Con il presente comunicato si intende ulteriormente evidenziare ai produttori, organismi associativi ed operatori interessati che l'art. 10 del regolamento (CE) n. 2366/98 del 30 ottobre 1998 prevede adempimento innovativi finalizzati ad una maggiore efficacia nel controllo della destinazione dell'olio prodotto e per il quale viene chiesto l'aiuto. A tale scopo, tutti i produttori di olio di oliva che nella campagna 1999/2000 hanno ottenuto in restituzione dai frantoiani una quantita' di olio superiore a 200 litri e per il quale hanno chiesto l'aiuto sono obbligati a trasmettere, anteriormente al 1o dicembre 2000 e secondo le specifiche modalita' indicate con la circolare ministeriale n. 2 del 23 dicembre 1998, una dichiarazione con la quale indicare le principali destinazioni di detto olio (imprese di raffinazione, imprese di confezionamento, frantoiani, organismi associativi, commercianti all'ingrosso) e le relative quantita', nonche' le quantita' da essi ancora detenute alla data del 1o novembre 2000. Tale dichiarazione dovra' essere trasmessa dai produttori non associati direttamente all'AGEA - via Palestro - 81 Roma - e dai produttori associati alle rispettive organizzazioni di appartenenza riconosciute, le quali a loro volta hanno l'obbligo di inviare all'AGEA, anteriormente al 1o gennaio 2001, un elenco riepilogativo contenente i nominativi dei produttori ed i quantitativi di olio relativi ai principali destinatari e alle scorte esistenti alla data del 1o novembre 2000. |