Gazzetta n. 269 del 17 novembre 2000 (vai al sommario)
LIBERA UNIVERSITA' DI BOLZANO
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ISTITUTIVO 13 novembre 2000
Approvazione del nuovo statuto dell'Universita'.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ISTITUTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto n. 1592 del 31 agosto 1933;
Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 ed in particolare l'art. 17, comma 120;
Visto lo statuto della Libera Universita' di Bolzano emanato con decreto del Presidente del consiglio istitutivo del 16 marzo 1998;
Viste le seguenti modifiche dello statuto emanate con decreto del Presidente del consiglio istitutivo dell'8 settembre 1999;
Accertata la necessita' di riformulare lo statuto e di sostituirlo intergralmente con il precedente testo;
Vista la delibera del consiglio istitutivo n. 123 del 19 ottobre 2000 riguardante l'approvazione del nuovo statuto della Libera Universita' di Bolzano;
Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 6 novembre 2000;
Decreta:
E' approvato il nuovo statuto della Libera Universita' di Bolzano con il testo seguente che sostituisce lo statuto precedente:

"Statuto della libera universita' di Bolzano
Art. 1.
Istituzione e autonomia dell'Universita'
1. E' istituita la Libera Universita' di Bolzano, in tedesco "Freie Universität Bozen , in ladino "Universita' Liedia de Bulsan , in inglese "Free University of Bozen - Bolzano , con sede principale in Bolzano e sede distaccata a Bressanone e a Brunico.
2. L'Universita' appartiene alla categoria degli istituti universitari previsti dall'art. 1, n. 2, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed e' autorizzata a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 245.
3. L'Universita' e' autonoma ai sensi dell'art. 33 della Costituzione ed ha personalita' giuridica e autonomia didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa e disciplinare nei limiti delle leggi sull'ordinamento universitario.
4. L'Universita' garantisce la liberta' di ricerca e di insegnamento sancita dalla Costituzione e si conforma ai principi sanciti nella Magna Charta Universitatum del 18 settembre 1988.
5. Per la complementarieta' e l'integrazione dell'offerta formativa, l'Universita' ha facolta' di stipulare convenzioni e prevedere modalita' e strumenti di raccordo, sulla base di contiguita' territoriale con le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche e gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici, di cui all'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, anche ai fini del riconoscimento dei crediti formativi.
 
Art. 2.
Finalita' e principi
1. L'Universita' ha per scopo lo sviluppo e la diffusione del sapere mediante il libero esercizio della ricerca, dell'insegnamento e dello studio, nonche' la preparazione alle professioni.
2. L'Universita', sede di ricerca e di formazione scientifica e professionale, istituzione plurilingue a riferimento internazionale, promuove e coordina le proprie attivita' didattiche, di ricerca e di trasferimento delle conoscenze, di formazione e di aggiornamento, concorrendo, anche con altre istituzioni, all'individuazione ed al perseguimento degli obiettivi della crescita culturale e dello sviluppo socio-economico ed ecologico.
3. L'Universita' favorisce la partecipazione degli studenti alle attivita' della stessa; promuove la cooperazione culturale e scientifica a livello nazionale ed internazionale, in particolare tramite accordi e convenzioni con altre universita' ed istituti di ricerca al fine di assicurare una migliore offerta didattica; favorisce l'integrazione europea delle proprie strutture universitarie, con particolare attenzione alle aree confinanti e si impegna a favorire la piu' ampia diffusione delle lingue nell'attivita' didattica ed amministrativa.
4. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'Universita' procede istituendo apposito nucleo di valutazione interna alla sistematica valutazione delle attivita' scientifiche, didattiche e amministrative.
5. Per favorire il confronto su problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali l'Universita' garantisce la circolazione delle informazioni all'interno e all'esterno della propria sede. I regolamenti, le direttive e le altre deliberazioni degli organi universitari a rilevanza esterna sono pubblicati mediante affissione all'albo dell'Universita' per trenta giorni consecutivi ed entrano in vigore, salvo diversa disposizione, il giorno successivo a quello della loro pubblicazione all'albo dell'Universita'.
6. Tenuto conto dell'indirizzo internazionale e delle esigenze didattiche plurilingui dell'Universita', oltre all'utilizzo delle lingue locali, e' previsto quello delle lingue straniere, in particolare dell'inglese, secondo modalita' da stabilirsi con regolamenti interni che possono contemplare anche, ai fini di lavoro e di insegnamento, l'utilizzo disgiunto delle lingue predette.
 
