Gazzetta n. 261 del 8 novembre 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2000, n. 324
Regolamento recante disposizioni in materia di accesso alla qualifica di dirigente, a norma dell'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e in particolare l'articolo 28 come sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, e l'articolo 36-ter inserito dal medesimo decreto legislativo;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 maggio 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento viene emanato in attuazione dell'articolo 28, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, e definisce i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici, nonche' le modalita' di svolgimento dei concorsi per esami, attraverso i quali e' consentito l'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, di cui al medesimo articolo 28.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione e' il seguente:
"Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato
e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi
alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- Il testo dell'art. 28 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione
delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego, a norma
dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come
sostituito dall'art. 10 del decreto legislativo 29 ottobre
1998, n. 387 (Ulteriori disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni, e del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 80), e' il seguente:
"Art. 28 (Accesso alla qualifica di dirigente). - 1.
L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo nelle
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e
negli enti pubblici non economici avviene esclusivamente a
seguito di concorso per esami.
2. In sede di programmazione del fabbisogno di
personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, sono determinati i posti di dirigente da coprire
con due distinte procedure concorsuali, cui possono
rispettivamente partecipare:
a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche
amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto
almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni
funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il
possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle
amministrazioni statali reclutati a seguito di
corso-concorso, il periodo di servizio e' ridotto a quattro
anni. Sono, altresi', ammessi soggetti in possesso della
qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non
ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2,
muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno
due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi
coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o
equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non
inferiore a cinque anni;
b) i soggetti muniti di laurea nonche' di uno dei
seguenti titoli: diploma di specializzazione, dottorato di
ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da
istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da
primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo
modalita' di riconoscimento disciplinate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Sono
ammessi, altresi', soggetti in possesso della qualifica di
dirigente in strutture private, muniti del diploma di
laurea, che hanno svolto per almeno cinque anni le funzioni
dirigenziali.
3. Con regolamento governativo di cui all'art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti,
sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione,
distintamente per i concorsi di cui alle lettere a) e b)
del comma 2:
a) i criteri per la composizione e la nomina delle
commissioni esaminatrici;
b) le modalita' di svolgimento delle selezioni.
4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1,
anteriormente al conferimento del primo incarico
dirigenziale, frequentano un ciclo di attivita' formative
organizzato dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione e disciplinato dal regolamento di cui
all'art. 29, comma 5. Tale ciclo comprende anche
l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere,
enti o organismi internazionali, istituti o aziende
pubbliche o private. Per i vincitori dei concorsi di cui
alla lettera a) del comma 2, il regolamento puo' prevedere
che il ciclo formativo, di durata complessivamente non
superiore a dodici mesi, si svolga anche in collaborazione
con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero
primarie istituzioni formative pubbliche o private.
5. Ai vincitori dei concorsi di cui al comma 1, sino al
conferimento del primo incarico, spetta il trattamento
economico appositamente determinato dai contratti
collettivi.
6. I concorsi di cui al comma 2 sono indetti dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli enti pubblici
non economici provvedono a bandire direttamente i concorsi
di cui alla lettera a) del comma 2.
7. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di
accesso delle qualifiche dirigenziali delle carriere
diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle
Forze armate e dei Vigili del fuoco".
- Il testo dell'art. 36-ter del decreto legislativo n.
29/1993 e' il seguente:
"Art. 36-ter (Accertamento delle conoscenze
informatiche e di lingue straniere nei concorsi pubblici).
- 1. A decorrere dal 1o gennaio 2000 i bandi di concorso
per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, prevedono l'accertamento della
conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche piu' diffuse e di almeno una
lingua straniera.
2. Per i dirigenti il regolamento di cui all'art. 28
definisce il livello di conoscenza richiesto e le modalita'
per il relativo accertamento.
3. Per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello
Stato, con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sono stabiliti i
livelli di conoscenza, anche in relazione alla
professionalita' cui si riferisce il bando, e le modalita'
per l'accertamento della conoscenza medesima. Il
regolamento stabilisce altresi' i casi nei quali il comma 1
non si applica".
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, reca:
"Ulteriori disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
80".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni,
prevede: "Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
26 febbraio 1999, n. 150, concerne: "Regolamento recante
disciplina delle modalita' di costituzione e tenuta del
ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati
informatica della dirigenza, nonche' delle modalita' di
elezione del componente del Comitato dei garanti".
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
il seguente:
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 28, comma 3, lettere a) e b)
del decreto legislativo n. 29/1993 si veda nelle note alle
premesse.



