essere effettuata anche dai dottori commercialisti, dagli avvocati, dai ragionieri e dai consulenti del lavoro regolarmente iscritti nei relativi albi e collegi, nonche' dai tributaristi iscritti nei ruoli dei periti ed esperti tenuti presso le Camere di commercio e dai revisori contabili iscritti nell'apposito registro.
3. Decorso un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'ufficio del registro delle imprese archivia otticamente la sezione dei modelli, di cui al comma 2, recante le firme apposte ai fini del deposito della firma autografa del titolare d'impresa individuale nonche' dei rappresentanti legali dell'impresa e degli altri soggetti titolari del potere di rappresentanza. Ai medesimi soggetti, per ogni successivo adempimento, non puo' essere richiesta dall'ufficio del registro delle imprese l'autenticazione della firma.



Note all'art. 4:
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 513 (Regolamento recante criteri e
modalita' per la formazione, l'archiviazione e la
trasmissione di documenti con strumenti informatici e
telematici, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge
15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60.
- Per il titolo del decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, si veda in note alle
premesse.



 
Art. 5.
Attivazione di collegamenti con le pubbliche amministrazioni
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 13, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49 nonche' dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, le camere di commercio, entro il 1 gennaio 2000, attivano collegamenti telematici, compatibili con la rete unitaria della pubblica amministrazione, con le amministrazioni e con gli enti pubblici allo scopo di permetterne l'accesso agli atti che sono iscritti o depositati presso l'ufficio del registro delle imprese e consentire lo scambio di notizie e dati. Dopo l'attivazione dei collegamenti con le amministrazioni e gli enti pubblici, di cui il Ministero dell'industria da' pubblicita' nella Gazzetta Ufficiale, le imprese non sono piu' tenute a comunicare le suddette notizie, dati o atti alle pubbliche amministrazioni interessate, sempre che gli stessi siano autonomamente acquisibili in via telematica.
2. Per il collegamento telematico di cui al comma 1, con le amministrazioni e gli enti pubblici, l'Unioncamere stipula per le camere di commercio, su parere conforme del Ministero dell'industria, convenzioni nazionali che consentono lo scambio gratuito dei dati.
3. Tali dati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono, altresi', accessibili alla generalita' degli utenti mediante collegamento telematico ovvero presso le sedi delle camere di commercio.
4. Con apposite convenzioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le locali camere di commercio, previo parere conforme del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero delle politiche agricole e forestali, disciplinano lo scambio di dati per via telematica tra il REA, il catasto vitivinicolo e gli schedari ufficiali delle aziende agricole.



Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 8, comma 13, della citata
legge 29 dicembre 1993, n. 580, si veda nelle note all'art.
1.
- Il testo della legge 27 febbraio 1978, n. 49
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
23 dicembre 1977, n. 973, recante norme per l'aumento delle
tariffe riscosse dalle camere di commercio per i diritti di
segreteria) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo
1978, n. 62.
- Il testo dell'art. 15 del decreto legislativo
30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di
contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento
strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55,
commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), e' il
seguente:
"Art. 15 (Servizi di interesse pubblico). - 1. Il SIAN,
quale strumento per l'esercizio delle funzioni di cui al
decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, ha
caratteristiche unitarie ed integrate su base nazionale e
si avvale dei servizi di interoperabilita' e delle
architetture di cooperazione previste dal progetto della
rete unitaria della pubblica amministrazione. II Ministero
per le politiche agricole e gli enti e le agenzie dallo
stesso vigilati, le regioni e gli enti locali, nonche' le
altre amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi titolo
nel comparto agricolo e agroalimentare, hanno l'obbligo di
avvalersi dei servizi messi a disposizione dal SIAN, intesi
quali servizi di interesse pubblico, anche per quanto
concerne le informazioni derivanti dall'esercizio delle
competenze regionali e degli enti locali nelle materie
agricole, forestali ed agroalimentari. II SIAN e'
interconnesso, in particolare, con l'Anagrafe tributaria
del Ministero delle finanze, i nuclei antifrode
specializzati della Guardia di finanza e dell'Arma dei
carabinieri, l'Istituto nazionale della previdenza sociale,
le camere di commercio, industria ed artigianato, secondo
quanto definito dal comma 4.
2. Il SIAN, istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194,
e' unificato con i sistemi informativi di cui all'art. 24,
comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e all'art. 01
della legge 28 marzo 1997, n. 81, ed integrato con i
sistemi informativi regionali. Allo stesso e' trasferito
l'insieme delle strutture organizzative, dei beni, delle
banche dati, delle risorse hardware, software e di rete dei
sistemi di cui all'art. 01 della legge 28 marzo 1997, n.
81, senza oneri amministrativi. In attuazione della
normativa comunitaria, il SIAN assicura, garantendo la
necessaria riservatezza delle informazioni, nonche'
l'uniformita' su base nazionale dei controlli obbligatori,
i servizi necessari alla gestione, da parte degli organismi
pagatori e delle regioni e degli enti locali, degli
adempimenti derivanti dalla politica agricola comune,
connessi alla gestione dei regimi di intervento nei diversi
settori produttivi ivi inclusi i servizi per la gestione e
l'aggiornamento degli schedari oleicolo e viticolo.
3. Il SIAN e' interconnesso con i sistemi informativi
delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, al fine di fornire all'ufficio del registro
delle imprese, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli elementi
informativi necessari alla costituzione ed aggiornamento
del Repertorio economico amministrativo (REA). Con i
medesimi regolamenti, di cui all'art. 14, comma 3, sono
altresi' definite le modalita' di fornitura al SIAN da
parte delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, delle informazioni relative alle imprese del
comparto agroalimentare.
4. Con apposita convenzione le amministrazioni di cui
ai commi precedenti definiscono i termini e le modalita'
tecniche per lo scambio dei dati, attraverso l'adozione di
un protocollo di interscambio dati. Il sistema automatico
di interscambio dei dati e' attuato secondo modalita' in
grado di assicurare la salvaguardia dei dati personali e la
certezza delle operazioni effettuate, garantendo altresi'
il trasferimento delle informazioni in ambienti operativi
eterogenei, nel pieno rispetto della pariteticita' dei
soggetti coinvolti.
5. Lo scambio di dati tra i sistemi informativi di cui
al presente articolo, finalizzato al perseguimento delle
funzioni istituzionali nelle pubbliche amministrazioni
interessate, non costituisce violazione del segreto
d'ufficio.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo si fara' fronte nei limiti delle autorizzazioni di
spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti
legislativi".
- Per il titolo del decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, si veda nelle note alle
premesse.