Art. 3.
Fonti di finanziamento
1. Al funzionamento ed allo sviluppo dell'Universita' sono destinati le tasse, i contributi e i diritti versati dagli studenti, i finanziamenti ed i contributi dello Stato, compresi quelli di cui all'art. 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e della provincia autonoma di Bolzano, nonche' i beni, i contributi, le sovvenzioni e i fondi devoluti da soggetti pubblici o privati a qualunque titolo.
 
Art. 4.
O r g a n i
1. Sono organi dell'Universita':
a) il consiglio dell'Universita';
b) il presidente;
c) la giunta esecutiva del consiglio dell'Universita';
d) il rettore;
e) il senato accademico;
f) i presidi;
g) i consigli di facolta';
h) la giunta di facolta';
i) i consigli di corso;
j) i consigli delle scuole di specializzazione;
k) i direttori delle scuole di specializzazione;
l) il collegio dei revisori dei conti;
m) il nucleo di valutazione.
2. Gli organi dell'Universita' esercitano le funzioni previste dal presente statuto.
 
Art. 5.
Composizione del consiglio dell'Universita'
1. Il consiglio dell'Universita' e' composto da:
a) il rettore;
b) un membro nominato dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, tra persone di riconosciuta competenza amministrativa, che non rivesta uffici di ruolo presso le universita' o istituti superiori;
c) un membro nominato dai sindaci dei comuni con maggioranza della popolazione appartenente al gruppo linguistico ladino;
d) un membro nominato dal comune di Bolzano;
e) un membro nominato dal comune di Bressanone;
f) un professore nominato dall'Universita' di Innsbruck;
g) un professore dell'Universita' nominato dal senato accademico, che appartenga ad una facolta' diversa da quella alla quale appartiene il rettore; in caso di prima nomina del consiglio dell'Universita' il professore designato dal senato accademico viene scelto tra i professori che sono membri dei comitati ordinatori delle facolta';
h) un rappresentante dei ricercatori;
i) due rappresentanti degli studenti;
j) sette membri nominati dalla provincia autonoma di Bolzano tra persone di alta qualificazione culturale e di riconosciuta competenza amministrativa.
k) un rappresentante del personale amministrativo;
Il consiglio dell'Universita' elegge nel suo seno, tra i componenti di cui alle lettere b), c), d), e) e j), il presidente e due vicepresidenti, questi ultimi appartenenti a gruppi linguistici diversi.
Alle sedute del consiglio dell'Universita' partecipano, con diritto di voto consultivo, il direttore amministrativo ed il direttore accademico.
Per le modalita' di elezione dei rappresentanti di cui alle lettere h), i) e k) si osservano le disposizioni stabilite in un apposito regolamento.
2. Puo' altresi' far parte del consiglio dell'Universita', per tutta la durata in carica del consiglio, un componente nominato dalla giunta provinciale su designazione degli enti e soggetti che si impegnano a contribuire sensibilmente al bilancio dell'Universita'.
3. Qualora entro sessanta giorni dalla richiesta, non pervenga la nomina di uno o piu' componenti, il consiglio dell'Universita' e' validamente costituito, purche' sia raggiunta la maggioranza dei suoi componenti.
4. I componenti del consiglio dell'Universita' rimangono in carica per quattro anni e possono essere confermati; il rettore rimane comunque in carica quale componente del consiglio per tutta la durata del suo mandato.
5. Qualora, per dimissioni o per altre cause, vengano meno uno o piu' componenti, si provvede alla nomina dei componenti mancanti. Nel caso in cui venga meno per i suddetti motivi oltre la meta' dei consiglieri, si intende decaduto l'intero consiglio e si procede immediatamente alla nomina di un nuovo consiglio.
 
Art. 6.
Sedute del consiglio dell'Universita'
1. Il consiglio dell'Universita' e' convocato dal presidente almeno due volte l'anno, ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessita', ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
2. La convocazione e' disposta mediante lettera, inviata ai componenti del consiglio almeno dieci giorni prima della seduta, salvo casi d'urgenza.
3. Ai fini della validita' delle sedute e' richiesta, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei componenti in carica ed, in seconda convocazione, la presenza di almeno cinque dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parita' prevale il voto del presidente.
 