 
Art. 2.
Programmazione

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, i posti di dirigente da coprire con l'attivazione delle due distinte procedure concorsuali di cui all'articolo 28, comma 2, lettera a) e b), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono determinati in sede di programmazione del fabbisogno di personale.



Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1997,
n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica) e' il seguente:
"Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di
potenziamento e di incentivazione del part-time). - 1. Al
fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di
ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei
servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni
pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui
alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il
personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo
dei dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche
omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato
entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo
della riduzione complessiva del personale in servizio alla
data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1
per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al
31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene
assicurata una riduzione complessiva del personale in
servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto
al numero delle unita' in servizio alla data del
31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una
ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto
al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno
2001 deve essere realizzata una riduzione di personale
inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n.
68. Nell'ambito della programmazione e delle procedure di
autorizzazione delle assunzioni, deve essere
prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli
addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999.
2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle
percentuali annue di riduzione del personale di cui al
comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno
precedente, separatamente per i Ministeri e le altre
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
per gli enti pubblici non economici con organico superiore
a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai
predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il primo
bimestre di ogni anno.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di
riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi
all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il
rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del
personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, definisce preliminarmente le priorita' e le
necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in
particolare delle correlate esigenze di introduzione di
nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo
semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri
determina il numero massimo complessivo delle assunzioni
delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle
cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano
comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da
trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e
possono essere risposte esclusivamente presso le sedi che
presentino le maggiori carenze di personale. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina
autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla
generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di
reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a
decorrere allo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
criteri, modalita' e termini anche differenziati delle
assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle
specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno
adempimento dei compiti istituzionali.
3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli
obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione
funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste
di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da
una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e
riqualficazione, adottate o in corso, finalizzate alla
definizione di modelli organizzativi rispondenti ai
principi di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai
compiti e ai programmi, con specifico riferimento,
eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
da fornire all'utenza. Le predette richieste sono
sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini
dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa
istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. L'istruttoria e' diretta a riscontrare le
effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e
l'impraticabilita' di soluzioni alternative collegate a
procedure di mobilita' o all'adozione di misure di
razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, nonche' per gli enti
pubblici non economici con organico superiore a duecento
unita', i contratti integrativi sottoscritti, corredati da
una apposita relazione tenico-finanziaria riguardante gli
oneri derivanti dall'applicazione della nuova
classificazione del personale, certificata dai competenti
organi di controllo, di cui all'art. 52, comma 5, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, che, entro trenta giorni
dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi dell'art.
45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica
puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel
caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti
riprendono le trattative.
4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da
1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita'
di personale, secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a
15.
5. Per il potenziamento delle attivita' di controllo
dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri
e le modalita' di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400
unita' di personale.
6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di
lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
300 unita' di personale destinate al servizio ispettivo
delle direzioni provinciali e regionali del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e di 300 unita' di
personale destinate all'attivita' dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a
destinare un numero non inferiore di unita' al servizio
ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le
modalita', nonche' i processi formativi, per disciplinare
il passaggio, in ambito regionale, del personale delle
amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
servizio ispettivo delle direzioni regionali e provinciali
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri
e modalita':
a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale
corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali,
per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in
relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del
Ministero delle finanze;
b) il numero dei posti da mettere a concorso nella
settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione
territoriale e' determinato sulla base della somma delle
effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici
aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima,
fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della
provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili
professionali di settima, ottava e nona qualifica
funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche,
la disponibilita' dei posti vacanti. Per il profilo
