Gazzetta n. 265 del 13 novembre 2000 (vai al sommario)
LEGGE 7 novembre 2000, n. 327
Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1. Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di
appalto
1. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione, nei casi previsti dalla normativa vigente, dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In fase di prima applicazione le predette tabelle sono definite entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, aggiornate in caso di variazione delle componenti del costo del lavoro.
2. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico piu' vicino a quello preso in considerazione.
3. Nella valutazione dell'anomalia delle offerte, quando si tratti di settori non disciplinati dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, gli enti aggiudicatori sono tenuti altresi' a considerare i costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati e risultare congrui rispetto all'entita' e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.
4. Sono considerate anormalmente basse ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, le offerte che si discostino in modo evidente dai parametri di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Nell'ambito dei requisiti per la qualificazione di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 novembre 2000

CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Salvi, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: Fassino

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4469):
Presentato dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale (Salvi) il 14 febbraio 2000.
Assegnato all'11a commissione (Lavoro), in sede
deliberante, il 22 febbraio 2000 con pareri delle
commissioni 1a, 8a e della giunta per gli affari delle
Comunita' europee.
Esaminato dall'11a commissione, in sede deliberante, il
1o e l'8 marzo 2000.
Assegnato nuovamente all'11a commissione, in sede
referente, l'8 marzo 2000 con pareri delle commissioni 1a,
8a e della giunta per gli affari delle Comunita' europee.
Esaminato dall'11a commissione, in sede referente, il
9, 14, 22, 28, 29 marzo 2000.
Relazione scritta annunciata il 18 aprile 2000 (atto n.
4469/A - relatore sen. Smuraglia).
Esaminato in aula l'11 maggio 2000 ed approvato il 24
maggio 2000.
Camera dei deputati (atto n. 7021):
Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede
referente, il 2 giugno 2000 con pareri delle commissioni I,
VIII e XIV.
Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il
13, 14, 20 giugno 2000; il 18 luglio 2000.
Esaminato in aula il 24 luglio 2000 ed approvato il 10
ottobre 2000.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dell'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
Comma 3.
- La legge 11 febbraio 1994, n. 109, reca: "Legge
quadro in materia di lavori pubblici".
- Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, reca:
"Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei
cantieri temporanei o mobili".
Comma 4.
- II testo dell'art. 25 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in
materia di appalti pubblici di servizi), e' il seguente:
"Art. 25 (Offerte anormalmente basse). - 1. Qualora
talune offerte presentino carattere anormalmente basso
rispetto alla prestazione, l'amministrazione
aggiudicatrice, prima di escluderle, chiede per iscritto le
precisazioni in merito agli elementi costitutivi
dell'offerta ritenuti pertinenti e li verifica tenendo
conto di tutte le spiegazioni ricevute.
2. L'amministrazione aggiudicatrice tiene conto, in
particolare, delle giustificazioni riguardanti l'economia
del metodo di prestazione del servizio o le soluzioni
tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente
favorevoli di cui dispone il concorrente per prestare il
servizio, oppure l'originalita' del servizio stesso, con
l'esclusione, peraltro, di giustificazioni concernenti
elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui
valori risultano da atti ufficiali.
3. Sono assoggettate alla verifica di cui ai commi 1 e
2 tutte le offerte che presentano una percentuale di
ribasso che superi di un quinto la media aritmetica dei
ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tener conto
delle offerte in aumento.
4. Nella verifica delle offerte l'amministrazione
aggiudicatrice tiene conto anche degli oneri eventualmente
connessi, per l'aggiudicatario, all'applicazione dell'art.
23, comma 3".
Comma 5.
- Il testo dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n.
109 (per l'argomento vedi nota all'art. 1, comma 3), e' il
seguente:
"Art. 8 (Qualificazione). - 1. Al fine di assicurare il
conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 1, i
soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici
devono essere qualificati ed improntare la loro attivita'
ai princi'pi della qualita', della professionalita' e della
correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i
servizi e i sistemi di qualita' aziendali impiegati dai
medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai
sensi della normativa vigente.
2. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e con il Ministro per i beni culturali e
ambientali, sentito il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, previo parere delle competenti
commissioni parlamentari, e' istituito, tenendo conto della
normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione,
unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori
pubblici di cui all'art. 2, comma 1, di importo superiore a
150.000 ECU, articolato in rapporto alle tipologie ed
all'importo dei lavori stessi.
3. Il sistema di qualificazione e' attuato da organismi
di diritto privato di attestazione, appositamente
autorizzati dall'Autorita' di cui all'art. 4, sentita
un'apposita commissione consultiva istituita presso
l'Autorita' medesima. Alle spese di finanziamento della
commissione consultiva si provvede a carico del bilancio
dell'Autorita', nei limiti delle risorse disponibili. Agli
organismi di attestazione e' demandato il compito di
attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:
a) certificazione di sistema di qualita' conforme
alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla
vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000;
b) dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati del sistema di qualita'
rilasciata dai soggetti di cui alla lettera a);
c) requisiti di ordine generale nonche'
tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle
disposizioni comunitarie in materia di qualificazione.
4. Il regolamento di cui al comma 2 definisce in
particolare:
a) il numero e le modalita' di nomina dei componenti
la commissione consultiva di cui al comma 3, che deve
essere composta da rappresentanti delle amministrazioni
interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali
firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro di
settore e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori
interessati;
b) le modalita' e i criteri di autorizzazione e di
eventuale revoca nei confronti degli organismi di
attestazione, nonche' i requisiti soggettivi,
organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti
organismi devono possedere, fermo restando che essi devono
agire in piena indipendenza rispetto ai soggetti esecutori
di lavori pubblici destinatari del sistema di
qualificazione e che sono soggetti alla sorveglianza
dell'Autorita'; i soggetti accreditati nel settore delle
costruzioni, ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e delle norme nazionali in materia, al
rilascio della certificazione dei sistemi di qualita', su
loro richiesta sono autorizzati dall'Autorita', nel caso
siano in possesso dei predetti requisiti, anche allo
svolgimento dei compiti di attestazione di cui al comma 3,
fermo restando il divieto per lo stesso soggetto di
svolgere sia i compiti della certificazione che quelli
dell'attestazione relativamente alla medesima impresa;
c) le modalita' di attestazione dell'esistenza nei
soggetti qualificati della certificazione del sistema di
qualita' o della dichiarazione della presenza di elementi
del sistema di qualita', di cui al comma 3, lettere a) e
b), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera c), nonche'
le modalita' per l'eventuale verifica annuale dei predetti
requisiti relativamente ai dati di bilancio;
d) i requisiti di ordine generale ed i requisiti
tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al
comma 3, lettera c), con le relative misure in rapporto
all'entita' e alla tipologia dei lavori, tenuto conto di
quanto disposto in attuazione dell'art. 9, commi 2 e 3.
Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli
relativi alla regolarita' contributiva e contrattuale, ivi
compresi i versamenti alle casse edili;
e) la facolta' ed il successivo obbligo per le
stazioni appaltanti, graduati in un periodo non superiore a
cinque anni ed in rapporto alla tipologia dei lavori
nonche' agli oggetti dei contratti, di richiedere il
possesso della certificazione del sistema di qualita' o
della dichiarazione della presenza di elementi del sistema
di qualita' di cui al comma 3, lettere a) e b). La facolta'
ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti di
richiedere la certificazione di qualita' non potranno
comunque essere previsti per lavori di importo inferiore a
500.000 ECU;
f) i criteri per la determinazione delle tariffe
applicabili all'attivita' di qualificazione;
g) la durata dell'efficacia della qualificazione, non
inferiore a due anni e non superiore a tre anni, nonche' le
relative modalita' di verifica;
h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei
soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al
comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso
l'Autorita', che ne assicura la pubblicita' per il tramite
dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'art. 4.
5. (Abrogato).
6. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina le
modalita' dell'esercizio, da parte dell'Ispettorato
generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i
contratti di cui al sesto comma dell'art. 6, legge
10 febbraio 1962, n. 57, delle competenze gia' attribuite
al predetto ufficio e non soppresse ai sensi del presente
articolo.
7. Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale
dell'Albo nazionale dei costruttori dispone la sospensione
da tre a sei mesi dalla partecipazione alle procedure di
affidamento di lavori pubblici nei casi previsti dall'art.
24, primo comma, della direttiva n. 93/37/CEE del Consiglio
del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto previsto dalla
vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di
prevenzione. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni
di cui al primo periodo, sono abrogate le norme
incompatibili relative alla sospensione e alla
cancellazione dall'Albo di cui alla legge 10 febbraio 1962,
n. 57, e sono inefficaci i procedimenti iniziati in base
alla normativa previgente. A decorrere dal 1o gennaio 2000,
all'esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento di lavori pubblici provvedono direttamente le
stazioni appaltanti, sulla base dei medesimi criteri.
8. A decorrere dal 1o gennaio 2000, i lavori pubblici
possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti
qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo,
e non esclusi ai sensi del comma 7 del presente articolo.
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente
legge, e' vietata, per l'affidamento di lavori pubblici,
l'utilizzazione degli albi speciali o di fiducia
predisposti dai soggetti di cui all'art. 2.
9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 2 e sino al 31 dicembre 1999,
l'esistenza dei requisiti di cui alla lettera c) del comma
3 e' accertata in base al certificato di iscrizione
all'Albo nazionale dei costruttori per le imprese nazionali
o, per le imprese dei Paesi appartenenti alla Comunita'
europea, in base alla certificazione, prodotta secondo le
normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso dei
requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese
italiane alle gare.
10. A decorrere dal 1o gennaio 2000, e' abrogata la
legge 10 febbraio 1962, n. 57. Restano ferme le
disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e
successive modificazioni.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 3 dell'art. 9 e fino al 31 dicembre
1999, ai fini della partecipazione alle procedure di
affidamento e di aggiudicazione dei lavori pubblici di cui
alla presente legge, l'iscrizione all'Albo nazionale dei
costruttori avviene ai sensi della legge 10 febbraio 1962,
n. 57, e successive modificazioni e integrazioni, e della
legge 15 novembre 1986, n. 768, e sulla base dei requisiti
di iscrizione come rideterminati ai sensi del medesimo
comma 3 dell'art. 9.
11-bis. Le imprese dei Paesi appartenenti all'Unione
europea partecipano alle procedure per l'affidamento di
appalti di lavori pubblici in base alla documentazione,
prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi,
del possesso di tutti i requisiti prescritti per la
partecipazione delle imprese italiane alle gare.
11-ter. Il regolamento di cui all'art. 3, comma 2,
stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad
una concessione di lavori pubblici che non intendano
eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa.
Fino alla data di entrata in vigore del suddetto
regolamento i requisiti e le relative misure sono stabiliti
dalle amministrazioni aggiudicatrici.
11-quater. Le imprese alle quali venga rilasciata da
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di
qualita' conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO
9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati di tale sistema,
usufruiscono dei seguenti benefici:
a) la cauzione e la garanzia fidejussoria previste,
rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 2 dell'art. 30
della presente legge, sono ridotte, per le imprese
certificate, del 50 per cento;
b) nei casi di appalto concorso le stazioni
appaltanti prendono in considerazione la certificazione del
sistema di qualita', ovvero la dichiarazione della presenza
di elementi significativi e tra loro correlati di tale
sistema, in aggiunta agli elementi variabili di cui al
comma 2 dell'art. 21 della presente legge.
11-quinquies. Il regolamento di cui al comma 2
stabilisce quali requisiti di ordine generale,
organizzativo e tecnico debbano possedere le imprese per
essere affidatarie di lavori pubblici di importo inferiore
a 150.000 ECU.
11-sexies. Per le attivita' di restauro e manutenzione
dei beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici, il Ministro per i beni culturali e
ambientali, sentito il Ministro dei lavori pubblici,
provvede a stabilire i requisiti di qualificazione dei
soggetti esecutori dei lavori.".



 
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