Art. 7.
Attribuzioni del consiglio dell'Universita'
1. Il consiglio dell'Universita' e' il massimo organo di governo dell'Universita'.
2. Spetta al consiglio dell'Universita':
a) determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'Universita' in funzione delle finalita' istituzionali;
b) approvare il programma di gestione economico-finanziaria ed il conto consuntivo dell'Universita';
c) deliberare la stipula di convenzioni con altre universita' o centri di ricerca e con altri soggetti pubblici e privati; deliberare inoltre la partecipazione a consorzi e a societa' per l'ideazione, la promozione e la realizzazione e lo sviluppo di attivita' di formazione e ricerca o comunque strumentali alle attivita' didattiche ovvero utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali;
Il consiglio dell'Universita' puo' delegare la giunta esecutiva per l'adozione di delibere finalizzate alla stipula di contratti o convenzioni determinate.
d) autorizzare, sentito il senato accademico, l'attivazione dei singoli corsi di studio;
e) nominare il rettore, sentito il senato accademico; nominare, tra i professori di prima fascia a tempo pieno dell'Universita', i presidi di facolta' eletti dai rispettivi consigli di facolta'; nominare i direttori delle scuole di specializzazione, eletti dai rispettivi consigli delle scuole;
f) approvare il regolamento generale dell'Universita' ed il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
g) approvare, su proposta del senato accademico o dei rispettivi consigli, il regolamento didattico dell'Universita', nonche i regolamenti delle facolta', dei centri di servizio e delle scuole di specializzazione;
h) approvare i regolamenti che disciplinano il trattamento giuridico del personale docente e non docente;
i) indicare alle facolta', sentito il senato accademico, sulla base delle relazioni annuali predisposte delle stesse, le risorse finanziarie destinabili alla ricerca scientifica;
j) deliberare, a maggioranza dei propri componenti, sentito il senato accademico, in ordine alle eventuali modifiche del presente statuto;
k) deliberare su ogni altra questione di interesse dell'Universita' non demandata ad altri organi del presente statuto.
3. Il consiglio dell'Universita' puo' costituire uno o piu' comitati, cui demandare la trattazione di specifici affari.
4. Le deliberazioni soggette alla vigilanza del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sono inoltrate al suddetto Ministro per il tramite della provincia medesima.
 
Art. 8.
Presidente
1. Il presidente del consiglio dell'Universita' e' il rappresentante legale dell'Universita'. Il presidente:
a) convoca e presiede il consiglio dell'Universita' e la giunta esecutiva del consiglio dell'Universita';
b) da' esecuzione alle deliberazioni del consiglio dell'Universita' e della giunta esecutiva, fatte salve le competenze attribuite al rettore ai sensi dell'art. 11 lettera d);
c) approva le spese e controlla le entrate e cura l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario;
d) nomina, su proposta dei consigli di facolta' e sentito il rettore, i professori e i ricercatori di ruolo;
e) stipula, su proposta dei consigli di facolta' e sentito il rettore, i contratti con i docenti a tempo determinato;
f) stipula i contratti con i collaboratori linguistici;
g) stipula i contratti di lavoro del personale non docente;
h) stipula i diversi contratti con soggetti pubblici e privati;
i) emana lo statuto, il regolamento didattico della Libera Universita' di Bolzano, il regolamento generale della Libera Universita' di Bolzano ed il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
j) adotta provvedimenti d'urgenza da sottoporre necessariamente alla ratifica da parte rispettivamente del consiglio dell'Universita' e della giunta esecutiva nella sua successiva riunione;
k) esercita infine tutte le altre funzioni attribuitegli dallo statuto e attribuite per norma di legge al legale rappresentante dell'universita'.
2. Il presidente puo' delegare l'adozione di determinate categorie di atti ai vicepresidenti, al rettore ed al direttore amministrativo. Egli conferisce inoltre l'incarico di supplenza in caso di sua assenza o impedimento ad uno dei due vicepresidenti.
 
Art. 9.
Composizione della giunta esecutiva del consiglio dell'Universita'
La giunta esecutiva del consiglio dell'Universita' e' composta dai seguenti membri:
a) il presidente;
b) i due vicepresidenti;
c) il rettore;
d) il prorettore.
Alle sedute della giunta esecutiva partecipano inoltre, con diritto di voto consultivo, il direttore amministrativo e il direttore accademico.
 
