Gazzetta n. 263 del 10 novembre 2000 (vai al sommario)
REGIONE SICILIA
DECRETO ASSESSORIALE 26 luglio 2000
Modificazioni al piano territoriale paesistico delle isole Egadi

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI
ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione; Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichita' e belle arti; Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70; Vista la legge regionale 10 agosto 1977, n. 80; Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116. Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 1999, n. 490, con il quale e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali; Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357; Visto il Piano territoriale paesistico delle isole Egadi, approvato con decreto n. 5172 dell'1 febbraio 1996 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8 del 17 febbraio 1996; Viste le note n.8006 del 9 ottobre 1998 e 2699 del 9 aprile 1999, con le quali la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani ha rilevato la necessita' di chiarire alcune disposizioni contenute nel P.T.P. e di emendare alcuni errori materiali del testo e della cartografia; Condivisa la necessita' di apportare dette modifiche, correzioni e integrazioni che non alterano il contenuto del Piano territoriale paesistico delle isole Egadi e non incidono sulla sua vigenza ed efficacia limitandosi ad eliminare possibili carenze nei profili di applicazione di alcune disposizioni del piano medesimo; Ritenuto in particolare di: a) riprodurre la tavola n. 11 facente parte integrante e sostanziale del Piano territoriale paesistico delle isole Egadi precisando la delimitazione dell'area di rispetto della costa nella parte in cui essa ingloba parte del centro abitato di Levanzo, che coincide a sud con il tratto di costa compreso tra Punta Pesce e il fronte nord del molo, e da qui prosegue in direzione ovest fino al punto di intersezione con il limite dell'ambito 10; b) riprodurre la tavola 11b) facente parte integrante e sostanziale del Piano territoriale paesistico delle isole Egadi, aggiungendo alla stessa l'indicazione dell'"ambito 31" erroneamente prima non apposta; c) riprodurre la tav. 1b) facete parte integrante e sostanziale del Piano territoriale paesistico delle isole Egadi, sostituendo alla dizione contenuta nella legenda "cave con giardino nel centro storico" quella "aree con presenza di cave con giardino"; d) aggiungere al titolo dell'art. 36 delle norme di attuazione, facenti parte integrante e sostanziale del Piano territoriale paesistico delle isole Egadi, la dizione "rurali"; e) aggiungere all'art. 46 delle norme di attuazione, facenti parte integrante e sostanziale del Piano territoriale paesistico delle isole Egadi, dopo la parola "zoccolatura" il seguente inciso "ad esclusione dei centri di interesse storico - ambientale"; f) sostituire all'art. 10, primo capoverso, alla dizione "a Levanzo l'ambito 1" quella di "a Levanzo l'ambito 14"; Per questi motivi
Decreta:
Art. 1 Sono apportate le seguenti integrazioni al Piano territoriale paesistico delle isole Egadi approvato con decreto n.5172 dell'1 febbraio 1996 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8 del 17 febbraio 1996: a) si riproduce la tavola n.11 facente parte integrante e sostanziale del Piano territoriale paesistico delle isole Egadi precisando la delimitazione dell'area di rispetto della costa nella parte in cui essa ingloba parte del centro abitato di Levanzo, che coincide a sud con il tratto di costa compreso tra Punta Pesce e il fronte nord del molo, e da qui prosegue in direzione ovest fino ad punto di intersezione con il limite dell'ambito 10 e si allega al presente decreto il nuovo elaborato grafico acquisito; b) si riproduce la tavola 11b) facente parte integrante e sostanziale del Piano territoriale paesistico delle isole Egadi, aggiungendo alla stessa l'indicazione dell'ambito 31 erroneamente prima non apposta e si allega al presente decreto il nuovo elaborato grafico acquisito; c) si riproduce la tav. 1b) facente parte integrante e sostanziale del Piano territoriale paesistico delle isole Egadi, sostituendo alla dizione contenuta nella legenda "cave con giardino nel centro storico" quella "aree con presenza di cave con giardino" e si allega al presente decreto il nuovo elaborato grafico acquisito; d) si aggiunge al titolo dell'art. 36 delle norme di attuazione, facenti parte integrante e sostanziale del Piano territoriale paesistico delle isole Egadi, la dizione "rurali"; e) si aggiunge all'art. 46 delle norme di attuazione, facenti parte integrante e sostanziale del Piano territoriale paesistico delle isole Egadi, dopo la parola "zoccolatura" il seguente inciso "ad esclusione dei centri di interesse storico - ambientale"; f) si sostituisce all'art. 10, primo capoverso, alla dizione "a Levanzo l'ambito 1" quella di "a Levanzo l'ambito 14".
 
Art. 2 E' integralmente confermata ogni altra disposizione e indicazione del P.T.P. delle isole Egadi, approvato con decreto assessoriale n. 5172 dell'1 febbraio 1996 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8 del 17 febbraio 1996, nonche' la sua vigenza ed efficacia, ferme restando le correzioni e le integrazioni come sopra apportate.
 
Art. 3 Il presente decreto, ai sensi dell'art. 4, 2o comma, della legge n. 149/39, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, unitamente agli elaborati grafici correttamente integrati. Una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana contenente il presente decreto, sara' trasmessa, per il tramite della competente Soprintendenza, al comune di Favignana, perche' venga depositata presso gli uffici del comune, ove gli interessati potranno prenderne visione.
 
Art. 4 Avverso il presente decreto e' esperibile il ricorso di cui al terzo comma dell'art. 6 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nonche' ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Palermo, 26 luglio 2000.
L'assessore: MORINELLO P.C.C. Il dirigente coordinatore: GELARDI
 
Regione Siciliana
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED
AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO
DELLE ISOLE EGADI

Coordinatore: Prof. Arch. Domenico Costantino Consulenti: Prof. Arch. Domenico Costantino
Prof. Francesco Maria Raimondo
Dott. Sebastiano Tusa

NORME DI ATTUAZIONE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalita' del piano Il Piano territoriale paesistico si applica all'intero territorio del comune di Favignana e comprende tutte le isole dell'arcipelago delle Egadi. Tutto il territorio del comune di Favignana e' sottoposto a vincolo paesistico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, nn. 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, numeri 4 e 5, del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, essendo stato dichiarato di notevole interesse pubblico con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione del 10 agosto 1991 ed e' soggetto alle disposizioni delle presenti norme. Il Piano territoriale paesistico, in adempimento a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 1497/39 e dall'art. 1 bis della legge n. 431/85, e' volto alla tutela del paesaggio, del patrimonio naturale e di quello storico-culturale, e concorre, attraverso la determinazione di condizioni alla trasformazione e alla utilizzazione, a perseguire le seguenti finalita': a) conservare l'identita' storico culturale del territorio, cioe' delle caratteristiche essenziali ed intrinseche di aree e di elementi di cui e' riconoscibile l'interesse per ragioni ambientali, paesistiche, naturalistiche, geomorfologiche, paleontologiche, storico-archeologiche, storico-architettoniche, storico-testimoniali; b) garantire la qualita' dell'ambiente, naturale ed antropizzato, e la sua fruizione collettiva; c) assicurare la salvaguardia delle risorse territoriali; d) indicare le azioni necessarie per il recupero e la valorizzazione delle qualita' ambientali e paesaggistiche.
Art. 2
Struttura e contenuti del piano Il P.T.P. studia l'arcipelago delle Egadi secondo sottosistemi tematici, ne analizza le componenti fondamentali e ne individua gli elementi fisici, biologici e antropici che lo caratterizzano. Il Piano suddivide il territorio in ambiti che hanno caratteristiche specifiche e distintive e differenti valori paesistico-ambientali e ne valuta la sensibilita', definita come la capacita' di sopportare alterazioni da attivita' determinate. Il Piano definisce per ogni ambito i regimi normativi, individua le attivita' compatibili con caratteri dei diversi ambiti e determina le modalita' e le tipologie di intervento ammissibili con il mantenimento dei caratteri fondamentali dei luoghi, e l'entita' e le caratteristiche qualitative delle trasformazioni, i limiti e i relativi divieti. Il Piano articola la sua disciplina con riferimento agli ambiti territoriali e agli elementi costitutivi del paesaggio. a) Ambiti territoriali Finalita' della suddivisione in ambiti e' esclusivamente l'articolazione della normativa di tutela. Il Piano individua nella tavola 9 gli ambiti territoriali per i quali e' costante il valore della sensibilita', fatta eccezione per episodi puntiformi con valori assai piu' alti o piu' bassi. Gli ambiti sono costruiti in rapporto alla esistenza di beni e risorse, individuate nelle analisi specialistiche e alla loro rilevanza in base ai valori tematici e alla sensibilita' paesistico-ambientale. b) Elementi costitutivi del paesaggio Gli elementi costitutivi del paesaggio sono riferiti a beni puntuali, lineari ed areali individuati in conseguenza dei loro caratteri distintivi nelle carte di analisi e di sintesi tematiche che definiscono la struttura del paesaggio, in base a quanto previsto dalla legge n. 1497/1939 e dalla legge n. 431/1985 e con riguardo alla specificita' del territorio dell'Arcipelago delle isole Egadi.
Art. 3
Elaborati del piano Il presente Piano territoriale paesistico si compone dei seguenti elaborati, facenti tutti parte integrante e sostanziale del Piano stesso: a) relazione generale, corredata da idonei allegati, che motiva e sintetizza le scelte di piano; b) carte tematiche in scala 1/10.000: 1) carta della trasformazione e crescita del sistema insediativo e delle emergenze storico-culturali; 2) carta delle emergenze archeologiche, delle sincronie, dei valori e potenzialita' archeologiche; 3) carta fisionomica e strutturale della copertura vegetale, delle emergenze biologiche e del grado di naturalita'; 4) carta dell'uso del suolo e dell'organizzazione funzionale dei servizi e delle attrezzature; 5) carta degli aspetti strutturali e percettivi del paesaggio; 6) carta delle previsioni urbanistiche e delle iniziative pubbliche in itinere; 7) carta dei vincoli ex legge n. 431/85 e della riserva marina; 8) carta dei vincoli e dei demani; 9) carta della sensibilita' del paesaggio; 10) matrice delle modalita' di tutela e di trasformazione; 11) carta della conservazione e della trasformabilita' del territorio; c) norme di attuazione; d) allegati: 1) schede delle emergenze biologiche; 2) schede dei siti archeologici e proposta di decreto di vincolo; 3) schede dei beni storico-culturali. 4) decreti di vincolo ex legge n. 1089/39
Art. 4
Efficacia del Piano Il presente Piano ha valore di Piano territoriale paesistico ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed al primo comma dell'articolo l bis della legge 8 agosto 1985, n. 431. Le autorizzazioni di cui all'art. 7 della legge n. 1497/39 nonche' all'art. 1 della legge n. 431/85 sono rilasciate in conformita' alle prescrizioni del presente Piano e alle leggi in materia. Le prescrizioni del Piano variano in rapporto ai diversi gradi di rilevanza dei valori paesistico-ambientali, e quindi in rapporto all'appartenenza ai diversi ambiti e in rapporto agli elementi costitutivi del paesaggio. Le prescrizioni del presente Piano si articolano in: a) norme vincolanti, relative agli ambiti individuati e agli elementi costitutivi del paesaggio individuati e delimitati nelle tavole 1, 2, 3, 8, 11. Tali norme sono vincolanti per qualsiasi soggetto, pubblico e privato, e sono prevalenti nei confronti di qualsiasi strumento di pianificazione e di programmazione. Restano comunque salve le disposizioni piu' restrittive ove previste da leggi statali e regionali; b) indirizzi, che costituiscono prescrizioni di massima alle quali devono attenersi gli strumenti di pianificazione e di programmazione e che costituiscono riferimento sostanziale per le attivita' della Pubblica Amministrazione in materia, e per la verifica della congruenza ambientale di programmi, progetti, interventi relativi al territorio disciplinato. Gli strumenti urbanistici dovranno adeguare i loro contenuti progettuali agli obiettivi del P.T.P. allo scopo di renderli coerenti con le finalita' di tutela e valorizzazione del paesaggio e dovranno recepire la disciplina del presente Piano, e graduare, in rapporto ad essa, le proprie previsioni e l'attuazione delle relative direttive.