 
Art. 6
(Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti)
 
Art. 7.
Imprese di pulizia
1. Le imprese che intendono esercitare alcune delle attivita' disciplinate dalla legge 25 gennaio 1994, n. 82, presentano denuncia di inizio dell'attivita', ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dichiarando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), e all'articolo 2 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, unendo, altresi', il modello previsto all'allegato A del decreto 7 luglio 1997, n. 274, compilato nella prima sezione, per la dichiarazione del possesso dei requisiti di capacita' economico-finanziaria, tecnica ed organizzativa e, nella seconda sezione, nel caso di richiesta di iscrizione in una determinata fascia di classificazione.
2. Le imprese artigiane presentano la denuncia di cui al comma 1, alla commissione provinciale per l'artigianato unitamente alla domanda di iscrizione al relativo albo, ai fini del riconoscimento della qualifica artigiana; le altre imprese presentano la denuncia unitamente alla domanda di iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese. L'ufficio del registro delle imprese provvede, entro il termine di dieci giorni previsto dall'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, all'iscrizione provvisoria della impresa nonche' alla sua iscrizione definitiva, entro sessanta giorni dalla denuncia, previa verifica d'ufficio del possesso dei requisiti previsti.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle imprese di pulizia stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea non aventi alcuna sede o unita' locale sul territorio nazionale.