Art. 10.
Attribuzioni della giunta esecutiva del consiglio dell'Universita'
La giunta esecutiva compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non sono riservati dallo statuto ad altri organi.
Le sedute della giunta esecutiva sono valide qualora intervenga la maggioranza dei membri assegnati all'organo; le deliberazioni sono approvate quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nei casi in cui non si raggiunga la maggioranza o nei casi in cui la giunta esecutiva ritarda od ometta di compiere atti obbligatori decide e provvede in via definitiva il consiglio dell'Universita'.
La giunta esecutiva in particolare:
a) formula le proposte al consiglio dell'Universita' ai fini dell'approvazione di regolamenti, programmi, direttive e l'organizzazione degli organi;
b) predispone il programma di gestione economico-finanziaria ed il conto consuntivo dell'Universita' da sottoporre al consiglio dell'Universita';
c) delibera sulla costituzione in giudizio dell'Universita', nel caso di liti attive o passive; delibera l'accettazione di lasciti e donazioni da parte di enti pubblici e privati;
d) approva, sentiti i consigli di facolta', i ruoli organici del personale docente e delibera, sentito il senato accademico, criteri per il loro trattamento economico;
e) approva i ruoli organici del personale non docente ed il trattamento economico del personale medesimo;
f) approva i regolamenti interni della Libera Universita' di Bolzano;
g) delibera sull'ammontare delle tasse di iscrizione, sui contributi e sugli eventuali esoneri;
h) determina per ogni facolta' e corso di laurea il numero massimo delle immatricolazioni, dopo aver sentito il senato accademico e i consigli di facolta';
i) delibera l'assegnazione delle risorse finanziarie nei limiti delle previsioni del programma di gestione economico-finanziaria per la ricerca da parte della facolta';
j) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dal consiglio dell'Universita' e dai regolamenti dell'Universita'.
Ad ogni seduta del consiglio dell'Universita' la giunta esecutiva riferisce sulle decisioni nel frattempo adottate.
I consiglieri, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia dei verbali e delle delibere della giunta esecutiva. Ad esse viene comunicato inoltre l'ordine del giorno di ogni seduta della giunta esecutiva.
 
Art. 11.
R e t t o r e
1. Il rettore e' nominato tra professori universitari di riconosciuto valore scientifico a livello internazionale, sentito il senato accademico. Resta in carica per un quadriennio accademico e puo' essere confermato una sola volta. Il primo rettore nominato resta in carica per sei anni accademici.
2. Il rettore:
a) convoca e presiede il senato accademico e provvede all'esecuzione delle sue delibere;
b) riferisce al consiglio dell'Universita' sull'attivita' scientifica e didattica dell'Universita', con relazione annuale;
c) cura l'osservanza delle norme concernenti la materia scientifica e didattica;
d) formula proposte e provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio dell'Universita' e della giunta esecutiva in materia scientifica e didattica;
e) propone la stipula di convenzioni ai sensi dell'art. 19, comma 2, con universita', centri di ricerca, nonche' istituzioni culturali e scientifiche;
f) esprime pareri in ordine alla nomina di professori, ricercatori, docenti e collaboratori linguistici;
g) determina, su proposta del senato accademico, il conferimento di premi e di borse di studio, nell'ambito del rispettivo fondo previsto nel programma di gestione economico-finanziaria;
h) rappresenta l'Universita' nelle cerimonie e nel conferimento di titoli accademici;
i) esercita tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge, fatta salva la competenza degli altri organi previsti dal presente statuto.
3. Il rettore designa, tra i professori di prima fascia, il prorettore, chiamato a sostituirlo in caso di impedimento o assenza. Il rettore puo' comunque delegare l'adozione di determinate categorie di atti al prorettore ed al direttore accademico.
 
Art. 12.
Senato accademico
1. Il senato accademico e' composto da:
a) il rettore;
b) il prorettore;
c) i presidi delle facolta';
d) i vicepresidi delle facolta';
2. Alle sedute del senato accademico partecipa, con diritto di voto consultivo, il direttore accademico.
3. Al senato accademico competono le funzioni di coordinamento e sviluppo relative ad insegnamento e ricerca; puo' costituire, sentiti i consigli di facolta', commissioni per compiti specifici ed in particolare per la predisposizione di programmi di ricerca e dei relativi finanziamenti.
3. Il senato accademico propone alla giunta esecutiva inoltre i criteri oggettivi per la distribuzione e l'assegnazione delle risorse finanziarie per la ricerca da parte delle facolta'.
 
Art. 13.
F a c o l t a'
1. La facolta' e' la struttura che programma e coordina le attivita' didattiche finalizzate al conferimento dei titoli accademici previsti dalla normativa vigente e dal presente statuto e che organizza l'insegnamento, l'attivita' scientifica e la ricerca.
2. Le facolta' dell'Universita' sono quelle indicate nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente statuto.
 
Art. 14.
P r e s i d i
1. I presidi di facolta', eletti dai rispettivi consigli di facolta', restano in carica per un quadriennio accademico e possono essere rieletti una sola volta.
2. I presidi rappresentano la facolta', convocano e presiedono il consiglio di facolta', curano l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di facolta', vigilano sulle attivita' didattiche e scientifiche e di ricerca, fatte salve le disposizioni specifiche per le sedi distaccate deliberate dal consiglio dell'Universita', e nominano le commissioni di esame di profitto.
3. Il preside nomina, fra i professori di prima fascia, il vicepreside che lo supplisce nei casi di impedimento o di assenza in tutte le sue funzioni. In assenza di un professore di prima fascia l'incarico di vicepreside puo' essere esercitato temporaneamente da un professore di seconda fascia.
4. Il preside puo' inoltre delegare proprie funzioni ad altri professori membri del consiglio di facolta'.
5. Per la facolta' di scienze della formazione il preside nomina due vicepresidi dei quali uno e' scelto tra i professori universitari responsabili di un corso per il gruppo di lingua ladina. Le funzioni del preside in casi di impedimento o di assenza e le funzioni di membro del senato accademico vengono esercitate dal vicepreside piu' anziano.
 
