Gazzetta n. 271 del 20 novembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 7 novembre 2000
Approvazione della delibera consiliare INPDAP n. 1182 del 16 marzo 2000, concernente la delegificazione di norme relative alle modalita' di versamento del contributo di riscatto ai fini pensionistici e ai fini dell'indennita' premio di servizio e di rinuncia al riscatto.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479;
Viste la legge 20 marzo 1975, n. 70, e la legge 9 marzo 1989, n. 88;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 368;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;
Visti l'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, e l'art. 2 del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito nella legge 12 novembre 1988, n. 492;
Vista la delibera n. 1182 del 16 marzo 2000, adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (I.N.P.D.A.P.) che sostituisce, recependone e coordinandone i relativi testi, analoghi provvedimenti precedentemente assunti in materia e non perfezionati, concernente la delegificazione, ai sensi della normativa sopra citata, di talune norme riguardanti le casse pensioni gia' amministrate dalla soppressa Direzione generale degli istituti di previdenza e la gestione previdenziale ex INADEL, relative alle modalita' di versamento del contributo di riscatto ai fini pensionistici e dell'indennita' premio di servizio e di rinuncia al riscatto, con la modifica della vigente normativa per pervenire, attraverso una procedura piu' semplificata e trasparente, a tempi piu' brevi di riscossione;
Vista la conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri assunta nella riunione del 7 luglio 2000, ai sensi del richiamato art. 10 della legge n. 48/1988;
Decreta:
E' approvata la delibera n. 1182 adottata dal consiglio di amministrazione dell'INPDAP in data 16 marzo 2000, concernente la delegificazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48 e dell'art. 2 del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito nella legge 12 novembre 1988, n. 492, di talune norme riguardanti le casse pensioni gia' amministrate dalla soppressa Direzione generale degli istituti di previdenza e la gestione previdenziale ex INADEL, relative alle modalita' di versamento del contributo di riscatto ai fini pensionistici e dell'indennita' premio di servizio e di rinuncia al riscatto, con la modifica della vigente normativa.
La predetta delibera, nel testo allegato, costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 novembre 2000
Il Ministro: Salvi
 
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Delibera del consiglio di amministrazione
N. 1182 del 16 marzo 2000. Oggetto: Disciplina delle modalita' di versamento del contributo di riscatto ai fini pensionistici e ai fini dell'indennita' premio di servizio e di rinuncia al riscatto - Testo coordinato.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, di istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 maggio 1999 di nomina del presidente dell'Istituto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 febbraio 1999 di ricostituzione del consiglio di amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1999 di ricostituzione del Consiglio di indirizzo e vigilanza;
Viste la legge del 20 marzo 1975, n. 70 e la legge del 9 marzo 1989, n. 88;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 368, di emanazione del Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica;
Sotto la presidenza del dott. Rocco Familiari, e alla presenza dei consiglieri: avv. Massimo Girardi; dott. Giancarlo Lunghi; dott. Giovanni Luzzo; prof. Felice Roberto Pizzuti; on. Gianfranco Rastrelli; avv. Marcello Rozera.
Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito nella legge 12 novembre 1988, n. 492, il quale estende a tutti gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, le disposizioni di cui all'art. 10 del decreto-legge n. 536/1987, convertito, con modificazioni, nella legge n. 48/1988;
Visto l'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, che demanda al consiglio di amministrazione, fra l'altro, il potere di deliberare i regolamenti di cui all'art. 10 della legge 29 febbraio 1988, n. 48, in materia di organizzazione e procedure relative all'accertamento, riscossione e accreditamento della contribuzione e dei premi, regolamenti da sottoporre ad approvazione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Ravvisata la necessita' di modificare la normativa attualmente in vigore per le casse pensioni gia' gestite dalla Direzione generale degli istituti di previdenza e per la gestione previdenziale ex INADEL, che eroga l'indennita' premio di servizio, in materia di pagamento in unica soluzione del contributo di riscatto di periodi o servizi ai fini pensionistici e ai fini della liquidazione della indennita' premio di servizio, allo scopo di ridurne i tempi, e di fissare in via generale i termini di decorrenza per il versamento rateale del contributo stesso, nonche' quelli entro i quali e' possibile rinunciare al riscatto;
Vista la propria delibera n. 859 del 14 ottobre 1998, con la quale si era provveduto a dettare, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni di legge, la nuova regolamentazione delle modalita' di versamento del contributo di riscatto ai fini pensionistici ed ai fini dell'indennita' premio di servizio e di rinuncia al riscatto;
Vista la successiva delibera n. 1070 del 29 settembre 1999, con la quale erano state apportate modificazioni ed integrazioni alla regolamentazione sopra richiamata, sulla base di osservazioni di carattere tecnico formulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Ritenuto di adottare un testo coordinato della regolamentazione come sopra assunta e successivamente modificata, ai fini di una maggiore chiarezza e semplificazione di operativita';
Vista l'allegata relazione che della presente delibera costituisce parte integrante;
Su proposta del Direttore generale;
Delibera:
Gli iscritti alle casse pensioni gia' amministrate dalla soppressa Direzione generale degli istituti di previdenza e alla gestione previdenziale ex INADEL o i loro superstiti, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di accoglimento della richiesta di riscatto, ai fini del trattamento di previdenza e dell'indennita' premio di servizio, possono effettuare il pagamento del relativo contributo in unica soluzione, mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato all'INPDAP, ovvero possono rinunciare al riscatto, mediante lettera raccomandata indirizzata, oltre che alla sede provinciale INPDAP, anche all'amministrazione di appartenenza.
In mancanza del versamento in unica soluzione o della rinuncia al riscatto, il contributo, maggiorato degli interessi secondo le vigenti disposizioni, sara' trattenuto mediante ritenute mensili sullo stipendio per un numero di mesi pari a quello del periodo riscattato e comunque non superiore a 180, decorrenti dal secondo mese successivo a quello della scadenza del termine previsto dal comma precedente.
Sulla domanda di riscatto, redatta su apposito modello predisposto dall'INPDAP, provvede con propria determinazione il dirigente della sede competente per territorio.
Le disposizioni sopra riportate sostituiscono quelle contenute nell'art. 72, commi 1, 2 e 3, del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, per la CPDEL, nell'art. 80 della legge 6 febbraio 1941, n. 176, per la CPS, nell'art. 66 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, per la CPS, nell'art. 21 della legge 11 aprile 1955, n. 380, per la CPUG, nell'art. 10, comma 2, limitatamente al contributo di riscatto, della legge 8 agosto 1991, n. 274, e nell'art. 15, commi 1 e 2, della legge 8 marzo 1968, n. 152.
La presente deliberazione - che sostituisce, a tutti gli effetti, le deliberazioni n. 859 del 14 ottobre 1998 e n. 1070 del 29 settembre 1999, richiamate in premessa - viene inviata per l'approvazione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48. Il presidente: Familiari Il dirigente generale: Pavan
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Relazione

