Gazzetta n. 261 del 8 novembre 2000 (vai al sommario)
LEGGE 24 ottobre 2000, n. 323
Riordino del settore termale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
(Finalita') 1. La presente legge disciplina la erogazione delle prestazioni termali al fine di assicurare il mantenimento ed il ripristino dello stato di benessere psico-fisico e reca le disposizioni per la promozione e la riqualificazione del patrimonio idrotermale, anche ai fini della valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e culturali dei territori termali. 2. La presente legge promuove, altresi', la tutela e la valorizzazione del patrimonio idrotermale anche ai fini dello sviluppo turistico dei territori termali. 3. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono promuovere, con idonei provvedimenti di incentivazione e sostegno, la qualificazione del patrimonio idrotermale, ricettivo e turistico e la valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche dei territori termali. 4. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono con gli enti interessati gli strumenti di valorizzazione, di tutela e di salvaguardia urbanistico-ambientale dei territori termali, adottati secondo le rispettive competenze. In caso di mancato rispetto del termine, il Governo provvede ad attivare i poteri sostitutivi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 5. Il Governo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, e' delegato ad emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo recante un testo unico delle leggi in materia di attivita' idrotermali che raccolga, coordinandola, la normativa vigente. 6. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' e alla attuazione della presente legge secondo quanto disposto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dell'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59), e' il seguente:
"Art. 5 (Poteri sostitutivi). - 1. Con riferimento alle
funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti
locali, in caso di accertata inattivita' che comporti
inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza
alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli
interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente per materia,
assegna all'ente inadempiente un congruo termine per
provvedere.
2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei
Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un
commissario che provvede in via sostitutiva.
3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la
procedura di cui al comma 1 e il Consiglio dei Ministri
puo' adottare il provvedimento di cui al comma 2, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in
tal modo adottato ha immediata esecuzione ed e'
immediatamente comunicato rispettivamente alla conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito
denominata "Conferenza Stato-regioni e alla Conferenza
Stato-citta' e autonomie locali allargata ai rappresentanti
delle comunita' montane, che ne possono chiedere il
riesame, nei termini e con gli effetti previsti dall'art.
8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri
sostitutivi previste dalla legislazione vigente.".



 
Art. 2.
(Definizioni) 1. Ai fini della presente legge si intendono per: a) acque termali: le acque minerali naturali, di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, e successive modificazioni, utilizzate a fini terapeutici; b) cure termali: le cure, che utilizzano acque termali o loro derivati, aventi riconosciuta efficacia terapeutica per la tutela globale della salute nelle fasi della prevenzione, della terapia e della riabilitazione delle patologie indicate dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, erogate negli stabilimenti termali definiti ai sensi della lettera d); c) patologie: le malattie, indicate dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, che possono essere prevenute o curate, anche a fini riabilitativi, con le cure termali; d) stabilimenti termali: gli stabilimenti individuati ai sensi dell'articolo 3, ancorche' annessi ad alberghi, istituti termali o case di cura in possesso delle autorizzazioni richieste dalla legislazione vigente per l'esercizio delle attivita' diverse da quelle disciplinate dalla presente legge; e) aziende termali: le aziende, definite ai sensi dell'articolo 2555 del codice civile, o i rispettivi rami, costituiti da uno o piu' stabilimenti termali; f) territori termali: i territori dei comuni nei quali sono presenti una o piu' concessioni minerarie per acque minerali e termali. 2. I termini "terme", "termale", "acqua termale", "fango termale", "idrotermale", "idrominerale", "thermae", "spa (salus per aquam)" sono utilizzati esclusivamente con riferimento alle fattispecie aventi riconosciuta efficacia terapeutica ai sensi del comma 1, lettera b).



Note all'art. 2:
- Il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, reca:
"Regolamento per l'esecuzione del capo IV della legge
16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni sulle acque
minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure
fisiche e affini.".
- Si riporta il testo dell'art. 2555 del codice civile:
"Art. 2555 (Nozione). - L'azienda e' il complesso dei
beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio
dell'impresa [c.c. 365, 2082; c.p.c. 670, n. 1].".



 
Art. 3.
