Gazzetta n. 268 del 16 novembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 11 settembre 2000, n. 330
Regolamento delle scuole sottufficiali della Marina militare di Taranto e La Maddalena.

IL MINISTRO DELLA DIFESA
Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, riguardante l'ordinamento della Marina militare, la quale prevede, all'articolo 14, che l'ordinamento delle scuole della Marina puo' essere stabilito per decreto ministeriale e, all'articolo 64, che il Ministro della difesa ha facolta' di dettare le norme particolari per l'esecuzione di quanto previsto nella legge stessa;
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del corpo equipaggi militari marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Marina militare;
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni, concernente lo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1965, concernente la suddivisione in specialita' delle categorie del personale del corpo equipaggi militari marittimi;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, recante norme di principio sulla disciplina militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, recante il regolamento di disciplina militare;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni, recante norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, riguardante il riordino dei ruoli e la modifica alle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa e ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della Difesa;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, che, nel dettare disposizioni in materia di riforma strutturale delle Forze armate, prevede, all'articolo 3 e all'allegato B, n. 3 l'adozione di provvedimenti di riorganizzazione riguardanti, tra l'altro, le scuole sottufficiali della Marina di Taranto e La Maddalena;
Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570, che adotta il regolamento concernente il nuovo ordinamento delle scuole sottufficiali della Marina militare di Taranto e la Maddalena, modificato con decreto 25 marzo 1997, n. 138;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate - sezione Marina, espresso nell'adunanza del 17 marzo 2000;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 maggio 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 8/39625/D.11 del 4 luglio 2000);
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Scopo delle scuole
1. Le scuole sottufficiali della Marina militare con sede a Taranto e La Maddalena provvedono alla formazione dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente e in ferma breve della Forza armata.
2. Esse concorrono anche alla formazione dei marinai di leva, del personale appartenente ad altre Forze armate o Corpi armati dello Stato, del personale civile del Ministero della difesa o di altre pubbliche amministrazioni e del personale militare di Forze armate estere.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 8 luglio 1926, n. 1178, riguardante
"Ordinamento della Marina militare", e' stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1926, n. 162, si riporta
il testo degli articoli 14 e 64:
"Art. 14. - Gli istituti e scuole della regia Marina
comprendono:
A) Per gli ufficiali: (omissis);
B) Per il personale del C.R.E.M.: (omissis);
C) Per il personale non militare: 5o gli istituti
nautici.
L'ordinamento di ciascun istituto o scuola e' stabilito
per decreto reale o ministeriale.
Tutti gli istituti e scuole, ad eccezione degli
istituti nautici, sono retti da ufficiali di vascello e ad
essi sono assegnati ufficiali superiori ed inferiori dei
vari corpi i quali sono compresi nelle tabelle organiche di
detti corpi. All'insegnamento di materie non militari si
provvede con insegnanti civili secondo le leggi vigenti".
"Art. 64. - Il Ministro della marina ha facolta' di
dettare le norme particolari per l'esecuzione di quanto e'
previsto nella presente legge".
- Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, recante il
testo unico delle disposizioni legislative riguardanti
l'ordinamento del corpo equipaggi militari marittimi e lo
stato giuridico dei sottufficiali della Marina militare, e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 1931,
n. 171;
- La legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato
dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, e' stata pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzeta Ufficiale 10 agosto 1954, n. 181;
- La legge 11 luglio 1978, n. 382, recante "Norme di
principio sulla disciplina militare", e' stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 21 luglio 1978, n. 203;
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio
1986, n. 545, recante "Regolamento di disciplina militare",
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre
1986, n. 214;
- La legge 10 maggio 1983, n. 212, recante norme sul
reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica
e della Guardia di finanza, e' stata pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 23 maggio
1983, n. 138;
- La legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata
e' stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 15 gennaio 1987, n. 11;
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196,
riguardante il riordino dei ruoli e la modifica alle norme
di reclutamento, stato e avanzamento del personale non
direttivo delle Forze armate, e' stato pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 maggio
1995, n. 122;
- La legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente
"Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione
dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della
Difesa", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
24 febbraio 1997, n. 45;
- Il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
concernente "Riforma strutturale delle Forze armate, a
norma dell'art. 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della
legge 28 dicembre 1995, n. 549", e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1998, n. 3; si riporta il
testo dell'art. 3 e dell'allegato B, n. 3:
"Art. 3. - 1. Il Ministro della difesa, entro i tre
mesi precedenti l'adozione dei provvedimenti di
soppressione e riorganizzazione da attuarsi nell'anno
successivo, promuove incontri con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative al fine di assumere
le iniziative atte a favorire il reimpiego del personale
civile in servizio attraverso anche l'attivazione di
programmi di riqualificazione e riconversione
professionale.
2. I provvedimenti, conseguenti all'attuazione delle
prescrizioni recate dall'art. 2 e quelli indicati nelle
tabelle A e B annesse al presente decreto, sono adottati su
proposta del Capo di stato maggiore della Difesa, con
decreto del Ministro della difesa.
3. Il Ministro della difesa riferisce annualmente alle
competenti commissioni parlamentari sullo stato di
avanzamento dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3
del presente decreto, ovvero sulla necessita' di apportarvi
correttivi nei limiti degli stanziamenti di bilancio e
delle dotazioni organiche di personale previste dalle
vigenti disposizioni.
Allegato B
PROVVEDIMENTI DI RIORGANIZZAZIONE N. |Ente/comando interessato |Data |Note
1. D'interesse Interforze
| |Assorbe parte delle funzioni
| |dello S.M. della Difesa e degli
| |S.M. di Forza armata per la
| |pianificazione e la direzione
| |delle operazoni Interforze e/o
| |multinazionali. E' posto alle
|Comando operativo di vertice |dirette dipendenze del Capo di 1 |Interforze 1997 |stato maggiore della Difesa ---------------------------------------------------------------------
|2. D'interesse dell'Esercito |
|(Omissis) | ---------------------------------------------------------------------
|3. D'interesse della Marina |
|(Omissis) | ---------------------------------------------------------------------
| |Riarticolata in termini di
| |compiti e struttura ordinativa
| |per tener conto del nuovo iter
| |formativo dei sottufficiali
| |conseguente al riordinamento dei
| |ruoli e modifica alle norme di
| |reclutamento, stato ed
|Scuola sottufficiali della |avanzamento di cui al decreto 10|Marina di Taranto 1998 |legislativo n. 196/1995 ---------------------------------------------------------------------
| |Riarticolata in termini di
| |compiti e struttura ordinativa
| |per tener conto del nuovo iter
| |formativo dei sottufficiali
| |conseguente il riordinamento dei
| |ruoli e modifica alle norme di
| |reclutamento, stato ed
|Scuola sottufficiali della |avanzamento di cui al decreto 11|Marina di La Maddalena 1998 |legislativo n. 196/1995"
- Il decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570, che
adotta il regolamento concernente il nuovo ordinamento
delle scuole sottufficiali della Marina militare di Taranto
e di La Maddalena, e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 1995, n. 303;
- Il decreto ministeriale 25 marzo 1997, n. 138,
recante modificazioni al decreto ministeriale 27 giugno
1995, n. 570, relativo al regolamento concernente il nuovo
ordinamento delle scuole sottufficiali della Marina
militare di Taranto e di La Maddalena, e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1997, n. 121;
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri", e' stata pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214; si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art.
17:
3. "Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali ferma restando la
necessita' di di apposita autorizzazione da parte della
legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non
possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti
emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale".