Note all'art. 7:
- Il testo degli articoli 1 e 2 della citata legge
25 gennaio 1994, n. 82 e' il seguente:
"Art. 1 (Iscrizione delle imprese di pulizia nel
registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese
artigiane). - 1. Le imprese che svolgono attivita' di
pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di
derattizzazione o di sanificazione, di seguito denominate
"imprese di pulizia", sono iscritte nel registro delle
ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto
20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni, o
nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui
all'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, qualora
presentino i requisiti previsti dalla presente legge.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, emanato entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definiti, agli effetti della presente legge:
a) le attivita' di pulizia, di disinfezione, di
disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione;
b) i requisiti di capacita' economico-finanziaria,
tecnica ed organizzativa delle imprese che svolgono le
attivita' di cui alla lettera a), che devono essere
certificati ai sensi della normativa in materia;
c) la misura del contributo per l'iscrizione nel
registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese
artigiane di cui al comma 1, nonche' le relative modalita'
di versamento;
d) le fasce nelle quali devono essere classificate,
nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle
imprese artigiane, le imprese di pulizia, tenuto conto del
volume d'affari al netto dell'IVA, ai fini della
partecipazione, secondo la normativa comunitaria, alle
procedure di affidamento dei servizi di cui alla presente
legge.
3. Le imprese di pulizia comunicano alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura o alla
commissione provinciale per l'artigianato ogni variazione
dei requisiti definiti ai sensi del comma 2, lettera b),
nei termini stabiliti dal decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al
medesimo comma 2".
"Art. 2 (Requisiti di onorabilita'). - 1. Le imprese di
pulizia possono richiedere l'iscrizione nel registro delle
ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane
qualora nei confronti dei soggetti di cui al comma 2:
a) non sia stata pronunciata sentenza penale
definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti
penali nei quali sia gia' stata pronunciata sentenza di
condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a
due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede
pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria
dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di
un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle
imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
b) non sia stata svolta o non sia in corso procedura
fallimentare, salvo che sia intervenuta la riabilitazione
ai sensi degli articoli 142, 143 e 144 delle disposizioni
approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
c) non siano state applicate misure di sicurezza o di
prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423,
10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575, e
13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, o
non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo
mafioso;
d) non sia stata pronunciata sentenza penale
definitiva di condanna per il reato di cui all'art. 513-bis
del codice penale;
e) non siano state accertate contravvenzioni per
violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e
di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via
amministrativa.
2. I requisiti di onorabilita' di cui al comma 1 devono
essere posseduti:
a) nel caso di impresa di pulizia individuale, dal
titolare di essa e, quando questi abbia preposto
all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua
sede un institore o un direttore, anche da questi ultimi;
b) nel caso di impresa di pulizia che abbia forma di
societa', da tutti i soci per le societa' in nome
collettivo, dai soci accomandatari per le societa' in
accomandita semplice o per azioni, dagli amministratori per
ogni altro tipo di societa', ivi comprese le cooperative".
- Per il testo dell'art. 22, comma 3, del citato
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda nelle
note alle premesse.
- Per il modello previsto all'allegato A al decreto
ministeriale 7 luglio 1997, n. 274 (Regolamento di
attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio
1994, n. 82, per la disciplina delle attivita' di pulizia,
di disinfezione, di derattizzazione e di sanificazione), si
veda la Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 1997, n. 188.
- Il testo del comma 8 dell'art. 11 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e'
il seguente:
"8. L'iscrizione e' eseguita senza indugio e comunque
entro il termine di dieci giorni dalla data di
protocollazione della domanda. Il termine e' ridotto alla
meta' se la domanda e' presentata su supporti informatici.
L'iscrizione consiste nell'inserimento nella memoria
dell'elaboratore elettronico e nella messa a disposizione
del pubblico sui terminali per la visura diretta del numero
dell'iscrizione e dei dati contenuti nel modello di
domanda".



 
Art. 8.
Sospensione, cancellazione e reiscrizione delle imprese di pulizia
1. Il Ministro dell'industria stabilisce con proprio regolamento i casi e le relative modalita' di sospensione, cancellazione e reiscrizione delle imprese di pulizia nel registro delle imprese o nell'albo provinciale delle imprese artigiane.
2. Con il regolamento di cui al comma 1, sono altresi' stabiliti i casi in cui l'impresa di pulizia, la cui iscrizione sia stata sospesa, e' autorizzata a proseguire l'esecuzione dei contratti, perfezionati antecedentemente alla data di adozione del provvedimento di sospensione.
3. Ai fini dell'iscrizione, della sospensione e della cancellazione delle imprese di pulizia, l'accertamento dei requisiti previsti dalla legge 25 gennaio 1994, n. 82, e' effettuato, per le imprese artigiane, dalla commissione provinciale per l'artigianato e, per le altre imprese, dal responsabile del procedimento di cui al capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. L'eventuale provvedimento motivato di sospensione o cancellazione e' adottato dal responsabile del procedimento, previa comunicazione all'impresa, e assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione delle memorie o, su richiesta dell'impresa, per l'audizione in contraddittorio.
5. Avverso il provvedimento di cui al comma 4, notificato all'impresa a cura del responsabile del procedimento, puo' essere esperito ricorso alla giunta della camera di commercio, entro sessanta giorni dalla data della notifica.
6. Avverso la decisione di sospensione o cancellazione delle imprese di pulizia adottata dalla commissione provinciale per l'artigianato, puo' essere esperito ricorso alla commissione regionale per l'artigianato entro sessanta giorni dalla data della notifica.
7. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, provvedono all'accertamento delle eventuali violazioni nonche' alla loro contestazione e notificazione, a norma degli articoli 13 e 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le imprese artigiane, la commissione provinciale per l'artigianato e per le altre imprese, il responsabile del procedimento.



