Gazzetta n. 264 del 11 novembre 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 29 settembre 2000 |
Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-ter, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Costanzo, unita' di Cervia, Gela, Lamezia Terme, stabilimenti e uffici in provincia di Messina, stabilimenti e uffici in provincia di Campobasso, stabilimenti e uffici di Catania, stabilimenti e uffici di Roma, stabilimenti e uffici in provincia di Enna e Visso. (Decreto n. 28910). |
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IL DIRETTORE GENERALE della previdenza e assistenza sociale Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11; Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160; Visti gli articoli 1 e 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto l'art. 7, comuma 10-ter della legge 19 luglio 1993, n. 236; Visto l'art. 4, comma 34, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608; Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante la "Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274"; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 marzo 2000 con il quale la societa' S.p.a. F.lli Costanzo, e' stata posta in amministrazione straordinaria con prosecuzione dell'esercizio di impresa sino al 25 marzo 2001; Visto il decreto ministeriale datato 11 novembre 1998 con il quale e' stato concesso, a decorrere dal 26 marzo 1998, il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla predetta societa'; Vista l'istanza presentata dal commissario straordinario della citata societa' con la quale viene richiesta la corresponsione del trattamento di cui trattasi; Visto il parere dell'organo competente per territorio; Ritenuta la necessita' di prorogare il predetto trattamento, ai sensi del citato art. 7, comma 10-ter, legge n. 236/1993; Decreta: Art. 1. In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Costanzo, con sede in Misterbianco (Catania) e unita' di: Cervia (Ravenna), per un massimo di 6 unita' lavorative; Gela (Caltanissetta), per un massimo di 6 unita' lavorative; Lamezia Terme (Catanzaro), per un massimo di 15 unita' lavorative; stabilimenti e uffici in provincia di Messina, per un massimo di 230 unita' lavorative; stabilimenti e uffici in provincia di Campobasso, per un massimo di 22 unita' lavorative; stabilimenti e uffici di Catania, per un massimo di 236 unita' lavorative; stabilimenti e uffici di Roma, per un massimo di 5 unita' lavorative; stabilimenti e uffici in provincia di Enna, per un massimo di 55 unita' lavorative; Visso (Macerata), per un massimo di 25 unita' lavorative, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 marzo 2000 al 25 settembre 2000. |
| Art. 2. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 e' ulteriormente prorogata dal 26 settembre 2000 al 25 marzo 2001. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988, citata in preambolo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 settembre 2000 Il direttore generale: Daddi |
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