TITOLO II
MODALITA' DELLA TUTELA E DELLA TRASFORMAZIONE
Capo I
Art. 5
Obiettivi della tutela La tutela deve provvedere: a) alla conservazione e protezione delle emergenze di particolare rilevanza e degli ambienti naturali; b) alla conservazione e difesa del suolo ed al ripristino delle condizioni di equilibrio ambientale, al recupero delle aree degradate, alla riduzione delle condizioni di rischio, alla difesa dall'inquinamento delle acque; c) alla protezione e conservazione delle specie floristiche rare, esclusive e in via di scomparsa compresi gli ambienti di particolare interesse biologico naturalistico e le associazioni vegetali alle quali danno rigetto; d) al mantenimento dell'attuale assetto vegetazionale deturpato nel corso dei secoli, onde evitare ulteriori degradazioni e riduzioni; e) al ripristino, consolidamento e sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale a fini ecologici e di difesa del suolo; f) alla conservazione dei beni storico-culturali, alla loro appropriata utilizzazione, alla salvaguardia e al ripristino dell'equilibrio formale e funzionale dei luoghi circostanti; g) alla conservazione del paesaggio agrario e dei suoi elementi tradizionali; h) alla conservazione dei caratteri ambientali, paesaggistici e urbanistici dei centri urbani in rapporto alla morfologia dei luoghi e ai modi e alle forme dell'edilizia tradizionale; i) all'utilizzazione delle risorse ambientali e paesistiche locali al fine di consentire l'equilibrato sviluppo della comunita' locale.
Art. 6
Regimi normativi La disciplina del P.T.P. e' articolata con riferimento alle seguenti categorie normative che definiscono i regimi normativi che vengono applicati agli ambiti territoriali e agli elementi costitutivi del paesaggio: a) Conservazione Tale regime si applica negli ambiti che hanno elevato valore naturalistico-ambientale paesistico, che si trovano in condizioni di elevata criticita' e che sono caratterizzati dalla presenza di emergenze geomorfologiche, eco biologiche, archeologiche storico-culturali. L'obiettivo e' la conservazione della situazione attuale e la tutela dei valori paesistici, espressione di uno stato di sostanziale equilibrio ovvero di processi evolutivi naturali in atto, in quanto qualunque pur modesta alterazione dell'assetto attuale puo' compromettere la funzione paesistica e la particolare qualita' dei luoghi. Comprende gli interventi volti prioritariamente alla conservazione delle risorse naturali e dei processi biocenotici del patrimonio storico-culturale, con le eventuali attivita' di manutenzione e di controllo dei tipi e dei livelli di fruizione strettamente connessi alla finalita' della conservazione. Negli ambiti caratterizzati da elevati valori naturalistici e paesistici, privi di insediamenti o interessati solo in modo del tutto marginale, si rende prevalente l'esigenza di subordinare ogni iniziativa di intervento al rispetto della situazione attuale escludendo ogni trasformazione urbanistica, edilizia, infrastrutturale. b) Mantenimento Tale regime si applica negli ambiti che hanno elevato valore paesistico ma che presentano media e bassa criticita' in cui la situazione esistente non e' suscettibile di essere compromessa dalla modificazione di singoli elementi o da interventi limitati tali da non alterare l'integrita' dell'attuale assetto territoriale e da non compromettere la qualita' complessiva del paesaggio e dell'ambiente. L'obiettivo e' quello di conservare inalterata la situazione in atto assicurando una migliore fruizione e una piu' razionale utilizzazione delle risorse. Negli ambiti caratterizzati dalla presenza di elevati valori storico-culturali, architettonici, urbanistici e ambientali si pone l'esigenza di conservare nella maggiore misura possibile la situazione attuale per non alterare l'equilibrio raggiunto e i rapporti quantitativi e qualitativi tra insediamento esistente e l'ambiente urbano e quello naturale e/o agricolo. Comprende gli interventi volti prioritariamente alla manutenzione delle risorse naturalistiche, del paesaggio e del patrimonio storico-culturale, con eventuali interventi di recupero leggero e diffuso, di riuso, di rifunzionalizzazione e di modificazione fisica limitata, strettamente finalizzata al mantenimento dei valori esistenti. c) Consolidamento Tale regime si applica quando si presentano condizioni idrogeologiche che comportano rischi di compromissione per l'ambiente e/o pericoli per le attivita' insediate; quando le condizioni della vegetazione, pur essendo accettabile sotto il profilo delle essenze dominanti, sono invece insoddisfatte per quanto riguarda la densita' e il vigore vegetativo; quando l'insediamento e' caratterizzato da discontinuita' del tessuto e da eventuale eterogeneita' delle forme insediative e sono riconoscibili alcuni caratteri prevalenti rispetto ai quali si intende omogeneizzare l'insieme. L'obiettivo e' quello di prevenire i rischi, eliminare i pericoli e migliorare il livello qualitativo e di fruizione delle risorse e dei beni salvaguardando i valori paesistico-ambientali dell'insieme. Gli interventi mirati alla prevenzione dei rischi geologici se incidono in misura rilevante sull'assetto paesistico-ambientale dovranno fare riferimento ad uno studio organico di insieme che ne garantisca il migliore inserimento nel contesto anche attraverso la definizione di appropriate modalita' esecutive. d) Trasformazione Tale regime si applica negli ambiti in cui i fattori paesistico-ambientali non sono tanto caratterizzanti da imporre rigide limitazioni di ordine quantitativo o strutturale agli interventi; nelle situazioni compromesse sotto il profilo paesistico ed ambientale o dove l'insediamento presenta aspetti di forte eterogeneita' e disorganizzazione tali nello stesso non sono riconoscibili ne' caratteri prevalenti ne' uno schema organizzativo cui attenersi. L'obiettivo e' quello di conseguire livelli di migliore qualita' ambientale e paesistica anche attraverso l'attuazione delle previsioni di sviluppo insediativo definite in sede di pianificazione urbanistica, indirizzandone la realizzazione verso forme idonee a garantire il corretto inserimento nel contesto paesistico e il soddisfacimento delle esigenze fruizionali dell'insediamento. Comprende gli interventi volti ad introdurre sostanzialmente innovazioni d'uso o di struttura nello stato dei luoghi per fini economici o sociali con modificazioni anche radicali delle risorse e dei valori esistenti. e) Restauro ambientale e paesistico Tale regime si applica in aree che hanno elevati valori naturalistici e paesistici parzialmente alterati o compromessi dalla presenza di detrattori o da uso improprio. L'obiettivo e' di rimuovere i detrattori o di limitarne gli effetti negativi e di realizzare un graduale recupero degli ecosistemi, dei valori paesistici, dei beni e dei siti di valore storico culturale. Restituzione Comprende le azioni e gli interventi volti prioritariamente al ripristino di condizioni ambientali alterate da processi di degrado, al restauro dei monumenti e delle testimonianze storico-culturali al recupero del patrimonio abbandonato o male utilizzato, alla eliminazione o alla mitigazione dei fattori di degrado o di alterazione e dei tipi o livelli di fruizione incompatibili con le modificazioni fisiche o funzionali, strettamente necessari e compatibili con tale finalita'. Riqualificazione Comprende le azioni e gli interventi volti prioritariamente al miglioramento delle condizioni esistenti o alla valorizzazione di risorse male utilizzate o sottoutilizzate con modificazioni fisico funzionali anche radicalmente innovative ma tali da non aumentare sostanzialmente i carichi urbanistici e ambientali e da ridurre o eliminare i conflitti o le improprieta' d'uso in atto.
Art. 7
Classificazione delle attivita' e tipologia di intervento Le funzioni di tutela del P.T.P. si attuano con riferimento alle seguenti attivita' e in relazione alla loro compatibilita' con le risorse e i beni presenti negli ambiti. 1. Attivita' forestali Attivita' tese alla conservazione, miglioramento e gestione dei popolamenti vegetali e in genere volte alla difesa del suolo, anche sotto l'aspetto idrogeologico e alla tutela e al miglioramento delle caratteristiche ambientali e del paesaggio. 1.1. interventi di restauro ambientale volti a favorire la ricostituzione della macchia foresta climatica; 1.2. interventi di riconversione e progressiva sostituzione delle componenti esotiche con elementi dei climax locali nei ripopolamenti forestali artificiali con soprassuoli caratterizzati da essenze esotiche; 1.3. opere di bonifica forestale, di riforestazione; 1.4. opere antincendio; 1.5. interventi volti alla difesa del suolo sotto l'aspetto idrogeologico; 1.6. interventi volti a favorire le operazioni colturali dei popolamenti forestali artificiali. 2. Attivita' agropastorali Attivita' attinente alla produzione agricola e all'allevamento tradizionale, volta alla conservazione, valorizzazione e recupero delle potenzialita' agricole e al miglioramento dei pascoli e dei prati-pascoli. 2.1. Interventi colturali volti a migliorare l'efficenza dell'unita' produttiva; 2.2. Interventi atti a rendere maggiormente funzionale l'uso agricolo del suolo (scavo pozzi, strade interpoderali, impianti di elettrificazione, etc.); 2.3. Interventi diretti alla realizzazione di manufatti strettamente necessari alla conduzione del fondo. 2.4. Interventi diretti alla realizzazione di residenza strettamente necessaria alla conduzione del fondo. 2.5. Interventi diretti alla realizzazione di impianti e manufatti destinati alla lavorazione e trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli. 2.6. Ammodernamento, razionalizzazione e costruzione di manufatti per l'uso del pascolo o dell'allevamento consentito non in forma industriale; 2.7. Miglioramento di prati, praterie e pascoli attraverso opere di spietramento, decespugliamento e concimazione. 2.8. Incentivazione della produzione di agricoltura biologica e interventi di assistenza tecnica finalizzati alla sperimentazione di pratiche colturali piu' adatte alle reali condizioni stazionali e una migliore gestione delle risorse presenti. 2.9. Attivita' pastorale non a carattere industriale. 2.10. Sono vietati gli impianti di serra stabilmente infissi al suolo e costruiti con materiali permanenti o semi-permanenti. 3. Attivita' estrattiva Utilizzazione del territorio relativa alla coltivazione e alla escavazione di materiali lapidei ed altri materiali industrialmente utilizzabili. 3.1. Sono vietati l'apertura e l'esercizio di nuove cave. 3.2. Escavazione e lavorazione del materiale nelle cave esistenti regolarmente autorizzate. 4. Attivita' residenziale e residenziale-turistica Utilizzazione del territorio volta a soddisfare le necessita' residenziali strettamente connesse: - alle esigenze della popolazione residente (attivita' residenziali, servizi e attrezzature, attivita' commerciali, attivita' produttive); - a soddisfare la domanda di residenza-turistica e attrezzature (strutture ricettive residenziali, villaggi turistici, alberghi, residenze, case unifamiliari, insediamenti agroturistici, campeggi). 4.1. Interventi volti all'utilizzo dell'edilizia esistente: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica. 4.2. Interventi di nuova edificazione. 4.3. Servizi e attrezzature di quartiere. 4.4. Impianti e manufatti necessari alla lavorazione di prodotti artigianali e relativi servizi. 5. Attivita' agrituristiche Attivita' di ricezione ed ospitalita' esercitate dagli agricoltori cosi' come previsto dall'art. 2 della legge n. 730/85. Al fine di sostenere e favorire lo sviluppo dell'agricoltura e di agevolare la permanenza di produttori agricoli e' possibile promuovere nelle campagne forme idonee di turismo tese a meglio utilizzare il patrimonio rurale, a favorire la conservazione e la tutela dell'ambiente, a valorizzare i prodotti tipici, a tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale. Possono essere utilizzati per attivita' agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'agricoltore ubicata nel fondo, nonche' gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non piu' necessari alla conduzione dello stesso e che rispondono alle necessarie norme igieniche. Ai fini dell'esercizio di attivita' agrituristiche non sono consentite nuove costruzioni se non nel rispetto delle norme vigenti; sono invece consentiti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici e delle caratteristiche ambientali delle zone interessate. 6. Attrezzature Utilizzazione del territorio finalizzata alla realizzazione di servizi di livello urbano: attrezzature sportive o per il tempo libero; parcheggi, verde pubblico e attrezzature all'aperto per il tempo libero, servizi ed attrezzature balneari, servizi cimiteriali, casa circondariale, etc. 7. Infrastrutture e impianti Utilizzazione del territorio attinente le infrastrutture e gli impianti tecnologici. 7.1. Viabilita', infrastrutture di accesso, di stazionamento, di distribuzione, aree di sosta. 7.2. Impianti a rete, impianti di depurazione, discariche controllate, dissalatori, centrali e impianti elettrici, tralicci ed antenne, depositi di rottami di autoveicoli, etc. 8. Attivita' culturale-scientifica Utilizzazione relativa alla fruizione dei valori ambientali, paesistici e storico-culturali del territorio per scopi scientifico-culturali. E' connessa a tale attivita' la possibilita' di prelevare reperti per documentate esigenze scientifiche, preventivamente autorizzate dalla competente Soprintendenza. 8.1. Percorsi attrezzati, zone di sosta; 8.2. Strutture scientifico-culturali: zone archeologiche, musei, orto botanico, acquario, etc. 9. Attivita' didattico-ricreativa Utilizzazione relativa alla fruizione dei valori ambientali, paesistici e storico-culturali del territorio per scopi ricreativi, didattico-culturali in genere e per il tempo libero. 9.1. Escursionismo (trekking, itinerari a cavallo o in montain-bike). 9.2. Balneazione. 9.3. Caccia, nei limiti delle regolamentazioni vigenti.
Art. 8
Categorie di tutela Le prescrizioni di cui al presente articolo sono riferite alle tav. 10 e 11 e sono integrate dalle prescrizioni particolari dettate negli articoli seguenti che definiscono i regimi normativi e regolano gli interventi sugli elementi costitutivi del paesaggio. Ai fini della tutela ambientale gli ambiti sono classificati nelle seguenti categorie: Ambiti della conservazione; - ambiti della tutela integrale; - ambiti della tutela orientata; Ambiti della trasformazione: - ambiti del paesaggio agrario; - ambiti del paesaggio urbanizzato - Ambiti del recupero ambientale e paesistico: - ambiti del paesaggio degradato.
Art. 9
Ambiti della conservazione a) Ambiti della tutela integrale 1) Comprende gli ambiti in cui sono presenti sistemi naturali e naturalistici di rilevante interesse ecologico e paesistico, con sensibilita' ambientale e paesistica eccezionale o molto alta e con elevata vulnerabilita'; caratterizzati da elementi di rilevante interesse culturale, paesistico e scientifico con particolare riferimento alle componenti biologiche ed ecologiche. Tali ambiti hanno valori elevati o molto elevati ambientali, naturalistici, paesaggistici e percettivi. Questa categoria di tutela interessa a Favignana gli ambiti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7; a Levanzo gli ambiti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9; a Marettimo gli ambiti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11; Maraone ambito 1*. 2) Attivita' compatibili. Sono compatibili con le finalita' di tutela dei suddetti ambiti le attivita': forestale, culturale scientifica, didattico-ricreative. Questa ultima e' ammessa limitatamente all'esercizio dell'escursionismo a piedi lungo i percorsi esistenti o per la fruizione del mare. 3) Regime normativo: conservazione. In questi ambiti gli usi e gli interventi consentiti sono finalizzati alla conservazione del suolo ed alla salvaguardia dell'ambiente naturale, dei caratteri paesistico-ambientali e della condizione di equilibrio tra fattori antropici e ambiente naturale, nonche' alla fruizione pubblica, compatibilmente con la salvaguardia delle risorse esistenti. Devono pertanto essere conservate rigorosamente le caratteristiche dell'area per quanto concerne gli aspetti geomorfologici e vegetazionali. Per l'isolotto di Maraone (ambito 1*) e cosi' per tutti gli scogli piu' o meno grandi presenti: nell'arcipelago si prevede la conservazione senza uso. 4) Tipi di intervento. Sono consentiti: a) interventi volti alla difesa del suolo e a mantenere la situazione idrogeomorfologica e il permanere delle condizioni esistenti di equilibrio dinamico dei versanti e del litorale con esclusivo ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica; b) interventi atti ad assicurare la conservazione e la ricostruzione della vegetazione in equilibrio con l'ambiente nei popolamenti vegetali naturali; c) rimboschimenti solo per motivate esigenze di difesa idrogeologica e facendo ricorso al essenze legnose dei climax locali; d) nei popolamenti forestali artificiali gli interventi previsti all'art. 23 nonche' le cure previste dalle norme di polizia forestale; e) interventi di riconversione e progressiva sostituzione delle componenti esotiche con elementi dei climax locali nei popolamenti forestali artificiali esistenti con soprassuoli caratterizzati da essenze esotiche; f) l'erborizzazione, la raccolta di funghi e di altri prodotti naturali. In zone determinate, possono intervenire limitazioni o divieti nel caso di impoverimento delle risorse naturali o di alterazione dell'equilibrio ambientale; g) il ripopolamento o altri interventi di gestione faunistica. L'esercizio venatorio puo' essere vietato per favorire il riequilibrio delle popolazioni faunistiche; h) interventi mirati alla salvaguardia dagli incendi purche' siano limitati gli interventi di tipo strutturale a quelli strettamente necessari; i) l'uso di mezzi motorizzati in percorsi fuori strada solamente per i mezzi necessari alle attivita' silvopastorali e per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento degli incendi ed in genere di protezione civile. l) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro dell'edilizia esistente; gli interventi di manutenzione e di sistemazione della viabilita' e dei percorsi esistenti con l'esclusione dell'apertura di nuove strade e piste, della modifica di quelle esistenti e di qualsiasi altra trasformazione urbanistica ed edilizia. m) l'apposizione di cartelli per la segnaletica secondo i modelli e le dimensioni previsti dai decreti dell'Assessore per il territorio e l'ambiente del 23 maggio 1988 e del 3 febbraio 1990. Non e' consentito: n) installare tralicci, antenne e strutture similari; abbandonare rifiuti o predisporre posti di raccolta degli stessi o realizzare impianti di smaltimento rifiuti. o) asportare, raccogliere o manomettere formazioni geologiche, rocce o fossili salvo che per la ricerca scientifica, ad esclusione di limitati prelievi finalizzati alla ricerca scientifica preventivamente autorizzati dalla competente Soprintendenza; p) eseguire opere che alterano la morfologia del terreno e che distruggono o danneggiano la vegetazione; q) l'esercizio del pascolo e il prelievo di legnatico, ove non esplicitamente specificato. b) Ambiti della tutela orientata Comprende gli ambiti di alto interesse paesistico e/o naturalistico e/o storico-culturale, caratterizzati da elementi di notevole interesse scientifico, culturale e paesistico e per i quali si sono individuati valori alti e medio-alti ambientali, naturalistici, paesistici, percettivi e storico-culturali. Negli ambiti della tutela orientata si applica il regime della conservazione orientata e del consolidamento. In questi ambiti gli interventi sono finalizzati a garantire direttamente o tramite adeguate procedure: la compatibilita' delle trasformazioni e degli usi con la tutela del patrimonio naturale, la compatibilita' delle iniziative di recupero, di restauro e valorizzazione del patrimonio edilizio con la conservazione dei beni storico-culturali e dell'organizzazione complessiva dell'insieme anche nei suoi rapporti visivi con l'intorno. Gli interventi sono anche volti a migliorare le condizioni di fruibilita' pubblica delle risorse esistenti senza alterare l'integrita' delle specifiche caratteristiche idrogeomorfologiche, biologiche e storico-culturali, senza modificare i caratteri che connotano l'assetto e l'immagine propria dell'insediamento; Gli ambiti della tutela orientata sono articolati in: b.1) Ambiti di interesse naturalistico e paesistico 1) Comprende versanti collinari o piccole aree di pianura caratterizzate da ripopolamenti forestali, praterie e da piccole zone di macchia aperta e garighe. Questa categoria di tutela interessa a Favignana gli ambiti 8, 9, 10, 11, 12; a Levanzo gli ambiti 10, 11, 12. 2) Attivita' compatibili. Sono compatibili con le finalita' di tutela dei suddetti ambiti le attivita': forestali nei versanti collinari, agropastorali, culturali-scientifiche, didattico-ricreative finalizzate alla fruizione del mare e all'esercizio dell'escursionismo lungo i percorsi esistenti, residenziali e residenziali turistiche, salvo prescrizioni specifiche relative ai beni e alle risorse esistenti e indicate al Capo II, III e IV delle presenti norme. 3) Regime normativo. Conservazione orientata/Consolidamento 4) Tipi di intervento. Sono consentiti: - nei versanti collinari di Levanzo: a) tutti gli interventi di cui al punto a/4; b) attivita' agropastorali nonche' attivita' zootecniche purche' non condotte a scala industriale; c) interventi di consolidamento della vegetazione atti a completarne e a migliorarne le condizioni; d) interventi tesi a promuovere e a favorire, anche in forma di sperimentazione, la ricostituzione di elementi di naturalita'; - negli ambiti costieri di Favignana: e) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione dei manufatti edilizi esistenti; gli interventi di manutenzione e di sistemazione della viabilita' e dei percorsi esistenti con l'esclusione dell'apertura di nuove strade, della modifica di quelle esistenti e di qualsiasi altra trasformazione urbanistica ed edilizia. Gli interventi di ristrutturazione dei complessi turistici alberghieri non devono comportare aumento ne' del volume complessivo dei fabbricati, ne' della superficie complessiva di sedime di manufatti, ne' della capacita' ricettiva; f) l'escursionismo a piedi o a cavallo lungo itinerari consigliati per la fruizione turistica sportiva. A tal fine si dovra' prevedere la sistemazione di percorsi e di aree di servizio; g) attivita' sportive che non compromettano l'integrita' ambientale e la tranquillita' dei luoghi, sono escluse attivita' quali motocross, tiro al bersaglio, etc.; h) nell'ambito 11 di Favignana, per imprescindibili motivi di interesse pubblico, e' consentito realizzare una piattaforma di cemento di limitate dimensioni per l'atteraggio dell'elicottero; e' vietata la realizzazione di viabilita' asfaltata e di costruzioni annesse a servizio dell'eliporto. Negli ambiti di tutela orientata non e' consentito: i) l'abbattimento della vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente, tranne le essenze infestanti e le piante tipo produttivo- industriale; l) nuove edificazioni con la sola eccezione di modesti interventi volti al conseguimento degli obiettivi prima specificati; m) interventi di trasformazione urbanistica, compresa l'apertura di nuove strade e le opere che alterano la morfologia del terreno e che distruggono o danneggiano la vegetazione; n) interventi edilizi di tipo agro-industriale finalizzati alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, silos e depositi agricoli di rilevante entita', edifici ed impianti per allevamenti zootecnici di tipo industriale, serre; o) l'esercizio e l'apertura di nuove cave; p) la realizzazione di depositi e di stoccaggi di materiali non agricoli. b.2) Ambiti agricoli a prevalente funzione ecologico-ambientale 1) Comprende gli ambiti che costituiscono la parte bassa dei versanti collinari (soprastanti il paese quelli di Marettimo); rappresentano aree con un equilibrio molto delicato dal punto di vista paesistico e percettivo. Questa categoria di tutela interessa a Favignana gli ambiti 19 e 20; a Marettimo gli ambiti 12, 13 e 14. 2) Attivita' compatibili. Sono compatibili con le finalita' di tutela dei suddetti ambiti le attivita': forestali, agropastorali, culturali-scientifiche, didattico-ricreative finalizzate all'esercizio dell'escursionismo lungo i percorsi esistenti. 3) Regime normativo. Conservazione orientata/Consolidamento 4) Tipi di intervento. Sono consentiti: a) tutti gli interventi di cui al punto a/4; b) attivita' agropastorali nonche' attivita' zootecniche purche' non condotte a scala industriale; c) interventi di consolidamento della vegetazione atti a completarne e a migliorarne le condizioni; d) interventi tesi a promuovere e a favorire, anche in forma di sperimentazione, la ricostituzione di elementi di naturalita'; e) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione dei manufatti edilizi esistenti; gli interventi di manutenzione e di sistemazione della viabilita' e dei percorsi esistenti con l'esclusione dell'apertura di nuove strade, della modifica di quelle esistenti e di qualsiasi altra trasformazione urbanistica ed edilizia. b.3) Ambiti del paesaggio della cava 1. Comprende gli ambiti che costituiscono testimonianza storico-testimoniale (archeologia industriale) dell'intensa attivita' estrattiva che ha caratterizzato nei secoli passati l'isola di Favignana. La presenza di beni storico archeologici, elementi importanti per la conoscenza della storia dell'isola e di tutto l'arcipelago, la particolare configurazione naturalistica, antropica e paesistica di questi ambiti sono una risorsa unica che rappresenta una attrazione particolare per il turismo. Questa categoria di tutela interessa a Favignana gli ambiti 13, 14, 15, 16, 17, 18. 2) Attivita' compatibili: Sono compatibili con le finalita' di tutela dei suddetti ambiti le attivita': agropastorali, culturali-scientifiche, didattico-ricreative 3) Regime di intervento. Conservazione orientata. 4) Tipi di intervento. a) il PTP prevede che tali aree siano tutelate e che siano destinate a zona archeologica (ambiti 15 e 16) e ad area di particolare interesse naturalistico/storico testimoniale (ambiti 13 14); e che l'attivita' estrattiva sia documentata con la realizzazione di un museo all'aperto (ambito 18); b) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione dei manufatti edilizi esistenti; gli interventi di manutenzione e di sistemazione della viabilita' e dei percorsi esistenti con l'esclusione dell'apertura di nuove strade, della modifica di quelle esistenti e di qualsiasi altra trasformazione urbanistica ed edilizia; c) nell'ambito 17 caratterizzato da mosaici di colture e/o da vegetazioni postcolturali, va posta particolare attenzione: alla conservazione degli orti-frutteti in cava; alla riqualificazione della costa ai fini della balneazione; all'inserimento dell'impianto di depurazione nel paesaggio costiero, e' vietata qualsiasi modifica della viabilita' esistente. b.4) Centri urbani di valore storico-ambientale 1) Comprende le parti del territorio urbanizzato di piu' antico insediamento che presentano caratteri di organizzazione spaziale e di linguaggio architettonico omogenei e ben definiti. Come perimetro dell'insediamento storico si e' considerato quello rappresentato nella carta IGM a scala 1:25.000 del 1941 che e' stato riportato nella tavola 11. Questa categoria di tutela interessa a Favignana l'ambito 21; a Levanzo l'ambito 13; a Marettimo l'ambito 15; e a Formica l'ambito 2*. 2) Attivita' compatibili. Sono compatibili con le finalita' di tutela dei suddetti ambiti le attivita': residenziali, residenziali turistiche, attrezzature, infrastrutture e impianti, culturali-scientifiche, didattico-ricreative 3. Regime normativo. Conservazione orientata. 4. Tipi di intervento. Sono consentiti: a) tutela dell'integrita' del reticolo viario e dell'impianto urbano, mantenimento dei caratteri formali del tessuto edilizio e dei rapporti con l'intorno; b) salvaguardia delle aree libere adiacenti ai perimetri storici anche mediante l'uso appropriato della vegetazione e delle colture e concentrando le eventuali comprovate esigenze di nuovi insediamenti in corrispondenza dei suoli gia' compromessi dalla edilizia recente promuovendone la riqualificazione urbana ed architettonica; c) il recupero del patrimonio edilizio storico-ambientale esistente. Sul patrimonio edilizio sono consentiti interventi di recupero come definiti dall'art. 20 lettere a), b), c), d) della legge regionale n. 71/78 da attuarsi attraverso pianificazione esecutiva; d) tutela delle cave urbane all'interno del centro storico di Favignana che sono da considerarsi giardini storici. Pertanto al loro interno non e' consentito nessun intervento di trasformazione della vegetazione arborea ne' sono ammesse nuove edificazioni. In esse e' consentita la manutenzione senza aumento di volume dei manufatti esistenti; e) le nuove costruzioni e gli ampliamenti dove ammessi dallo strumento urbanistico dovranno ricercare l'inserimento nel tessuto edilizio esistente sia per gli aspetti tipologico-funzionali che per quelli architettonico-ambientali. La qualita' dei nuovi interventi va ritrovata evitando atteggiamenti di mimetismo schematico od elementi di contrasto incontrollato, e deve essere basata sullo studio attento della distribuzione planimetrica ed altimetrica, sull'accurata verifica dei rapporti visuali e formali, sul controllo delle altezze dei fabbricati, dei profili, delle coperture, dei materiali, dei colori, dei dettagli, delle destinazioni d'uso. L'altezza dei nuovi edifici non puo' superare quella media degli edifici circostanti e comunque non puo' superare le due elevazioni fuori terra. Gli interventi dovranno avere generalmente: - copertura a terrazzo; - limitati aggetti ed eventuali balconi non continui, realizzati con lastre in marmo, ringhiere e mensole; - pareti esterne: faccia vista, intonaco Li Vigni bianco o colorato nella gamma dei colori tradizionali; - infissi: in legno con persiane o scuri. Si escludono i rivestimenti di qualsiasi genere e le zoccolature. f) nell'isolotto di Formica (ambito 2*) sono consentiti solo la manutenzione e il restauro degli edifici, degli spazi esterni, dell'approdo esistente.
Art. 10
Ambiti della trasformazione a) Ambiti del paesaggio agrario Comprende gli ambiti di interesse paesistico con elevati valori agricoli e bassi valori naturalistici, con media sensibilita' ambientale e paesistica e per i quali si sono individuati valori medi dal punto di vista paesistico percettivo e storico-culturale. Per questi caratteri specifici la trasformabilita' e' quella pertinente l'uso agricolo ed e' regolamentata dalla normativa urbanistica vigente in materia e dalle prescrizioni dello strumento urbanistico comunale. Gli usi e gli interventi consentiti sono finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione dell'attivita' agricola. Gli ambiti della trasformazione del paesaggio agrario sono articolati in: a.1) Paesaggio agrario di valore storico-ambientale 1) Comprende gli ambiti agricoli poco compromessi da interventi recenti di edificazione, caratterizzati in termini strutturali e morfologici dal paesaggio agricolo tradizionale a campi chiusi, da terrazzamenti sui versanti collinari e da viabilita' ed edilizia rurale di interesse storico tipologico-ambientale, da cave dismesse riutilizzate con colture e con vegetazione ornamentale o postcolturale. Questa categoria di tutela interessa a Favignana gli ambiti 22, 23; a Levanzo l'ambito 14 (1). 2) Attivita' compatibili. Sono compatibili con le finalita' di tutela dei suddetti ambiti le attivita': agropastorali, agrituristiche, culturali-scientifiche, didattico-ricreative finalizzate all'esercizio dell'escursionismo lungo i percorsi esistenti. 3) Regime normativo. Trasformazione 4) Tipi di intervento. Gli interventi devono tendere alla conservazione di queste aree per i valori paesistici e per la preminente funzione agricola che svolgono, al mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e l'insediamento agricolo storico (tessuto agrario a campi chiusi, fabbricati rurali, muretti a secco, siepi, terrazzamenti, viabilita' rurale, sentieri). Sono, consentiti: a) tutti gli interventi connessi all'attivita' agricola nel rispetto delle tipologie e degli ordinamenti colturali esistenti, con le limitazioni legate alle leggi vigenti. Dove l'agricoltura familiare e' abbandonata, possono essere utilizzate forme alternative dall'orto frutteto in termini tradizionali e familiari al giardino ornamentale; eventuali attivita' vivaistiche finalizzate alla produzione di materiali utili agli interventi di restauro, recupero e riqualificazione del paesaggio e dell'ambiente naturale; b) agricoltura biologica e/o biodinamica. E' sconsigliato l'impiego di erbicicli, antiparassitari aventi ripercussioni dirette e indirette sulle qualita' dell'ambiente e sulla stessa salute pubblica; c) allevamento del bestiame a carattere non intensivo e non industriale; d) recupero degli edifici rurali senza incremento della volumetria residenziale salvo limitati ampliamenti necessari per dotare il fabbricato degli indispensabili servizi igienico-sanitari o di modesti ammessi ad uso agricolo; e) interventi di trasformazione d'uso dell'edilizia esistente finalizzati alle attivita' agrituristiche; h) interventi di manutenzione e sistemazione della rete infrastrutturale agricola esistente. a.2) Ambiti agricoli in parte compromessi da insediamento 1) Comprende gli ambiti in parte compromessi dalla forte presenza di insediamento sparso ma che mantengono la riconoscibilita' del sistema degli elementi morfologici e strutturali, caratterizzati a Favignana anche da cave dismesse riutilizzate con colture tipiche dell'agricoltura familiare o con verde ornamentale o che manifestano fenomeni di abbandono delle colture e/o degrado. Questa categoria di tutela interessa a Favignana gli ambiti 24, 25, 26, 28 e 29; a Marettimo l'ambito 16. 2) Attivita' compatibili. Sono compatibili con le finalita' di tutela dei suddetti ambiti le attivita': agropastorali, agrituristiche, residenziali turistiche, attrezzature, culturali-scientifiche, didattico-ricreative. 3) Regime normativo. Trasformazione. 4) Tipi di intervento. Gli interventi consentiti sono finalizzati al mantenimento e al potenziamento dell'attivita' agricola mediante la sperimentazione di nuove colture nel rispetto delle tipologie tradizionali e nuove forme di conduzione del fondo. Sono consentiti: a) tutti gli interventi previsti negli ambiti del paesaggio agrario di valore storico ambientale; b) formazione di nuovi impianti agricoli (coltivazioni) in sostituzione di quelli degradati, recupero e ristrutturazione degli esistenti; c) negli edifici e sui manufatti esistenti, sia agricoli che extragricoli sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo, adeguamenti igienici statici e tecnologici, ristrutturazione anche con ampliamento dei volumi; per gli edifici di valore storico-ambientale individuati nella tav. 1 non sono consentite variazioni di volume; d) interventi di trasformazione d'uso solo a favore dell'agriturisino o comunque di attivita' compatibili con le finalita' agricole dell'area; e) le nuove costruzioni pertinenti alla conduzione dei fondi agricoli nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 71/78. La costruzione di nuovi edifici puo' essere consentita solo in funzione delle esigenze dell'unita' aziendale nel rispetto degli indirizzi economico produttivi perseguiti e in rapporto all'estensione della superficie documentata da una relazione tecnico-agronomica che ne chiarisce l'esigenza evitando ove possibile la frammentazione degli impianti. Pertanto, l'edificazione di alloggi per i lavoratori agricoli occupati stabilmente nell'azienda ovvero o di abitazioni per le famiglie degli imprenditori agricoli a titolo principale o di annessi agricoli sono consentiti nelle cubature definite in lotti minimi di 10.000 mq.; Ai fini edificatori si deve obbligatoriamente prevedere la riutilizzazione dei fabbricati preesistenti; f) tutti gli interventi ammessi debbono effettuarsi nel rispetto dei caratteri architettonici e delle tipologie edilizie tradizionali, delle preesistenze rurali e del paesaggio agricolo, nella scelta sia delle soluzioni tipologiche sia dei materiali da costruzione; g) e' vietata l'apertura di nuove strade che non siano strettamente necessari e per l'utilizzazione dei fondi e l'impermeabilizzazione delle superfici; h) nell'ambito 24 e' possibile la edificazione con i caratteri della bassa densita' lungo l'asse che collega il paese con Punta Lunga soltanto per la realizzazione di attrezzature sociali. Nelle aree agricole interne all'ambito e' consentito soltanto il recupero degli edifici esistenti e la manutenzione della viabilita' agricola esistente ed e' vietata qualsiasi trasformazione edilizia e urbanistica che modifica l'assetto attuale. Non sono consentite nuove strade con tracciato parallelo alla linea di costa e congiungenti le radiali che si partono dal vecchio centro; i) nell'ambito 25 la presenza di aree attrezzate con impianti sportivi e con residenza turistico-ricettiva richiede, se non nel rispetto delle norme vigenti, l'inedificabilita' delle aree ricadenti nella zona di rispetto della costa; la tutela con conseguente inedificabilita' del versante collinare e il recupero della cava esistente; la tutela delle aree agricole piu' pianeggianti sulle quali sono possibili limitati interventi finalizzati a soddisfare il fabbisogno di attrezzature " "senza cubatura" che dovranno inserirsi nel paesaggio senza alterare la percezione del versante collinare da punti di vista anche ravvicinati e ponendo particolare attenzione ai parametri di visibilita' dal mare. l) nell'ambito 26 interventi di edilizia a bassa densita' a fini turistici di dimensioni contenute e limitate, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio della pianura e i caratteri specifici del sito; e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento agricolo sparso, della viabilita' rurale e della tipologia edilizia tradizionale. La vegetazione ornamentale (nei tipi previsti all'art. 29) potra' coprire una superficie non superiore al 30% dell'area libera; la rimanente parte dovra' essere coltivata secondo le colture prevalenti nella zona. Sono inoltre vietate le superfici impermeabilizzate. Questi interventi, qualora previsti dal P.R.G., dovranno essere attuati attraverso pianificazione urbanistica particolareggiata esecutiva da sottoporre a parere della competente Soprintendenza. Tali piani dovranno fra l'altro contenere elaborati grafici relativi all'impatto sull'ambiente, sul paesaggio e sul tessuto agrario; m) negli ambiti 28 e 29 caratterizzati dalla presenza di cave in fossa riutilizzate come orti giardino, e' possibile l'edificazione solo ai fini agricoli, come definito ai punti precedenti, limitatamente ai bordi esterni della cava; n) nell'ambito 16 di Marettimo la nuova edificazione con i caratteri del centro urbano, le attrezzature e gli impianti, qualora previsti dallo strumento urbanistico, al fine di mantenere la configurazione storico-urbanistica dell'insediamento e il rapporto con il mare. a.3) Ambiti agricoli interessati da forti processi di urbanizzazione 1) Comprende gli ambiti agricoli interessati da forti processi di urbanizzazione determinati dall'uso turistico, dalle residenze stagionali e da espansioni e/o trasformazioni urbane organizzate per fasce piu' o meno discontinue e di spessore variabile lungo le direttrici viarie che partono dal centro urbano. In questi ambiti sono ancora riconoscibili gli elementi morfologici dell'impianto agricolo ma esistono fenomeni di degrado e di abbandono dei suoli, impatti negativi di infrastrutture e di strutture urbane. Questa categoria di tutela interessa a Favignana l'ambito 27. 2) Attivita' compatibili. Sono compatibili con le finalita' di tutela dei suddetti ambiti le attivita': agropastorali, residenziali, residenziali turistiche, attrezzature, infrastrutture e impianti. 3) Regime di intervento. Trasformazione. 4. Tipi di intervento: a) gli interventi di urbanizzazione che incidono in misura rilevante sull'assetto della zona devono essere riferiti a regole e schemi di organizzazione territoriale e qualificazione ambientale attraverso strumenti urbanistici attuativi individuati all'interno dello strumento urbanistico generale. e che devono essere sottoposti a parere della competente Soprintendenza. Se consentito dallo strumento urbanistico, e' possibile la localizzazione di impianti tecnologici e/o di grandi attrezzature subordinatamente alla procedura di compatibilita' ambientale e paesistica (come previsto dal Titolo V delle presenti norme). Tale procedura e' necessaria anche se gli impianti comportano la utilizzazione, singolarmente o nel complesso (anche per accessioni successive), di una superficie territoriale superiore a 10.000 mq.; b) gli impianti inquinanti sono sempre soggetti ad una valutazione di impatto sull'ambiente; c) gli impianti previsti devono essere localizzati e progettati in modo da armonizzarsi con gli elementi caratterizzanti il paesaggio agricolo e devono essere accompagnati da un progetto sistemazione delle aree esterne che eviti immissioni dannose e preveda opportuna schermatura verde; d) eventuali costruzioni residenziali devono essere in armonia con le forme tradizionali dell'edilizia rurale. b) Ambiti del paesaggio urbano Ambiti fortemente antropizzati con sensibilita' ambientale e paesistica media o medio-bassa, per i quali si sono individuati valori medi o bassi con riferimento agli aspetti naturalistici, paesistici e percettivi o storico-culturali. In questi ambiti caratterizzati dalla massima trasformabilita', gli usi e gli interventi compatibili vanno valutati e relazionati alle caratteristiche ambientali, storico-culturali e paesaggistiche dei luoghi anche alle previsioni sociali, economiche e funzionali degli strumenti urbanistici generali ed attuativi. Si possono eseguire trasformazioni relative a qualsiasi uso purche' compatibili con le prescrizioni degli strumenti urbanistici e nel rispetto delle caratteristiche paesaggistiche, geologiche e geomorfologiche storico-culturali e ambientali del contesto. Gli interventi ammessi sono disciplinati dagli strumenti urbanistici comunali in relazione alle esigenze insediative effettivamente accertate e nel rispetto delle determinazioni del presente Piano; b.1) Espansione urbana e aree di cava 1) Comprende un ambito fortemente caratterizzato da edilizia di recente costruzione e da cave in fossa utilizzate come orti-giardino. Questa categoria di tutela interessa a Favignana l'ambito 30. 2) Attivita' compatibili. Sono compatibili con le finalita' di tutela dei suddetti ambiti le attivita': residenziali, residenziali turistiche, artigianali, attrezzature, infrastrutture e impianti. 3) Regime di intervento. Trasformazione. 4) Tipi di intervento a) al fine di mantenere la configurazione storico-urbanistica dell'insediamento e il rapporto tradizionale tra la casa e la cava il PTP prevede che le nuove edificazioni siano allineate lungo la strada e siano poste sul bordo esterno della cava, lasciando cosi' delle discontinuita' la' dove la strada lambisce la cava o prevedendo all'interno dell'edilizia degli androni passanti consentendo in tal modo la precezione dell'interno della cava; b) all'interno della cava non e' consentito costruire ne' localizzare parcheggi, ne' scivoli carrabili; c) mantenimento del verde produttivo e ornamentale all'interno della cava; d) le nuove costruzioni devono mantenere i caratteri dell'edilizia del centro urbano: corpo di fabbrica di limitate dimensioni, altezza non superiore ai due piani, allineamento lungo le strade, aggetti e cornici contenuti, prospetti a faccia vista o intonacati con i colori tradizionali o della gamma delle terre; e) mantenimento delle caratteristiche (sezione e tracciato) attuali della viabilita' esistente al fine di non modificare il tessuto urbano e la organizzazione esistente fra spazi pubblici e privati. b.2) Espansione urbana 1. Comprende il tessuto urbano parzialmente edificato, periferico e di transizione verso il paesaggio agrario. Questa categoria di tutela interessa a Favignana l'ambito 31. 2) Attivita' compatibili. Sono compatibili con le finalita' di tutela dei suddetti ambiti le attivita': residenziali, residenziali turistiche, artigianali, attrezzature, infrastrutture e impianti. 3) Regime di intervento. Trasformazione. 4) Tipi di intervento. Sono consentiti: a) interventi di trasformazione subordinati a pianificazione urbanistica esecutiva con particolare attenzione: agli aspetti di riqualificazione paesistico ambientale dell'insediamento esistente, alla ricomposizione e ricucitura delle frange urbanizzate e all'inserimento di servizi e attrezzature sociali e collettive e del verde urbano; b) le nuove costruzioni devono mantenere i caratteri dell'edilizia del centro urbano: corpo di fabbrica di limitate dimensioni, altezza non superiore ai due piani, allineamento lungo le strade, aggetti e cornici contenuti, prospetti a faccia vista o intonacati con i colori tradizionali o della gamma delle terre; c) non e' consentita la realizzazione di strade di circonvallazione che separano il centro abitato dall'immediato intorno agricolo. b.3) Nuclei rurali 1) Comprende i raggruppamenti di abitazioni distribuite lungo un asse e dotati di qualche elemento di identificazione. Questa categoria di tutela interessa a Levanzo l'ambito 15. 2) Attivita' compatibili. Sono compatibili con le finalita' di tutela dei suddetti ambiti le attivita': residenziali, residenziali turistiche, artigianali, attrezzature, infrastrutture e impianti 3) Regime di intervento. Trasformazione. 4) Tipi di intervento. Sono consentite: a) le nuove costruzioni che non deddono superare una elevazione fuori terra; b) le opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie ad adeguare il nucleo abitato esistente agli standards minimi di legge; c) attrezzature minime di supporto per il gioco all'aria aperta purche' non comportino manufatti edilizi, salvo che per i servizi igienici. c) Ambiti del recupero ambientale e paesistico Questi ambiti comprendono aree prevalentemente compromesse sotto il profilo ambientale e paesistico, interessate da processi di trasformazione intensi e disordinati, caratterizzate dalla presenza di attivita' o di usi che compromettono il paesaggio e danneggiano risorse e beni di tipo naturalistico e storico-culturale. Tali aree se puntuali sono individuate come detrattori della qualita' ambiente e paesistica se estese sono perimetrate come ambiti del paesaggio degradato; su tali ambiti e' prevista la redazione di un piano di recupero ambientale. Gli interventi devono essere indirizzati alla riqualificazione, riprogettazione, ripristino e restauro dei beni, dei valori paesistici e ambientali manomessi o degradati secondo le finalita' degli ambiti di appartenenza. c.1) Ambiti del paesaggio naturale degradato Questa categoria di tutela interessa a Favignana gli ambiti 33, 35 2) Attivita' compatibili. Sono compatibili con le finalita' di tutela dei suddetti ambiti le attivita': agropastorali (ambito 35) culturali-scientifiche, didattico-ricreative. 3) Regime di intervento. Recupero ambientale e paesistico. 4) Tipi di intervento. Sono consentiti: a) interventi che tendono alla rimozione dei detrattori, al restauro e al ripristino dei valori ambientali degradati con l'uso di tecniche appropriate, anche d'ingegneria biotecnica; b) nell'ambito 35 e' obbligatoria la rimozione del materiale depositato, l'eliminazione della strada in terra verso mare al fine della ricostituzione del sistema delle pozze necessarie alla sopravvivenza delle emergenze floristiche attualmente fortemente danneggiate dalla trasformazione dei luoghi. c.2) Ambiti del paesaggio agricolo degradato Questa categoria di tutela interessa a Favignana l'ambito 34. 2) Attivita' compatibili. Sono compatibili con le finalita' di tutela dei suddetti ambiti le attivita': forestali, agro pastorali, didattico ricreative. Gli interventi dovranno essere definiti attraverso un piano di recupero ambientale e devono essere compatibili con il paesaggio agricolo e con le bellezze naturali di Cala Rossa e devono essere finalizzati al recupero ambientale, alla rimozione dei detrattori e alla bonifica dell'area di discarica cosi' come previsto dalle norme. 3) Regime di intervento. Recupero ambientale e paesistico. 4) Tipi di intervento. Sono ammessi: a) interventi finalizzati ai ripristino dei valori ambientali degradati e alla riprogettazione del paesaggio agrario alterato; b) interventi tesi alla riqualificazione dei detrattori, allo incremento del patrimonio boschivo, al recupero di attrezzature destinate ad usi consentiti, ovvero di opere infrastrutturali purche' previste da piani o programini e in ogni caso compatibili con l'ambiente e con il paesaggio; c) interventi volti a promuovere adeguate misure di mitigazione degli effetti negativi anche mediante l'uso di appropiati elementi di schermatura, utilizzando essenze arboree e/o arbustive dei climax locali. c.3) Ambiti del paesaggio urbano degradato Questa categoria di tutela interessa a Favignana l'ambito 32 2) Attivita' compatibili. Sono compatibili con le finalita' di tutela dei suddetti ambiti le attivita': attrezzature, didattico-ricreative. 3) Regime di intervento. Recupero ambientale e paesistico. 4) Tipi di intervento. Sono consentiti: a) interventi di riqualificazione ambientale e riordino urbano subordinati a pianificazione esecutiva comunale, o, in mancanza di questa. a singoli interventi di iniziativa privata, con particolare attenzione agli aspetti di qualificazione paesistico ambientale; b) interventi sul fronte a mare del paese tesi a riqualificare l'edilizia e la viabilita' costiere anche con l'uso di vegetazione costituita da essenze locali.