professionale di ingegnere direttore la determinazione dei
posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse
modalita', avendo a riferimento il profilo professionale
medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore
appartenente alla nona qualifica funzionale;
c) i concorsi consistono in una prova attitudinale
basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
contabile, economico e finanziario, per svolgere le
funzioni del corrispondente profilo professionale. I
candidati che hanno superato positivamente la prova
attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio
interdisciplinare;
d) la prova attitudinale deve svolgersi
esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni
territoriali;
e) ciascun candidato puo' partecipare ad una sola
procedura concorsuale.
9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le
disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della
legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria
unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della
stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto
economico, nonche' quelle di cui al comma 2 dell'art. 43
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni.
10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto e
prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
individua all'interno del contingente di cui all'art. 55,
comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali
composte da personale di alta professionalita' destinato ad
operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e
del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa
specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il
personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi
del comma 5, nonche' altri funzionari gia' addetti agli
specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza
professionale e formativa, secondo criteri e modalita' di
carattere oggettivo.
11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui
al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle
dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori
alla settima nella misura complessiva corrispondente al
personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai
sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli
ruoli.
12. Il comma 47 dell'art. 1 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e' sostituito dal seguente:
"47. Per la copertura dei posti vacanti e graduatorie
dei concorsi pubblici per il personale del Servizio
sanitario nazionale, approvate successivamente ai
31 dicembre 1993, possono essere utilizzate fino al
31 dicembre 1998 .
13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai
sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
conservano validita' per un periodo di diciotto mesi dalla
data della loro approvazione.
14. Per far fronte alle esigenze connesse con la
salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree
soggette a rischio sismico il Ministero per i beni
culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto
dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
organiche complessive, ad assumere 600 unita' di personale
che in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli
profili professionali, ferme restando le dotazioni di
ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono
effettuate tramite concorsi da espletare anche su base
regionale mediante una prova attitudinale basata su una
serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
contabile, informatico, per svolgere le funzioni del
corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
superato con esito positivo la prova attitudinale sono
ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare.
Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per
almeno un anno, in corrispondente professionalita', ai
piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge
21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere,
nel limite di 200 unita' complessive, con le procedure
previste dal comma 3, personale dotato di alta
professionalita', anche al di fuori della dotazione
organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla
predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti
legislativi di attribuzione di nuove e specifiche
competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si
applicano per le assunzioni di cui al presente comma le
disposizioni previste dai commi 8 e 11.
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono
subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
espletati le cui graduatorie siano state approvate a
decorrere dal 1o gennaio 1994 secondo quanto previsto
dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art.
12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di
mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di
entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli
ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il
31 dicembre 1998.
18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove
assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazione
da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo
semestre di ciascun anno, anche la percentuale del
personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a
tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili,
salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non
puo' comunque essere inferiore al 50 per cento delle
assunzioni autorizzate. Per le amministrazioni che non
hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale
pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le
assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate
deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale.
L'eventuale trasformazione a tempo pieno puo' intervenire
purche' cio' non comporti riduzione complessiva delle
unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale.
18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno
ridotto per il personale non sanitario con qualifica
dirigenziale che non sia preposto alla titolarita' di
uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico
secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali
di lavoro.
19. Le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai princi'pi di
cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata
delle spese di personale.
20. Gli enti pubblici non economici adottano le
determinazioni necessarie per attuazione dei princi'pi di
cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri
ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese
per il personale. Agli enti pubblici non economici con
organico superiore a 200 unita' si applica anche il
disposto di cui ai commi 2 e 3.
20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si
applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo
restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le
proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai princi'pi di
riduzione complessiva della spesa di personale, in
particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3,
3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche
mediante l'incremento della quota di personale ad orario
ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel
quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della
programmazione e giustificate dai processi di riordino o di
trasferimento di funzioni e competenze. Per le universita'
restano ferme le disposizioni dell'art. 51.
20-ter. Le ulteriori economie conseguenti
all'applicazione del presente articolo, realizzate in
ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non
economici con organico superiore a duecento unita', sono
destinate, entro i limiti e con le modalita' di cui

