Gazzetta n. 261 del 8 novembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
CIRCOLARE 1 agosto 2000, n. 7
Modalita' di presentazione della domanda di iscrizione di esperti nella lista nazionale di ispettori preposti al controllo degli enti od organismi riconosciuti idonei ad effettuare le prove ufficiali ai fini della registrazione dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Al Ministero dell'ambiente - Ufficio di
gabinetto
Al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato - Ufficio
di gabinetto
Al Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica
Alle regioni e province autonome -
Assessorati agricoltura
e, per conoscenza:
All'Agrofarma
All'Unionchimica
Al GRIFA
All'Associazione italiana per la
protezione delle piante c/o Universita'
Cattolica
All'Associazione italiana specialisti
fitopatologi c/o Consorzio
fitosanitario obbligatorio
Alla Societa' italiana di ricerca sulla
flora infestante c/o Dip. scienze
agroambientali e produzione vegetale
Alla Confederazione nazionale
coltivatori diretti
Alla Confederazione italiana
agricoltori
Alla Confederazione generale
agricoltura italiana

Premesse.
In attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991, e successive modifiche, e' stato emanato il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, pubblicato nel supplemento ordinario n. 60 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 122 del 27 maggio 1995, relativo all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.
Detto decreto legislativo n. 194/1995 prevede, tra l'altro, che le prove di campo occorrenti ai fini dell'autorizzazione di un prodotto fitosanitario debbano essere condotte da organismi ufficialmente riconosciuti da questo Ministero e sottoposti a periodiche e regolari ispezioni volte ad accertare l'esistenza dei requisiti prescritti, nonche' la corretta esecuzione delle prove da parte dei medesimi.
In particolare e' previsto, all'art. 4, comma 8, di detto decreto legislativo, che le ispezioni di cui sopra siano svolte da ispettori iscritti preventivamente in una lista nazionale che sara' adottata con decreto del Ministro per le politiche agricole di concerto con i Ministri della sanita' e dell'ambiente.
Tale lista nazionale di ispettori sara' sottoposta ad aggiornamento annuale con apposito provvedimento di questo Ministero di concerto con i Ministeri della sanita' e dell'ambiente. Requisiti.
Gli aspiranti ispettori non appartenenti alla pubblica amministrazione devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti ai punti a), b), c) e d) di seguito specificati:
a) esperienza professionale, almeno quinquennale, in materia di prove di campo con prodotti fitosanitari; la durata di tale periodo viene ridotta proporzionalmente qualora risulti documentata la partecipazione a corsi di specializzazione post-laurea specifici nella difesa fitosanitaria od affini. La durata di tali corsi sara' considerata valida ai fmi della esperienza quinquennale richiesta;
b) diploma di laurea in scienze agrarie, scienze biologiche, chimica o equipollenti, ovvero
diploma universitario (laurea breve) nel settore delle scienze agrarie o equipollente ed ulteriori due anni di esperienza in materia di prove di campo con prodotti fitosanitari, ovvero
diploma di perito agrario o equipollente ed ulteriori cinque anni di esperienza in materia di prove di campo con prodotti fitosanitari;
c) non esercitare a qualsiasi titolo, anche temporaneo, attivita' di collaborazione o di dipendenza da societa' interessate nei settori della produzione e del commercio di prodotti fitosanitari;
d) non esercitare a qualsiasi titolo attivita' di collaborazione o di dipendenza da enti ed organismi riconosciuti ai sensi dell'art. 4, commi 5 e 7, del decreto legislativo n. 194/1995.
Gli aspiranti ispettori appartenenti alla pubblica amministrazione devono essere in possesso solo dei requisiti previsti ai precedenti punti b), c) e d) ed appartenere ai ruoli tecnici o scientifici delle amministrazioni in indirizzo;
e) ognuna delle suddette persone dovra' risultare in possesso, all'atto della domanda, dei requisiti di onorabilita' stabiliti dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 marzo 1998, n. 161, comprovato da:
dichiarazione, resa davanti a pubblico ufficiale, di possedere i requisiti di cui al decreto citato;
certificato casellario giudiziale;
certificato carichi pendenti presso la pretura e presso il tribunale;
dichiarazione, resa davanti a pubblico ufficiale, di non esser stato destinatario, in altri Stati, di provvedimenti che comportano, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilita' di cui al decreto suddetto;
certificato attestante che la persona non e' fallita o sottoposta a procedura equivalente.
Si evidenzia che le firme sulla domanda e la relativa documentazione vanno apposte a norma della legge n. 1253/1966.
Per entrambe le categorie, la prescritta certificazione antimafia sara' acquisita a cura di questa amministrazione. Modalita' di presentazione domanda.
Al fine della formazione della suddetta lista gli aspiranti ispettori appartenenti o meno alla pubblica amministrazione presentano domanda, utilizzando il fac-simile riportato in allegato 1.
La domanda deve essere inoltrata entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - ex Divisione III - Produzioni vegetali - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma.
Fatta salva la facolta' di avvalersi, nei casi consentiti, dell'autocertificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, tale domanda dovra' essere corredata della seguente documentazione:
1) curriculum professionale e copia del titolo di studio richiesto al punto b);
2) documentazione comprovante il possesso dell'esperienza pluriennale di cui al punto a);
3) dichiarazione nella quale il candidato attesti, sotto la propria responsabilita', di possedere i requisiti di cui ai punti c) e d) e si impegni alla riservatezza delle informazioni acquisite nel corso delle ispezioni e a fornire informazioni complete e veritiere al Ministero delle politiche agricole e forestali;