(Stabilimenti termali) 1. Le cure termali sono erogate negli stabilimenti delle aziende termali che: a) risultano in regola con l'atto di concessione mineraria o di subconcessione o con altro titolo giuridicamente valido per lo sfruttamento delle acque minerali utilizzate; b) utilizzano, per finalita' terapeutiche, acque minerali e termali, nonche' fanghi, sia naturali sia artificialmente preparati, muffe e simili, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, qualora le proprieta' terapeutiche delle stesse acque siano state riconosciute ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, lettera t), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 119, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; c) sono in possesso dell'autorizzazione regionale, rilasciata ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; d) rispondono ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi definiti ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 2. Gli stabilimenti termali possono erogare, in appositi e distinti locali, prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi cutanei presenti. 3. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, i centri estetici non possono erogare le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). 4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono con idonei provvedimenti normativi la qualificazione sanitaria degli stabilimenti termali e l'integrazione degli stessi con le altre strutture sanitarie del territorio, in particolare nel settore della riabilitazione, avendo riguardo alle specifiche situazioni epidemiologiche ed alla programmazione sanitaria. 5. Le cure termali sono erogate a carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, negli stabilimenti delle aziende termali accreditate, ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.



Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 6, primo comma, lettera t) della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio
sanitario nazionale), e' il seguente:
"Sono di competenza dello Stato le funzioni
amministrative concernenti:
a) - s) (omissis);
t) il riconoscimento delle proprieta' terapeutiche
delle acque minerali e termali e la pubblicita' relativa
alla loro utilizzazione a scopo sanitario.".
- Il testo dell'art. 119, comma 1, lettera d), del
citato decreto legislativo n. 112 del 1998 e' il seguente:
"1. Sono conservate allo Stato le funzioni
amministrative concernenti:
a) - c) (omissis).
d) l'autorizzazione alla pubblicita' ed informazione
scientifica di medicinali e presi'di medico-chirurgici, dei
dispositivi medici in commercio e delle caratteristiche
terapeutiche delle acque minerali.".
- Il testo dell'art. 43 della citata legge n. 833 del
1978, e' il seguente:
"Art. 43 (Autorizzazione e vigilanza su istituzioni
sanitarie). - La legge regionale disciplina
l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie
di carattere privato, ivi comprese quelle di cui all'art.
41, primo comma, che non hanno richiesto di essere
classificate ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132,
su quelle convenzionate di cui all'art. 26, e sulle aziende
termali e definisce le caratteristiche funzionali cui tali
istituzioni e aziende devono corrispondere onde assicurare
livelli di prestazioni sanitarie non inferiori a quelle
erogate dai corrispondenti presi'di e servizi delle unita'
sanitarie locali. Restano ferme le funzioni di indirizzo e
coordinamento di cui all'art. 5.
Gli istituti, enti ed ospedali di cui all'art. 41,
primo comma, che non abbiano ottenuto la classificazione ai
sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e le
istituzioni a carattere privato che abbiano un ordinamento
dei servizi ospedalieri corrispondente a quello degli
ospedali gestiti direttamente dalle unita' sanitarie
locali, possono ottenere dalla regione, su domanda da
presentarsi entro i termini stabiliti con legge regionale,
che i loro ospedali, a seconda delle caratteristiche
tecniche e specialistiche, siano considerati, ai fini
dell'erogazione dell'assistenza sanitaria, presi'di
dell'unita' sanitaria locale nel cui territorio sono
ubicati, sempre che il piano regionale sanitario preveda i
detti presi'di. I rapporti dei predetti istituti, enti ed
ospedali con le unita' sanitarie locali sono regolati da
apposite convenzioni.
Le convenzioni di cui al comma precedente devono essere
stipulate in conformita' a schemi tipo approvati dal
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della
sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale e devono
prevedere fra l'altro forme e modalita' per assicurare
l'integrazione dei relativi presi'di con quelli delle
unita' sanitarie locali.
Sino all'emanazione della legge regionale di cui al
primo comma rimangono in vigore gli articoli 51, 52 e 53,
primo e secondo comma, della legge 12 febbraio 1968, n.
132, e il decreto del Ministro della sanita' in data
5 agosto 1977, adottato ai sensi del predetto art. 51 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del
31 agosto 1977, n. 236, nonche' gli articoli 194, 195, 196,
197 e 198 del testo unico delle leggi sanitarie approvato
con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, intendendosi
sostituiti al Ministero della sanita' la regione e al
medico provinciale e al prefetto il presidente della giunta
regionale.".
