Gazzetta n. 262 del 9 novembre 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DECRETO 7 novembre 2000 |
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni. |
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IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento del tesoro Visto il decreto ministeriale 21 settembre 2000 con il quale sono state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro; Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, che fissa in 41.333 miliardi di lire (pari a 2.347 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Vista la propria determinazione dell'8 gennaio 1999, n. 604663; Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 7 novembre 2000 e' pari a 48.744 miliardi di lire (pari a 25.174 milioni di euro); Decreta: Per il 15 novembre 2000 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 novembre 2001 fino al limite massimo in valore nominale di 5.250 milioni di euro. La spesa per interessi gravera' sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 2001. Ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 21 settembre 2000, i prezzi indicati dagli operatori, espressi in termini percentuali, possono variare, per tutte le tipologie di titoli, di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverra' con le modalita' indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 21 settembre 2000 citato nelle premesse. Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore undici del giorno 10 novembre 2000, con l'osservanza delle modalita' stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 21 settembre 2000. Il presente decreto verra' inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 novembre 2000 p. Il direttore generale: La Via |
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