Gazzetta n. 268 del 16 novembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 27 ottobre 2000
Concentrazione presso alcuni uffici doganali delle operazioni di importazione ed esportazione delle specie di animali e vegetali in via di estinzione di cui alla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle predette specie.

IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette - Direzione
centrale dei servizi doganali
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni;
Visto in particolare l'art. 9-bis del citato testo unico che conferisce la facolta' di accentrare presso talune dogane le operazioni doganali di importazione e di esportazione, anche temporanea, relative a determinate merci o a merci trasportate con determinati veicoli o viaggianti sotto determinati regimi doganali;
Visto il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, che in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349, ha provveduto a disciplinare l'organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e l'ordinamento del relativo per-sonale;
Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 176 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 304 del 30 dicembre 1994, concernente il riordinamento del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;
Vista la convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874;
Visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 che ha soppresso il regolamento 3626/82 del 31 dicembre 1982, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1476/99 della Commissione del 6 luglio 1999;
Visto il regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997, recante modalita' d'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio;
Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 210 del 7 settembre 1992, che ha dettato le modalita' relative ai controlli in ambito doganale in attuazione dell'art. 8, comma 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, concernente l'applicazione in Italia della convenzione di Washington del 3 marzo 1973;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1996 riguardante la concentrazione presso alcuni uffici doganali delle operazioni di importazione ed esportazione delle specie di animali e vegetali in via di estinzione di cui alla convenzione di Washington;
Vista la ministeriale protocollo n. 97029801 del 27 giugno 1997 del Ministero per le politiche agricole con la quale si impartiscono le disposizioni d'applicazione del regolamento n. 338/97, convenute a seguito della conferenza di servizi tenutasi presso il Ministero dell'ambiente il 19 giugno 1996;
Visti gli articoli 3, comma 2, 4 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;
Ritenuta la necessita' di dovere aggiornare, in base alle mutate esigenze operative, l'elenco di dogane abilitate al compimento delle citate operazioni doganali;
Attesi i pareri favorevoli del Ministero per le politiche agricole e del Ministero dell'ambiente resi rispettivamente con note protocollo n. 9805559 del 21 dicembre 1998 e protocollo n. 7219 del 21 ottobre 1998 per la dogana di Alessandria, protocollo n. 9904067 dell'8 settembre 1999 e protocollo n. 16122 del 21 ottobre 1998 per la dogana di Catania, protocollo n. 9901598 del 12 aprile 1999 e protocollo n. 7629 del 28 aprile 1999 per la dogana di Salerno, protocollo n. 9703195 del 24 luglio 1997 e protocollo n. 14069 del 10 ottobre 1997 per la dogana di Venezia II - aeroporto Marco Polo, nonche', infine, protocollo n. 9904980 del 27 ottobre 1999 e protocollo n. 19795 del 9 novembre 1999 per la dogana aeroportuale di Punta Raisi;
Atteso il parere favorevole del comitato di gestione, espresso nella seduta del 4 settembre 2000;
Decreta:
Art. 1.
Le operazioni di importazione definitiva e temporanea, di esportazione definitiva e temporanea e di riesportazione degli esemplari di flora e fauna selvatiche indicati negli allegati al regolamento (CE) n. 338/97, citato in premessa, possono essere effettuate esclusivamente presso le dogane di Alessandria, Ancona, Bari, Bologna-Borgo Panigale (aeroporto), Catania, Chiasso, Genova, Genova II (aeroporto Cristoforo Colombo), Milano, Segrate (aeroporto Linate), Somma Lombardo (aeroporto Malpensa), Napoli, Napoli II (aeroporto Capodichino), Palermo, Palermo-Punta Raisi (aeroporto), Pisa, Ponte Chiasso, Roma II, Salerno, Tarvisio, Torino, Caselle Torinese, Trieste, Venezia II (aeroporto Marco Polo), Verona.
 
Art. 2.
Le operazioni di importazione definitiva e temporanea, di esportazione definitiva e temporanea e di riesportazione degli esemplari di legname indicati negli allegati al citato regolamento (CE) n. 338/97 potranno essere effettuate, oltre che presso gli uffici doganali indicati al precedente art. 1, presso le dogane di La Spezia, Livorno, Monfalcone, Ortona a Mare, Ravenna, Salerno e Savona.
 
Art. 3.
Per il riconoscimento degli esemplari sottoposti alle formalita' doganali le dogane indicate nei precedenti articoli 1 e 2 richiederanno l'intervento del personale del Corpo forestale dello Stato secondo le modalita' indicate nel summenzionato decreto ministeriale 4 settembre 1992.
 
Art. 4.
E' abrogato il decreto del Ministro delle finanze 3 luglio 1996, citato in premessa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Roma, 27 ottobre 2000
Il direttore generale: Guaiana
 
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