Note all'art. 8:
- Per il titolo della legge 25 gennaio 1994, n. 82, si
veda nelle note alle premesse.
- Il testo degli articoli 4, 5 e 6, componenti il capo
II della citata legge 7 agosto 1990, n. 241 e' il seguente:
"Art. 4. - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito
per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni
sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento
relativo ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa
responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento
finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono
rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli
ordinamenti".
"Art. 5 - 1. Il dirigente di ciascuna unita'
organizzativa provvede ad assegnare a se' o ad altro
dipendente addetto all'unita' la responsabilita' della
istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo
procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del
provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di
cui al comma 1, e' considerato responsabile del singolo
procedimento il funzionario preposto alla unita'
organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'art. 4.
3. L'unita' organizzativa competente e il nominativo
del responsabile del procedimento sono comunicati ai
soggetti di cui all'art. 7 e, a richiesta, a chiunque vi
abbia interesse".
"Art. 6. - 1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di
ammissibilita', i requisiti di legittimazione ed i
presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di
provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il
compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni
misura per l'adeguato e sollecito svolgimento
dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio
di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze
erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici
ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone l'indizione o, avendone la competenza,
indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le
modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il
provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo
competente per l'adozione".
- Il testo dell'art. 6 della citata legge 25 gennaio
1994, n. 82, e' il seguente:
"Art. 6 (Sanzioni). - 1. Al titolare di impresa di
pulizia individuale, all'institore preposto ad essa o ad un
suo ramo o ad una sua sede, e agli amministratori di
impresa di pulizia che abbia forma di societa', ivi
comprese le cooperative, che non eseguono nei termini
prescritti le comunicazioni previste dall'art. 1, comma 3,
si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire quattrocentomila a lire un
milioneduecentomila.
2. Qualora l'impresa di pulizia eserciti le attivita'
di cui alla presente legge senza essere iscritta nel
registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese
artigiane, o nonostante l'avvenuta sospensione, ovvero dopo
la cancellazione, il titolare dell'impresa individuale,
l'institore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua
sede, tutti i soci in caso di societa' in nome collettivo,
i soci accomandatari in caso di societa' in accomandita
semplice o per azioni, ovvero gli amministratori in ogni
altro tipo di societa', ivi comprese le cooperative, sono
puniti con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da
lire duecentomila a lire un milione.
3. Qualora l'impresa di pulizia affidi lo svolgimento
delle attivita' di cui alla presente legge ad imprese che
versino nelle situazioni sanzionabili di cui al comma 2, il
titolare dell'impresa individuale, l'institore preposto ad
essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, tutti i soci in
caso di societa' in nome collettivo, i soci accomandatari
in caso di societa' in accomandita semplice o per azioni,
ovvero gli amministratori in ogni altro tipo di societa',
ivi comprese le cooperative, sono puniti con la reclusione
fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a lire
un milione.
4. A chiunque stipuli contratti per lo svolgimento di
attivita' di cui alla presente legge, o comunque si avvalga
di tali attivita' a titolo oneroso, con imprese di pulizia
non iscritte o cancellate dal registro delle ditte o
dall'albo provinciale delle imprese artigiane, o la cui
iscrizione sia stata sospesa, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire un
milione a lire due milioni. Qualora tali contratti siano
stipulati da imprese o enti pubblici, ai medesimi si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.
5. I contratti stipulati con imprese di pulizia non
iscritte o cancellate dal registro delle ditte o dall'albo
provinciale delle imprese artigiane, o la cui iscrizione
sia stata sospesa, sono nulli".
- Il testo degli articoli 13 e 14 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e'
il seguente:
"Art. 13 (Atti di accertamento). - Gli organi addetti
al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui
violazione e' prevista la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro possono, per
l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza,
assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di
luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici,
descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione
tecnica.
Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle
cose che possono formare oggetto di confisca
amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice
di procedura penale consente il sequestro alla polizia
giudiziaria.
E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o
del natante posto in circolazione senza essere coperto
dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in
circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato
il documento di circolazione.
All'accertamento delle violazioni punite con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti
di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i
poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere,
quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi
di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata
dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del
luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere
effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma
dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del
codice di procedura penale.
E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di
accertamento previsti dalle leggi vigenti".
"Art. 14 (Contestazione e notificazione). - La
violazione, quando e' possibile, deve essere contestata
immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona
che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta
per la violazione stessa.
Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte
o per alcune delle persone indicate nel comma precedente,
gli estremi della violazione debbono essere notificati agli
interessati residenti nel territorio della Repubblica entro
il termine di novanta giorni e a quelli residenti
all'estero entro il temine di trecentosessanta giorni
dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi
all'autorita' competente con provvedimento dell'autorita'
giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono
dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della
notificazione si applicano le disposizioni previste dalle
leggi vigenti. In ogni caso la notificazione puo' essere
effettuata, con le modalita' previste dal codice di
procedura civile, anche da un funzionario
dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la
dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non e'
obbligatoria e resta salva la facolta' del pagamento in
misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel
secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la
violazione si estingue per la persona nei cui confronti e'
stata omessa la notificazione nel termine prescritto".



