Il decreto ministeriale n. 5374/21/65 del 21 giugno 2000 (Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2000, n. 142) emanato in adempimento dell'art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ha definito gli schemi-tipo sulla base dei quali le amministrazioni aggiudicatrici "sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori pubblici". Il comma 11 dell' art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, dispone anche che i programmi e gli elenchi siano trasmessi all'osservatorio dei lavori pubblici che ne cura la pubblicita'. In relazione a tale adempimento si precisa che: alla luce delle disposizioni di interpretazione autentica di cui al successivo decreto ministeriale 4 agosto 2000 (Gazzetta Ufficiale 29 settembre 2000), gli oneri di informazione all'Osservatorio dovranno essere adempiuti solo quando i suddetti atti abbiano assunto carattere di definitivita'; il successivo invio pertanto dovra' avvenire entro trenta giorni da quella data, che coincide, ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, con quella di approvazione del bilancio di previsione; in sede di prima applicazione, allo scopo di rendere funzionali le informazioni sui programmi triennali e sugli elenchi annuali agli adempimenti assegnati dalla legge all'Osservatorio, l'invio potra' avvenire solo dopo che l'Autorita' avra' definito e rese pubbliche le modalita' di trasmissione delle schede allegate al decreto ministeriale 21 giugno 2000, n. 5374/21/65; la documentazione qualora gia' trasmessa, sara' esaminata e, se idonea, direttamente utilizzata da parte dell'Autorita' per acquisire al sistema i dati relativi. |