Art. 15.
Consiglio di facolta'
1. Il consiglio di facolta', considerati l'indirizzo internazionale e le esigenze didattiche plurilingui dell'Universita', e' composto dal preside, che lo presiede, e dai professori di ruolo e fuori ruolo, anche provenienti da altre universita' italiane o straniere, purche' titolari, anche per contratto, di corsi di insegnamento ufficiali per la durata minima di due anni.
2. Partecipano alle sedute, con diritto di voto consultivo, il direttore accademico, un ricercatore, un collaboratore linguistico e uno studente in corso, designati secondo le modalita' stabilite nel regolamento generale della libera Universita' di Bolzano.
3. Il consiglio di facolta' in particolare:
a) provvede alla programmazione ed alla destinazione delle risorse a disposizione, nel quadro delle indicazioni del senato accademico, delle decisioni del consiglio dell'Universita' e della giunta esecutiva;
b) redige una relazione annuale sull'evoluzione dell'offerta didattica programmata e sulle linee di sviluppo del proprio organico;
c) definisce ogni anno il piano dell'offerta didattica e coordina e dirige tutte le attivita' didattiche;
d) propone i nominativi dei professori, dei ricercatori e collaboratori scientifici a contratto, propone la nomina dei candidati dichiarati idonei nelle procedure di valutazione comparativa relative a posti per professori, propone il trasferimento di professori di altre universita' italiane, nonche' la chiamata diretta di studiosi italiani e stranieri ai sensi della normativa di legge;
e) formula le proposte concernenti il regolamento di facolta', le proposte concernenti l'attivazione di nuovi corsi di studio ed il relativo regolamento didattico dei singoli corsi di studio e le proposte delle parti di propria competenza del regolamento didattico della libera Universita' di Bolzano.
4. Il consiglio di facolta' esercita inoltre tutte le attribuzioni ad esso demandate dal vigente ordinamento universitario, fatte salve quelle conferite agli altri organi del presente statuto.
5. Il consiglio di facolta' puo' istituire al suo interno una giunta di facolta' alla quale puo' delegare atti di propria competenza. La composizione, il funzionamento ed i compiti della giunta di facolta' sono stabiliti nel regolamento generale della libera Universita' di Bolzano.
 
Art. 16.
Consigli di corso
1. Il consiglio di facolta' puo' demandare ad un consiglio di corso le competenze concernenti le attivita' didattiche di un corso di laurea, di un corso di diploma universitario o analoghi.
2. Questo consiglio di corso e' composto dal preside o da un suo delegato che lo presiede e da altri due docenti del corso medesimo, nominati dallo stesso preside. Alle sedute del consiglio di corso possono partecipare, con diritto di voto consultivo, non piu' di due studenti del corso e professionisti del settore.
 
Art. 17.
Scuole di specializzazione
Ogni scuola di specializzazione e' retta da un consiglio composto da tre docenti della scuola e da un rappresentante degli specializzandi, eletti secondo il regolamento previsto dall'art. 5, comma 1. Il consiglio della scuola e' presieduto dal direttore il quale ha la responsabilita' del funzionamento della scuola. Il direttore viene eletto dal consiglio stesso fra i professori di prima fascia che ne fanno parte e dura in carica per quattro anni accademici. In mancanza di professori di prima fascia puo' essere eccezionalmente eletto anche un professore di seconda fascia.
 
Art. 18.
Offerta didattica
1. L'Universita' provvede a tutti i livelli di formazione universitaria, rilasciando ai sensi dell'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, i seguenti titoli:
a) diploma universitario (d.u.);
b) diploma di laurea (d.l.);
c) diploma di specializzazione (d.s.);
d) dottorato di ricerca (d.r.).
2. L'Universita' puo' altresi' istituire i corsi previsti dall'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
 
