Gazzetta n. 261 del 8 novembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 9 agosto 2000
Recepimento delle direttive della Commissione n. 99/66/CE, n. 99/67/CE, n. 99/68/CE e n. 99/69/CE del 28 giugno 1999, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, in applicazione del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Vista la direttiva n. 98/56/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali;
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n.151 relativo all'attuazione della direttiva n. 98/56/CE del Consiglio del 20 luglio 1998;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 535, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/682/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1991, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/683/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1991 che modifica la direttiva n. 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;
Visto il decreto 31 gennaio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
Visto il decreto 14 aprile 1997, relativo al recepimento delle direttive delle Commissioni n. 93/49/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/63/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/78/CEE del 21 settembre 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali, appartenenti ai generi, alle specie o agli ibridi elencati nell'allegato I;
Vista la direttiva n. 99/66/CE della Commissione del 28 giugno 1999 che stabilisce le modalita' relative alle etichette o ad altri documenti rilasciati dal fornitore ai sensi della direttiva n. 98/56/CE del Consiglio;
Vista la direttiva n. 99/67/CE della Commissione del 28 giugno 1999 recante modifica della direttiva 93/47/CEE che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e per le piante ornamentali, prevista dalla direttiva n. 91/682/CEE del Consiglio;
Vista la direttiva n. 99/68/CE della Commissione del 28 giugno 1999 recante disposizioni di applicazione supplementari riguardanti gli elenchi delle varieta' di piante ornamentali tenuti dai fornitori a norma della direttiva n. 98/56/CE del Consiglio;
Vista la direttiva n. 99/69/CE della Commissione del 28 giugno 1999 che abroga la direttiva 93/63/CEE che stabilisce le disposizioni di applicazione concernenti la sorveglianza ed il controllo dei fornitori e degli stabilimenti ai sensi della direttiva 91/682/CEE del Consiglio;
Considerata la necessita' di recepire le direttive della Commissione n. 99/66/CE, n. 99/67/CE, n. 99/68/CE e n. 99/69/CE del 28 giugno 1999, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge n. 183/1987;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto ha per oggetto le disposizioni di applicazione per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151.
 
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) "centro aziendale": unita' produttiva autonoma stabilmente costituita, presso la quale sono tenuti i registri ed i documenti previsti;
b) "campo di produzione": unita' produttiva dipendente da un centro aziendale sito nella stessa o in altra regione;
 
Art. 3.
Requisiti fitosanitari dei materiali
1. Fatte salve le disposizioni del decreto 31 gennaio 1996 e successive modificazioni, il materiale di moltiplicazione delle piante ornamentali dev'essere, almeno ad una ispezione visiva, sostanzialmente privo di organismi nocivi o malattie - nonche' dei relativi indizi o sintomi - tali da compromettere la sua qualita' e da ridurre la possibilita' di utilizzarlo come materiale di moltiplicazione; in particolare, dev'essere privo degli organismi o delle malattie elencati nell'allegato I del presente decreto, per quanto concerne il genere o la specie considerati.
 
Art. 4.
Requisiti di identita' varietale
1. I materiali di moltiplicazione commercializzati devono avere l'identita' e la purezza del genere o della specie o, se del caso, del gruppo di piante cui appartengono e, se commercializzati o destinati ad essere commercializzati con riferimento alla varieta', devono avere altresi' l'identita' e la purezza della stessa varieta'.
2. Riguardo a varieta' per le quali sia gia' stata presentata domanda di riconoscimento dei diritti dei costitutori o di iscrizione al registro nazionale, si deve utilizzare, finche' non sia concessa l'autorizzazione, il riferimento al selezionatore o il nome da lui proposto.
3. La domanda di iscrizione al registro nazionale deve essere presentata conformemente all'allegato II, corredata da schede descrittive conformi agli orientamenti internazionali proposti dall'Unione protezione novita' vegetali (U.P.O.V.).
 
Art. 5.
Requisiti degli elenchi delle varieta' tenuti dai fornitori
1. Gli elenchi delle varieta' tenuti dai fornitori ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151, devono fornire le seguenti informazioni:
a) la denominazione della varieta' e gli eventuali sinonimi comunemente noti;
b) le indicazioni riguardanti il mantenimento della varieta' e il sistema di moltiplicazione applicato;
c) la descrizione della varieta' almeno sulla base delle caratteristiche e delle loro espressioni, conformemente alle disposizioni relative alle domande di concessione della privativa comunitaria per i ritrovati vegetali, qualora applicabili;
d) le indicazioni, per quanto possibile, sugli elementi che differenziano la varieta' dalle altre maggiormente somiglianti.
2. I fornitori la cui attivita' si limita alla sola distribuzione di materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, prodotte da altri, sono esonerati dagli obblighi di cui alle lettere b) e d) del comma precedente.
 