- Il testo dell'art. 8, comma 4, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modificazioni,
e' il seguente:
"4. Ferma restando la competenza delle regioni in
materia di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni
sanitarie private, a norma dell'art. 43 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, con atto di indirizzo e
coordinamento, emanato d'intesa con la conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, sentito il Consiglio superiore di
sanita', sono definiti i requisiti strutturali, tecnologici
e organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle
attivita' sanitarie da parte delle strutture pubbliche e
private e la periodicita' dei controlli sulla permanenza
dei requisiti stessi. L'atto di indirizzo e coordinamento
e' emanato entro il 31 dicembre 1993 nel rispetto dei
seguenti criteri e principi direttivi:
a) garantire il perseguimento degli obiettivi
fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione definiti
dal Piano sanitario nazionale;
b) garantire il perseguimento degli obiettivi che
ciascuna delle fondamentali funzioni assistenziali del
Servizio sanitario nazionale deve conseguire, giusta quanto
disposto dal decreto del Presidente della Repubblica
24 dicembre 1992, concernente la "Definizione dei livelli
uniformi di assistenza sanitaria ovvero dal Piano sanitario
nazionale, ai sensi del precedente art. 1, comma 4, lettera
b);
c) assicurare l'adeguamento delle strutture e delle
attrezzature al progresso scientifico e tecnologico;
d) assicurare l'applicazione delle disposizioni
comunitarie in materia;
e) garantire l'osservanza delle norme nazionali in
materia di: protezione antisismica, protezione antincendio,
protezione acustica, sicurezza elettrica, continuita'
elettrica, sicurezza antinfortunistica, igiene dei luoghi
di lavoro, protezione dalle radiazioni ionizzanti,
eliminazione delle barriere architettoniche, smaltimento
dei rifiuti, condizioni microclimatiche, impianti di
distribuzione dei gas, materiali esplodenti, anche al fine
di assicurare condizioni di sicurezza agli operatori e agli
utenti del servizio;
f) prevedere l'articolazione delle strutture
sanitarie in classi differenziate in relazione alla
tipologia delle prestazioni erogabili;
g) prevedere l'obbligo di controllo della qualita'
delle prestazioni erogate;
h) definire i termini per l'adeguamento delle
strutture e dei presi'di gia' autorizzati e per
l'aggiornamento dei requisiti minimi, al fine di garantire
un adeguato livello di qualita' delle prestazioni
compatibilmente con le risorse a disposizione.".
- Il testo dell'art. 8-quater del citato decreto
legislativo n. 502 del 1992, introdotto dall'art. 8 del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la
razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma
dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419), e' il
seguente:
"Art. 8-quater (Accreditamento istituzionale). - 1.
L'accreditamento istituzionale e' rilasciato dalla regione
alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai
professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente
alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di
qualificazione, alla loro funzionalita' rispetto agli
indirizzi di programmazione regionale e alla verifica
positiva dell'attivita' svolta e dei risultati raggiunti.
Al fine di individuare i criteri per la verifica della
funzionalita' rispetto alla programmazione nazionale e
regionale, la regione definisce il fabbisogno di assistenza
secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano
sanitario regionale per garantire i livelli essenziali e
uniformi di assistenza, nonche' gli eventuali livelli
integrativi locali e le esigenze connesse all'assistenza
integrativa di cui all'art. 9. La regione provvede al
rilascio dell'accreditamento ai professionisti, nonche' a
tutte le strutture pubbliche ed equiparate che soddisfano
le condizioni di cui al primo periodo del presente comma,
alle strutture private non lucrative di cui all'art. 1,
comma 18, e alle strutture private lucrative.
2. La qualita' di soggetto accreditato non costituisce
vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale a corrispondere la remunerazione delle
prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali
di cui all'art. 8-quinquies. I requisiti ulteriori
costituiscono presupposto per l'accreditamento e vincolo
per la definizione delle prestazioni previste nei programmi
di attivita' delle strutture accreditate, cosi' come
definiti dall'art. 8-quinquies.
3. Con atto di indirizzo e coordinamento emanato, ai
sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, che modifica il decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
sentiti l'agenzia per i servizi sanitari regionali, il
Consiglio superiore di sanita', e, limitatamente
all'accreditamento dei professionisti, la Federazione
nazionale dell'ordine dei medici chirurghi e degli
odontoiatri, sono definiti i criteri generali uniformi per:
a) la definizione dei requisiti ulteriori per
l'esercizio delle attivita' sanitarie per conto del
Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture
sanitarie e dei professionisti, nonche' la verifica
periodica di tali attivita';
b) la valutazione della rispondenza delle strutture
al fabbisogno e alia funzionalita' della programmazione
regionale, inclusa la determinazione dei limiti entro i
quali sia possibile accreditare quantita' di prestazioni in
eccesso rispetto al fabbisogno programmato, in modo da
assicurare un'efficace competizione tra le strutture
accreditate;
c) le procedure e i termini per l'accreditamento
delle strutture che ne facciano richiesta, ivi compresa la
possibilita' di un riesame dell'istanza, in caso di esito
negativo e di prescrizioni contestate dal soggetto
richiedente nonche' la verifica periodica dei requisiti
ulteriori e le procedure da adottarsi in caso di verifica
negativa.