Capo II
Art. 12
Elementi costitutivi del paesaggio Gli elementi costitutivi del paesaggio definiscono le caratteristiche qualitative essenziali ed intrinseche delle componenti del paesaggio di cui e' riconoscibile l'interesse culturale per ragioni ambientali, paesistiche, naturalistiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, archeologiche, storico-testimoniali, storico-architettoniche e storico-urbanistiche. Gli elementi costitutivi del paesaggio sono distinti in: - elementi della struttura idrogeomorfologica; - elementi del popolamento vegetale; - elementi del patrimonio storico-culturale. La disciplina di pianificazione paesistica e' in rapporto ai valori specifici degli stessi; ed e' finalizzata ad una appropriata utilizzazione, alla salvaguardia e al recupero dell'equilibrio formale e funzionale dei luoghi. Elementi della struttura idrogeomorfologica
Art. 13
Definizione I caratteri geolitologici delle isole Egadi costituiscono uno dei fattori principali che concorrono alla formazione del paesaggio naturale in quanto condizionano l'assetto morfologico dell'arcipelago. Il P.T.P. promuove la tutela dei sistemi fisico-ambientali e di tutti gli elementi geologici e geomorfologici che hanno un rilevante valore scientifico o che concorrono alla formazione di ambienti naturali peculiari, nonche' delle zone soggette a pericolosita' geologiche (movimenti franosi, crolli, etc.). La tutela dei sistemi, dei singoli elementi emergenti e degli ambienti peculiari deve avvenire mediante la difesa delle risorse naturali, la conservazione del suolo e dell'insieme dei fattori naturalistici che danno forma al paesaggio. Gli elementi del paesaggio geomorfologico sono indicati nelle tav. 5 e 11. Il P.T.P. classifica la struttura geologica e morfologica delle isole Egadi in rapporto ai valori intrinseci dei singoli elementi definiti ed analizzati in base ai seguenti parametri: - rarita'/unicita'; - importanza scientifico-culturale; - fattori di rischio e degrado.
Art. 14
Sistema costiero Il sistema costiero e' caratterizzato: - a Favignana: dalla costa, alta e frastagliata, che si contrappone al tratto continuo rimanente, sensibilmente piu' regolare con numerose cale e piccole insenature, dalla costa compresa tra P. Fanfalo e P. San Nicola, ove la presenza di un banco argilloso sottostante il banco calcarenitico favorisce la formazione di un solco di battente, ove insistono numerose gallerie artificiali per l'estrazione della Calcarenite; - a Levanzo: dalla costa alta e rocciosa con rari lembi di depositi quaternari e dalle falesie che caratterizzano la parte nord-occidentale; dai fenomei di ingrottamento visibili a Cala Tramontana, Cala Calcara e P. Genovese; - a Marettimo: dai versanti montuosi che con ripidi pendii accedono verso il mare; dalle coste alte e dalle imponenti falesie del versante occidentale; dai fenomeni di ruscellamento concentra che incidono i terreni superficiali modellando il territorio; dall'estesa conoide di detrito che invade l'istmo di P. Troia. Il sistema costiero delle Egadi e' altresi' caratterizzato da fenomeni di erosione marina del litorale come evidenzia la presenza di numerose grotte e nicchie. Il sistema costiero e' soggetto a regime di conservazione e di conservazione orientata. I progetti delle opere pubbliche (porti, approdi, opere di difesa) previste dagli strumenti di pianificazione regionale o comunque da realizzare negli ambiti territoriali di cui al presenie articolo devono essere corredati da studi comprovanti che la realizzazione delle opere non alteri negativamente il paesaggio e l'ambiente, come previsto nel Titolo V delle presenti norme.
Art. 15
Versanti collinari I versanti collinari, caratterizzati da piu' o meno evidenti scarpate anche di tipo strutturale e da pendii fortemente o moderatamente scoscesi, sono soggetti a regime di conservazione, conservazione orientata e consolidamento. Sono ammessi interventi rivolti a mantenere l'assetto idrogeomorfologico e a garantire il permanere delle esistenti condizioni di relativo equilibrio. Sui versanti con pendenza superiore al 30%, che possono essere soggetti a forte degrado in conseguenza di utilizzazioni inadatte, sono consentiti soltanto: - attivita' agro-silvo-pastorali; - interventi sui popolamenti forestali o di ricostituzione della macchia foresta climacica; - ripopolamenti o altri interventi di gestione faunistica. Sono incompatibili: - qualsiasi impedimento al deflusso delle acque, i riporti e i movimenti di terreno che alterano in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno, salvo le opere relative ai progetti di recupero ambientale; - asportare, raccoglire o manomettere rocce, fossili salvo che per la ricerca scientifica; - interventi edilizi di tipo agro-industriale adibiti alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; - i silos e i depositi agricoli; - gli edifici e gli impianti per allevamenti zootecnici di tipo industriale; - discariche e depositi o altri impianti di smaltimento di rifiuti di qualsiasi natura; - la formazione di infrastrutture con giacitura parallela alla fascia costiera o la modificazione delle caratteristiche tipologiche, dimensionali e dei tracciati della viabilita' esistente; - l'apertura di cave, prelevare terra, sabbia o altri materiali. Per le cave esistenti, in atto dismesse, sono consentiti interventi di recupero ambientale.
Art. 16
Terrazzi di regressione marina Nelle superfici terrazzate di origine marina e' possibile in genere la nuova edificazione con i caratteri dell'insediamento sparso e in forme tali che non siano necessarie reti di urbanizzazione primaria diffuse e nel rispetto della morfologia del territorio e dei caratteri dell'insediamento storico e dell'edilizia tradizionale rurale. Qualsiasi intervento di urbanizzazione e di edificazione e' tuttavia subordinato a quanto previsto nelle tavole 10 e 11.
Art. 17
Cave Le cave, in fossa o in galleria, caratterizzano il paesaggio di Favignana tanto da diventare elemento specifico del paesaggio. L'intensa attivita' estrattiva degli ultimi secoli e i diversi modi di recupero messi in atto da un'economia di tipo familiare hanno determinato un rilevante e significativo paesaggio che richiede particolare attenzione. Le aree di cava sono individuate nella tavola 1. Il regime normativo varia in funzione dei caratteri della cava e dell'ambito in cui sono localizzati. Gli usi e gli interventi sono consentiti in base alle modalita' riportate nelle tavole 10 e 11.
Art. 18
Emergenze geologiche e geomorfologiche Per emergenze geologiche si intendono le localita' dove sono ben visibili le stratificazioni tipiche, gli elementi strutturali che hanno un valore culturale e scientifico, nonche' le localita' fossilifere. Per emergenze geomorfologiche si intendono le aree in cui sono presenti terrazzi, grotte cavita' carsiche, faglie, cime, selle, rocce, costoni rocciosi, fossi di ruscellamento, coste, falesie tutte le forme geomorfologiche che hanno interesse culturale e scien tifico. Le aree caratterizzate dalla presenza di emergenze geologiche e geomorfologiche sono individuate nella Tav. 11 e sono sottoposte a regime di conservazione, mantenimento e consolidamento. Nell'ambito di progetti di recupero ambientale delle cave esistenti, dismesse o attive, devono essere salvaguardate aree campione delle singolarita' geologiche emerse: stratificazioni tipiche, forme strutturali, fossili e simili. E' vietato asportare, raccogliere o manomettere rocce, fossili o minerali, salvo che per la ricerca scientifica.
Art. 19
Zone caratterizzate da fenomeni di dissesto o di instabilita' Nelle zone instabili, soggette a frana e a crolli individuate nella tavola 11, non e' consentito alcun intervento di nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture nonche' qualsiasi intervento e/o utilizzazione che possa direttamente od indirettamente aggravare i fenomeni di dissesto e di instabilita'. Sono consentiti: - interventi di sistemazione, bonifica e regimazione delle acque volti al consolidamento delle aree in dissesto; - pratiche colturali purche' coerenti con l'assetto idrogeologico delle aree interessate e corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale. Le previsioni degli strumenti urbanistici e gli interventi di cui al titolo V, eventualmente difformi da tali prescrizioni, devono essere suffragate da analisi geologiche comprovanti l'insussistenza di dissesto e di instabilita'.