 
Art. 2.
Compiti di istituto
1. L'attivita' formativa della scuola assolve la funzione relativa all'educazione, intesa a sviluppare le qualita' etiche e militari, a far acquisire conoscenze marinaresche e a migliorare le attitudini fisiche, e la funzione relativa all'istruzione, intesa a completare le conoscenze specialistiche, l'educazione civica e la cultura del personale frequentatore.
2. Le scuole hanno i seguenti compiti:
a) formare gli allievi marescialli ed il personale del ruolo dei marescialli in relazione agli impieghi previsti all'atto del passaggio in servizio permanente e nei vari gradi del ruolo; a tal fine possono essere tenuti insegnamenti di livello universitario;
b) formare il personale del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente ed il personale del ruolo dei sergenti in relazione agli impieghi previsti nei vari gradi del ruolo;
c) formare il personale volontario di truppa in ferma breve in relazione al servizio da prestare nel periodo previsto;
d) formare il personale del ruolo dei musicisti;
e) completare la formazione del personale in servizio permanente e di leva, preparandolo a ricoprire incarichi e ad assumere le responsabilita' previste per i diversi gradi nei diversi ruoli;
f) tenere corsi di aggiornamento, di istruzione, qualificazione, riqualificazione, abilitazione e specializzazione professionale;
g) tenere corsi, secondo le direttive dello stato maggiore della Marina, per il personale delle altre Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, per il personale civile del Ministero della difesa o di altre pubbliche amministrazioni e per il personale militare delle Forze armate estere.
 