 
Art. 9.
Imprese d'installazione di impianti
1. Le imprese che intendono esercitare le attivita' di installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, presentano, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, denuncia di inizio delle attivita', indicando specificamente a quale lettera e a quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, fanno riferimento, dichiarando, altresi', il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della legge.
2. Le imprese artigiane presentano denuncia alla commissione provinciale per l'artigianato, unitamente alla domanda d'iscrizione al relativo albo, ai fini del riconoscimento della qualifica artigiana; le altre imprese presentano la denuncia, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del registro delle imprese. L'ufficio del registro delle imprese provvede, entro il termine di dieci giorni previsto dall'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, all'iscrizione provvisoria della impresa nonche' alla sua iscrizione definitiva, entro sessanta giorni dalla denuncia, previa verifica d'ufficio del possesso dei requisiti previsti.
3. Le imprese alle quali siano stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria. Il certificato e' rilasciato dalle competenti commissioni provinciali o dalla competente camera di commercio che svolgono anche le attivita' di verifica.
4. Copia della dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 9 della legge, sottoscritta anche dal responsabile tecnico, e' inviata, entro sei mesi, anche cumulativamente, a cura dell'impresa alla camera di commercio nella cui circoscrizione l'impresa stessa ha la propria sede. La camera di commercio provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese e alle contestazioni e notificazioni, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, delle eventuali violazioni accertate. Alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie provvedono, ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le camere di commercio.



Note all'art. 9:
- Il testo dell'art. 1 della citata legge 5 marzo 1990,
n. 46 e' il seguente:
"Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Sono soggetti
all'applicazione della presente legge i seguenti impianti
relativi agli edifici adibiti ad uso civile:
a) gli impianti di produzione, di trasporto, di
distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica
all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna
dell'energia fornita dall'ente distributore;
b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in
genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche
atmosferiche;
c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione
azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di
qualsiasi natura o specie;
d) gli impianti idrosanitari nonche' quelli di
trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo
di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di
consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di
gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli
edifici a partire dal punto di consegna del combustibile
gassoso fornito dall'ente distributore;
f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose
per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e
simili;
g) gli impianti di protezione antincendio.
2. Sono altresi' soggetti all'applicazione della
presente legge gli impianti di cui al comma 1, lettera a),
relativi agli immobili adibiti ad attivita' produttive, al
commercio, al terziario e ad altri usi".
- Per il testo dell'art. 22, comma 3, del citato
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda nelle
note alle premesse.
- Il testo dell'art. 3 della citata legge 5 marzo 1990,
n. 46, e' il seguente:
"Art. 3 (Requisiti tecnico-professionali). - 1. I
requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 2, comma 2,
sono i seguenti:
a) laurea in materia tecnica specifica conseguita
presso una universita' statale o legalmente riconosciuta;
b) oppure diploma di scuola secondaria superiore
conseguito, con specializzazione relativa al settore delle
attivita' di cui all'art. 2, comma 1, presso un istituto
statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di
inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette
dipendenze di una impresa del settore;
c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi
della legislazione vigente in materia di formazione
professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno
due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una
impresa del settore;
d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle
dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo
ramo di attivita' dell'impresa stessa, per un periodo non
inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini
dell'apprendistato, in qualita' di operaio installatore con
qualifica di specializzato nelle attivita' di
installazione, di trasformazione, di ampliamento e di
manutenzione degli impianti di cui all'art. 1".
- Per il testo dell'art. 11, comma 8, del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, si
veda nelle note all'art. 7.
- Il testo dell'art. 9 della citata legge 5 marzo 1990,
n. 46, e' il seguente:
"Art. 9 (Dichiarazione di conformita'). - 1. Al termine
dei lavori l'impresa installatrice e' tenuta a rilasciare
al committente la dichiarazione di conformita' degli
impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui
all'art. 7. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal
titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di
partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, faranno parte
integrante la relazione contenente la tipologia dei
materiali impiegati nonche', ove previsto, il progetto di
cui all'art. 6".
- Per il testo dell'art. 14 della legge 24 novembre
1981, n. 689, si veda nelle note all'art. 8.
- Il testo dell'art. 20, comma 1, del citato decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e' il seguente:
"1. Sono attribuite alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate
dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici provinciali
per l'industria, il commercio e l'artigianato, ivi comprese
quelle relative ai brevetti e alla tutela della proprieta'
industriale".
- Il testo dell'art. 42, comma 1, del citato decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente:
"1. Sono abrogate le disposizioni dell'art. 60, comma
10, del decreto 4 agosto 1988, n. 375 del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'art.
23, comma 6, del decreto 4 giugno 1993, n. 248 del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'art.
10, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, nella
parte in cui individuano l'ufficio provinciale
dell'industria, del commercio e dell'artigianato come
organo competente per l'irrogazione delle sanzioni
pecuniarie, nonche' tutte le disposizioni incompatibili con
la normativa vigente per effetto dell'abrogazione delle
menzionate disposizioni".