all'art. 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione
integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi
nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del
personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai
sensi del predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e
gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria
consistenza di personale di una percentuale superiore allo
0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di
riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque
utilizzare le maggiori economie conseguite.
21. Per le attivita' connesse all'attuazione del
presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica possono avvalersi di personale
comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga
al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto
1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'.
22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997,
n. 59, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad
avvalersi, per non piu' di un triennio, di un contingente
integrativo di personale in posizione di comando o di fuori

ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unita', appartenente
alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, nonche' ad enti pubblici economici. Si applicano le
disposizioni previste dall'art. 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127.
Il personale di cui al presente comma mantiene il
trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o
degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a
carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui
al presente comma sono attribuiti l'indennita' e il
trattamento economico accessorio spettanti al personale di
ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, se piu'
favorevoli. Il servizio prestato presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' valutabile ai fini della
progressione della carriera e dei concorsi.
23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1o ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 novembre 1996, n. 608, le parole: "31 dicembre 1997 sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998 . Al comma 18
dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come
modificato dall'art. 6, comma 18, lettera c), della legge
15 maggio 1997, n. 127, le parole "31 dicembre 1997 sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998 . L'eventuale
trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n.
549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di
cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita' complessiva
di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37
del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio
ausiliario di leva nelle Forze di polizia, e' incrementato
di 3.000 unita', da assegnare alla Polizia di Stato,
all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di
finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni
organiche. A decorrere dall'anno 1999 e' disposto un

ulteriore incremento di 2.000 unita' da assegnare all'Arma
dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di
programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al
presente articolo.
25. Al fine di incentivare la trasformazione del
rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a
tempo parziale e garantendo in ogni caso che cio' non si
ripercuota negativamente sulla funzionalita' degli enti
pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli
comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
puo' prevedere che i trattamenti accessori collegati al
raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di
progetti, nonche' ad altri istituti contrattuali non
collegati alla durata della prestazione lavorativa siano
applicati in favore del personale a tempo parziale anche in

misura non frazionata o non direttamente proporzionale al
regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma
58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto
dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. In
mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui
l'attivita' che il dipendente intende svolgere sia in
palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato
provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di
appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica.
26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data
di entrata in vigore della presente legge, sono esaminate
d'ufficio secondo i criteri e le modalita' indicati al
comma 25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del
dipendente.
27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di
lavoro a tempo parziale, si applicano al personale
dipendente delle regioni e degli enti locali finche' non
diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto
normativo.
28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1,
comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo
della Guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di
polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel
corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, non e' opponibile il
segreto d'ufficio".
- Per il testo dell'art. 28, comma 2, lettere a) e b)
del decreto legislativo n. 29/1993 si veda nelle note alle
premesse.



 
Art. 3.
Concorsi per esami

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica bandisce, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, i concorsi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e relativamente agli enti pubblici non economici, i concorsi di cui alla lettera b) del medesimo comma.
2. Gli enti pubblici non economici provvedono a bandire direttamente i concorsi di cui all'articolo 28, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, applicando le disposizioni del presente regolamento.



Nota all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 28, comma 2, lettere a) e b)
del decreto legislativo n. 29/1993 si veda nelle note alle
premesse.