Art. 3.
Struttura ordinativa
1. Le scuole sottufficiali sono enti non dipartimentali e dipendono dall'ispettore delle scuole della Marina.
2. L'ordinamento delle scuole e le dotazioni organiche del personale sono stabiliti dal Capo di stato maggiore della Marina.
3. La disciplina generale e le modalita' di funzionamento delle scuole sono stabilite dal Capo di stato maggiore della Marina mediante l'emanazione delle disposizioni attuative di cui all'articolo 15.
 
Art. 4
Comando

1. I comandi delle scuole sono retti da un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del Corpo di stato maggiore.
2. Il comandante sovrintende alla formazione del personale frequentatore ed esercita l'alta direzione di tutte le attivita' della scuola. Esercita le funzioni di comandante di Corpo nei confronti del personale alle proprie dipendenze dirette.
 
Art. 5
Organizzazione interna

1. Per l'assolvimento dei propri compiti il comandante ha alle dipendenze tre ufficiali superiori di grado non inferiore a capitano di fregata ai quali vengono conferiti gli incarichi di vice comandante, direttore degli studi e direttore del servizio di commissariato.
2. Il vice comandante dirige l'attivita' relativa all'inquadramento, all'educazione ed al supporto logistico. E' il comandante di corpo del personale addetto all'educazione e al supporto logistico e del personale frequentatore. Sostituisce il comandante in caso di assenza o impedimento. Ha alle dipendenze gli ufficiali superiori, direttori della scuola marescialli e della scuola operatori, che hanno il compito di dirigere il settore relativo all'educazione, e i capi dei servizi generali e logistici.
3. Il direttore degli studi dirige l'attivita' relativa all'istruzione, mantenendo la dipendenza funzionale dal vice comandante per gli aspetti gestionali. Sostituisce il vice comandante in caso di assenza o impedimento. E' il comandante di Corpo del personale addetto all'istruzione. Ha alle dipendenze il corpo insegnante militare e civile, suddiviso in dipartimenti di insegnamento, che riuniscono i docenti e gli istruttori che insegnano materie affini.
4. Il direttore del servizio di commissariato dirige l'attivita' relativa alla gestione del denaro e dei materiali. Esercita le funzioni di comandante di Corpo nei confronti del personale alle proprie dipendenze.
5. L'organizzazione dei vari settori ed i compiti del personale addetto sono stabiliti dallo stato maggiore della Marina mediante l'emanazione delle disposizioni attuative di cui all'articolo 15.
 
Art. 6.
Istruzione
1. L'istruzione del personale frequentatore e' affidata ad insegnanti e istruttori civili e militari organizzati nei dipartimenti di insegnamento della direzione studi.
2. Gli insegnanti ed istruttori civili vengono scelti secondo la normativa vigente in materia di conferimento di incarichi di insegnamento presso gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado o di livello universitario.
3. Gli insegnanti ed istruttori militari assegnati in organico sono scelti fra gli ufficiali ed i marescialli in possesso dei titoli previsti dallo Stato maggiore della Marina.
4. Per esigenze specifiche di istruzione, che non possano essere soddisfatte con i docenti in organico, i comandi delle scuole possono conferire incarichi di docenza ad insegnanti civili e militari esterni, secondo la normativa vigente in materia di incarichi di insegnamento, a livello di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o a livello universitario, presso gli istituti e le scuole militari.
5. A capo dei dipartimenti di insegnamento, nei quali rientrano le diverse materie secondo la loro affinita', possono essere preposti insegnanti militari e civili, designati sulla base di quanto previsto dalla tabella organica.
6. Incarichi di insegnamento possono essere conferiti anche ad ufficiali e marescialli, destinati presso i servizi della scuola o presso altri enti, che, per specializzazione o incarico, possiedano i requisiti idonei per insegnamenti specialistici.
 
Art. 7.
Personale militare e civile
1. Presso le scuole sono destinati:
a) personale militare secondo quanto stabilito dallo Stato maggiore della Marina con la tabella organica;
b) personale civile dell'amministrazione della Difesa.
 
Art. 8.
Tipologia dei corsi
1. Lo Stato maggiore della Marina stabilisce i corsi che devono essere svolti presso le scuole; nell'ambito dei predetti corsi possono essere previsti, quale parte integrante degli stessi, periodi di imbarco su unita' navali ed aeree.
 