Capo III
Popolamento biologico
Art. 20
Definizione Le numerose componenti del paesaggio vegetale esistenti nelle isole Egadi costituiscono caratteristiche peculiari nell'ambito del territorio insulare e regionale. La pianificazione paesistica promuove una tutela attiva delle componenti che hanno un valore non solo paesistico ma scientifico (per la loro esclusivita' o rarita'); ed ecologico (boschi, macchie, pascoli, sistemi rurali tradizionali); un valore estetico e storico quali testimonianze dell'ambiente di vita dell'uomo. Le componenti di questo paesaggio sono indicate nella tav. 3. Il piano classifica il popolamento biologico - inteso in una duplice espressione: sia come singoli componenti (specie) che nel loro insieme in stretta dipendenza con l'ambiente (comuni vegetali in particolare) - in rapporto ai valori intrinseci delle singole componenti analizzate e definite in base ai seguenti parametri: - rarita'/unicita' a livello locale, regionale e universale; - importanza scientifico-culturale; - fragilita' strutturale e/o funzionale; - rilevanza ecologica e paesaggistica; - vulnerabilita'.
Art. 21
Vegetazione rupestre Aspetti di vegetazione aventi elevato carattere di naturalita' confinati in frammenti di territorio inaccessibili e risparmiati dall'azione antropica, presenti oggi in contiguita' con le aree rimboschite. Tali aree sono sottoposte a regime di conservazione e pertanto occorre adottare efficaci misure protettive volte a: - salvaguardare la persistenza dell'equilibrio dinamico delle comunita' insediate, come garanzia della loro ulteriore evoluzione; - evitare il danneggiamento di tutte le specie vegetali, l'introduzione di specie vegetali estranee che possano alterare l'equilibrio naturale, nonche' l'asportazione di qualsiasi componente dell'ecosistema se non per motivate esigenze scientifiche; - vietare l'apertura di cave, di nuove strade e piste e l'ampliamento di quelle esistenti, l'installazione di tralicci, antenne e strutture similari; - predisporre misure di prevenzione antincendio.
Art. 22
Vegetazione alofitica di scogliera Sistemi biologici insediati sulla scogliera e talora anche sulla parte bassa delle rupi marittime, caratterizzati da una copertura vegetale in cui si osserva la prevalente presenza di specie prettamente alofile accompagnate da altre accidentali che non modificano le caratteristiche di naturalita' del sistema che tuttavia si classifica come subnaturale. Queste comunita' sono fisionimizzate dai piu' tipici rappresentanti della flora alofila rupicola, attribuibili sintassonomicamente alla classe Crithmo-Limonietea ed in cui trova il suo habitat ottimale fra l'altro l'interessante endemita Limonium bocconei. Sono compatibili la fruizione del mare e limitati interventi per la fruizione culturale-ricreativa della costa che rispettino la strutturazione della vegetazione, senza comportare alterazione della morfologia dei substrati. Tali aree sono sottoposte a regime di conservazione e pertanto occorre adottare efficaci misure protettive volte a salvaguardare la persistenza dell'equilibrio biologico delle comunita' insediate come garanzia del loro mantenimento e dell'evoluzione biologica.
Art. 23
Pozze umide Biocenosi insediate nelle pozze d'acqua temporanea, scavate sulla calcarinite a seguito del ruscellamento superficiale lungo la fascia costiera degradante verso il mare, in contrada Faraglione. Esprimono un sistema ambientale ormai rarissimo nell'area mediterranea, per gli elermenti floristici che ospitano e che trovano in questi particolari habitat l'unica possibilita' di sopravvivenza. Si tratta soprattutto di tre idrofite a ciclo effimero (Callitriche truncata, Elatin macropoda, Crassula waillantii) che insieme ad altre microfite, piu' comuni, costituiscono delle fitocenosi uniche, di grande importanza ecologico-ambientale espressive del paesaggio dei litorali rocciosi; pertanto rappresentano elementi da conservare integralmente. Tali aree sono sottoposte a regime di conservazione. Occorre adottare efficaci misure protettive volte alla salvaguardia e alla conservazione degli habitat e volte alla piu' globale riqualificazione dell'area. Il P.T.P prevede il ripristino e il recupero dei luoghi alterati con movimenti di terra e con la costruzione di strade e muretti. In queste aree e' vietato: - modificare il regime delle acque superficiali e quindi operare drenaggi, fossi e opere che alterino la morfologia dei luoghi; - il transito con mezzi meccanici; la costruzione di viabilita', l'apertura di piste, ed aree di stoccaggio, interramenti, discariche, scarichi solidi e liquidi di qualunque tipo e ogni altra opera che altera il sistema ambientale. E' consentito solo l'attraversamento pedonale e l'esercizio occasionale del pascolo che tuttavia bandito nel bimestre marzo-aprile.
Art. 24
Macchia e comunita' di forre e valloni Sistemi semi-naturali e talora subnaturali riconducibili a formazioni di "macchia mediterranea", caratterizzati dalla presenza di una vegetazione arbustiva, in alcuni casi piuttosto degradata a causa dell'azione antropica, insediata sugli affioramenti rocciosi e sui versanti piu' o meno acclivi dei rilievi collinari. In assenza degli elementi piu' tipici della macchia mediterranea si assiste allo sviluppo di densi popolamenti di Calicotome villosa, di Pistacia lentiscus e Spartium junceum. La macchia e' sottoposta a regime di conservazione orientata e pertanto occorre adottare efficaci misure protettive atte a mantenere inalterata la composizione floristica e la strutturazione della vegetazione, senza comportare alterazioni della morfologia, dei substrati e della dinamica delle comunita' biologiche insediate. Sono consentiti: - interventi di restauro ambientale volti a favorire la ricostituzione della macchia-foresta climacica, attraverso l'incremento della presenza di specie vegetali caratteristiche delle alleanze Oleo-Ceratonion e Quercion ilicis; - interventi mirati alla salvaguardia dagli incendi purche' limitati solo a quelli di tipo strutturale strettamente necessari; - le opere di consolidamento dei versanti con esclusivo impiego di tecniche di ingegneria naturalistica; Sono da ritenersi incompatibili: - le alterazioni degli habitat; - gli interventi di tipo forestale con introduzione di entita' estranee; - l'apertura di cave, nonche' di nuove strade e piste e la modificazione di quelle esistenti; - l'installazione di tralicci, antenne e strutture similari; - le discariche e i depositi di qualsiasi natura.
Art. 25
Macchia aperta e garighe Aspetti di vegetazione su suoli un tempo ricoperti dalla macchia o macchia foresta o ancora destinati ad usi agricoli ed oggi abbandonati o utilizzati piu' o meno continuo come pascoli. Tali aree sono sottopposte a regime di conservazione orientata e consolidamento. Sono ammessi interventi di restauro ambientale volti a favorire la ricostituzione della macchia-foresta climacica, attraverso l'incremento della presenza di specie vegetali caratteristiche delle alleanze Oleo-Ceratonion e Quercion ilicis. Sono incompatibili: - qualsiasi alterazione degli elementi caratterizzanti l'organizzazione territoriale; -le opere che alterano la morfologia dei terreni; - l'apertura di cave e di nuove strade o la modifica delle caratteristiche tipologiche, dimensiona e dei tracciati della viabilita' esistente; - le discariche e i depositi di rifiuti di qualsiasi natura; - le nuove edificazioni, gli interventi di tipo infrastrutturale e qualsiasi altra trasformazione urbanistica ed edilizia.
Art. 26
Praterie (ex coltivi) Copertura vegetale riconducibile alla categoria della vegetazione dei coltivi abbandonati. Aree in cui l'abbandono colturale ha favorito la formazione di aspetti particolari e in cui, accanto a numerose entita' caratteristiche delle comunita' riferite alla classe Thero-Brachypodietea, si ritrovano elementi tipici della macchia (Quercetea ilicis). Questi aspetti tendono a colonizzare terrazzamenti un tempo adibiti a colture erbacee e legnose dei versanti collinari e costieri. Tali aree sono sottoposte a regime di conservazione orientata e consolidamento. Sono compatibili: - interventi di tipo agro-silvo-pastorale e cambiamenti colturali con riferimento alle tipologie agricole locali; - interventi di restauro ambientale volti a favorire la ricostituzione della macchia-foresta climacica, attraverso l'incremento della presenza di specie vegetale caratteristiche delle alleanze Oleo-Ceratonion e Quercion ilicis dove i caratteri geopedologici e morfologici del territorio consentono un'ulteriore evoluzione della copertura vegetale, in relazione con l'allontanamento dei fattori di degrado. Sono incompatibili: - qualsiasi alterazione degli elementi caratterizzanti l'organizzazione territoriale; - movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno salvo le opere relative ai progetti di recupero ambientale e quelle di sistemazione idraulico-forestale; - l'apertura di cave e di nuove strade e la modifica delle caratteristiche tipologiche, dimensiona e dei tracciati della viabilita' esistente; - le discariche e i depositi di rifiuti di qualsiasi natura; - le nuove edificazioni e gli interventi di tipo infrastrutturale, e qualsiasi altra trasformazione urbanistica ed edilizia.
Art. 27
Popolamenti forestali artificiali Aree boscate presenti sui versanti collinari e costieri di relativo valore e di particolare interesse ecologico, paesaggistico e per la difesa del suolo. Esse sono caratterizzate da impianti di specie forestali introdotte (Pinus halepensis e saltuariamente anche Robinia pseudoacacia, Acacia cyanonphylla ed Eucalyptus rostrata) nel cui contesto piu' o meno sporadicamente persistono frammenti della vegetazione originaria, rappresentata dalla prateria a Cymbopogon hirtus o a Ampelodesmos mauritanicus con presenza di elementi di macchia (Pistacia lentiscus, Euphorbia dendroides, Phillyrea media, Peniploca angustifolia, Rhammus oleoides) e di altri casuali o introdotti (Opuntia ficus-indica, Agave sisalana, Agave americana). Qualsiasi intervento di forestazione deve essere preceduto da un progetto di rimboschimento da sottoporre a parere della competente Soprintendenza, in cui siano specificati i fini protettivi che si intendono raggiungere, tutte le operazioni colturali dallalla maturita', le specie da introdurre, le motivazioni della loro scelta. Le aree boscate sono sottoposte a regime di conservazione orientata e consolidamento. Sono ammessi: - interventi di restauro ambientale volti a favorire la ricostituzione della macchia-foresta climacica; - le opere di consolidamento dei versanti con esclusivo ricorso di tecniche di ingegneria naturalistica, che comunque devono essere compatibili con l'equilibrio paesistico; - ripopolamenti o altri interventi di gestione faunistica; - interventi mirati alla salvaguardia dagli incendi purche' sia evitato il taglio del sottobosco e siano limitati gli interventi di tipo strutturale (fasce stagliafuoco) a quelli strettamente necessari; - le normali pratiche silvo-colturali che devono essere improntate a criteri naturalistici e tali da non ostacolare la sosta e la presenza delle specie faunistiche; - i prelievi legnosi compatibili con il tipo di trattamento e di governo dei popolamenti forestali; - la fruizione didattico-ricreativa e culturale-scientifica. Sono vietati: - le opere di mobilita' e gli impianti tecnologici fuori terra, salvo per le opere attinenti al regime idraulico; - l'allevamento zootecnico; - la sostituzione dei boschi con altre colture; - i movimenti di terra che alterano la morfologia del terreno; - le discariche e i depositi di rifiuti di qualsiasi natura; - le attivita' estrattive; - interventi di nuova edificazione (come previsto dall'art. 15, lettera c, della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78) e quelli di tipo infrastrutturale e qualsiasi altra trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio; - l'accensione di fuochi anche nelle immediate vicinanze.
Art. 28
Colture e mosaici di colture in cave abbandonate Aree agricole di maggiore o minore pregio ai fini della produzione agricola per le quali prevede il rispetto della tipologia e degli ordinamenti colturali esistenti. Nelle cave abbandonate possono essere impiantati, in sostituzione all'agricoltura familiare, forme di colture alternative dall'orto-frutteto in termini tradizionali al giardino ornamentale ad eventuali attivita' vivaistiche finalizzate alla produzione di materiali utili agli interventi di restauro e recupero e riqualificazione del paesaggio e dell'ambiente naturale: - l'agricoltura biologica; - l'allevamento non intensivo e a carattere non industriale del bestiame domestico. Non sono consentiti: - interventi di impianti di tipo forestale; - la caccia. E' sconsigliato l'impiego di erbicidi, antiparassitari aventi ripercussioni dirette e indirette sulla qualita' dell'ambiente e sulla stessa salute pubblica.
Art. 29
Vegetazioni ornamentali Elementi arborei e arbustivi organizzati a costituire orditure, trame e giardini ornamentali. Si raccomanda l'uso di elementi che sono nell'insieme espressivi del giardino mediterraneo e in particolare: - siepi e barriere protettive dai venti: Limonastrum monopetalum pianta aloresistente e di facile foggiatura; - elementi arborei: olivastro, carrubbo, cipresso comune, albero di Giuda, lagunaria, palma da dattero, mioporo, fico, araucaria, arancio amaro, gelso bianco e rosso, casuarina, acacia, eritrin e varie drupacee (mandorlo, albicocco, ulivo, susino, amarena); - elementi arbustivi e succulenti: oleandro, palma nana, ibiscus, melograno, datura, agavi e ficodindia; arbusti lianosi e sarmentosi quali: glicine, bouganvillea, gelsomino, caprifoglio, nonche' altre espressive del giardino rurale mediterraneo-insulare. I giardini ornamentali debbono utilizzare essenze locali tradizionali o mediterranee e aventi dimensioni tali da non alterare il carattere agricolo del paesaggio e da mantenere il rapporto quantitativo e qualitativo con la superficie agricola produttiva.
Art. 30
Verde urbano Il verde urbano, costituito da arbusti e alberature decorative di strade, piazze e giardini urbani, non riveste particolare carattere di rarita' o rilevanza naturalistica ma ha valore ecologico come mitigatore ambientale e ha scopo ornamentale e costituisce valenza cromatica e presenza di colore. Sono ammessi interventi volti alla conservazione ed al potenziamento dell'attuale sistema di verde nel rispetto delle sue caratteristiche tipologiche. In particolare per le alberature si raccomanda l'utilizzazione di Ficus microcarpa, Hibiscus syriacus, Melia azedarach, Erytrin viarum, Nerium oleander, Citrus bigoadia, Phoenix dactilifera, Lagunaria petersonii, Largestroemia indica.
Art. 31
Elementi vegetazionali diffusi del paesaggio agrario Si intendono per elementi diffusi del paesaggio agrario: alberature isolate, alberature stradali extraurbane, alberature poderali e frangivento, siepi. Per tali elementi e' stabilito il divieto di distruzione o manomissione degli stessi salvo l'ordinaria manutenzione. L'eliminazione di qualunque pianta di medio o alto fusto dovra' essere specificamente autorizzata previo parere della commissione edilizia comunale. Tale eliminazione verra' autorizzata solo quando esistono particolari esigenze che debbono essere opportunamente documentate e motivate.

