Gazzetta n. 269 del 17 novembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 9 novembre 2000
Elenco delle aree delle regioni Abruzzo e Molise ammissibili alle agevolazioni di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e misure massime consentite delle medesime agevolazioni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive;
Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992, come modificato e integrato, da ultimo, dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;
Visto, in particolare, l'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni, che rimanda a un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la fissazione dei termini di presentazione delle domande di agevolazione;
Visto il proprio decreto del 14 luglio 2000 con il quale sono stati fissati, dal 24 luglio al 30 settembre 2000, i termini di presentazione delle domande del bando relativo al settore "industria" per l'anno 2000 delle regioni dell'obiettivo 1 ad eccezione, pero', di Abruzzo e Molise, non essendo state allora ancora compiutamente approvate in sede comunitaria le aree depresse del centro-nord e, tra queste, quelle ricadenti in tali ultime regioni;
Visto il proprio decreto del 7 giugno 2000 con il quale, in sede di piano programmatico di assegnazione delle risorse finanziarie alle regioni dell'obiettivo 1, sono state pertanto accantonate quelle relative ad Abruzzo e Molise;
Visto il proprio decreto del 15 settembre 2000 che differisce al 31 ottobre 2000 il suddetto termine finale di presentazione delle domande;
Considerato che la Commissione dell'Unione europea, con decisioni C(2000) 2327 del 27 luglio 2000 e C(2000) 2752 del 20 settembre 2000, ha definito le dette aree depresse del centro-nord, ivi comprese quelle delle regioni Abruzzo e Molise, ed ha approvato, con riferimento a queste ultime regioni, le seguenti relative misure massime di aiuto applicabili:
aree dell'Abruzzo in obiettivo 2 o fuori obiettivo, con deroga 87.3.c: 20% ESN + 10% ESL per le piccole e medie imprese e 20% ESN per le grandi imprese;
aree dell'Abruzzo in obiettivo 2, senza deroga 87.3.c: 15% ESL per le piccole imprese e 7,5% ESL per le medie imprese;
aree del Molise ammesse al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 1, con deroga 87.3.c: 20% ESN + 10% ESL per le piccole e medie imprese e 20% ESN per le grandi imprese;
aree del Molise ammesse al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 1, senza deroga 87.3.c: 15% ESL per le piccole imprese e 7,5% ESL per le medie imprese;
Vista la nota del 31 ottobre 2000 con la quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha trasmesso la suddetta decisione C(2000) 2752 del 20 settembre 2000;
Visto il proprio decreto del 20 ottobre 2000 con il quale, al fine di procedere alla formazione di un'unica graduatoria dei "grandi progetti" dell'obiettivo 1 anche con le domande delle citate regioni Abruzzo e Molise, il termine iniziale di presentazione di queste ultime domande e' stato fissato a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'elenco delle aree depresse relative alle suddette regioni, mentre quello finale e' stato fissato per tutte le domande dei "grandi progetti" dell'obiettivo 1 al trentesimo giorno successivo a tale pubblicazione, differendo cosi' quello delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, precedentemente fissato al 31 ottobre 2000;
Ritenuto di potere procedere, alla luce della richiamata comunicazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla pubblicazione dell'elenco delle sole aree depresse delle regioni Abruzzo e Molise, al fine di definire il termine finale di presentazione delle domande dei "grandi progetti" dell'obiettivo 1 e procedere in tempi rapidi alla formazione della relativa graduatoria;
Visto l'art. 2, comma 9 del richiamato decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni, che rinvia ad un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'individuazione delle misure massime consentite relative alle predette agevolazioni, da determinare sulla base delle spese ammissibili, entro i limiti massimi decisi dalla Commissione europea;
Vista la decisione dell'Unione europea del 12 luglio 2000 con la quale e' stata autorizzata l'attuazione del regime d'aiuto della legge n. 488/1992 per il periodo 2000-2006, prevedendo, tra l'altro, per le nuove domande, l'applicabilita' delle misure di agevolazione esclusivamente sulla base delle spese inserite in programmi di investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione delle domande medesime e, per la sola prima applicazione, delle spese ritenute ammissibili nell'ambito dei programmi relativi all'ultimo bando utile, istruiti con esito positivo e non agevolati a causa della insufficienza delle risorse finanziarie;
Ritenuto di dover individuare le misure massime consentite relative alle agevolazioni della legge n. 488/1992 per le richiamate aree pari a quelle dei limiti massimi agevolativi stabiliti per tali aree dall'Unione europea con le richiamate decisioni del 20 luglio 2000 e 20 settembre 2000;
Ritenuto altresi' di dovere recepire, sulla base dei meccanismi di adeguamento alle normative comunitarie del richiamato regolamento, di cui all'art. 2, comma 9 del regolamento medesimo, e tenuto conto della citata decisione del 12 luglio 2000, le limitazioni delle spese ammissibili;
Decreta:
Articolo unico
1. Si riporta, in allegato al presente decreto, ai fini delle agevolazioni di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, l'elenco delle aree ammissibili delle regioni Abruzzo e Molise.