 
Art. 4.
Commissioni esaminatrici

1. Le commissioni esaminatrici sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, salvo nel caso di concorsi indetti da enti pubblici non economici, i quali vi provvedono direttamente, e sono composte da almeno tre membri, di cui uno con funzioni di presidente.
2. Per i concorsi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il presidente e' scelto fra i dirigenti di amministrazioni pubbliche che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali ovvero tra i magistrati del Consiglio di Stato o avvocati dello Stato, nonche' tra i professori di prima fascia di universita' statali o equiparate, anche collocati a riposo.
3. Gli altri due o piu' componenti sono scelti fra dirigenti dello Stato e di enti pubblici non economici, professori di ruolo di universita' statali o equiparate, anche straniere, nonche' esperti nelle materie di esame oggetto dei concorsi.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente all'area professionale C.
5. Le commissioni esaminatrici sono integrate da uno o piu' componenti esperti nelle lingue straniere oggetto del concorso e da uno o piu' componenti esperti di informatica.
6. I provvedimenti di nomina delle commissioni esaminatrici indicano anche uno o piu' supplenti per ciascun componente.



Nota all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 28, comma 2, lettere a) e b)
del decreto legislativo n. 29/1993 si veda nelle note alle
premesse.



 
Art. 5.
Modalita' di svolgimento della procedura selettiva
di cui all'articolo 28, comma 2, lettera a),
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

1. Il concorso per esami, al quale possono partecipare i soggetti di cui all'articolo 28, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, consiste in due prove scritte ed in una prova orale, su materie individuate sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione, nonche' le amministrazioni interessate, e specificate nel bando di concorso:
a) le due prove scritte sono volte ad accertare la preparazione del candidato sia sotto il profilo teorico sia sotto quello applicativo-operativo. La prima prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su tematiche in ambito giuridico-economico e/o storico-sociale e/o tecnico-scientifico a carattere generale, in relazione alle professionalita' richieste, con riflessi su materie attinenti allo svolgimento delle funzioni dirigenziali ed e' mirata ad accertare l'attitudine all'analisi di fatti e di avvenimenti, nonche' alla riflessione critica. La seconda prova scritta consiste nella risoluzione di un caso in ambito giuridico-amministrativo e/o gestio-nale-organizzativo, ed e' mirata a verificare l'attitudine all'analisi e la soluzione di problemi inerenti le funzioni dirigenziali da svolgere. Il bando di concorso stabilisce la votazione minima prevista per ciascuna delle due prove scritte ai fini dell'ammissione dei candidati alla prova orale. Il bando di concorso puo' altresi' prevedere un numero massimo di candidati da ammettere alla prova orale;
b) la prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare che verte sulle materie indicate nel bando di concorso, e mira ad accertare la preparazione e la professionalita' del candidato nonche' l'attitudine, anche valutando l'esperienza professionale posseduta, all'espletamento delle funzioni dirigenziali. Nell'ambito della prova orale e' altresi' accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dai candidati tra quelle indicate nel bando, attraverso la lettura e la traduzione di testi, nonche' mediante una conversazione, in modo tale da riscontrare il possesso di un'adeguata e completa padronanza degli strumenti linguistici, ad un livello avanzato. In occasione della prova orale e' accertata la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa, nonche' la conoscenza delle problematiche e delle potenzialita' organizzative connesse all'uso degli strumenti informatici. Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale;
c) il punteggio complessivo dei candidati idonei e' attribuito in centesimi e determinato sommando i voti riportati nelle due prove scritte e il voto riportato nella prova orale.



Nota all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 28, comma 2, lettera a), del
decreto legislativo n. 29/1993 si veda nelle note alle
premesse.



 
Art. 6.
Modalita' di svolgimento della procedura selettiva
di cui all'articolo 28, comma 2, lettera b),
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