Oggetto: Disciplina delle modalita' di versamento del contributo di
riscatto ai fini pensionistici ed ai fini dell'indennita' premio
di servizio e di rinuncia al riscatto - Testo coordinato.
Con deliberazione consiliare n. 1070 del 29 settembre 1999, si e'
provveduto all'adeguamento alle osservazioni ministeriali
formulate sulla precedente delibera n. 859 del 14 ottobre 1998 in
materia di "Disciplina delle modalita' di versamento del
contributo di riscatto ai fini pensionistici ed ai fini
dell'indennita' premio servizio e di rinuncia al riscatto".
Dette osservazioni si sostanziano nella manifestata necessita':
di assoggettare alla stessa disciplina sia il contributo
pensionistico sia quello afferente l'indennita' premio servizio;
di correlare la maggiorazione degli interessi in base alle
disposizioni vigenti;
di specificare il comma 2, dell'art. 10, della legge 8 agosto
1991, n. 274;
di una piu' aderente denominazione della cassa interessata, ex
INADEL, in luogo dell'allocuzione usata per esteso.
La citata deliberazione n. 1070/1999, riformulata nel testo,
limitatamente ai punti sopra menzionati, e' stata inviata al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per
l'approvazione.
Il testo, cosi' riformulato, ricevuto l'assenso del Ministero
vigilante, e' stato da questi rimesso a norma dell'art. 10, comma
2, del decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con
modificazioni dalla legge 25 febbraio 1988, n. 48, alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, la quale ha manifestato l'opportunita'
che la materia, ai fini di una piu' chiara lettura, debba essere
trattata in un unico contesto.
Tenuto conto delle suddette indicazioni e ritenuto, altresi', che
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in sede di
rappresentazione dell'avviso della Presidenza del Consiglio, ha
ulteriormente suggerito di munire il provvedimento di riferimenti
ancor piu' puntuali, si rende necessario assumere apposita
deliberazione per rispondere in via compiuta alle esigenze
rappresentate dalle amministrazioni interessate alla procedura di
delegificazione.
Si rimette, pertanto, lo schema di deliberazione unitamente alla
regolamentazione esposta in forma coordinata.
 
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