4. L'atto di indirizzo e coordinamento e' emanato nel
rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) garantire l'eguaglianza fra tutte le strutture
relativamente ai requisiti ulteriori richiesti per il
rilascio dell'accreditamento e per la sua verifica
periodica;
b) garantire il rispetto delle condizioni di
incompatibilita' previste dalla vigente normativa nel
rapporto di lavoro con il personale comunque impegnato in
tutte le strutture;
c) assicurare che tutte le strutture accreditate
garantiscano dotazioni strumentali e tecnologiche
appropriate per quantita', qualita' e funzionalita' in
relazione alla tipologia delle prestazioni erogabili e alle
necessita' assistenziali degli utilizzatori dei servizi;
d) garantire che tutte le strutture accreditate
assicurino adeguate condizioni di organizzazione interna,
con specifico riferimento alla dotazione quantitativa e
alla qualificazione professionale del personale
effettivamente impiegato;
e) prevedere la partecipazione della struttura a
programmi di accreditamento professionale tra pari;
f) prevedere la partecipazione degli operatori a
programmi di valutazione sistematica e continuativa
dell'appropriatezza delle prestazioni erogate e della loro
qualita', interni alla struttura e interaziendali;
g) prevedere l'accettazione del sistema di controlli
esterni sulla appropriatezza e sulla qualita' delle
prestazioni erogate, definito dalla regione ai sensi
dell'art. 8-octies;
h) prevedere forme di partecipazione dei cittadini e
degli utilizzatori dei servizi alla verifica dell'attivita'
svolta e alla formulazione di proposte rispetto
all'accessibilita' dei servizi offerti, nonche' l'adozione
e l'utilizzazione sistematica della carta dei servizi per
la comunicazione con i cittadini, inclusa la diffusione
degli esiti dei programmi di valutazione di cui alle
lettere e) ed f);
i) disciplinare l'esternalizzazione dei servizi
sanitari direttamente connessi all'assistenza al paziente,
prevedendola esclusivamente verso soggetti accreditati in
applicazione dei medesimi criteri o di criteri comunque
equivalenti a quelli adottati per i servizi interni alla
struttura, secondo quanto previsto dal medesimo atto di
indirizzo e coordinamento;
l) indicare i requisiti specifici per
l'accreditamento di funzioni di particolare rilevanza, in
relazione alla complessita' organizzativa e funzionale
della struttura, alla competenza e alla esperienza del
personale richieste, alle dotazioni tecnologiche necessarie
o in relazione all'attuazione degli obiettivi prioritari
definiti dalla programmazione nazionale;
m) definire criteri per la selezione degli indicatori
relativi all'attivita' svolta e ai suoi risultati finali
dalle strutture e dalle funzioni accreditate, in base alle
evidenze scientifiche disponibili;
n) definire i termini per l'adozione dei
provvedimenti attuativi regionali e per l'adeguamento
organizzativo delle strutture gia' autorizzate;
o) indicare i requisiti per l'accreditamento
istituzionale dei professionisti, anche in relazione alla
specifica esperienza professionale maturata e ai crediti
formativi acquisiti nell'ambito del programma di formazione
continua di cui all'art. 16-ter;
p) individuare l'organizzazione dipartimentale minima
e le unita' operative e le altre strutture complesse delle
aziende di cui agli articoli 3 e 4, in base alla
consistenza delle risorse umane, tecnologiche e
finanziarie, al grado di autonomia finanziaria e alla
complessita' dell'organizzazione interna;
q) prevedere l'estensione delle norme di cui al
presente comma alle attivita' e alle strutture
socio-sanitarie, ove compatibili.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al
comma 3, le regioni definiscono, in conformita' ai criteri
generali uniformi ivi previsti, i requisiti per
l'accreditamento, nonche' il procedimento per la loro
verifica, prevedendo, per quanto riguarda l'accreditamento
dei professionisti, adeguate forme di partecipazione degli
Ordini e dei Collegi professionali interessati.
6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al
comma 3, le regioni avviano il processo di accreditamento
delle strutture temporaneamente accreditate ai sensi
dell'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
e delle altre gia' operanti.