Capo IV
Categorie del patrimonio storico-culturale
Art. 32
Definizione L'intero territorio delle Isole Egadi e' bene storico-culturale, essendo stato costruito interamente dall'opera dell'uomo attraverso i secoli nelle sue componenti vegetazionali, insediative e infrastrutturali. Tali elementi rappresentano, singolarmente considerati e nel loro insieme, un bene in quanto sono espressioni oggettive di memoria storica, che si manifestano con particolare densita' nel tempo e nello spazio, determinando l'immagine conosciuta di ciascuna isola. Nell'ambito del Piano territoriale paesistico si intendono beni storico-culturali quelli che documentano, integrandosi con il paesaggio, i caratteri ed i momenti peculiari e definiti della storia e della cultura. La tutela paesistico-ambientale dei beni storico-culturali e' diretta a salvaguardare le caratteristiche e le qualita' del contesto territoriale relativo ai beni stessi. Il valore intrinseco delle zone e dei beni storico-archeologici, del centro antico, dei manufatti storici extraurbani ed urbani, dei percorsi storici e' garantito ed esaltato dalla qualita' dell'ambiente circostante. Questo va quindi tutelato nella sua integrita' visuale e formale, evitando interventi che possano alterarlo e degradarlo, o promuovendone l'adeguata riqualificazione. I beni di carattere storico culturale sono individuati nella Tav. I di Piano e nelle schede allegate.
Art. 33
Siti e beni archeologici Il P.T.P. si propone come obiettivo la tutela dei beni archeologici, tramite la conservazione e la valorizzazione delle potenzialita' didattico-scientifico-turistiche di tali beni, assicurandone la piena disponibilita' pubblica. La tutela dei beni suddetti e' mirata a salvaguardare le potenzialita' della ricerca storico-archeologica e a permettere una piena e fruttuosa lettura da parte del pubblico e della comunita' scientifica internazionale. Nelle aree archeologiche, fermo restando le eventuali disposizioni piu' restrittive disposte dalla sezione archeologica della Soprintendenza, si applica il regime della conservazione di cui all'art. 7. I beni e i siti di interesse archeologico sono individuati nella tavola 2. Il P.T.P. vincola tali beni ai sensi della legge n. 1089/39 come da allegato n. 1 e n. 4. I beni e i siti archeologici sono costituiti da: a) Aree demaniali e in corso di demanializzazione Aree archeologiche gia' acquisite al demanio regionale, ramo dei beni culturali, e quelle aree il cui iter amministrativo, finalizzato alla demanializzazione per interesse archeologico monumentale, non e' ancora concluso ma comunque e' irreversibile. b) Siti archeologici Si tratta della definizione puntuale dei siti di interesse archeologico conosciuti. Alcuni di essi sono vincolati con legge n. 431/85. Il P.T.P. propone per tali siti il vincolo diretto ai sensi della legge n. 1089/39. Nelle aree di cui alle lettere a), b) gli interventi di tutela e valorizzazione, nonche' gli interventi funzionali allo studio, all'osservazione, alla pubblica fruizione dei beni e dei valori tutelati, sono definiti da piani o progetti di contenuto esecutivo, formati e realizzati dalla competente Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali. Tali piani o progetti possono prevedere anche la realizzazione di attrezzature culturali e di servizio alle attivita' di ricerca, nonche' di posti di ristoro e percorsi e spazi di sosta. In assenza di strumenti esecutivi di cui al comma precedente sono ammesse soltanto le attivita' di studio, ricerca, scavo e restauro, inerenti i beni archeologici, nonche' gli eventuali interventi di trasformazione connessi a tale attivita'. Presso tali siti e' vietata ogni modificazione dei terreni o costruzione (ivi comprese le recinzioni per una distanza di almeno m. 50) e comunque da sottoporre alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani, sezione archeologica. c) Aree di interesse paleontologico ed archeologico Si tratta di aree dove e' fortemente indiziata la presenza di emergenze paleontologiche e archeologiche o attraverso vecchi rinvenimenti di cui rimane menzione nella bibliografia, o perche' interessate da areali di dispersione superficiale di materiale archeologico (in genere si tratta di ceramiche frammentarie). In tali aree l'asportazione del suolo, a profondita' variabile, puo' mettere in luce o strutture sepolte d'interesse archeologico o anche semplice sedimentazione stratificata di livelli d'uso o abitativi antichi. Ogni modificazione del suolo deve essere preceduta da saggi di scavo condotti sotto il controllo della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani, sezione archeologica. A tal fine e' obbligo informare preventivamente la competente Soprintendenza che provvedera' al controllo degli scavi e a concedere o meno l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori. In tali aree possono essere realizzate le trasformazioni compatibili con il livello di tutela e con il regime di intervento dell'ambito in cui le aree sono inserite. d) Aree di interesse archeologico subacqueo Si tratta di aree marine i cui fondali hanno restituito nel passato notevoli testimonianze archeologiche subacquee, come risulta dalle fonti bibliografiche, da notizie di archivio, e da notizie raccolte tra i pescatori della zona e tra i pescatori subacquei. Pertanto si ha la certezza dell'esistenza di relitti o aree di ancoraggio antichi. In ogni caso la presenza di ulteriore materiale archeologico e' fortemente indiziata. Negli spazi di mare cosi' come definiti nella tavola 2 e' interdetta la pesca con reti a strascico e l'immersione con autorespiratore deve essere preventivamente autorizzata o dalla Capitaneria di porto competente o dalla Guardia di Finanza o dalla Soprintendenza. Eventuali opere di sistemazione a mare che comportino alterazione dei luoghi e dei fondali devono essere precedute da saggi di scavo subacqueo condotti sotto il controllo della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani, sezione archeologica, al fine di autorizzarne o meno l'esecuzione. e) Zona Archeologica Il Piano propone di realizzare una zona archeologica nell'area di S. Nicola - Torretta sulla costa centro settentrionale di Favignana come indicato nella tavola 11 e nelle allegate schede e planimetrie catastali. Le finalita' sono di salvaguardare le testimonianze archeologico-monumentali della zona che sono multiple, varie per cronologia ed aspetto ed estese su un'area di discrete dimensioni ma ben definibile, e di fornire le isole di una zona archeologica attrezzata e di alto valore didattico testimoniale.
Art. 34
Elementi puntuali di valore storico-culturale e paesistico Gli edifici e i manufatti urbani ed extraurbani, aventi particolare valore architettonico, ambientale storico-culturale e testimoniale, individuati nelle tavola 1 e nelle schede (allegato 3) sono oggetto di tutela. Tali edifici possono esssere riutilizzati senza modificarne e alterarne la struttura originaria. Gli interventi sugli edifici e i manufatti in oggetto devono essere esclusivamente volti al recupero, mediante la manutenzione ordinaria e straordinaria e il restauro conservativo. Sono pertanto consentiti esclusivamente gli interventi di cui all'articolo 20, lettere a), b), c), della legge regionale n. 71/78. Negli edifici agricoli esistenti sono consentite trasformazioni d'uso per la conversione ad attivita' connesse all'agricoltura, quali l'agriturismo. Gli edifici specialistici, di valore storico-architettonico, con destinazione originaria non residenziale, individuati nelle schede allegate, non possono essere destinati a residenza.
Art. 35
Elementi di interesse storico-testimoniale I beni e i luoghi che costituiscono testimomanza delle strutture e delle attivita' produttive (cave, tonnare,...), civili, i luoghi e i beni che sono testimonianza della memoria religiosa della comunita' (cappelle, edicole votive,...) sono considerati beni di valore etnoantropologico. Tali beni vanno conservati e riqualificati insieme allo spazio circostante e possono essere inseriti all'interno di itinerari didattico-ricreativi.
Art. 36
Nuove costruzioni rurali (2) Le nuove costruzioni, le modifiche o gli ampliamenti di edifici esistenti, annessi ed inerenti all'attivita' e alla residenza agricola, debbono mantenere le caratteristiche dell'edilizia tradizionale rurale, adattarsi alla conformazione del terreno naturale e inserirsi nel tessuto agricolo esistente senza incidere nell'ambiente con volumi emergenti. Inoltre deve essere evitato che le costruzioni sorgano all'interno delle cave e ne alterino la forma. Le costruzioni devono adeguarsi al profilo naturale del terreno, salvo terrazzamenti o riporti non superiori a m. 1,50 i quali vanno realizzati o almeno rivestiti con pietra locale. Esse debbono rispettare i caratteri dell'edilizia rurale tradizionale: - pianta: rettangolare; - uno o due piani fuori terra; - prospetti: a faccia vista o intonaco Li Vigni colorato nella gamma delle "terre" o dei colori tradizionali; - aperture quadrate o rettangolari con il lato maggiore in verticale e serramenti in legno; - coperture a terrazzo senza volumi tecnici e non praticabili; - scala esterna di accesso al primo piano, esterna, ad una rampa, scoperta. Si escludono i rivestimenti di qualsiasi genere. I giardini ornamentali delle costruzioni rurali debbono utilizzare essenze locali tradizionali o mediterranee come previsto all'art. 25 e debbono avere dimensioni tali da non alterare il carattere agricolo del paesaggio mantenendo un adeguato rapporto quantitativo e qualitativo con la superficie produttiva e comunque non superiore al 10% della superficie totale. Le pavimentazioni degli spazi di pertinenza possono essere realizzate come previsto all'art. 45.
Art. 37
Opere di sostegno e contenimento, recinzioni La costruzione di muri di sostegno delle terre, di sottoscarpa, di parapetti stradali deve essere realizzata in muratura di pietrame a secco o con malta cementizia. Le costruzioni delle predette strutture in calcestruzzo semplice o armato sono consentite solo se realizzate con paramento esterno in pietrame. I muri di recinzione dovranno essere costruiti secondo le caratteristiche tradizionali: dimensioni (altezza, spessore) e materiali (pietrame a secco); salvo le recinzioni temporanee. Le recinzioni strettamente pertinenti a costrizioni edilizie urbane o agricole o a insediamenti produttivi sono ammesse previo N.O. della competente Soprintendenza.
Art. 38
Rete viaria e percorsi di interesse naturalistico-paesaggistico Alla viabilita' extraurbana, ai percorsi agricoli interpoderali e ai percorsi di interesse naturalistico e paesaggistico e' attribuito un particolare valore storico, paesaggistico o ambientale per i caratteri e la morfologia sia del tracciato che degli elementi che lo delimitano. E' obbligatoria la conservazione e la riqualificazione di detta viabilita', che e' soggetta a regime di conservazione orientata e non puo' essere soppressa ne' privatizzata o alienata o chiusa salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumita'. Essa va pertanto tutelata sia per quanto concerne gli aspetti strutturali: il tracciato, la sezione stradale, la pavimentazione; sia per quanto attiene l'arredo e le pertinenze (definizioni laterali e piantumazioni esistenti, siepi e alberature, muri di recinzione). Sono consentite le opere di miglioramento di sentieri per escursioni, previo controllo del carico di utenza ammissibile. Per tali opere il fondo dovra' essere mantenuto in terra battuta e la larghezza massima dovra' contenersi entro i due metri. Le fasce di rispetto stradale indicate dal decreto ministeriale 1 aprile 1968, n. 1404 sono aumentate del 50%. Lungo i percorsi di interesse naturalistico-paesaggistico si applica una fascia di rispetto minima di mt. 30. E' vietato, senza parere preventivo della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, procedere alla realizzazione di qualunque opera o modificazione che riguardi elementi anche minimi della rete viaria storica e delle fasce di rispetto come muri di cinta, accessi, alberature e ogni altro elemento. Lungo le strade di cui al presente articolo e' vietata l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di modeste dimensioni. Non e' consentito in generale costruire nuove strade extraurbane tranne quelle di accesso alle aziende agricole o alle residenze. Qualora cio' si rende necessario per motivi eccezionali la realizzazione e' subordinata ad uno studio di compatibilita' paesistico -ambientale.
Art. 39
Attrezzature e impianti tecnici ATTREZZATURE Si fa riferimento allo strumento urbanistico per quanto riguarda le previsioni di attrezzature finalizzate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie. Al fine di soddisfare il fabbisogno di attrezzature per il tempo libero e per lo sport e' possibile la manutenzione e l'ampliamento delle aree attrezzate, esistenti ed esterne al centro urbano. Sono da privilegiare le attrezzature "senza cubatura", eventuali strutture ed attrezzature edificate debbono essere particolarmente contenute e con indici di occupazione del suolo molto bassi. PARCHEGGI Fuori dell'abitato i parcheggi non possono essere realizzati ai margini della strada ma dovranno sempre essere realizzati in lotto schermato con vegetazione e il fondo non va impermealizzato. AMPLIAMENTO CIMITERO In considerazione dello stretto rapporto tra luogo e attrezzatura definitosi e qualificatosi nel tempo, il P.T.P. prevede che l'espansione del cimitero nelle tre isole debba mantenere i caratteri ormai storicizzati e pertanto vada esteso lungo la fascia costiera anche in deroga al vincolo della legge regionale n. 78/76. IMPIANTI TECNOLOGICI E' consentita la manutenzione ed il miglioramento degli impianti tecnologici esistenti. Per la realizzazione di nuovi impianti nonche' per le relative opere annesse, compresa la viabilita' di servizio, e' necessario predisporre uno studio di compatibilita' paesistico-ambientale come definito al successivo art. 63. La realizzazione di nuovi impianti di discarica, ammassi di materiali inerti, di carcasse di veicoli e di rottami di qualunque genere, e' subordinata, oltre che allo studio di compatibilita' paesistico-ambientale, al ripristino e alla bonifica ambientale degli impianti esistenti. Per tutti gli impianti tecnologici che prevedono la presenza di cavi sospesi e' opportuno studiare un percorso che minimizzi l'impatto visivo. In ogni caso e' preferibile favorire la realizzazione di condotte interrate.

