Gazzetta n. 268 del 16 novembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 3 novembre 2000
Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
degli affari civili e delle libere professioni
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Vista l'istanza del sig. Massimo Pirozzi, nato a Napoli il 6 novembre 1970, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, l'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;
Preso atto che e' in possesso del titolo accademico di "Diplom - Ingenieurin Fachhochschule" conseguito presso la "Fachhochschule" di Colonia in data 13 novembre 1997;
Preso atto che il richiedente risulta iscritto all'"Ingenieurkammer-Bau" della Renania del Nord dal 24 febbraio 2000;
Preso atto che il migrante ha documentato esperienza professionale, nel campo ingegneristico dal giugno 1997 al febbraio 2000;
Considerato inoltre che la formazione accademico- professionale del sig. Pirozzi, nel campo dell'ingegneria risulta essere mancante della parte relativa all'impiantistica;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 28 giugno 2000;
Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata;
Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in mesi sei;
Decreta:
Art. 1.
Al sig. Massimo Pirozzi, nato a Napoli il 6 novembre 1970, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo rilevante per l'accesso all'albo degli ingegneri e per l'esercizio di questa professione in Italia;
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi. Le modalita' di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, consiste in un esame di fisica tecnica.
Roma, 3 novembre 2000
Il direttore generale: Hinna Danesi
 
Allegato A
a) Prova attitudinale: il candidato dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova e' volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3. L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, e altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effetivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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