Gazzetta n. 261 del 8 novembre 2000 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' DI SALERNO |
DECRETO RETTORALE 30 ottobre 2000 |
Modificazioni allo statuto dell'Universita'. |
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IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16; Visto lo statuto di questa Universita', emanato con decreto rettorale 2 ottobre 1996 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 242 del 15 ottobre 1996; Visto il decreto rettorale 12 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 1997 con cui sono state apportate delle modifiche allo statuto innanzi citato; Visto l'art. 73 dello statuto; Vista la deliberazione del senato accademico in data 6 giugno 2000, con la quale, acquisiti i pareri del consiglio di amministrazione e della consulta della ricerca e sentiti, per quanto di competenza, il consiglio degli studenti e la consulta del personale tecnico-amministrativo, sono state approvate a maggioranza assoluta dei componenti talune modifiche allo statuto; Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 13 ottobre 2000 prot. n. 2932, da cui risulta che non sono stati formulati rilievi sulle modifiche approvate; Decreta: Art. 1. Sono emanate le seguenti modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Salerno: Art. 3, comma 3 (II capoverso - Ricerca). Ai professori e ricercatori e' garantita la collaborazione del personale tecnico-amministrativo ed e', altresi', garantito per lo svolgimento della ricerca, l'uso di strumentazioni esistenti all'interno delle strutture scientifiche e di servizio dell'Universita', secondo modalita' definite dalle strutture stesse e nei limiti delle concorrenti esigenze di altri studiosi. Art. 4, comma 5 (Didattica). L'Universita', su proposta dei consigli delle facolta' interessate, e secondo le modalita' stabilite da specifico regolamento di Ateneo, puo' stipulare con studiosi ed esperti, anche di cittadinanza stranieri, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Universita' italiane, contratti di diritto privato per l'insegnamento nei corsi di studio tenuti secondo gli ordinamenti didattici vigenti ovvero per lo svolgimento di attivita' didattiche integrative. Art. 7, comma 5 (Programmazione dell'attivita'). Sulla base del Piano di sviluppo, l'Universita' si dota di un programma annuale di attivita'. Il programma annuale e' approvato dal senato accademico, sentiti, per quanto di competenza, il consiglio di amministrazione, la consulta della ricerca e la consulta del personale tecnico-amministrativo. Art. 8, comma 1 (Informazione). L'attivita' dell'Universita' si ispira ai principi della semplicita', dello snellimento delle procedure, della pubblicita' degli atti e dell'accesso ai documenti ed alle informazioni. Art. 8, comma 6. E' istituito l'ufficio delle relazioni con il pubblico. Art. 13 (Norme applicabili). Abrogato. Art. 15, comma 2 (Regolamento generale di Ateneo). Il regolamento generale di Ateneo e' deliberato dal senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione e la consulta della ricerca e, per quanto di competenza, il consiglio degli studenti e la consulta del personale tecnico-amministrativo. Art. 22, comma 1 (Il rettore - Funzioni). Il rettore esercita, con l'ausilio dei presidi riuniti in collegio, l'autorita' disciplinare nei confronti dei professori, dei ricercatori e degli studenti, secondo le vigenti disposizioni. Art. 23, comma 1 (Il rettore - Elezione). Il rettore dura in carica tre anni ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta; viene eletto fra i professori di prima fascia a tempo pieno in seguito alla presentazione di candidature ufficiali. Il rettore e' nominato dal Ministro. Art. 24, comma 2 (Senato accademico - Funzioni). m) delibera in merito alla disattivazione dei dipartimenti; esprime parere obbligatorio in merito alla costituzione di centri interdipartimentali ed interuniversitari di ricerca e di servizio. Art. 27 (Consiglio di amministrazione - Composizione). Il consiglio di amministrazione e' cosi' costituito: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q) il sindaco del comune di Baronissi; r) il vicepresidente del comitato dei sostenitori; Art. 28, comma 2 (Consulta della ricerca ). La consulta della ricerca e' costituita dai direttori di dipartimento dell'Universita' e da quattro rappresentanti per ciascuna delle aggregazioni di aree disciplinari CUN, presenti nell'Ateneo (allegato 1) di cui un professore di ruolo di prima fascia, un professore di ruolo di seconda fascia e due ricercatori. Il presidente, eletto tra i suoi membri, e' nominato con decreto del rettore. Art. 28, comma 3 (Consulta della ricerca). La consulta della ricerca, in particolare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) sentiti il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, delibera in merito alla costituzione di nuovi dipartimenti e alla modifica di quelli esistenti: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1) Abrogato. Art. 30, comma 1-4 (Consiglio degli studenti). 