2. A decorrere dal primo bando utile successivo alla data del presente decreto, le misure massime consentite relative alle agevolazioni della legge n. 488/1992 per tali aree sono le seguenti:
aree dell'Abruzzo in obiettivo 2 o fuori obiettivo, con deroga 87.3.c: 20% ESN + 10% ESL per le piccole e medie imprese e 20% ESN per le grandi imprese;
aree dell'Abruzzo in obiettivo 2, senza deroga 87.3.c: 15% ESL per le piccole imprese e 7,5% ESL per le medie imprese;
aree del Molise ammesse al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 1, con deroga 87.3.c: 20% ESN + 10% ESL per le piccole e medie imprese e 20% ESN per le grandi imprese;
aree del Molise ammesse al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 1, senza deroga 87.3.c: 15% ESL per le piccole imprese e 7,5% ESL per le medie imprese.
3. Le predette agevolazioni possono essere concesse, tenuto conto dell'autorizzazione comunitaria di cui alle premesse, esclusivamente sulla base delle spese inserite in programmi d'investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di agevolazioni, nonche', per la sola prima applicazione della legge n. 488/1992, delle spese ritenute ammissibili nell'ambito dei programmi relativi all'ultimo bando utile istruiti con esito positivo e non agevolati a causa della insufficienza delle risorse finanziarie.
4. Con riferimento alle domande delle regioni Abruzzo e Molise relative ai soli "grandi progetti", i termini di presentazione delle domande riferite al settore "industria" (attivita' estrattive, manifatturiere, di produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, delle costruzioni e di servizi reali), per l'accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 sono fissati, come previsto dal decreto ministeriale del 20 ottobre 2000, a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto e fino al trentesimo giorno successivo; entro tale ultimo termine dovranno essere altresi' presentate le domande relative ai "grandi progetti" del settore "industria" delle regioni Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia, il cui termine finale era stato precedentemente fissato al 31 ottobre 2000.
5. Per la compilazione della scheda tecnica e della seconda parte del business relative alle suddette domande delle regioni Abruzzo e Molise deve essere utilizzato il software denominato "8.04", predisposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e reso disponibile sul sito internet di quest'ultimo all'indirizzo www.minindustria.it.
6. Le risorse accantonate con decreto ministeriale del 7 giugno 2000 per le regioni Abruzzo (58,5 miliardi) e Molise (35,2 miliardi) per il bando "industria", in sede di piano programmatico di assegnazione delle risorse finanziarie alle regioni dell'obiettivo 1, sono da assegnare per 12,2 miliardi (13% delle rispettive risorse accantonate) alla graduatoria multiregionale dei "grandi progetti" dell'obiettivo 1; conseguentemente, le risorse complessivamente assegnate in via programmatica a tale graduatoria ammontano a 728,2 miliardi.
7. I termini di presentazione delle domande relative ai programmi diversi dai "grandi progetti" del settore "industria" delle medesime regioni Abruzzo e Molise e delle restanti aree depresse del centro-nord, saranno fissati contestualmente alla pubblicazione dell'elenco di queste ultime aree.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 novembre 2000
Il Ministro: Letta
 
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