Capo V
Art. 40
Zona di rispetto ai siti archeologici Al fine di rendere i siti archeologici pienamente tutelati nel loro ambiente il piu' possibile integro, si sono individuati delle aree di rispetto. Cio' non preclude che nei suddetti terreni non possano venire apportate delle modifiche compatibili con il livello di tutela e con il regime di intervento dell'ambito in cui le aree sono inserite, salvaguardando le prospettive e gli sfondi visuali dei siti stessi e il decoro e l'integrita' dei luoghi. In tali ambiti, fermo restando eventuali disposizioni piu' restrittive a seconda dei casi dettate dalla competente Soprintendenza, sono ammessi: - l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, secondo gli ordinamenti colturali in atto all'entrata in vigore del presente piano. Ogni significativo movimento di terra o escavazione, ivi comprese opere di drenaggio e canalizzazione, o aratura dei terreni a profondita' superiore ai 40 m., ovvero cambiamento di coltura comportante scavi a profondita' superiore ai 50 cm., deve essere autorizzata dalla sezione archeologica della competente Soprintendenza. Ogni trasformazione dei luoghi, comprese le recinzioni, la manutenzione ordinaria o straordinaria degli edifici esistenti, deve essere sottoposto preventivamente all'autorizzazione della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani, sezione archeologica. In tali aree non sono ammessi: - l'asportazione di rocce, salvo che per l'attivita' scientifica autorizzata dalla competente Soprintendenza, le discariche e i depositi di rifiuti, l'abbattimento della vegetazione esistente, interventi di tipo forestale, le attivita estrattive.
Art. 41
Zona di rispetto della fascia costiera Entro la fascia di rispetto individuata nella Tav. 11 del P.T.P. non sono ammesse trasformazioni finalizzate all'uso insediativo ne' localizzazioni di attrezzature e impianti infrastrutturali. Pertanto e' vietato realizzare nuove costruzioni ed operare qualsiasi altra trasformazione urbanistica ed edilizia compresa l'apertura di nuove strade. Sono ammessi: - interventi rivolti al mantenimento dell'assetto idrogeomorfologico dei versanti e a garantire il permanere delle esistenti condizioni di relativo equilibrio; - la realizzazione di opere per la fruizione del mare quali accessi pedonali che possono essere realizzati individuando delle discese preferenziali e sistemando il terreno in modo idoneo senza movimenti di terra e senza alterare la morfologia del luogo e i caratteri della costa e utilizzando strutture smontabili e materiali naturali; - la fruizione culturale-scientifica e la fruizione didattico-ricreativa del mare e del territorio anche attraverso percorsi escursionistici; - interventi tesi a promuovere e a favorire, anche in forma di sperimentazione, la ricostituzione di elementi di naturalita' nelle aree dove gli elementi naturali hanno dimensioni tali che ne rendano opportuna la valorizzazione; - interventi tesi a promuovere il recupero dei complessi turistico-alberghieri esistenti e degli spazi liberi di pertinenza, con destinazioni d'uso che privilegino le attivita' culturali e per il tempo libero; - la manutenzione ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi gia' realizzati; - interventi tesi al recupero delle cave in gallerie e a cielo aperto esistenti a Favignana per l'estrazione della calcarenite e la loro destinazione ad attivita' culturale-scientifico e didattico-ricreative. Sono vietate: - le opere a mare e i manufatti costieri che alterano la morfologia della costa e la fisionomia del processo erosione-trasporto-deposito di cui sono protagonisti le acque marine; - le opere che alterano il percorso delle correnti costiere, creando danni alla flora marina, e che alterano l'ecosistema dell'interfaccia costa mare; - la creazione di strade litoranee e la formazione d'infrastrutture con giacitura parallela alla fascia costiera; - asportare, raccogliere o manomettere rocce salvo che per la ricerca scientifica; - abbandonare rifiuti o predisporre posti di raccolta degli stessi; - praticare il campeggio.
Art. 42
Zona di rispetto del bosco Le nuove costruzioni debbono arretrarsi metri 200 dal limite dei boschi e delle fasce forestali come previsto dalla legge regionale n. 78/76. E' consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi gia' realizzati.
Art. 43
Riserva naturale orientata Il Piano riconosce carattere prioritario alla riserva naturale, cosi' come gia' individuata dall'Assessorato del territorio e dell'ambiente ai sensi della legge regionale n. 98/81 e successive modificazioni. La riserva, in quanto zona specificatamente destinata alla conservazione della natura in tutte le manifestazioni che concorrono al mantenimento dei relativi ecosistemi, e' assoggettata a regime della conservazione. Fino all'approvazione del regolamento della riserva e' vietato: - realizzare nuove costruzioni ed operare qualsiasi altra trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio compresa l'apertura di nuove strade; - prelevare terra e altri materiali; - asportare, raccogliere o manomettere rocce, salvo che per la ricerca scientifica; - abbandonare rifiuti o predisporre posti di raccolta degli stessi.
Art. 44
Riserva marina Tutte le limitazioni all'uso della costa previsti dal decreto ministeriale del 27 dicembre 1991 e successive modificazioni.