Art. 6.
Registrazione del fornitore
1. Il fornitore che intende essere registrato ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151, deve presentare apposita domanda al servizio fitosanitario regionale competente per territorio dove ha la sede legale, secondo la procedura di cui all'art. 20 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, specificando le attivita' che si intraprendono nell'ambito del presente decreto. Qualora la ditta rientri tra quelle tenute ad iscriversi al registro ufficiale dei produttori, a norma del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, puo' essere presentata un'unica domanda.
2. Qualora il fornitore abbia centri aziendali ubicati in regioni diverse da quella ove e' situata la sede legale, deve inoltrare domanda di registrazione anche ai servizi fitosanitari regionali competenti per territorio. Nel caso che l'attivita' svolta in regione diversa da quella della sede legale non contempli un centro aziendale, ma solo campi di produzione o depositi, e' sufficiente inviare ai servizi fitosanitari regionali competenti copia della domanda di registrazione nonche' del certificato di iscrizione al registro ufficiale dei produttori, non appena acquisito.
 
Art. 7.
Identificazione dei punti critici
1. Ai fini dell'identificazione dei punti critici di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151, i fornitori devono attenersi alle linee guida riportate nell'allegato III al presente decreto.
 
Art. 8.
Idoneita' dei laboratori
1. I titolari dei laboratori che intendono effettuare analisi per il controllo dello stato fitosanitario e di rispondenza varietale dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali devono presentare domanda al servizio fitosanitario regionale competente indicando i tipi di analisi e le specie vegetali su cui si intende operare.
2. I laboratori per poter ottenere il riconoscimento a svolgere analisi, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151, devono possedere, almeno le apparecchiature necessarie allo svolgimento delle analisi per ogni gruppo di organismi nocivi secondo le metodologie in uso riconosciute scientificamente ed essere condotti da personale tecnico-scientifico qualificato.
3. I laboratori che intendono effettuare prove di rispondenza varietale devono disporre di attrezzature per la determinazione delle impronte genomiche o per la valutazione dei caratteri fenotipici; in quest'ultimo caso devono disporre anche di adeguati campi parcellari.
4. Se il titolare di un laboratorio intende svolgere analisi diverse da quelle per cui e' stato riconosciuto idoneo, deve acquisire specifico riconoscimento.
5. Il Servizio fitosanitario competente esamina le domande presentate dai laboratori e provvede all'eventuale riconoscimento d'idoneita', dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali.
 
Art. 9.
Documento di commercializzazione
1. Le etichette o i documenti rilasciate dal fornitore ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151, devono essere di materiale adatto, non essere mai stati utilizzati in precedenza, stampati almeno in italiano e devono contenere le seguenti diciture:
a) indicazione "qualita' CE";
b) indicazione "Italia" oppure "I";
c) indicazione del servizio fitosanitario regionale competente;
d) numero di registrazione del fornitore;
e) numero di serie, di settimana o di lotto;
f) denominazione botanica;
g) denominazione varietale, se del caso; nel caso di portinnesti: denominazione varietale o sua designazione;
h) denominazione del gruppo di piante, se del caso;
i) quantitativo;
j) nel caso di importazioni da paesi terzi, il nome del paese di produzione.
3. Qualora il materiale sia scortato da passaporto delle piante quest'ultimo puo' costituire, se il fornitore lo desidera, l'etichetta o il documento di commercializzazione. Vanno tuttavia fornite l'indicazione "qualita' CE" e, se del caso, il riferimento alla denominazione varietale, al portinnesto o al gruppo di piante. Nel caso di importazione da paesi terzi, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151, va indicato anche il nome del paese di produzione. Tale informazione puo' figurare sullo stesso documento che contiene il passaporto delle piante ma deve essere chiaramente distinta.
4. I fornitori che importano materiali di moltiplicazione da paesi terzi, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151, al fine di assicurare che i materiali presentino garanzie equivalenti, devono produrre apposita dichiarazione sotto la propria responsabilita' a norma della legge n. 15 del 1968 e successive modifiche.
5. Nel caso di commercializzazione di materiali di moltiplicazione rivolta a persone non impegnate professionalmente nella produzione o nella vendita delle piante ornamentali o dei materiali di moltiplicazione, i requisiti relativi all'etichettatura possono essere circoscritti alla denominazione botanica, al nome comune o alla varieta' qualora esistente.
 
Art. 10.
Norme transitorie
1. I fornitori gia' registrati ai sensi del decreto 31 gennaio 1996 sono considerati registrati ai sensi dell'art. 7 del presente decreto a condizione che specifichino le attivita' che intraprendono nell'ambito del presente decreto, tramite comunicazione scritta ai servizi fitosanitari competenti, impegnandosi ad adempiere agli obblighi conseguenti.
 
Art. 11.
Abrogazioni
1. Il decreto 14 aprile 1997 e' abrogato.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 agosto 2000
Il Ministro: Pecoraro Scanio Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2000 Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 142
 
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