Gazzetta n. 271 del 20 novembre 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 9 ottobre 2000 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato previdenziale, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Flex, unita' di Frosinone e Pistoia. (Decreto n. 28965). |
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IL DIRETTORE GENERALE della previdenza e assistenza sociale Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236; Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451; Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608; Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176; Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.p.a. Flex; Visto il decreto ministeriale datato 1o marzo 2000, e successivi, con i quali e' stato concesso, a decorrere dal 27 luglio 1999, il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991; Visto il parere dell'organo competente per territorio; Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;
Decreta: A seguito dell'approvazione del programma di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, intervenuta con il decreto ministeriale datato 9 ottobre 2000, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Flex, con sede in Latina e unita' di Frosinone, per un massimo di 201 unita' lavorative e Pistoia, per un massimo di 55 unita' lavorative, per il periodo dal 27 luglio 2000 al 26 gennaio 2001. Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, decreto tribunale del 27 luglio 1999. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991, relativamente alle unita' produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 ottobre 2000 Il direttore generale: Daddi |
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