TITOLO IV
MATERIALI, FINITURE E ARREDI URBANI
Art. 45
Pavimentazioni Nelle strade e negli spazi pubblici del centro storico e' prescritto il mantenimento, il risanamento e l'eventuale ripristino di pavimentazioni in pietra secondo i tipi e i disegni esistenti; nella viabilita' e nei percorsi extraurbani e' previsto il risanamento delle pavimentazioni in pietra esistenti. E' vietata la messa in opera di griglie, caditoie e chiusini prefrabbricati in cemento o in plastica. Per la pavimentazione delle aree di pertinenza degli edifici urbani ed extraurbani e' prescritto l'uso dei seguenti materiali o tipi di pavimentazione: basole di pietra o acciottolato, cotto, battuto di cemento. Sono vietate le pavimentazioni in gres ceramico, in piastrelle maiolicate e in cemento.
Art. 46
Rivestimenti ed intonaci esterni E' consentita la realizzazione di: zoccolatura, ad esclusione dei centri di interesse storico-ambientale (3), cantonate, piedritti, ghiere d'archi, con la faccia a vista lavorata a scalpello, bocciardo o a finitura liscia, ovvero in muratura con finitura in intonaco del tipo rustico, civile. Sono vietati: - rivestimenti a cortina in piastrelle, listelli e tessere di ceramica o di altro materiale; intonaci plastici; graffiati o meno ed in materiale vetroso o granigliato; rivestimenti totali o parziali in marmo di qualunque specie.
Art. 47
Tinteggiatura e verniciature esterne Si consiglia il ripristino delle seguenti tecniche di tinteggiatura muraria: - tinteggiatura a "velatura" ottenuta con latte di calce, tinteggiatura a tempera forte, ottenuta con l'impiego di pigmenti bianchi (cadino, cartonato di calce, polvere finissima di marmo, misti a colla e colore); tinteggiatura a "fresco" con colori sciolti in latte di calce, sull'ultimo strato di intonaco, appena eseguito con calce in eguali proporzioni. Sono vietate le tinteggiature assimilabili ai rivestimenti plastici (bucciati, graffiati, rosati, ecc.) o granigliati. Sono vietate le tinteggiature con pittura al quarzo. Per i manufatti in legno o in ferro si consigliano le seguenti tecniche di pitturazione: ad olio od oleosa tipo cementite, con lacche o smalti lucidi o opachi. I colori di base consigliati per le facciate degli edifici sono: il bianco, le gamme delle terre nelle gradazioni chiare, i colori tradizionali. Le tinte saranno scelte con il criterio del ripristino cromatico dei colori storicamente presenti. Le coloriture degli edifici dovranno inoltre tenere conto del valore cromatico di tutti gli elementi costituenti e tendere ad ottenere un rapporto cromatico tra di essi.
Art. 48
Manto di copertura e utilizzazione delle coperture In presenza di impermeabilizzazioni con guaine bitumose o in asfalto minerale prescritto il biancheggiamento con idonei materiali. Per tutti gli edifici ricadenti nel centro storico e' fatto divieto di utilizzare le coperture degli ultimi piani degli edifici a solarium o altro con l'uso di strutture fisse.
Art. 49
Scarichi Gronde, pluviali e scarichi in generale posti sui muri esterni degli edifici devono essere posti in traccia. Se cio' non e' possibile, qualora siano di materiale diverso dal rame, dovranno essere opportunamente tinteggiate.
Art. 50
Canne fumarie e antenne Le canne fumarie visibili agli esterni degli edifici e comunque le torrette da camino saranno rivestite con lo stesso materiale o tipo di finitura del fabbricato cui appartengono. E' consigliato che tali tubazioni siano incassate nella muratura. E' prescritta l'istallazione di un'unica antenna centralizzata per ogni complesso condominiale. E' prescritto che i cavi per antenne televisive posti sulle facciate visibili da vie pubbliche siano posti sotto traccia.
Art. 51
Infissi esterni Gli infissi esterni dovranno essere sempre in legno verniciato. Sono vietati infissi in legno lasciati a vista (colore naturale). E' vietato l'impiego di avvolgibili alle aperture esterne. I portoni che non siano in legno scuro naturale saranno tinteggiati con colore opaco in armonia col colore di fondo del fronte. E' ammesso l'impiego di serrande in metallo alle aperture esterne al piano strada di esercizi commerciali e depositi. E' specificatamente vietato l'uso di infissi in plastica e alluminio anodizzato.
Art. 52
Aperture esterne Sono ammesse al piano terreno nuove aperture di larghezza non superiore ai metri 3 per esercizi commerciali e depositi. Gli stipiti e le architravi delle aperture saranno rifinite ad intonaco o riquadrati con elementi di pietra. Soglie e davanzali di porte, balconi e finestre potranno essere in pietra o marmo. Sono consentite decorazioni e cornici con i materiali indicati all'art. 37. Le ringhiere dei balconi saranno di disegno semplice con piatti, quadrelli o tondi di ferro. Nel caso di intervento di manutenzione straordinaria o ristrutturazione delle facciate sono consentite piccole variazioni delle aperture, limitando al minimo indispensabile il rapporto tra superficie vuota e superficie piena e mantenendo sulle facciate il ritmo originario delle aperture. Sono vietati gli squarci e gli sfondamenti di consistenti masse murarie.
Art. 53
Recupero di materiali di finitura degli elementi decorativi E' prescritto il recupero e la ricollocazione in opera dei materiali di finitura e degli elementi di particolare valore stilistico e decorativo (portali, soglie, davanzali, stipiti, architravi in pietra, pavimentazioni, cornici, infissi, ringhiere ecc.).
Art. 54
Linee elettriche e telefoniche ed idrauliche E' prescritta, nel centro abitato, la posa sottotraccia delle nuove linee elettriche e/o telefoniche e delle condutture idriche, siano esse pubbliche o private.
Art. 55
Numerazione civica e indicazioni stradali I numeri civici dovranno essere indicati esclusivamente su mattonelle maiolicate. Il decoro e i colori saranno definiti dalla commissione edilizia comunale, che dovra' definire le caratteristiche decorative e il materiale delle tabelle per indicazioni stradali.
Art. 56
Illuminazione negozi ed esercizi pubblici E' vietata l'illuminazione esterna di strade pubbliche, negozi, esercizi pubblici e comunque di aree di pertinenza di edifici interessanti pubbliche strade con lampade al neon e comunque in maniera che arrechino fastidio all'ambiente circostante alterandone in maniera sensibile le caratteristiche.
Art. 57
Tabelle e insegne La realizzazione delle insegne potra' essere effettuata con tutti i materiali che si ritengano idonei, compatibilmente con un corretto inserimento architettonico. Non potranno essere utilizzati materiali riflettenti, laminati metallici non verniciati, acciaio lucido e satinato, vetro a specchio, legno chiaro non verniciato, alluminio non verniciato. Non sono ammesse insegne a bandiere. In tutti i casi in cui si puo' lasciare un'altezza libera di porta pari a m. 2 minimo, l'insegna dovra' essere installata entro l'apertura del vano porta o vetrina. Nel caso in cui l'insegna non potra' essere collocata entro il vano porta, perche' si riduce lutile di ingresso sotto la quota di m. 2, sara' posta sopra di esso con una larghezza massima pari alla larghezza dell'apertura stessa. In edifici dove esistono idonee ed apposite modanature per collocamento di scritte ed insegne, esse non potranno in alcun modo superare in altezza e in larghezza le dimensioni individuate dall'elemento stesso. L'elemento insegna non potra' in alcun caso attenere a piu' di una sola apertura. Lo stesso elemento potra' essere ripetuto, ma avra' le dimensioni di ogni singola apertura. L'insegna non dovra' in alcun modo interferire con elementi architettonici di facciata e partiti decorativi in genere, ne' dovra' coprire le eventuali inferriate esistenti. In nessun caso le insegne dovranno interferire con altri segnali urbani (targhe, segnaletica, toponomastica, ecc.). Negli interventi di recupero di edifici e soprattutto nelle progettazioni ex novo qualora ai piani terra o ai piani superiori degli edifici siano previste attivita' commerciali e che comunque comportino l'esigenza dell'apposizione di insegne o segnalazione in genere, dovra' prevedersi lo spazio di collocazione delle stesse in sede progettuale. Il lettering dovra' essere limitato ad alcune "famiglie" di caratteri. Sono ammessi i caratteri riconducibili alle famiglie dei "bodoniani, romani o lapidari, egiziani, lineari o bastoni" e loro simili. Dovranno essere usati gli stessi caratteri quando interessino vetrine di un unico fronte di edificio.
Art. 58
Vetrine Il disegno delle vetrine dovra' essere adeguato alle aperture, rispettare le linee, ingombri, allineamenti e forme. Non sono consentite soluzioni che prevedano vetrine aggettanti verso l'esterno del filo del fabbricato. In presenza di facciate unitarie o parti di esse, che comunque non abbiano subito alterazioni nel disegno originario, non e' consentito modificare le aperture per la realizzazione di vetrine o porte-vetrine (allargamenti, riquadrature, apposizioni di mostre, rivestimento di imbotti). Eventuali proposte a cio' attinenti dovranno riguardare tutta la facciata dell'edificio nell'ambito di un intervento piu' generale di studio e ridisegno della stessa e comunque sottoposto al parere della commissione edilizia e alla normativa generale per gli interventi sugli edifici del centro storico. Nelle realizzazioni di vetrine e parti di esse non potranno essere utilizzati i materiali specificati all'art. 43, in particolare e' vietato l'uso di laminati metallici non verniciati, acciaio lucido e satinato, legno chiaro non verniciato, alluminio non verniciato. Relativamente alle soglie e pavimentazione di vani per arretramento di porte di ingresso "antinegozio" in genere, non dovranno porsi in opera materiali come piastrellati a superficie lucida in genere, legno naturale, materiali lapidei lucidati a superficie riflettente, moquette, laminati metallici in genere. Cancelletti, serrande ed elementi di chiusura esterni dovranno essere a scomparsa: nei casi in cui difficolta' tecniche non lo consentano, tutte le parti di esse che dovessero rimanere in vista saranno tinteggiate in colore grigio opaco, piombaggine, nero opaco. Il fronte dell'edificio interessato dovra' essere trattato unitariamente. Gli ingressi di negozio, in tutti i casi dove sia possibile la realizzazione, dovranno avere apertura verso l'esterno in modo da costituire uscite di sicurezza. In tutti i casi dove risulti possibile non dovranno crearsi gradini e/o elementi che costituiscano barriera architettonica.
Art. 59
Tende Le tende, per posizione e forma, non debbono arrecare in alcun modo ostacolo alla viabilita' e coprire la segnaletica stradale e toponomastica. In generale vale per le tende quanto esposto per le insegne: dovranno risultare omogenee per ogni fronte di edificio nel colore e nel materiale. L'apposizione della tenda non potra' occultare eventuali elementi architettonici o partiti decorativi di facciata. Lo sbraccio della tenda dovra' essere contenuto entro i cm. 120 e comunque non potra' sporgere oltre la larghezza del marciapiede sottostante. In assenza di marciapiede, lungo le vie pubbliche, non potranno essere installate tende salvo che per la zona ad esclusivo transito pedonale. La tenda non potra' essere sostenuta da montanti verticali e dovra' avere un'altezza minima da terra di cm. 220. Sono vietati i teli con materiale plastico in vista sulle pareti esterne.
Art. 60
Pannelli solari E' vietata l'installazione di pannelli solari senza una specifica autorizzazione. Dovra' esse allegata alla domanda di autorizzazione idonea documentazione grafica e fotografica circa lo stato dei luoghi e la soluzione di installazione proposta, dalla quale si possa giudicare se si arrechi o meno nocumento all'ambiente circostante.