 
Art. 10.
Imprese di autoriparazione
1. Le imprese che intendono esercitare l'attivita' di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, presentano, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, denuncia di inizio di attivita', specificando le attivita' che intendono esercitare tra quelle previste dall'articolo 1, comma 3, della medesima legge 5 febbraio 1992, n. 122, dichiarando, altresi', il possesso del requisito di cui al comma 4. Alla stessa procedura sono assoggettate le imprese esercenti in prevalenza attivita' di commercio e noleggio di veicoli, quelle di autotrasporto di merci per conto terzi iscritte all'albo di cui all'articolo 12 della legge 6 giugno 1974, n. 298, che svolgano, con carattere strumentale o accessorio, attivita' di autoriparazione nonche' ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga attivita' di autoriparazione per esclusivo uso interno.
2. Le imprese artigiane presentano la denuncia di cui al comma 1 alla commissione provinciale per l'artigianato, unitamente alla domanda d'iscrizione al relativo albo. Le altre imprese presentano, per ogni unita' locale, la denuncia di cui al comma 1, unitamente alla domanda di iscrizione, all'ufficio del registro delle imprese che provvede, ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, all'iscrizione provvisoria della impresa entro il termine di dieci giorni e all'iscrizione definitiva, previa verifica d'ufficio del possesso dei requisiti previsti, entro sessanta giorni dalla denuncia.
3. Ciascuna impresa puo' richiedere l'iscrizione per una o piu' delle attivita' previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, in relazione alle attivita' effettivamente esercitate. Salvo il caso di operazioni strumentali o accessorie strettamente connesse all'attivita' principale, non e' consentito l'esercizio delle attivita' previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza la relativa specifica iscrizione.
4. Ai fini dell'esercizio delle attivita' di autoriparazione, l'impresa deve documentare, per ogni unita' locale sede di officina, la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei requisiti personali e tecnico-professionali di cui all'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Ove in possesso del suddetto requisito, alla gestione tecnica puo' essere preposto anche il titolare dell'officina. Non puo' essere preposto alla gestione tecnica un consulente o un professionista esterno. All'impresa artigiana si applica l'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1985, n. 443.
5. Ferme restando le disposizioni vigenti, comunque riferibili all'esercizio delle attivita' disciplinate dalla legge 5 febbraio 1992, n. 122, ivi comprese quelle in tema di autorizzazioni amministrative di tutela dall'inquinamento e di prevenzione degli infortuni, l'esercizio dell'attivita' di autoriparazione e' consentito esclusivamente alle imprese iscritte, relativamente a detta attivita', nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane.
6. I richiami alle "sezioni", al "registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione" nonche' al "registro di cui all'articolo 2", contenuti nella legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e nelle norme attuative delle predette leggi, devono intendersi riferiti, per le attivita' di autoriparazione, al "registro delle imprese" e nel caso di impresa artigiana, all'"albo delle imprese artigiane".