Art. 19.
Cooperazione ed altre attivita' istituzionali
1. L'Universita' collabora con organismi nazionali ed internazionali alla definizione ed alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.
2. L'Universita' promuove e sviluppa la collaborazione scientifica con universita', centri di ricerca nonche' istituzioni culturali e scientifiche, anche di altri stati ed in particolare degli stati membri dell'Unione europea, per le proprie esigenze inerenti sia alla ricerca scientifica sia all'insegnamento.
I relativi accordi di collaborazione possono prevedere pure l'esecuzione di corsi integrati di studio presso una od entrambe le universita', nonche' programmi di ricerca congiunti. Le medesime universita' riconoscono la validita' dei corsi seguiti ovvero delle parti dei piani di studio svolti dagli studenti presso le universita' e le istituzioni universitarie cooperanti, nonche' i titoli accademici conseguiti al termine dei corsi integrati.
Entro trenta giorni dalla stipula, sono comunicati al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica gli accordi di collaborazione aventi ad oggetto l'istituzione di corsi di laurea, di diploma e di dottorato di ricerca nel territorio della provincia di Bolzano. Gli accordi sono esecutivi decorsi i trenta giorni dal ricevimento degli accordi predetti, salvo che entro tale termine il Ministro vi si opponga in quanto contrastanti con la legge, con gli obblighi internazionali dello Stato italiano o con i criteri fissati nei decreti di cui all'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
3. L'Universita' promuove ed incoraggia gli scambi internazionali dei propri docenti, ricercatori e studenti, anche con interventi di natura economica; puo' infine provvedere a reperire e gestire strutture per l'ospitalita', anche in collaborazione con altri enti, specialmente quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio.
4. L'Universita' istituisce e promuove attivita' di formazione, aggiornamento e perfezionamento di carattere culturale, scientifico, tecnico e professionale, rivolte anche a soggetti esterni.
In particolare puo':
a) organizzare incontri e corsi di orientamento per l'iscrizione agli studi universitari, per l'elaborazione dei piani di studio e per l'iscrizione ai corsi post-laurea;
b) promuovere ed organizzare l'aggiornamento del proprio personale amministrativo, tecnico ed ausiliario secondo le proprie esigenze e in conformita' alle norme vigenti;
c) istituire corsi di specializzazione post-laurea;
d) svolgere corsi di aggiornamento per il personale delle scuole di ogni ordine e grado;
e) partecipare ad iniziative di rilevante interesse scientifico e culturale promosse da soggetti pubblici o privati.
5. Per la realizzazione dei corsi previsti al comma 4, l'Universita' puo' avvalersi anche delle forme di collaborazione esterna di cui all'art. 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341; per tali corsi puo' rilasciare specifici attestati.
6. L'Universita' favorisce attivita' di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi sulla base di appositi contratti e convenzioni.
7. L'Universita' puo', anche in collaborazione con enti pubblici e privati, promuovere iniziative ed eseguire progetti diretti ad assicurare al personale docente e non docente e agli studenti servizi culturali, ricreativi, residenziali e di assistenza per l'inserimento nell'ambiente di studio e di lavoro.
 
Art. 20.
Regolamento didattico dell'Universita'
1. Il regolamento didattico dell'Universita' e i regolamenti delle singole strutture, approvati ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera e), secondo le modalita' stabilite dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, disciplinano l'ordinamento degli studi per i corsi istituiti, compresi l'uso delle lingue per i singoli corsi ed esami e le modalita' di accertamento delle conoscenze linguistiche adeguate degli studenti.
 
Art. 21.
Professori, ricercatori, collaboratori linguistici di ruolo
1. Il ruolo dei professori universitari dell'Universita' si articola in due fasce:
a) professori di prima fascia;
b) professori di seconda fascia.
2. Il ruolo organico dei professori, dei ricercatori e dei collaboratori linguistici dell'Universita' e' approvato dalla giunta esecutiva ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera e).
3. Ai professori ed ai ricercatori di ruolo e' comunque garantito lo stato giuridico, economico e previdenziale corrispondente a quello previsto per i professori e i ricercatori di ruolo delle universita' statali.
4. Il trattamento giuridico dei collaboratori linguistici e' stabilito con apposito regolamento approvato dal consiglio dell'Universita'.
 
Art. 22.
Professori, ricercatori collaboratori linguistici a contratto
1. Professori a contratto possono essere nominati i docenti di altre Universita' anche straniere, ed altre persone di alta qualificazione professionale e scientifica.
2. Ricercatori e collaboratori linguistici a contratto possono essere nominate persone con adeguata qualificazione scientifica e con riconosciute competenze. Le modalita' di selezione degli stessi sono disciplinate con apposito regolamento.
3. Il trattamento economico dei professori, dei ricercatori e dei collaboratori linguistici a contratto e la disciplina della loro attivita' sono stabiliti dal presidente secondo i criteri fissati dalla giunta esecutiva, sentito il senato accademico.
4. I contratti d'insegnamento sono contratti di diritto privato, sono rinnovabili e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Universita'.
 