7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di
nuove strutture o per l'avvio di nuove attivita' in
strutture preesistenti, l'accreditamento puo' essere
concesso, in via provvisoria, per il tempo necessario alla
verifica del volume di attivita' svolto e della qualita'
dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta
la sospensione automatica dell'accreditamento
temporaneamente concesso.
8. In presenza di una capacita' produttiva superiore al
fabbisogno determinato in base ai criteri di cui al comma
3, lettera b), le regioni e le unita' sanitarie locali
attraverso gli accordi contrattuali di cui all'art.
8-quinquies, sono tenute a porre a carico del Servizio
sanitario nazionale un volume di attivita' comunque non
superiore a quello previsto dagli indirizzi della
programmazione nazionale. In caso di superamento di tale
limite, e in assenza di uno specifico e adeguato intervento
integrativo ai sensi dell'art. 13, si procede, con le
modalita' di cui all'art. 28, commi 9 e seguenti della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla revoca
dell'accreditaniento della capacita' produttiva in eccesso,
in misura proporzionale al concorso a tale superamento
apportato dalle strutture pubbliche ed equiparate, dalle
strutture private non lucrative e dalle strutture private
lucrative.".



 
Art. 4.
(Erogazione delle cure termali) 1. Fermo restando quanto stabilito dal decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, e successive modificazioni, con decreto del Ministro della sanita', da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le patologie per il cui trattamento e' assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale. Il decreto di cui al presente comma assicura agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale i cicli di cure termali per la riabilitazione motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione cardiorespiratoria e delle funzioni auditive garantiti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste. 2. Entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, il Ministro della sanita', con proprio provvedimento, emana linee guida concernenti l'articolazione in cicli di applicazione singoli o combinati per ciascuna delle patologie individuate dal decreto di cui al medesimo comma 1. 3. Il decreto di cui al comma 1 e' aggiornato periodicamente dal Ministro della sanita' sulla base dell'evoluzione tecnico-scientifica e dei risultati dei programmi di ricerca di cui all'articolo 6. 4. L'unitarieta' del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificita' e alla particolarita' del settore e delle relative prestazioni, e' assicurata da appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della sanita', tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali; tali accordi divengono efficaci con il recepimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.



Note all'art. 4:
- Il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, reca:
"Ridefinizione deI sistema di partecipazione al costo delle
prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma
dell'art. 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n.
449".
- Il testo degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali),come modificato dalla legge 5 febbraio 1999, n. 25,
e' il seguente:
"Art. 2 (Compiti). - 1. Al fine di garantire la
partecipazione delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano a tutti i processi decisionali di
interesse regionale, interregionale ed infraregionale, la
conferenza Stato-regioni:
a) promuove e sancisce intese, al sensi dell'art. 3;
b) promuove e sancisce accordi di cui all'art. 4;
c) nel rispetto delle competenze del comitato
interministeriale per la programmazione economica, promuove
il coordinamento della programmazione statale e regionale
ed il raccordo di quest'ultima con l'attivita' degli enti o
soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi
di pubblico interesse aventi rilevanza nell'ambito
territoriale delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano;
d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, nei casi previsti dalla legge;
e) assicura lo scambio di dati ed informazioni tra il
Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano secondo le modalita' di cui all'art. 6;
f) fermo quanto previsto dagli statuti speciali e
dalle relative norme di attuazione, determina, nei casi
previsti dalla legge, i criteri di ripartizione delle
risorse finanziarie che la legge assegna alle regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano, anche a fini
di perequazione;
g) adotta i provvedimenti che sono ad essa attribuiti
dalla legge;
h) formula inviti e proposte nei confronti di altri
organi dello Stato, di enti pubblici o altri soggetti,
anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di
pubblico interesse;
i) nomina, nei casi previsti dalla legge, i
responsabili di enti ed organismi che svolgono attivita' o
prestano servizi strumentali all'esercizio di funzioni
concorrenti tra Governo, regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano;
l) approva gli schemi di convenzione tipo per
l'utilizzo da parte dello Stato e delle regioni di uffici
statali e regionali.
2. Ferma la necessita' dell'assenso del Governo,
l'assenso delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano per l'adozione degli atti di cui alle lettere
f), g) ed i) del comma 1 e' espresso, quando non e'
raggiunta l'unanimita', dalla maggioranza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, componenti la Conferenza Stato-regioni, o da
assessori da essi delegati a rappresentarli nella singola
seduta.