Note all'art. 10:
- Per il titolo della legge 5 febbraio 1992, n. 122, si
veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 22, comma 3, del citato
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda nelle
note alle premesse.
- Il testo dell'art. 1, comma 3, della citata legge
5 febbraio 1992, n. 122, e' il seguente:
"3. Ai fini della presente legge l'attivita' di
autoriparazione si distingue nelle attivita' di:
a) meccanica e motoristica;
b) carrozzeria;
c) elettrauto;
d) gommista".
- Il testo dell'art. 12 della legge 6 giugno 1974, n.
298 (Istituzione dell'albo nazionale degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina
degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di
tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada), e'
il seguente:
"Art. 12 (Iscrizione nell'albo). - Le persone fisiche o
giuridiche che intendono iscriversi all'albo devono farne
domanda al comitato provinciale nella cui circoscrizione
l'impresa ha la sede principale.
Ove l'impresa abbia piu' di una sede essa deve essere
iscritta anche presso i singoli comitati nella cui
circoscrizione si trovino le sedi secondarie. Tale
iscrizione si ottiene mediante comunicazione corredata
dalle attestazioni di iscrizione dell'impresa nell'albo
della sede principale e di iscrizione della sede secondaria
alla locale camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.
Il comitato provinciale attesta l'avvenuta iscrizione
nell'albo".
- Per il testo dell'art. 11, comma 8, del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, vedi
note all'art. 7.
- Il testo dell'art. 7 della citata legge 5 febbraio
1992, n. 122 e' il seguente:
"Art. 7 (Responsabile tecnico). - 1. Il responsabile
tecnico di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 3 deve
possedere i seguenti requisiti personali:
a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro
della Comunita' europea, ovvero di uno Stato, anche non
appartenente alla Comunita' europea, con cui sia operante
la condizione di reciprocita';
b) non avere riportato condanne definitive per reati
commessi nella esecuzione degli interventi di sostituzione,
modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui
all'art. 1, comma 2, per i quali e' prevista una pena
detentiva;
c) essere fisicamente idoneo all'esercizio
dell'attivita' in base a certificazione rilasciata
dall'ufficiale sanitario del comune di esercizio
dell'attivita'.
2. Il responsabile tecnico deve inoltre possedere
almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:
a) avere esercitato l'attivita' di autoriparazione,
alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco
degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per
almeno tre anni; tale ultimo periodo e' ridotto ad un anno
qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio
a carattere tecnico-professionale attinente all'attivita'
diverso da quelli di cui alla lettera c) del presente
comma;
b) avere frequentato, con esito positivo, un apposito
corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito
da almeno un anno di esercizio dell'attivita' di
autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze
di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi
cinque anni;
c) avere conseguito, in materia tecnica attinente
all'attivita', un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado o un diploma di laurea.
3. I programmi e le modalita' di svolgimento dei corsi
di cui alla lettera b) del comma 2 sono ispirati a criteri
di uniformita' a livello nazionale e sono definiti dalle
regioni, sentite le organizzazioni sindacali di
categoria maggiormente rappresentative, in conformita' ai
principi della legge 21 dicembre 1978, n. 845".
- Il testo dell'art. 2, comma 4, della citata legge
8 agosto 1985, n. 443, e' il seguente:
"4. L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di
particolari attivita' che richiedono una peculiare
preparazione ed implicano responsabilita' a tutela e
garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei
requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi
statali".
- Il testo del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 (Nuovo codice della strada), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, s.o.



 
Art. 11
Esercizio dell'attivita' sul territorio nazionale

1. Alle procedure di cui agli articoli 7, 9 e 10 del presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea che intendano aprire sedi o unita' locali sul territorio nazionale per svolgere una delle attivita' di cui agli articoli 7, 9 e 10 hanno titolo all'iscrizione nel registro delle imprese e nel REA qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento delle predette attivita'.
3. L'impresa avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato, e' abilitata a svolgere l'attivita' di spedizioniere, puo' liberamente prestare tale attivita' sul territorio italiano anche senza stabilirvi una sede.
4. Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti.



Note all'art. 11:
- Il testo dell'art. 19 della citata legge 7 agosto
1990, n. 241 e' il seguente:
"Art. 19. - 1. In tutti i casi in cui l'esercizio di
un'attivita' privata sia subordinato ad autorizzazione,
licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di
consenso comunque denominato, ad esclusione delle
concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai
sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, della legge
29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno
1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge
8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei
requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a cio'
destinate che comportino valutazioni tecniche
discrezionali, e non sia previsto alcun limite o
contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi,
l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di
inizio di attivita' da parte dell'interessato alla pubblica
amministrazione competente, attestante l'esistenza dei
presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente
accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di
prove a cio' destinate, ove previste. In tali casi, spetta
all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta
giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza
dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e
disporre, se del caso, con provvedimento motivato da
notificare all'interessato entro il medesimo termine, il
divieto di prosecuzione dell'attivita' e la rimozione dei
suoi effetti, salvo che, ove cio' sia possibile,
l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente
detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine
prefissatogli dall'amministrazione stessa".