1. E' costituito il consiglio degli studenti come organo di rappresentanza a livello di Ateneo. Esso e' organo propositivo e consultivo del rettore, del senato accademico e del consiglio di amministrazione. 4. Il consiglio e' composto da due a quattro membri per ciascuna facolta', in rapporto al numero di iscritti, eletti dagli studenti della stessa. Fanno parte del consiglio due rappresentanti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Ateneo e due rappresentanti eletti dagli studenti iscritti alle scuole di specializzazione. I membri del consiglio durano in carica non piu' di due anni accademici e sono rieleggibili una sola volta. Art. 32, comma 1 (Collegio dei revisori dei conti). E' costituito il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi nominati con decreto del rettore. Al collegio dei revisori e' affidato il controllo sulla gestione finanziaria e contabile di Ateneo. Art. 34, comma 3 (Strutture scientifiche). Abrogato. Art. 35, comma 3 (Dipartimenti: Natura giuridica e funzioni). La costituzione e la modificazione dei dipartimenti avviene secondo le procedure di proposta e istruzione indicate dal regolamento di Ateneo ed e' deliberata dalla consulta della ricerca, sentiti il senato accademico e il consiglio di amministrazione; la disattivazione e' deliberata dal senato accademico. I dipartimenti possono articolarsi in sezioni. Art. 35, comma 4, lettera g). Abrogato. Art. 36, comma 3 (Dipartimenti - Composizione). Al dipartimento, inoltre, afferiscono il personale tecnico-amministrativo ad esso destinato, i dottorandi che svolgono l'attivita' di studio nel dipartimento, i borsisti ed i titolari di assegni di ricerca ad esso assegnati. Art. 36, comma 4 (Dipartimenti - Composizione). Per i dipartimenti che si riducano a meno di quindici membri tra professori e ricercatori, sono attivate le procedure di scioglimento. Art. 39, comma 3 (Il direttore di dipartimento). Il direttore resta in carica per tre anni a partire dalla data della nomina e non puo' essere rieletto consecutivamente piu' di una volta. Il direttore, terminato il secondo mandato, non puo' essere rieletto prima che siano trascorsi tre anni. Art. 39, comma 7 (Il direttore di dipartimento). Il direttore e' coadiuvato, per tutti gli adempimenti amministrativi, dal segretario amministrativo, assegnato al dipartimento con provvedimento del direttore amministrativo, sentito il direttore di dipartimento. Art. 41, comma 2 (Centri interdipartimentali o interuniversitari di ricerca). La costituzione e la disattivazione dei centri interdipartimentali o interuniversitari di ricerca e' deliberata, su proposta dei consigli di dipartimento interessati, dalla consulta della ricerca, previo parere del senato accademico e del consiglio di amministrazione. L'istituzione e il funzionamento dei centri interdipartimentali di ricerca comuni a piu' atenei sono regolati da apposite convenzioni. Art. 42, comma 4-5 (Attivita' per conto terzi). Le proposte, in quanto rispondenti ai suddetti principi, sono approvate dal consiglio di dipartimento. Le modalita' operative del presente articolo vengono definite con apposito regolamento di Ateneo. Art. 46, comma 3 (Strutture didattiche). Abrogato. Art. 53 (Consulta di facolta'). Abrogato. Art. 60 (Osservatorio sulle carriere e sugli sbocchi professionali). 