TITOLO V
INTERVENTI DI RILEVANTE TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO
Art. 61
Definizione Si considerano interventi di rilevante trasformazione del territorio: a) le attivita' estrattive e le opere connesse; b) le opere di mobilita': opere marittime, porti e approdi, nuovi tracciati stradali o rilevanti modifiche di quelli esistenti, tranne le opere di manutenzione; c) le opere tecnologiche: centrali termoelettriche, elettrodotti, acquedotti, dissalatori, depuratori, serbatoi, antenne, ripetitori e simili; d) le discariche e gli impianti di compattamento per rifiuti solidi e fanghi; e) le attrezzature di livello sovracomunale: casa circondariale. La localizzazione, la progettazione ed esecuzione degli interventi di cui al precedente comma devono osservare le modalita' progettuali e le procedure di cui al successivo articolo, atte ad assicurare il rispetto delle preesistenze e dei valori paesistico-ambientali messi in evidenza dal presente Piano. Non sono da considerare interventi di rilevante trasformazione del territorio le opere o i lavori che, pur rientrando nelle categorie su indicate, risultano di modesta entita' e tali da non modificare i caratteri costitutivi del contesto paesistico-ambientale o della singola risorsa.
Art. 62
Analisi, contenuti progettuali, procedure I progetti degli interventi di cui al precedente art. 61 devono essere muniti di uno studio di compatibilita' paesistico-ambientale (art. 63 ), recanti studi in materia paesistica, storica e naturalistica (geologica, ecologica, botanica, faunistica) in ragione delle caratteristiche dei luoghi interessati dall'intervento espresse con riferimento ai contenuti del presente Piano. Al fine di ampliare le condizioni di verifica e' opportuno che i progetti comprendano proposte alternative per la comparazione dell'entita' degli effetti di impatto sul paesaggio e sull'ambiente. La Soprintendenza competente approva tali progetti e si pronuncia sui medesimi ai sensi delle leggi vigenti.
Art. 63
Studio di compabilita' paesistico-ambientale La procedura di compatibilita' ambientale e' finalizzata a tutelare le risorse naturali, il paesaggio e il patrimonio culturale, nonche' ad assicurare un'efficace tutela dell'attivita' agricola. I progetti che comportano notevoli trasformazioni e compromissioni del territorio e che non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma della legislazione vigente, debbono essere accompagnati, ove richiesto dal presente P.T.P., da uno studio di compatibilita' paesistico-ambientale che deve contenere: a) descrizione dell'ambito oggetto dell'intervento e dei luoghi circostanti; b) descrizione dell'ambiente iniziale in tutte le sue componenti; c) caratteristiche del progetto o del piano urbanistico; d) l'indicazione della localizzazione riferita all'incidenza spaziale e territoriale dell'intervento, alla luce delle principali alternative prese in esame, all'incidenza sulle risorse naturali e alla corrispondenza alle normative e alla pianificazione vigente; e) la specificazione, degli scarichi idrici, dei fanghi, dei rifiuti solidi e delle emissioni, anche sonore, nell'atmosfera, immessi nell'ambiente, con riferimento alle fasi di costruzione e gestione delle opere; f) la descrizione delle misure e dei dispositivi per evitare, ridurre o compensare i danni all'ambiente, unitamente alle misure di monitoraggio ambientale; g) simulazione degli effetti dell'intervento o del piano urbanistico sul paesaggio e sulle altre componenti dell'ambiente.
Art. 64
Attivita' estrattive E' consentita la prosecuzione dell'attivita' estrattiva nei limiti dell'autorizzazione e con l'obbligo di procedere al recupero ambientale e paesistico (legge regionale n. 127/80 e successive modificazioni) da attuare in base ad un progetto di sistemazione. Tale progetto dovra' avere il nulla osta della competente Soprintendenza. Per le cave dismesse e' necessario uno studio particolareggiato che ne definisca la consistenza, lo stato di degrado e rischio e i possibili interventi di recupero ambientale.
Art. 65
Opere di viabilita' stradale e per le comunicazioni La progettazione di opere di viabilita' stradale deve minimizzare l'impatto visivo e l'impatto sulle forme e stabilita' dei versanti e sul deflusso delle acque; deve pertanto rispondere ai seguenti requisiti volti alla conservazione e alla tutela attiva del paesaggio e dell'ambiente: - rimodellamento dei profili naturali del terreno, ai fini di un migliore adattamento dei tracciati alle giaciture dei siti, e trattamento superficiale delle aree contigue con manti erbacei e cespugliacei utilizzando essenze locali; - contenimento della dimensione di rilevati e scarpate, conseguibile mediante ridotte sezioni trasversali di scavi, riporti ed opere in elevazione e ricorrendo ad appropiate tecniche di rimodellamento del terreno; - adozione di soluzioni progettuali e tecnologiche tali da non frammentare la percezione unitaria del paesaggio e dell'ambiente, conseguibile mediante il rispetto delle unita' ambientali anche nei casi di strutture ed impianti, che in ogni caso devono presentare contenuta incidenza visuale e ridotto impatto sull'ambiente; - e' vietata la viabilita' parallela alla linea di costa; - conservazione dei caratteri ambientali, nei casi di adeguamento delle strade esistenti, adottando il mantenimento delle alberate, dei muretti a secco e delle eventuali siepi ai lati delle stesse, con eventuale ripristino dei tratti mancanti.
Art. 66
Opere marittime costiere e portuali La progettazione di nuove opere marittime, l'adeguamento o la trasformazione di opere esistenti e quella delle strutture di servizio connesse devono essere basate su analisi paesistico-ambientali e su studi degli agenti e dei fattori che condizionano la dinamica costiera: - variazioni temporali e tendenza evolutiva del litorale; - parametri meteomarini: venti, onde, correnti e maree; - parametri fisiografici: morfologia marina e batimetria; - parametri sedimentologici: tessitura e composizione dei sedimenti; - parametri biologici: comunita' bentoniche e litoranee; - parametri geologici: strutture e caratteri litologici delle rocce; - parametri antropici: influenza di strutture, manufatti ed attivita' nelle aree interne e in quelle costiere; - parametri socio-economici: sviluppo delle infrastrutture, modalita di urbanizzazione, costi e benefici; - parametri paesistici: vocazioni e sensibilita' delle aree costiere. Questi studi devono essere eseguiti anche in sede di progettazione di opere di difesa del litorale. Comunque tutti i progetti di opere marittime debbono essere accompagnati da studi approfonditi di valutazione di impatto ambientale come previsti dalla normativa in materia e da studi sul paesaggio che assicurino un corretto inserimento nel paesaggio visivo circostante. In generale tuttavia nella realizzazione di opere marittime e costiere fino all'approvazione del piano regionale di difesa dei litorali, previsto dall'art. 13 della legge regionale n. 65/81 che prevede metodologie e limiti degli interventi di protezione costiera e' necessario: - evitare nuovi accessi carrabili al mare, ad esclusione delle zone urbanizzate; - evitare l'impiego di strutture di contenimento artificiali (es. gabbionate, prefabbricati di calcestruzzo e simili); - evitare opere di difesa costiera con andamento costantemente parallelo al litorale marittimo, salvo nel caso di opere sommerse.
Art. 67
Impianti tecnologici Nella progettazione di dissalatori, di impianti tecnologici per il trattamento delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di sistemi tecnologici per le comunicazioni e per il trasporto dell'energia (aereo o per condotte) si deve porre particolare attenzione ai tracciati, ai rischi connessi ad eventuali disfunzioni degli impianti e ai conseguenti pericoli e danni all'ambiente e al paesaggio. Negli impianti di dissalazione, progettati e realizzati in conformita' alla legge regionale n. 134/82 e successive modifiche, in particolare, va posta attenzione agli scarichi a mare della salamoia prodotta controllando che la concentrazione dei sali delle acque marine non superi i livelli ottimali creando gravi danni alla flora e alla fauna della riserva marina. Nella localizzazione e progettazione dei suddetti impianti e nella localizzazione di antenne, ripetitori, impianti per sistemi di generazione elettrica-eolica-solare e simili, si dovra' valutare l'impatto sul paesaggio e sull'ambiente e si dovra' comunque tener conto delle strade e dei percorsi gia' esistenti, ad evitare taglio o danneggiamento della vegetazione esistente.
Art. 68
Smaltimento dei rifiuti solidi urbani Si prevede la sostituzione della discarica attuale con un sistema di smaltimento dei RSU che prevede la riorganizzazione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti. E' necessario applicare tecniche e metodi di riciclaggio e riutilizzo dei RSU, articolato nelle diverse fasi di conferimento, raccolta differenziata, stoccaggio e trasporto dei rifiuti fuori dell'isola, cosi' come previsto dal D.P.R.S. 6 marzo 1989. Nella localizzazione delle aree di stoccaggio si dovra' valutare l'idoneita' del sito rispetto alle caratteristiche paesistico-ambientali del contesto territoriale e le trasformazioni sull'ambiente portate dalla viabilita' di accesso. E' vietata la formazione di riporti di terra, sfabbricidi o materiali di qualsiasi genere lungo la fascia costiera. Tutti i lavori di costruzione o sistemazione che incidono sul terreno con scavi, tagli, movimenti di terra, riporti, spacco di rocce, formazioni di detriti e materiali di risulta simili debbono ristabilire l'equilibrio idrogeologico e ripristinare il manto vegetale e la continuita' della configurazione paesistica.
Art. 69
Attrezzature di livello sovracomunale I programmi e i progetti attinenti alla realizzazione di attrezzature pubbliche e di impianti e di servizi tecnologici a carattere sovracomunale sono soggetti a studio di compatibilita' paesistico-ambientale. Casa circondariale Nel ritenere inadeguata l'ipotesi di localizzazione della nuova casa circondariale per il forte impatto sull'ambiente si ritiene opportuno che: - sia localizzata in aree gia' fortemente urbanizzate, di cui all'art. 10, lett. a.3), come e' nella tradizione di Favignana; - la dimensione fisica dell'impianto (planimetrica e volumetrica) sia notevolmente ridotta e proporzionata alla struttura articolata e fatta da piccoli episodi del paesaggio dell'isola; - i manufatti da realizzare siano all'altezza delle architetture militari che da secoli contrassegnano e caratterizzano il paesaggio antropizzato di Favignana.
Art. 70
Norme transitorie Le opere pubbliche o private autorizzate ai sensi della legge n. 1497/39, alla data di adozione del Piano territoriale paesistico, possono essere realizzate se non in contrasto con le sue prescrizioni. Le opere pubbliche o private autorizzate ai sensi della legge n. 1497/39 iniziate in data anteriore all'imposizione del vincolo di immodificabilita' temporanea di cui alla legge regionale n. 15/91 possono essere completate, anche in contrasto con le norme di piano, solo se la realizzazione di esse rispetti tempi, forme e modalita' delle autorizzazioni concesse.

L'assessore: PANDOLFO (*) Come modificato dal D.A. n.6613 del 26 luglio 2000.

L'assessore: MORINELLO
 
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