4) la documentazione di cui al punto e) del precedente capitolo "Requisiti".
Gli aspiranti ispettori appartenenti alla pubblica amministrazione sono esonerati dalla presentazione della documentazione di cui al punto 2 ma devono essere in possesso dell'assenso della propria amministrazione di appartenenza a far parte della lista degli ispettori.
Le segnalazioni contenute nelle domande sono esaminate da questo Ministero avvalendosi dell'apposito Comitato consultivo tecnico-scientifico "Prove sperimentali di campo" istituito con decreto ministeriale 29 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1997.
Per l'aggiornamento di detta lista vengono prese in considerazione tutte le istanze pervenute entro il mese di novembre dell'anno successivo a quello di approvazione della lista precedente.
Gli ispettori iscritti nella lista nazionale operano in conformita' con quanto stabilito dalla normativa vigente ed hanno diritto ad un compenso forfettario giornaliero da stabilirsi con apposito provvedimento.
Le risorse finanziarie necessarie per il pagamento del compenso di cui sopra provengono dal pagamento delle tariffe di cui al decreto ministeriale 25 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 92 del 21 aprile 1997. Attivita' ispettiva.
Le ispezioni riguardano la struttura di sperimentazione di enti/organismi che svolgono prove ufficiali di campo finalizzate sia alla produzione di dati di efficacia sia alla determinazione dell'entita' dei residui dei prodotti fitosanitari. Scopo dell'ispezione.
In relazione al tipo di attivita' dell'ente/organismo le ispezioni vengono svolte per determinare separatamente:
1) il grado di conformita' delle strutture e delle procedure adottate nella realizzazione di prove di campo fmalizzate alla determinazione dei residui di prodotti fitosanitari, secondo i principi fissati dall'art. 2, comma 1, punto a) del decreto interministeriale 27 novembre 1996, rispetto ai requisiti minimi stabiliti dall'art. 3, comma 1 del medesimo decreto;
2) il grado di conformita' delle strutture e delle procedure adottate nella realizzazione di prove di campo finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari, secondo i principi fissati dall'art. 2, comma 1, punto b), del decreto interministeriale 27 novembre 1996, rispetto ai requisiti minimi stabiliti dall'art. 3, comma 2, del medesimo decreto. Composizione commissione ispettiva.
Le ispezioni sono effettuate da una commissione composta da ispettori scelti dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sentito il Comitato consultivo tecnico-scientifico "Prove sperimentali di campo", fra gli iscritti nella lista nazionale.
Nella designazione dei componenti della commissione ispettiva sono esclusi coloro che nei tre anni precedenti hanno avuto rapporti di collaborazione a qualsiasi titolo con l'ente da ispezionare.
Sono altresi' esclusi tutti gli ispettori che non abbiano frequentato il corso di formazione ed aggiornamento dell'attivita' ispettiva secondo il programma stabilito dal Comitato consultivo tecnico-scientifico "Prove sperimentali di campo".
Oltre a frequentare il corso, l'ispettore e' tenuto a svolgere l'incarico ricevuto, entro i limiti temporali stabiliti dall'amministrazione salvo gravi e documentati motivi, pena la sua cancellazione dalla lista nazionale. Modalita' dell'ispezione.
Le modalita' di conduzione, la periodicita' e la durata delle ispezioni devono essere conformi alle linee guida definite dal MiPAF sentito il parere del Comitato consultivo tecnico-scientifico "Prove sperimentali di campo".
L'ente/organismo oggetto di visita ispettiva deve provvedere entro il semestre dell'anno in cui e' prevista la visita ispettiva al pagamento delle tariffe previste dal decreto ministeriale 25 febbraio 1997, n. 31492, sul c/c postale n. 12451019 intestato a "Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - Comitato consultivo tecnico scientifico DM 29/1/97 - Ispettori ministeriali. Decreto lgs.vo 17/3/95", pena la sospensione del riconoscimento ufficiale oggetto della verifica.
Gli ispettori iscritti nella lista nazionale hanno il compito di verificare che gli enti ed organismi riconosciuti per eseguire le prove di campo con prodotti fitosanitari operino nel rispetto della normativa vigente in materia.
Nello svolgimento delle loro funzioni gli ispettori, accompagnati dal responsabile dell'ente/organismo o suo delegato, hanno libero accesso a tutti i locali e campi sperimentali ed a tutte le informazioni che ritengano necessarie.
Gli ispettori nel redigere il verbale d'ispezione devono astenersi dall'esprimere qualsiasi giudizio o valutazione in merito alla necessita' dell'esecuzione delle prove, agli obiettivi raggiunti ed all'interpretazione dei risultati. Valutazione delle ispezioni.
La Commissione ispettiva deve trasmettere entro quindici giorni il verbale di ispezione al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - ex Divisione III - Produzioni vegetali - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, al fine della sua valutazione da parte del Comitato consultivo "Prove sperimentali di campo".
Il Ministero delle politiche agricole e forestali, comunica entro sessanta giorni dalla valutazione adottata dal Comitato agli enti/organismi interessati l'esito dell'ispezione effettuata. Qualora la valutazione del Comitato sia negativa, il MiPAF puo' richiedere all'ente/organismo interessato gli adeguamenti ritenuti necessari al mantenimento del riconoscimento ovvero disporre la revoca del predetto riconoscimento ufficiale.
In tali casi l'ente/organismo interessato puo' presentare al Ministero delle politiche agricole e forestali le proprie controdeduzioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra.
Roma, 1o agosto 2000
Il Ministro: Pecoraro Scanio Registrata alla Corte dei conti il 4 ottobre 2000 Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 139
 
----> Vedere Allegato da pag. 73 a pag. 74 della G.U. <----
 
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