Art. 23.
Nomina per chiamata diretta
1. Al fine di garantire lo svolgimento plurilingue dei corsi e delle attivita' formative e l'indirizzo internazionale dell'offerta didattica possono essere nominati per chiamata diretta professori e ricercatori che rivestano presso universita' straniere qualifiche analoghe a quelle considerate dall'ordinamento universitario nazionale.
 
Art. 24.
Personale non docente
1. L'Universita' dispone di personale non docente per l'espletamento dei servizi necessari al suo funzionamento.
2. Al personale non docente si applica la normativa vigente nella provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo. I posti in organico sono riservati ai gruppi linguistici tedesco, italiano e ladino in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione.
 
Art. 25.
Ammissione
1. Agli studenti iscritti all'Universita' si applicano le norme vigenti previste per le universita' statali in tema di ammissione, di doveri di studio e di responsabilita', anche disciplinari, eventualmente integrate da apposito regolamento.
 
Art. 26.
Numero programmato
1. Al fine di assicurare agli studenti le condizioni necessarie al conseguimento degli obiettivi di formazione culturale e professionale, la giunta esecutiva, sentiti il senato accademico ed i consigli di facolta', entro il mese di aprile di ogni anno, stabilisce il numero massimo delle immatricolazioni ai singoli corsi di laurea o di diploma e alle scuole e ne determina le modalita' compatibilmente con le dotazioni di personale, le attrezzature didattiche, le disponibilita' edilizie e residenziali e le esigenze formative del territorio.
2. Le richieste di immatricolazione presentate sono selezionate in base a criteri di merito o di titolo stabiliti con apposito regolamento.
3. Ferma restando la disciplina statale in materia di diritto allo studio, possono essere riservati posti aggiuntivi a studenti bisognosi, nonche' a cittadini italiani residenti all'estero e a studenti extracomunitari.
4. L'Universita' promuove e concorre ad attuare iniziative dirette a facilitare l'orientamento alla scelta delle facolta'.
 
Art. 27.
Tasse universitarie
1. L'importo delle tasse di iscrizione e dei contributi universitari e' fissato annualmente.
2. Con apposito regolamento sono stabiliti le modalita' e i termini per il versamento delle rette e l'ammontare delle soprattasse dovute in caso di mora.
 
Art. 28.
Tutorato
1. Presso l'Universita', sotto la responsabilita' dei consigli delle strutture didattiche, e' istituito il tutorato. I servizi di tutorato sono disciplinati in un apposito regolamento.
 
Art. 29.
Centri di servizio
1. Il consiglio dell'Universita', anche su proposta del senato accademico, delibera la costituzione di centri di servizio per assicurare servizi di particolare complessita' e di interesse generale per le facolta' e le strutture amministrative.
2. Le attivita' finalizzate all'apprendimento delle lingue sono gestite da un centro interfacolta'.
3. La biblioteca dell'Universita' gestisce i servizi per l'acquisizione, la conservazione, la catalogazione e la consultazione del patrimonio bibliografico e documentale, nonche' l'organizzazione e la diffusione dell'informazione bibliografica.
4. Le modalita' per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei centri di servizio sono disciplinate dalla giunta esecutiva del consiglio dell'Universita', sentito il senato accademico.
5. Per il conseguimento delle finalita' dei centri di servizio possono essere stipulate convenzioni e contratti con soggetti pubblici o privati.
 
Art. 30.
Direttore amministrativo e direttore accademico
1. Al direttore amministrativo ed al direttore accademico competono la direzione ed il coordinamento rispettivamente dei servizi amministrativi e dei servizi accademici, secondo le modalita' ed i principi fissati nel regolamento amministrativo dell'Universita'.
2. L'incarico di direttore amministrativo e di direttore accademico sono conferiti dal consiglio dell'Universita' a dirigenti dell'Universita', o a dirigenti di altra istituzione pubblica o privata ovvero a persone parimenti qualificate. L'incarico ha durata quinquiennale e puo' essere rinnovato.
3. Il direttore accademico esercita le attribuzioni in materia di coordinamento amministrativo delle segreterie delle facolta'.
 
Art. 31.
Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilita'
1. La gestione finanziaria e contabile dell'Universita' sono disciplinate nel regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
2. Il consiglio dell'Universita' delibera il programma di gestione economico-finanziaria entro il mese di dicembre e il conto consuntivo entro il mese di giugno.
 
