Con provvedimento n. 01730 dell'8 novembre 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della "Padana assicurazioni S.p.a.", con le modifiche deliberate in data 25 maggio 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 3 (Riformulazione dell'articolo: "Secondo le vigenti disposizioni di legge la societa' potra' istituire sedi, agenzie, rappresentanze ed uffici in Italia ed all'estero", in luogo della precedente previsione statutaria: "Con delibera del consiglio di amministrazione possono essere istituite succursali, agenzie, rappresentanze in Italia ed all'estero"); art. 4 (Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di durata della societa': "La durata della societa' e' stabilita al 31 dicembre 2100 e potra' essere prorogata, una o piu' volte, con deliberazione dell'assemblea degli azionisti", in luogo della precedente previsione statutaria: "La societa' avra' termine alla data del 31 dicembre 2100"); art. 9 (Modifica delle modalita' di convocazione dell'assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del bilancio: "... almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale", in luogo della precedente previsione statutaria: "L'assemblea ordinaria e' convocata almeno una volta all'anno entro i termini di legge" e introduzione della possibilita' di prorogare tale termine sino a sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedessero); art. 10 (Riformulazione dell'articolo in materia di formalita' di convocazione dell'assemblea: "... In mancanza delle formalita' predette valgono le norme stabilite in materia dell'art. 2366, terzo comma, del codice civile, in luogo della precedente previsione statutaria: "... In mancanza delle formalita' predette valgono le norme stabilite dal terzo e quarto comma dello stesso art. 2366 del codice civile"); art. 12 (In materia di validita' delle deliberazioni assembleari, abrogazione, dal testo, dei seguenti periodi: "Per la nomina degli amministratori e dei sindaci, qualora non avvenga per acclamazione, ogni azione da' diritto ad esprimere il voto per la nomina di un solo membro. Risultano eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti sara' fatto uno scrutinio di ballottaggio e in caso di ulteriori parita' si procedera' per anzianita'"); art. 19 (Introduzione della possibilita' di raduno del consiglio di amministrazione per videoconferenza: condizioni ed effetti. In materia di soggetti preposti alla convocazione del consiglio, con particolare riferimento all'attivazione della riunione consiliare da parte dei sindaci, introduzione del rinvio alle modalita' previste dal successivo art. 25, commi 5 e 6. Introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte degli amministratori, sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla societa' e dalle sue eventuali controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalita'. Introduzione della "partecipazione", data ai sindaci, di ogni convocazione del consiglio); art. 25 (Riformulazione dell'articolo in materia di composizione del collegio sindacale: "Il collegio sindacale si compone di un numero di membri effettivi non inferiore a tre e di un numero di membri supplenti non inferiore a due", in luogo della precedente previsione statutaria: "Il collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti e funzionanti ai sensi di legge". Nuova disciplina in materia di: a) determinazione del numero dei sindaci: modalita'; b) nomina del presidente del collegio sindacale: modalita'; c) estensione, in capo al presidente del collegio sindacale, dei requisiti gia' previsti statutariamente per gli altri membri del collegio; d) limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale: effetti; e) possibilita', per il collegio sindacale, di convocare l'assemblea, il consiglio di amministrazione e, ove nominato, il comitato esecutivo: modalita'; f) possibilita' di convocazione, di cui alla precedente lettera e), anche da parte di almeno due membri del collegio sindacale); art. 26 (Riformulazione dell'articolo in materia di redazione del bilancio: "Il bilancio di esercizio viene redatto in conformita' alle disposizioni generali di legge e alle particolari norme legislative riguardanti le imprese di assicurazione", in luogo della precedente previsione statutaria: "Il conto dei profitti e perdite e il bilancio saranno redatti in conformita' alle disposizioni generali di legge e alle particolari norme legislative riguardanti societa' di assicurazioni e alle istruzioni ministeriali"); art. 27 (Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di destinazione degli utili di bilancio: "Accertato l'utile netto, sara' prelevata una quota da destinare alla riserva legale in conformita' a quanto prescrive l'art. 2430 del codice civile", in luogo della precedente previsione statutaria: "Accertato l'utile netto, sara' prelevata la quota per il fondo di riserva ordinaria in conformita' a quanto prescrive l'art. 2428 del codice civile". Soppressione dell'ex comma finale: "Gli utili residuati saranno distribuiti agli azionisti, salvo la facolta' dell'assemblea di deliberare stanziamenti per riserve straordinarie"); art. 30 (Riformulazione dell'articolo: "Per tutto cio' che non e' espressamente previsto o diversamente regolato dal presente statuto, si applicano le norme di legge vigenti in materia", in luogo della precedente previsione statutaria: "Per tutto cio' che non e' espressamente preveduto o diversamente regolato dal presente statuto, devesi farsi riferimento alle norme di legge vigenti in materia"). |