IL PRESIDENTE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica"; Visto il regolamento generale dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 146 del 24 giugno 1995; Vista la deliberazione n. 6764 del 31 marzo 2000, con la quale il consiglio direttivo ha sostituito l'art. 7, commi 3 e 4, l'art. 27 ed ha abrogato il comma 3, dell'art. 24 dell'anzidetto regolamento generale dell'Istituto nazionale di fisica nucleare; Vista la nota dell'Istituto del 27 aprile 2000, prot. n. 009758, con la quale la deliberazione n. 6764 e' stata trasmessa al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi di quanto disposto dalla citata legge n. 168/1989; Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 29 maggio 2000, prot. n. 892; Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica del 19 giugno 2000, prot. UOPA/ST./24435/GM52964/00/7.519; Vista la nota del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 5 luglio 2000, prot. n. 0049588; Visto quanto stabilito dall'art. 8, comma 4, della richiamata legge n. 168/1989; Dispone che si provveda, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168, alla emanazione e conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, delle modifiche apportate al testo del regolamento generale dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, adottate dal consiglio direttivo con deliberazione n. 6764 del 31 marzo 2000 come di seguito riportate: I - L'art. 7, commi 3 e 4 del regolamento generale dell'INFN e' sostituito dai seguenti: "Art. 7 (La verifica della realizzazione degli obiettivi e della corretta gestione delle risorse); (Omissis); 3. Il servizio di controllo interno valuta i risultati ottenuti e le scelte effettuate rispetto agli obiettivi stabiliti negli atti di indirizzo politico-amministrativo e fornisce indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni dell'Istituto. La sua composizione e organizzazione sono definite nel regolamento di amministrazione, finanza e contabilita'. Esso ha configurazione collegiale ed e' dotato di adeguata autono-mia operativa e riferisce almeno annualmente al consiglio direttivo, in via riservata, per il tramite del presidente. I suoi componenti sono nominati dal consiglio direttivo. 4. Il controllo di gestione verifica l'efficacia, efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante la proposizione di tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati. La sua organizzazione e' definita nel regolamento di amministrazione, finanza e contabilita'. 5. Le valutazioni e le verifiche di cui ai commi 3 e 4 non si estendono all'attivita' scientifica. Per quanto non previsto negli stessi commi, si applicano, in quanto compatibili con le attivita' istituzionali e le specificita' organizzative dell'INFN, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286". II - L'art. 24, comma 3, del regolamento generale e' abrogato. III - L'art. 27 del regolamento generale e' sostituito dal seguente: "Art. 27 (Gli uffici di livello dirigenziale generale). - 1. Sono uffici di livello dirigenziale generale: il coordinamento del servizio di controllo interno, la direzione del controllo di gestione e la direzione dell'amministrazione centrale. 2. Gli incarichi di cui al comma 1, sono conferiti dal consiglio direttivo su proposta del presidente, con l'osservanza dei principi dell'art. 3 e del capo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni. 3. I titolari degli uffici di cui al comma 1 assistono alle riunioni della giunta esecutiva e del consiglio direttivo e svolgono funzioni di consiglieri del presidente. Frascati, 6 novembre 2000 Il presidente: Iarocci |