Gazzetta n. 263 del 10 novembre 2000 (vai al sommario) |
REGIONE CALABRIA |
DECRETO 20 ottobre 2000 |
Autorizzazione alla utilizzazione e commercializzazione dell'acqua minerale denominata "Sorgente Serre Policaretto della Sila" alla societa' Fonti Policaretto della Sila S.r.l., in localita' Gregoria-Gesuiti del comune di San Vincenzo la Costa. |
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IL DIRIGENTE GENERALE del Dipartimento dell'industria commercio e dell'artigianato Premesso che: con delibera della giunta regionale n. 1930 del 28 marzo 1996, e' stata rilasciata la concessione mineraria per lo sfruttamento di acque minerali, emergenti in localita' Policaretto del comune di Acri (Cosenza), alla societa' Fonti Policaretto della Sila S.r.l., gia' Hydrochem S.r.l., con sede legale in localita' Gregoria - Gesuiti del comune di San Vincenzo La Costa (Cosenza); con decreto del Ministero della sanita' n. 3228 del 6 dicembre 1999, l'acqua "Sorgente Serra Policaretto della Sila", e' stata riconosciuta come acqua minerale naturale al fine dell'imbottigliamento e della vendita; con proprio D.D.G. n. 120 dell'8 agosto 2000, la Fonti Policaretto della Sila e' stata autorizzata al confezionamento dell'acqua minerale in bottiglie in PET da 0,5 litri, 1,5 litri e 2 litri; con istanza prodotta in data 22 maggio 2000, acquisita agli atti, la societa' Fonti Policaretto della Sila S.r.l., ha chiesto l'autorizzazione, nelle forme di legge dovute, all'immissione in commercio dell'acqua minerale naturale denominata "Sorgente Serra Policaretto della Sila"; la societa' ha redatto il documento di sicurezza e salute, datato 20 maggio 2000, secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 624 del 25 novembre 1996; Considerato che: allo scopo di accertare le condizioni previste negli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 399/1999, alla quale e' subordinata l'autorizzazione regionale per l'immissione in commercio, il servizio del 7o Dipartimento, competente per territorio, ha indetto in data 28 settembre 2000 apposita conferenza dei servizi, alla quale hanno partecipato rappresentanti dell'Assessorato regionale alla sanita' ed all'industria, commercio e artigianato, nonche' dell'A.S.L. n. 5 di Cosenza; la predetta conferenza dei servizi ha ritenuto ampiamente soddisfatte le condizioni richiamate dai citati articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 339/1999; tutti gli impianti esistenti sono stati installati nel pieno rispetto della normativa urbanistica; Visti: il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858; il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924; il decreto ministeriale 20 gennaio 1927; il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi; il decreto-legge del 25 novembre 1996, n. 624; la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996; il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, cosi' come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 399; le D.G.R. n. 1746/99 e 2661/99; il decreto del presidente della giunta regionale n. 354 del 24 giugno 1999; il parere, espresso in data 28 settembre 2000, dalla conferenza dei servizi, appositamente convocata, il cui verbale allegato costituisce parte integrante del presente atto; Considerato potersi rilasciare l'autorizzazione alla utilizzazione e commercializzazione dell'acqua minerale di che trattasi a seguito dell'istruttoria compiuta dai dirigenti delle strutture interessate del 7o Dipartimento; Atteso che il presente decreto non e' soggetto a controllo, ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127/1997; Decreta: Art. 1. Autorizzazione La societa' Fonti Policaretto della Sila S.r.l., con sede legale in S. Vincenzo La Costa (Cosenza), e sede di produzione in localita' Serra Policaretto del comune di Acri, ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 25 gennaio 1992 n. 105, modificato dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, e' autorizzata alla utilizzazione e commercializzazione dell'acqua minerale naturale denominata "Sorgente Serra Policaretto della Sila", di cui alla concessione rilasciata dalla giunta regionale con deliberazione n. 1930/96; |
| Art. 2. D u r a t a Il presente decreto scade con lo scadere della concessione, di cui al precedente art. 1, salvo che, a seguito del monitoraggio delle analisi sulle caratteristiche chimiche, chimico-fisiche e batteriologiche dell'acqua, nonche' alla verifica della corretta funzionalita' degli impianti, cosi' come richiesto dall'art. 11 del decreto legislativo n. 105/1992, modificato dal decreto legislativo n. 339/1999, da parte delle strutture competenti per legge, si verifichino variazioni che alterano i valori e le caratteristiche dell'acqua come dichiarato in etichetta. In tali casi saranno adottati i conseguenti provvedimenti cautelativi, a norma di legge. Il presente decreto, non soggetto a controllo ai sensi della legge n. 127/1997, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica; nel bollettino ufficiale della regione Calabria, notificato alla societa' concessionaria, tramite il competente servizio dell'assessorato all'industria, trasmesso all'assessorato regionale alla sanita' al Ministero della sanita' e al Ministero dell'industria, del commercio e artigianato. Cosenza, 20 ottobre 2000 Il dirigente generale: Pecoraro |
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