Gazzetta n. 271 del 20 novembre 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 13 novembre 2000 |
Finanziamento delle iniziative di cui all'art. 68, comma 1, lettere b) e c), e comma 3, della legge n. 144 del 17 maggio 1999, alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano. |
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IL DIRIGENTE GENERALE dell'ufficio centrale orientamento formazione professionale dei lavoratori
Vista la legge del 24 giugno 1997, n. 196, recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione; Vista la legge del 17 maggio 1999, n. 144, art. 68, relativo all'obbligo di frequenza di attivita' formative; Visto l'accordo tra Governo ed enti territoriali del 2 marzo 2000 in materia di obbligo di frequenza delle attivita' formative; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 2000 n. 257, art. 9 sulle modalita' di finanziamento delle attivita' formative fino al diciottesimo anno di eta'; Acquisita l'intesa con il Ministero della pubblica istruzione; Acquisito il parere favorevole del coordinamento tecnico delle regioni per la formazione professionale; Decreta: Art. 1. 1. Per il finanziamento delle iniziative di cui all'art. 68, comma 1, lettere b) e c), e comma 3 della legge n. 144 del 17 maggio 1999, le risorse disponibili per il corrente anno 2000 pari a lire 430 miliardi a valere sul Fondo di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, vengono assegnate alle regioni e alle province autonome di Bolzano e Trento secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 2000, n. 257, art. 9. Le quote per ciascuna regione e provincia autonoma sono indicate nell'allegato A del presente decreto, di cui costituisce parte integrante. 2. Per le funzioni di propria competenza svolte dai servizi per l'impiego, non altrimenti finanziate, si provvede con una quota fino al 10% delle risorse assegnate. Le restanti risorse vengono utilizzate per gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 68 della legge n. 144 del 17 maggio 1999 rivolte ai giovani che compiono 15 anni a partire dal 1o gennaio 2000. |
| Art. 2. 1. Le risorse sono assegnate alle regioni e province autonome di Bolzano e Trento che previa concertazione con le parti sociali attuano l'obbligo formativo nell'ambito della programmazione regionale. 2. Allo scopo di monitorare l'avanzamento delle attivita' finanziate, ciascuna regione predispone un rapporto semestrale elaborato secondo i criteri fissati dal Ministero del lavoro, da inviare allo stesso Ministero. 3. Qualora entro il 31 dicembre 2002 non venga dichiarato speso dagli assessorati competenti almeno il 70% delle risorse assegnate, il Ministero potra' procedere alla revoca delle quote non utilizzate. Roma, 13 novembre 2000 Il dirigente generale: Vittore |
| Allegato A RIPARTIZIONE DELLE RISORSE * ===================================================================== Regioni | Giovani | Quote assegnate ===================================================================== Piemonte.... |26.837 |27.416.330.064 Valle d'Aosta .... |578 |590.482.755 Lombardia .... |65.359 |66.768.658.294 Bolzano .... |6.489 |6.628.954.509 Trento .... |3.779 |3.860.505.330 Veneto .... |30.138 |30.788.015.255 Friuli Venezia G. .... |4.600 |4.699.542.105 Liguria .... |5.301 |5.415.331.769 Emilia Romagna .... |13.577 |13.869.828.228 Toscana .... |12.666 |12.938.862.620 Umbria .... |2.007 |2.050.286.901 Marche .... |4.366 |4.460.165.724 Lazio .... |23.426 |23.931.260.181 Abruzzo .... |5.551 |5.670.723.760 Molise .... |1.406 |1.436.324.555 Campania .... |72.261 |73.819.595.111 Puglia .... |48.146 |49.184.411.125 Basilicata .... |3.011 |3.075.819.485 Calabria .... |19.987 |20.417.805.429 Sicilia .... |59.777 |61.065.875.303 Sardegna .... |11.660 |11.911.221.495
* Le risorse sono ripartite sulla base dei dati ISTAT riferiti a giovani nella fascia di eta' 15-17 anni fuori dal sistema scolastico nel 1998. |
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