Gazzetta n. 271 del 20 novembre 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 23 ottobre 2000 |
Proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' Laboratori Diaco Biomedicali, unita' di Trieste. (Decreto n. 29045). |
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IL DIRETTORE GENERALE della previdenza e assistenza sociale Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, contenente, tra l'altro, norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione speciale; Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236; Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451; Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608; Visto il decreto ministeriale n. 23552 del 14 ottobre 2000, con cui e' stato approvato il programma per ristrutturazione aziendale della Laboratori Diaco Biomedicali S.p.a., limitatamente al periodo 1o aprile 1996 - 30 settembre 1997, a fronte dei ventiquattro mesi richiesti dalla societa', ed e' stata autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il primo semestre (1o aprile 1996 - 30 settembre 1996), in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla precitata ditta; Vista l'istanza di proroga del predetto trattamento presentata dalla societa' Laboratori Diaco Biomedicali S.p.a. in data 15 dicembre 1997, relativa al periodo 1o ottobre 1996 - 30 settembre 1997; Considerato che con provvedimento direttoriale n. 24121 del 25 febbraio 1998, e' stata respinta la predetta istanza aziendale, in quanto presentata ben oltre il termine di scadenza del periodo di integrazione richiesto, e che tale provvedimento negativo e' stato adottato in applicazione dell'art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993, il quale prevede la decurtazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 164/1975, nei casi di presentazione tardiva della domanda medesima; Visto il successivo decreto direttoriale n. 26566 del 1o luglio 1999 con il quale e' stata concessa la proroga del trattamento di cui sopra limitatamente al periodo 5 giugno 1997 - 30 settembre 1997, ritenendo valida una richiesta aziendale presentata in data 15 giugno 1997; Visto il ricorso, notificato in data 27 aprile 1998 presso l'avvocatura generale dello Stato, con il quale la societa' Laboratori Diaco Biomedicali ha impugnato il provvedimento di reiezione del 25 febbraio 1998, ritenendolo illegittimo sotto vari profili, attinenti, essenzialmente, alla violazione di legge ed eccesso di potere; Vista la sentenza n. 1988/2000 con la quale il TAR Lazio ha accolto il ricorso sopra indicato, annullando il decreto impugnato; Preso atto che il TAR, nella predetta sentenza, ha sostenuto che "l'approvazione del programma di ristrutturazione e la conseguente concessione del trattamento di integrazione salariale rappresentano un presupposto logico e giuridico della domanda di proroga di detto trattamento"; Considerato, che, per fattispecie analoghe, il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi, proposti da questa amministrazione, avverso l'annullamento, da parte dei TAR, di provvedimenti con i quali, in applicazione di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993, era stata applicata, ad istanze di proroga della CIGS presentate tardivamente, la decurtazione del trattamento prevista dall'art. 7 della legge n. 164/1975; Preso atto, infatti, che il Consiglio di Stato ha stabilito che "ancorche' possa ritenersi applicabile a qualsiasi tipo di istanza, attinente alla procedura in questione, la previsione di cui al comma 1 dell'art. 7 della legge n. 164/1975, la decorrenza del termine ivi previsto non potra' che individuarsi in un momento successivo alla conoscenza dell'esito della domanda, ossia del provvedimento di concessione parziale del beneficio"; Ritenuto, stante l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, di dover ottemperare alla sopracitata sentenza del TAR Lazio, e di dover procedere al riesame della documentazione prodotta a sostegno della succitata istanza di proroga presentata dalla Laboratori Diaco Biomedicali S.p.a.; Vista, tra l'altro, la relazione ispettiva del 5 ottobre 2000 con la quale viene comunicato il numero dei lavoratori interessati al trattamento di integrazione salariale per il periodo in questione in un massimo di settantacinque unita' anziche' quattordici, come citato nel decreto n. 28679 del 4 agosto 2000; Decreta: Art. 1. Per le motivazioni in premessa esplicitate ed a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale intervenuta con l'art. 1 del decreto ministeriale del 14 ottobre 1997, n. 23552, e' autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Laboratori Diaco Biomedicali S.p.a. sede e unita' di Trieste, per il periodo 1o ottobre 1996 - 31 marzo 1997, per un massimo di settantacinque unita' lavorative. |
| Art. 2. Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 e' prorogato: unita' di Trieste per il periodo dal 1o aprile 1997 al 30 settembre 1997, per un massimo di diciassette unita' lavorative. Il presente decreto annulla e sostituisce i seguenti decreti: n. 24121 del 25 febbraio 1998, n. 26566 del 1o luglio 1999, n. 28679 del 4 agosto 2000. L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazione temporanee di mercato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 ottobre 2000 Il direttore generale: Daddi |
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