1. L'Universita' promuove, anche in collaborazione e con il sostegno finanziario di altri enti, un osservatorio sulle carriere degli studenti e sugli sbocchi professionali dei laureati, con le seguenti finalita': a) operare analisi delle tendenze delle iscrizioni; b) fornire alle strutture per la didattica ed al servizio di tutorato, dati ed analisi su ritardi e tendenziali abbandoni affinche' ne rimuovano le cause; c) cooperare con le strutture di Ateneo anche al fine di promuovere iniziative per il superamento di difficolta' personali, economiche, ambientali e sociali; d) valutare, anche attraverso l'analisi dei tempi e dei modi dell'inserimento dei laureati, le prospettive del mercato del lavoro, segnalando le opportunita' esistenti nei vari settori, d'intesa con enti e imprese, pubbliche e private; e) progettare iniziative di orientamento professionale per gli studenti laureati o diplomati; f) fornire il necessario supporto tecnico-scientifico alla progettazione di attivita' formative autogestite proposte dagli studenti; 2. Per la realizzazione dei suddetti scopi, l'Universita' si puo' avvalere di competenze interne e/o esterne all'Ateneo. Art. 64, comma 3 (Direttore amministrativo). L'incarico di direttore amministrativo e' conferito, su proposta del rettore, che sente il senato accademico, dal consiglio di amministrazione, ad un dirigente delle universita', di altre amministrazioni pubbliche, ovvero anche ad estranei alle amministrazioni pubbliche di comprovata qualificazione professionale con esperienza acquisita in funzioni dirigenziali. Art. 64, comma 5 (Direttore amministrativo). Abrogato. Art. 64, comma 6 (Direttore amministrativo). Abrogato. Art. 64, comma 7 (Direttore amministrativo). Il contratto di lavoro del direttore amministrativo e' a tempo determinato di durata non superiore a tre anni rinnovabile. Si applica la normativa vigente in materia di verifica del risultato e di responsabilita' dirigenziale; a tal fine il direttore amministrativo, all'inizio di ogni anno, presenta al rettore una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente, e da questi trasmessa al consiglio di amministrazione e al senato accademico. La revoca dell'incarico di direttore amministrativo, prima della scadenza, e' disposta, su proposta del rettore, dal consiglio di amministrazione con atto motivato. Art. 65, comma 2 (Dirigenti). I dirigenti sono responsabili del risultato dell'attivita' svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. Art. 65, comma 3 (Dirigenti). Ai dirigenti sono riconosciute le indennita' di posizione e di risultato determinate annualmente dal consiglio di amministrazione in sede di approvazione del bilancio di previsione nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi e dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto. Art. 65, comma 4 (Dirigenti). All'inizio di ogni anno i dirigenti presentano al direttore amministrativo, e questi agli organi di governo dell'Ateneo, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente. Nucleo di valutazione di Ateneo (modifica l'art. 66 e viene collocato tra gli organi di Ateneo all'art. 32) 1. E' costituito, ai sensi della normativa vigente, il nucleo di valutazione di Ateneo, con il compito di verificare, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica, l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa, nonche' la qualita' dei servizi erogati. 2. Il nucleo e' composto da cinque membri esperti nel campo della valutazione, di cui almeno due esterni, nominati dal rettore, sentiti il senato accademico e il consiglio di amministrazione. 3. Il nucleo di valutazione di Ateneo: a) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attivita' didattiche; b) predispone annualmente una relazione sull'attivita' di valutazione svolta; 4. Sono assicurati al nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. 5. Il nucleo si avvale del supporto dell'ufficio pianificazione e controllo della gestione. 6. Tutte le strutture e gli organi dell'Universita' sono tenuti a fornire informazioni ed a collaborare con il nucleo di valutazione di Ateneo. Art. 74, comma 1 (Durata delle cariche). I membri non di diritto degli organi collegiali durano in carica tre anni accademici. Sono immediatamente rieleggibili o ridesignabili una sola volta. Un membro non di diritto, che sia durato in carica per due trienni consecutivi, non puo', a qualsiasi titolo, essere eletto o designato nello stesso organo prima che sia trascorso un ulteriore triennio. I membri che, per qualsiasi motivo, subentrino nell'organo rimangono in carica sino alla conclusione del triennio in corso; tale periodo non viene computato, ai fini della rieleggibilita', qualora non superi i diciotto mesi. |
| Art. 2. Considerate le modifiche innanzi riportate, gli articoli dello statuto assumono una conseguente nuova numerazione. |
| Art. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Fisciano, 30 ottobre 2000 Il rettore: Donsi' |
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