Gazzetta n. 264 del 11 novembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 29 settembre 2000
Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-ter, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Costanzo, unita' di Cervia, Gela, Lamezia Terme, stabilimenti e uffici in provincia di Messina, stabilimenti e uffici in provincia di Campobasso, stabilimenti e uffici di Catania, stabilimenti e uffici di Roma, stabilimenti e uffici in provincia di Enna e Visso. (Decreto n. 28910).

IL DIRETTORE GENERALE
della previdenza e assistenza sociale
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto l'art. 7, comuma 10-ter della legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visto l'art. 4, comma 34, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante la "Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274";
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 marzo 2000 con il quale la societa' S.p.a. F.lli Costanzo, e' stata posta in amministrazione straordinaria con prosecuzione dell'esercizio di impresa sino al 25 marzo 2001;
Visto il decreto ministeriale datato 11 novembre 1998 con il quale e' stato concesso, a decorrere dal 26 marzo 1998, il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla predetta societa';
Vista l'istanza presentata dal commissario straordinario della citata societa' con la quale viene richiesta la corresponsione del trattamento di cui trattasi;
Visto il parere dell'organo competente per territorio;
Ritenuta la necessita' di prorogare il predetto trattamento, ai sensi del citato art. 7, comma 10-ter, legge n. 236/1993;
Decreta:
Art. 1.
In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Costanzo, con sede in Misterbianco (Catania) e unita' di:
Cervia (Ravenna), per un massimo di 6 unita' lavorative;
Gela (Caltanissetta), per un massimo di 6 unita' lavorative;
Lamezia Terme (Catanzaro), per un massimo di 15 unita' lavorative;
stabilimenti e uffici in provincia di Messina, per un massimo di 230 unita' lavorative;
stabilimenti e uffici in provincia di Campobasso, per un massimo di 22 unita' lavorative;
stabilimenti e uffici di Catania, per un massimo di 236 unita' lavorative;
stabilimenti e uffici di Roma, per un massimo di 5 unita' lavorative;
stabilimenti e uffici in provincia di Enna, per un massimo di 55 unita' lavorative;
Visso (Macerata), per un massimo di 25 unita' lavorative, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 marzo 2000 al 25 settembre 2000.
 
Art. 2.
La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 e' ulteriormente prorogata dal 26 settembre 2000 al 25 marzo 2001.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988, citata in preambolo.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 settembre 2000
Il direttore generale: Daddi
 
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