Art. 32.
Sistema di controllo
1. L'Universita' conforma l'organizzazione e le attivita' delle proprie strutture ai principi di efficienza, efficacia e trasparenza.
2. Il controllo sulla gestione contabile-amministrativa e' esercitato da un collegio di revisori dei conti di tre componenti iscritti all'albo dei revisori contabili, nominati dal consiglio dell'Universita'. Il collegio dei revisori dura in carica quattro anni e puo' essere riconfermato.
3. L'Universita' di Bolzano adotta inoltre ai sensi della legge 19 ottobre 1999, n. 370 un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi al sostegno al diritto allo studio, verificando anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa.
4. Il nucleo di valutazione e' composto da tre membri, viene nominato dal consiglio dell'Universita' e resta in carica per quattro anni. I membri vengono scelti tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione; uno di loro viene scelto tra gli esperti all'interno della libera Universita' di Bolzano.
 
Art. 33.
Descrizione del sigillo
1. Nel campo del sigillo circolare, tra due ali, si apre un libro collocato immediatamente sopra un grappolo d'uva costituito da sei acini. Al di sopra del libro sorge un'asta di Mercurio. La scritta in carattere capitalis e' collocata tra una doppia linea esterna (una linea sottile e una linea d'ombra) e una doppia linea interna (una linea d'ombra e una linea perlata): Universitas Studiorum Bauzanensis.
2. Il sigillo e' raffigurato nell'allegato C che costituisce parte integrante del presente statuto.
 
Art. 34.
Rinvio alla normativa in materia universitaria
1. Per quanto non previsto dal presente statuto, trovano applicazione le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le universita' e gli istituti universitari statali.
 
Art. 35.
Attivazione di nuove facolta'
1. Nel caso di attivazione di nuove facolta', le attribuzioni conferite dalle norme vigenti e dalle disposizioni del presente statuto al consiglio di facolta' sono esercitate da un apposito comitato ordinatore, nominato dal consiglio dell'Universita', sentito il senato accademico. Il comitato ordinatore e' composto da sei membri di discipline afferenti ai raggruppamenti o ai settori scientifico-disciplinari nei quali siano compresi gli insegnamenti previsti all'ordinamento didattico della facolta', di cui il presidente ed almeno due componenti professori universitari di prima fascia, e almeno tre docenti di ruolo presso universita' italiane.
2. Entro sessanta giorni dalla loro nomina, i membri del comitato ordinatore devono assumere le deliberazioni necessarie per l'ordinamento della facolta' e per il sollecito inizio delle attivita' didattiche.
3. I professori di ruolo e i professori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 15, comma 1, che verranno chiamati a far parte della facolta', saranno aggregati al comitato ordinatore.
4. Il comitato ordinatore cessera' dalle sue funzioni allorche' alla facolta' risulteranno assegnati almeno tre professori in possesso dei requisiti di cui all'art. 15, comma 1, e non oltre tre anni dalla sua istituzione.
 
A. - TABELLE DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE
----> Vedere Allegato <----
B. STRUTTURE DIDATTICHE

a) Facolta' di scienze della formazione primaria.
Corso di laurea:
in scienze della formazione primaria.
Scuola di specializzazione:
per la formazione degli insegnanti di scuole secondarie con gli indirizzi:
a) area fisico-informatico-matematica;
b) area linguistico-letteraria;
c) area delle lingue straniere.
Corso di laurea:
in scienze dell'educazione;
indirizzo educatori professionali.
Corso di diploma universitario:
in servizio sociale. b) Facolta' di lingue e letterature straniere.
Corso di laurea:
in lingue e letterature straniere. c) Facolta' di economia.
Corso di laurea in economia e commercio con gli indirizzi:
in economia aziendale;
in economia internazionale.
Corsi di diploma universitario:
in economia e amministrazione delle imprese;
in economia e gestione dei servizi turistici;
in economia e gestione delle aziende agricole con gli indirizzi:
a) economia montana;
b) economia frutticola.

C. SIGILLO
----> Vedere sIGILLO <----
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Bolzano, 13 novembre 2000
Il presidente: Durnwalder

Nota in lingua italiana.
Per l'atto amministrativo sopra riportato, che
interessa la provincia autonoma di Bolzano, e' pubblicato
alla pag. 76. della presente Gazzetta Ufficiale l'avviso in
lingua tedesca previsto dall'art. 5, commi 2 e 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.
574, mediante il quale si da' notizia del Bollettino
ufficiale della regione Trentino-Alto Adige in cui e'
riportata la pubblicazione in lingua tedesca dell'atto
amministrativo in argomento.
Nota in lingua tedesca.
Der Hinweis in deutscher Sprache auf den obigen
Verwaltungsakt gemäÞ Art. 5, Absätze 2 und 3 des Dekretes
des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574,
steht auf der Seite 76 dieser Ausgabe des
Gesetzesanzeigers. Diesem Hinweis kann entnommen werden, in
welcher Nummer des Amtsblattes der Region Trentino-Südtirol
der genannte Verwaltungsakt vollinhaltlich auch in
deutscher Sprache wiedergegeben wird.
 
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