1. Il concorso per esami al quale possono partecipare i soggetti di cui all'articolo 28, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, consiste in due prove scritte e in una prova orale, su materie individuate sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione e specificate nel bando di concorso:
a) le due prove scritte sono volte ad accertare la preparazione del candidato sia sotto il profilo teorico sia sotto quello applicativo-operativo. La prima prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su tematiche specificate nel bando di concorso, di ambito giuridico-economico e/o storico-sociale e/o tecnico-scientifico a carattere generale, in relazione alle professionalita' richieste, con riflessi su materie attinenti allo svolgimento delle funzioni dirigenziali ed e' mirata ad accertare l'attitudine all'analisi di fatti e di avvenimenti, nonche' alla riflessione critica. La seconda prova scritta consiste nella risoluzione di un caso in ambito giuridico-amministrativo e/o gestionale-organizzativo, ed e' mirata a verificare l'attitudine all'analisi e alla soluzione di problemi inerenti le funzioni dirigenziali. Il bando di concorso stabilisce la votazione minima prevista per ciascuna delle due prove scritte ai fini dell'ammissione dei candidati alla prova orale. Il bando di concorso puo' altresi' prevedere un numero massimo di candidati da ammettere alla prova orale;
b) la prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare che verte sulle materie indicate nel bando di concorso e mira a verificare la preparazione nonche' l'attitudine all'espletamento delle funzioni dirigenziali. Nell'ambito della prova orale e' altresi' accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dai candidati tra quelle indicate nel bando, attraverso la lettura e la traduzione di testi, nonche' mediante una conversazione in modo tale da riscontrare il possesso di un'adeguata e completa padronanza degli strumenti linguistici, ad un livello avanzato. In occasione della prova orale e' accertata la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa, nonche' la conoscenza delle problematiche e delle potenzialita' organizzative connesse all'uso degli strumenti informatici. Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale;
c) il punteggio complessivo dei candidati idonei e' attribuito in centesimi e determinato sommando i voti riportati nelle due prove scritte e il voto riportato nella prova orale.
2. Le modalita' di riconoscimento dei titoli post-universitari previsti come requisiti per l'accesso alla procedura selettiva di cui al presente articolo, sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 28, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.



Nota all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 28, comma 2, lettera b), del
decreto legislativo n. 29/1993 si veda nelle note alle
premesse.



 
Art. 7.
Prove preselettive

1. In entrambe le procedure concorsuali di cui agli articoli 5 e 6, nel caso in cui il numero dei candidati sia pari o superiore a 5 volte il numero dei posti messi a concorso, puo' essere prevista una prova preselettiva per determinare l'ammissione dei candidati alle successive prove scritte. Il test preselettivo e' articolato in quesiti a risposta multipla riguardanti l'accertamento della conoscenza delle materie previste dal bando di concorso, ivi compresa la lingua straniera prescelta dal candidato, nonche' del possesso delle capacita' attitudinali, con particolare riferimento alle capacita' di analisi, di sintesi, di logicita' del ragionamento e di orientamento alla soluzione dei problemi. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. Sulla base dei risultati di tale prova e' ammesso a sostenere le successive prove scritte un numero di candidati non superiore al triplo dei posti messi a concorso.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, puo' affidare la predisposizione dei test preselettivi a qualificati istituti pubblici e privati. Le prove preselettive possono essere gestite con l'ausilio di societa' specializzate.
 
Art. 8.
Termine delle procedure concorsuali

1. Le procedure concorsuali di cui all'art. 5 devono essere ultimate entro sei mesi dalla prima prova scritta e quelle di cui all'art. 6 del medesimo decreto entro nove mesi dalla prima prova scritta.
 