3. La Conferenza Stato-regioni e' obbligatoriamente
sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di
decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle
materie di competenza delle regioni o delle province
autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro
venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti
attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in
mancanza di detto parere. Resta fermo quanto previsto in
ordine alle procedure di approvazione delle norme di
attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
4. La Conferenza e' sentita su ogni oggetto di
interesse regionale che il Presidente del Consiglio dei
Ministri ritiene opportuno sottoporre al suo esame, anche
su richiesta della conferenza dei presidenti delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Quando il Presidente del Consiglio dei Ministri
dichiara che ragioni di urgenza non consentono la
consultazione preventiva, la Conferenza Stato-regioni e'
consultata successivamente ed il Governo tiene conto dei
suoi pareri:
a) in sede di esame parlamentare dei disegni di legge
o delle leggi di conversione dei decreti-legge;
b) in sede di esame definitivo degli schemi di
decreto legislativo sottoposti al parere delle commissioni
parlamentari.
6. Quando il parere concerne provvedimenti gia'
adottati in via definitiva, la Conferenza Stato-regioni
puo' chiedere che il Governo lo valuti ai fini
dell'eventuale revoca o riforma dei provvedimenti stessi.
7. La Conferenza Stato-regioni valuta gli obiettivi
conseguiti ed i risultati raggiunti, con riferimento agli
atti di pianificazione e di programmazione in ordine ai
quali si e' pronunciata.
8. Con le modalita' di cui al comma 2 la Conferenza
Stato-regioni delibera, altresi':
a) gli indirizzi per l'uniforme applicazione dei
percorsi diagnostici e terapeutici in ambito locale e le
misure da adottare in caso di mancato rispetto dei
protocolli relativi, ivi comprese le sanzioni a carico del
sanitario che si discosti dal percorso diagnostico senza
giustificato motivo, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) i protocolli di intesa dei progetti di
sperimentazione gestionali individuati, ai sensi dell'art.
9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni ed integrazioni;
c) gli atti di competenza degli organismi a
composizione mista Stato-regioni soppressi ai sensi
dell'art. 7.
9. La Conferenza Stato-regioni esprime intesa sulla
proposta, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266, del Ministro della
sanita' di nomina del direttore dell'agenzia per i servizi
sanitari regionali.".
"Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede
con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.".



 
Art. 5.
(Regimi termali speciali
e rilancio degli stabilimenti termali) 1. Il Servizio sanitario nazionale garantisce agli assicurati aventi diritto avviati alle cure termali dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dall'INAIL i regimi termali speciali di cui all'articolo 6 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490. Le prestazioni economiche accessorie sono erogate dall'INPS e dall'INAIL con oneri a carico delle rispettive gestioni previdenziali. 2. Il regime termale speciale in vigore per gli assicurati dell'INPS si applica, con le medesime modalita', anche agli iscritti ad enti, casse o fondi preposti alla gestione di forme anche sostitutive di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', in possesso dei requisiti previsti dall'INPS per l'ammissione al medesimo regime termale speciale. 3. Gli organi periferici degli enti di cui al presente articolo sono tenuti a svolgere le attivita' necessarie per l'ammissione degli aventi diritto ai regimi termali speciali di cui al comma 1. A tale fine essi provvedono a comunicare una sintesi diagnostica dei singoli casi alla azienda unita' sanitaria locale di appartenenza del soggetto avente diritto e a quella nel cui territorio e' ubicato lo stabilimento termale di destinazione. 4. Al fine di rilanciarne e svilupparne l'attivita', gli stabilimenti termali di proprieta' dell'INPS sono trasferiti ai sensi dell'articolo 22 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.



Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 6 del decreto-legge 20 settembre
1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 novembre 1995, n. 490 (Provvedimenti urgenti in materia
di prezzi di specialita' medicinali, nonche' in materia
sanitaria), e' il seguente:
"Art. 6. - 1. Il riferimento alla normativa vigente
relativamente alle prestazioni idrotermali, di cui al Piano
sanitario nazionale per il triennio 1994-1996, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 1o marzo 1994,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 171 del 23 luglio 1994, si intende comprensivo
anche dei regimi termali speciali INPS e INAIL.".
- Il testo dell'art. 22 della legge 15 marzo 1997, n.
59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa), e successive modificazioni, e' il
seguente:
"Art. 22. - 1. Sono trasferite alle regioni le funzioni
amministrative dello Stato in materia di ricerca e
utilizzazione delle acque minerali e termali e la vigilanza
sulle attivita' relative. Le partecipazioni azionarie o le
attivita', i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le
pertinenze delle aziende termali, gia' inquadrate nel
soppresso Ente autonomo gestione aziende termali (EAGAT) e
del Centro ittico tarantino-campano S.p.a. sono trasferiti
a titolo gratuito alle regioni, alle province autonome e ai
comuni nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti
termali in base ai piani di rilancio di cui al comma 2.