 
Art. 12.
Iscrizione trasferimento quote ed elenco soci
1. A decorrere dal 1 gennaio 2000 l'elenco dei soci, di cui al comma 3 dell'articolo 2435 e all'articolo 2493 del codice civile, e' depositato, unitamente al bilancio, mediante il modello di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581. Nel caso in cui non vi sia stato alcun mutamento, rispetto a quello gia' depositato, l'elenco non deve essere presentato.



Note all'art. 12:
- Il testo dell'art. 2435, comma 3, del codice civile
e' il seguente:
"3. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio
le societa' non quotate in mercato regolamentato sono
tenute altresi' a depositare per l'iscrizione nel registro
delle imprese l'elenco dei soci riferito alla data di
approvazione del bilancio, con l'indicazione del numero
delle azioni possedute, nonche' dei soggetti diversi dai
soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli
sulle azioni medesime. L'elenco deve essere corredato
dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel
libro dei soci a partire dalla data di approvazione del
bilancio dell'esercizio precedente".
- Il testo dell'art. 2493 del codice civile e' il
seguente:
"Art. 2493 (Pubblicazione del bilancio e dell'elenco
dei soci e dei titolari di diritti su quote sociali). - Il
bilancio approvato dall'assemblea e l'elenco dei soci e
degli altri titolari di diritti su quote sociali devono
essere depositati presso l'ufficio del registro delle
imprese a norma dell'art. 2435".
- Il testo dell'art. 11, comma 1, del citato decreto
del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e'
il seguente:
"1. Per l'attuazione della pubblicita' nel registro
delle imprese, il richiedente presenta all'ufficio della
camera di commercio della provincia, nella quale
l'imprenditore ha sede, una domanda recante la data e la
sottoscrizione, redatta secondo il modello approvato con
decreto del Ministro".



 
Art. 13.
Iscrizione di atti societari
1. Le domande d'iscrizione nel registro delle imprese relative ad atti non soggetti ad omologazione, ma conseguenti a deliberazioni soggette al giudizio di omologazione, sono presentate contestualmente alla domanda di iscrizione di queste ultime a norma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.



Note all'art. 13:
Il testo dell'art. 13 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e' il seguente:
"Art. 13 (Procedimento di iscrizione degli atti
omologati dal tribunale). - 1. La domanda di iscrizione nel
registro delle imprese e' presentata all'ufficio dopo che
e' diventato efficace il decreto di omologazione del
tribunale competente.
2. L'omologazione e' richiesta con ricorso presentato,
a norma degli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile, nel termine previsto dal codice per il
deposito dell'atto.
3. La domanda di iscrizione e' accompagnata da una
copia autentica del decreto con il quale e' ordinata
l'iscrizione e dagli altri documenti richiesti dalla legge.
4. Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio
accerta:
a) l'autenticita' della sottoscrizione della domanda;
b) la regolarita' della compilazione del modello di
domanda;
c) la regolarita' formale di tutti i documenti dei
quali e' prescritta la presentazione.
5. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni
dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 dell'art. 11 del presente
regolamento".



 
Art. 14.
(Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti)
 
Art. 15.
Abrogazioni
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) (Lettera non ammessa al "Visto" della Corte dei conti);
b) legge 5 febbraio 1992, n. 122: articoli 2 (il comma 3-bis dell'art. 2, nella parte in cui se ne dispone l'abrogazione, non e' stato ammesso al "Visto" della Corte dei conti), 3, 4, 5 e 13;
c) legge 29 dicembre 1993, n. 580: articolo 8, comma 4;
d) decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392: articolo 3;
e) legge 25 gennaio 1994, n. 82: articoli 4 e 7, comma 2;
f) decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387;
g) decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581: articolo 1, lettere f) e g), articolo 2, comma 1, lettere b) e c), articolo 5, comma 2 e articolo 7, commi 3, 4 e 6;
h) legge 14 novembre 1941, n. 1442: articolo 6, comma 4.



Note all'art. 15:
- Il testo dell'art. 20, comma 4, della citata legge
15 marzo 1997, n. 59, e' il seguente:
"4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti".



 
Art. 16.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 dicembre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Piazza, Ministro per la funzione
pubblica
Bellillo, Ministro per gli affari
regionali
Bersani, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato
Salvi, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Diliberto, Ministro della giustizia
Treu, Ministro dei trasporti e della
navigazione
De Castro, Ministro delle politiche
agricole e forestali Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2000
Atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 13

La Sezione del controllo, nell'adunanza del 26 ottobre 2000, ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione il regolamento con esclusione:
dell'art. 6;
dell'art. 11, comma 4;
dell'art. 14;
dell'art. 15, lettera a);
dell'art. 15, lettera b) nella parte in cui dispone l'abrogazione del comma 3-bis dell'art. 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 122.
 
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