Art. 9.
Materie di insegnamento
1. Le materie di insegnamento per il personale frequentatore sono stabilite dalle monografie dei corsi, approvate dall'ispettore delle scuole della Marina.
2. Oltre alle materie obbligatorie previste dalle monografie dei corsi, possono essere impartiti anche insegnamenti relativi a materie facoltative con o senza esame, secondo quanto disposto dallo stato maggiore della Marina; tali insegnamenti possono svolgersi sia durante il periodo di istruzione a terra sia durante gli eventuali periodi di imbarco.
 
Art. 10.
Esami
1. I corsi svolti terminano con gli scrutini delle prove effettuate durante i corsi, con esami scritti ed orali, secondo quanto disposto dallo stato maggiore della Marina e dalle rispettive monografie.
2. Il personale frequentatore e' valutato da apposite commissioni nominate con le modalita' previste dalle disposizioni attuative di cui all'articolo 15.
 
Art. 11.
Attitudine professionale
1. Gli allievi marescialli sono valutati, oltre che in base al profitto negli studi, anche sotto il profilo dell'attitudine professionale, per il complesso degli elementi di cui alle seguenti voci:
a) attitudini fisiche alla vita militare e navale;
b) attitudini intellettive;
c) qualita' d'animo e di carattere.
2. I criteri di valutazione di cui al comma 1 possono essere estesi anche ad altro personale frequentatore, secondo quanto disposto dallo Stato maggiore della Marina e dalle monografie dei corsi.
 
Art. 12.
Organi collegiali
1. L'analisi del profitto degli studi e la valutazione dell'attitudine professionale del personale frequentatore sono affidate ai seguenti organi collegiali e permanenti delle scuole:
a) consiglio degli istruttori, che esprime un giudizio sull'attitudine fisica;
b) consiglio degli studi, che esprime un giudizio sull'attitudine intellettiva;
c) consiglio di disciplina, che esprime un giudizio sulle qualita' di animo e di carattere.
2. Nei confronti del personale frequentatore, il consiglio di disciplina esprime anche il giudizio sulla idoneita' complessiva al superamento del corso, compila le graduatorie di fine corso, propone la non idoneita' per l'eventuale proscioglimento, si esprime nei casi di gravi mancanze disciplinari.
3. La composizione e le modalita' di funzionamento degli organi collegiali di cui al comma 1, sono stabilite dalle disposizioni attuative di cui all'articolo 15.
 
Art. 13.
Graduatorie
1. La graduatoria di merito, approvata dai comandi delle scuole, viene compilata secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascun allievo maresciallo e risultanti dalla media ponderata dei punteggi relativi all'attitudine professionale ed al profitto riportati negli esami intermedi e finali. Le modalita' per la formazione delle medie ponderate sono stabilite dalle disposizioni attuative di cui all'articolo 15.
2. Nella graduatoria, a parita' di punto di media, e' data la precedenza all'allievo maresciallo che ha il piu' alto voto di attitudine professionale. A parita' anche di questo, e' data precedenza all'ordine della preesistente graduatoria.
3. I nominativi degli allievi marescialli che vengono proposti per il proscioglimento d'autorita' per insufficienza di profitto negli studi, sono aggiunti dopo i promossi, fuori graduatoria.
4. I criteri di cui ai commi 1, 2, 3, possono essere adottati per la formazione delle graduatorie di fine corso degli altri corsi del personale frequentatore, secondo quanto disposto dallo Stato maggiore della Marina e dalle monografie dei corsi.
 
Art. 14.
Equipollenza dei titoli di studio
1. Il riconoscimento dei corsi effettuati e' regolato dalla normativa in vigore sulla equipollenza dei titoli di studio.
 
Art. 15.
Disposizioni attuative
1. Per l'applicazione del presente regolamento, la disciplina dell'organizzazione interna e delle modalita' di funzionamento delle scuole e' disposta dallo Stato maggiore della Marina, mediante l'emanazione di disposizioni attuative.
 
Art. 16.
Disposizioni finali
1. E' abrogato il regolamento concernente il nuovo ordinamento delle scuole sottufficiali della Marina militare di Taranto e La Maddalena, adottato con il decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570, e modificato con il decreto ministeriale 15 marzo 1997, n. 138.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 11 settembre 2000
Il Ministro: Mattarella Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2000
Registro n. 4 Difesa, foglio n. 283
 
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