2. Ai fini del trasferimento di cui al comma 1 la
regione o la provincia autonoma o ai comuni entro novanta
giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della
presente legge, presenta al Ministro del tesoro un piano di
rilancio delle terme, nel quale sono indicati gli
interventi, le risorse ed i tempi di realizzazione con
impegno dell'ente interessato al risanamento delle
passivita' dei bilanci delle societa' termali, senza oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Il trasferimento di
cui al comma 1 avra' luogo entro sessanta giorni dalla
presentazione del piano.
3. Le regioni e le province autonome possono cedere, in
tutto o in pane, le partecipazioni nonche' le attivita', i
beni e i patrimoni ad esse trasferiti ai comuni
interessati, i quali possono altresi' prevedere forme di
gestione attraverso societa' a capitale misto
pubblico-privato o attraverso affidamento a privati.
4. Nel caso in cui le regioni o le province autonome o
i comuni territorialmente interessati non presentino alcun
progetto entro il termine indicato al comma 2, il Ministro
del tesoro, anche in deroga alle vigenti norme di legge e
di regolamento sulla contabilita' dello Stato, determina i
criteri per le cessioni, volti a favorire la valorizzazione
delle finalita' istituzionali, terapeutiche e curative
delle aziende interessate, tenuto conto dell'importanza
delle stesse per l'economia generale, nonche' per gli
interessi turistici.".



 
Art. 6.
(Ricerca scientifica, rilevazione statistico-epidemiologica,
educazione sanitaria) 1. Il Ministro della sanita' puo' promuovere il coinvolgimento e la collaborazione delle aziende termali per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria, mirati anche ad obiettivi di interesse sanitario generale, ferme restando le competenze del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. 2. Al fine della realizzazione dei programmi di cui al comma 1, le regioni si avvalgono delle universita', degli enti e degli istituti di ricerca specializzati, per lo svolgimento delle attivita' relative alla definizione dei modelli metodologici e alla supervisione tecnico-scientifica sulla attuazione degli stessi programmi.



Nota all'art. 6:
- Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, reca:
"Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la
valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca
scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1,
lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59".



 
Art. 7.
(Specializzazione in medicina termale) 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' disciplinato l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in medicina termale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 2. In sede di prima applicazione, i medici dipendenti dalle aziende termali alla data di attivazione del primo corso di specializzazione di cui al comma 1 hanno diritto di accedere, anche in soprannumero, alle scuole di specializzazione medesime.



Nota all'art. 7:
- Il testo dell'art. 17, comma 95, della legge
15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo), come da ultimo modificato dalla
legge 19 ottobre 1999, n. 490, e' il seguente:
"95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari,
con esclusione del dottorato di ricerca, e' disciplinato
dagli atenei, con le modalita' di cui all'art. 11, commi 1
e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformita' a
criteri generali definiti, nel rispetto della normativa
comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio
universitario nazionale e le commissioni parlamentari
competenti, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente
ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il
medesimo concerto e' previsto alla data di entrata in
vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei
commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
al presente comma determinano altresi':
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente
comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale
serialita' dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli
obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli
sbocchi occupazionali e della spendibilita' a livello
internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di
corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in
sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3,
comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di
cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in
corrispondenza di attivita' didattiche di base,
specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta
formazione permanente e ricorrente;
b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per
favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
informazione sugli ordinamenti degli studi, anche
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e
telematici;
c) modalita' di attivazione da parte di universita'
italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al
capo II del titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.".



 
Art. 8.
(Disposizioni sul rapporto
di lavoro dei medici termalisti) 1. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente presso le aziende termali private accreditate sono equiparati a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale, l'attivita' resa presso le aziende termali e' equiparata all'attivita' di continuita' assistenziale. Le equiparazioni di cui al presente comma operano solo se il servizio e' stato prestato in qualita' di dipendente a tempo pieno con rapporto di lavoro esclusivo e con orario di lavoro non inferiore alle 35 ore settimanali. 2. Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni direttamente connesse con l'erogazione delle cure termali non e' incompatibile con l'attivita' prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione. 3. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, l'accordo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, definisce i criteri sulla base dei quali il rapporto di lavoro o di convenzione degli stessi medici con il Servizio sanitario nazionale non e' incompatibile con l'attivita' prestata presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.



