Gazzetta n. 271 del 20 novembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 10 ottobre 2000
Proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Co.Ce.Mer., unita' di Lecce e Brindisi. (Decreto n. 28974).

IL DIRETTORE GENERALE
della previdenza e assistenza sociale
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, contenente, tra l'altro, norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione speciale;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
Visto il proprio decreto n. 16452 del 28 dicembre 1994, con cui e' stato approvato il programma per crisi aziendale della Co.Ce.Mer. S.p.a., relativo al periodo dal 31 gennaio 1994 al 31 gennaio 1995, ed e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il primo semestre, dal 31 gennaio 1994 al 30 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla precitata ditta;
Considerato che la societa' Co.Ce.Mer. ha presentato, in data 19 gennaio 1995, domanda per l'erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, relativamente al secondo semestre di attuazione del programma sopra indicato (31 luglio 1994 - 30 gennaio 1995);
Considerato che questa amministrazione, con decreto ministeriale n. 17323 del 19 aprile 1995, ha autorizzato l'erogazione di tale trattamento, limitatamente al periodo 12 gennaio 1995 - 30 gennaio 1995, in quanto la citata istanza aziendale era stata presentata ben oltre il termine di scadenza del periodo di integrazione richiesto, e che il predetto provvedimento negativo e' stato adottato in applicazione dell'art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993, che prevede la decurtazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 164/1975, nel caso di presentazione tardiva della domanda medesima;
Visto il ricorso, notificato in data 20 luglio 1995 presso l'Avvocatura generale dello Stato con il quale la societa' Co.Ce.Mer. ha impugnato il predetto provvedimento di reiezione, ritenendo illegittimo, in quanto, nell'autorizzazione la concessione del secondo semestre del trattamento straordinario di integrazione salariale richiesto, aveva fissato la decorrenza dello stesso alla data del 12 gennaio 1995, anziche' alla data del 31 luglio 1994;
Vista la sentenza n. 6560/2000 con la quale il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha raccolto il ricorso sopra indicato, annullando il decreto impugnato;
Ritenuto di dover ottemperare alla sopracitata sentenza;
Decreta:
A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il precitato decreto ministeriale del 28 dicembre 1994, per le motivazioni in premessa esplicitate, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con il decreto ministeriale del 28 dicembre 1994 in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Co.Ce.Mer. con sede in Sternatia (Lecce), unita' di Lecce e Brindisi, per il periodo 31 luglio 1994 - 30 gennaio 1995, unita' lavorative interessate trecentodiciotto, esclusi lavoratori assunti per fine cantiere o fine fasi lavorative.
Il presente provvedimento annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17323 del 19 aprile 1995, relativamente alla parte in cui autorizza, limitatamente al periodo dal 12 gennaio 1995 al 30 gennaio 1995, la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale n. 16452 del 28 dicembre 1994, con effetto dal 31 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Co.Ce.Mer.
L'Istituto nazionale della previdenza e assistenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 ottobre 2000
Il direttore generale: Daddi
 
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