Art. 9.
Ciclo di attivita' formative
1. Anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, i vincitori dei concorsi sono tenuti a frequentare cicli di attivita' formative organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. I cicli comprendono un periodo di attivita' didattica e un periodo di applicazione pratica.
2. I cicli formativi si svolgono secondo il programma predisposto per ciascuno di essi dalla Scuola in relazione alle due distinte procedure concorsuali previste dagli articoli 5 e 6 e tenendo conto, anche ai fini della durata complessiva e della loro articolazione, delle specifiche metodologie formative di volta in volta previste in relazione ai fabbisogni professionali da soddisfare, e di eventuali periodi di integrazione tra i diversi cicli formativi.
3. Per i vincitori dei concorsi di cui all'articolo 5, il ciclo formativo ha una durata massima non superiore a 12 mesi e si deve articolare in un periodo di attivita' didattica non inferiore al sessanta per cento dell'intera durata e in un periodo di applicazione non inferiore al trenta per cento dell'intera durata.
4. Per i vincitori dei concorsi di cui all'articolo 6 il ciclo formativo ha una durata massima non superiore a 18 mesi e si deve articolare in un periodo di attivita' didattica non inferiore al trenta per cento dell'intera durata e in un periodo di applicazione non inferiore al sessanta per cento dell'intera durata.
5. I periodi dedicati alla didattica e all'applicazione sono distribuiti nell'arco temporale del ciclo formativo secondo il programma stabilito dalla Scuola.
6. I periodi di applicazione possono svolgersi presso amministrazioni italiane o straniere, enti o organismi internazionali, aziende pubbliche o private, secondo modalita' che assicurino l'acquisizione di un ampio spettro di esperienze professionali.
7. L'attivita' didattica e' di regola organizzata in modo da assicurare che parte di essa si svolga in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private. Per i vincitori dei concorsi di cui all'articolo 5 tali forme di collaborazione devono comunque riguardare almeno un terzo delle attivita' didattiche previste dal ciclo formativo.
8. Il programma di ciascun ciclo formativo deve comunque prevedere tempi e modalita' di valutazione sia delle attivita' didattiche sia di quelle svolte nell'ambito dei periodi di applicazione, con la verifica del livello di professionalita' acquisito al termine del ciclo. Per ciascun partecipante la Scuola annota su un'apposita scheda curriculare i risultati della valutazione continua e della verifica finale.
 
Art. 10.
Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, per le parti non incompatibili. Le graduatorie finali dei concorsi banditi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale e rese consultabili via Internet. Gli enti pubblici non economici provvedono, per i concorsi banditi direttamente ai sensi dell'art. 3, mediante pubblicazione sui propri bollettini ufficiali.



Nota all'art. 10:
- Per il titolo del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si veda nelle note alle
premesse.



 
Art. 11.
Norme transitorie

1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, la Scuola superiore della pubblica amministrazione modifica il bando di concorso del 6 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 41 del 29 maggio 1998 adeguandolo alle disposizioni contenute nel presente regolamento relative alle prove concorsuali e alla predisposizione dei cicli formativi previsti per i concorsi di cui all'articolo 6. I requisiti di ammissione rimangono regolati dalle disposizioni vigenti al momento del bando del 6 aprile 1998.
2. La quota di posti di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, per i quali sono ammessi a partecipare candidati anche se non in possesso del previsto titolo post-universitario, e' determinata nella misura del settanta per cento dei posti messi a concorso con il primo bando e del cinquanta per cento dei posti messi a concorso con il secondo bando.



Nota all'art. 11:
- Il testo dell'art. 24, comma 2, del citato decreto
legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, e' il seguente:
"2. I corsi concorsi per i quali siano in atto le prove
di esame proseguono secondo la normativa vigente al momento
del bando. Al concorso da svolgersi presso la Scuola
superiore della pubblica amministrazione, gia' indetto
dalla stessa Scuola in data 6 aprile 1998 con bando
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale -
n. 41 del 29 maggio 1998, si applicano le disposizioni di
cui all'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, come sostituito dall'art. 10 del presente decreto, ad
eccezione dei requisiti di ammissione che rimangono
regolati dalle disposizioni vigenti al momento del bando".
- Il testo dell'art. 24, comma 3, del citato decreto
legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, e' il seguente:
"3. Per i primi due bandi successivi alla data di
entrata in vigore del presente decreto, relativi alla
copertura di posti riservati ai concorsi di cui al comma 2,
lettera b), dell'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, come sostituito dall'art. 10 del presente
decreto, con il regolamento governativo di cui al comma 3
del medesimo articolo e' determinata la quota di posti per
i quali sono ammessi soggetti anche se non in possesso del
previsto titolo di specializzazione".



 
Art. 12.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 settembre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2000
Atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 11
 
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