Nota all'art. 8:
- Il testo dell'art. 8, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 502 del 1992, come modificato dall'art. 8
del citato decreto legislativo n. 229 del 1999, e' il
seguente:
"1. Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i
medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta
e' disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale
conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati, ai
sensi dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412, con le organizzazioni sindacali di
categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale.
Detti accordi devono tenere conto dei seguenti principi:
a) prevedere che la scelta del medico e' liberamente
effettuata dall'assistito, nel rispetto di un limite
massimo di assistiti per medico, ha validita' annuale ed e'
tacitamente rinnovata;
b) regolamentare la possibilita' di revoca della
scelta da parte dell'assistito nel corso dell'anno nonche'
la ricusazione della scelta da parte del medico, qualora
ricorrano eccezionali e accertati motivi di
incompatibilita';
c) disciplinare gli ambiti e le modalita' di
esercizio della libera professione prevedendo che: il tempo
complessivamente dedicato alle attivita' in libera
professione non rechi pregiudizio al corretto e puntuale
svolgimento degli obblighi del medico, nello studio medico
e al domidilio del paziente; le prestazioni offerte in
attivita' libero-professionale siano definite nell'ambito
della convenzione, anche al fine di escludere la
coincidenza tra queste e le prestazioni incentivanti di cui
alla lettera d); il medico sia tenuto a comunicare
all'azienda unita' sanitaria locale l'avvio dell'attivita'
in libera professione, indicandone sede ed orario di
svolgimento, al fine di consentire gli opportuni controlli;
sia prevista una preferenza nell'accesso a tutte le
attivita' incentivate previste dagli accordi integrativi in
favore dei medici che non esercitano attivita'
libero-professionale strutturata nei confronti dei propri
assistiti. Fino alla stipula della nuova convenzione sono
fatti salvi i rapporti professionali in atto con le aziende
termali. In ogni caso, il non dovuto pagamento, anche
parziale, di prestazioni da parte dell'assistito o
l'esercizio di attivita' libero-professionale al di fuori
delle modalita' e dei limiti previsti dalla convenzione
comportano l'immediata cessazione del rapporto
convenzionale con il Servizio sanitario nazionale;
d) ridefinire la struttura del compenso spettante al
medico, prevedendo una quota fissa per ciascun soggetto
iscritto alla sua lista, corrisposta su base annuale in
rapporto alle funzioni definite in convenzione; una quota
variabile in considerazione del raggiungimento degli
obiettivi previsti dai programmi di attivita' e del
rispetto dei conseguenti livelli di spesa programmati di
cui alla lettera f); una quota variabile in considerazione
dei compensi per le prestazioni e le attivita' previste
negli accordi nazionali e regionali, in quanto funzionali
allo sviluppo dei programmi di cui alla lettera f);
e) garantire l'attivita' assistenziale per l'intero
arco della giornata e per tutti i giorni della settimana
attraverso il coordinamento operativo e l'integrazione
professionale, nel rispetto degli obblighi individuali
derivanti dalle specifiche convenzioni, fra l'attivita' dei
medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta,
della guardia medica e della medicina dei servizi,
attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo
professionale e la organizzazione distrettuale del
servizio;
f) prevedere le modalita' attraverso le quali le
unita' sanitarie locali, sulla base della programmazione
regionale e nell'ambito degli indirizzi nazionali,
individuano gli obiettivi, concordano i programmi di
attivita' e definiscono i conseguenti livelli di spesa
programmati dei medici singoli e associati, in coerenza con
gli obiettivi e i programmi di attivita' del distretto;
g) disciplinare le modalita' di partecipazione dei
medici alla definizione degli obiettivi e dei programmi di
attivita' del distretto e alla verifica del loro
raggiungimento;
h) disciplinare l'accesso alle funzioni di medico di
medicina generale del Servizio sanitario nazionale secondo
parametri definiti nell'ambito degli accordi regionali, in
modo che l'accesso medesimo sia consentito ai medici
forniti dell'attestato di cui all'art. 2 del decreto
legislativo 8 agosto 1991, n. 256, o titolo equipollente ai
sensi dell'art. 6 del predetto decreto, prevedendo altresi'
che la graduatoria annuale evidenzi i medici forniti
dell'attestato, al fine di riservare loro una percentuale
predeterminata di posti in sede di copertura delle zone
carenti;
i) regolare la partecipazione di tali medici a
societa', anche cooperative, al fine di prevenire
l'emergere di conflitti di interesse con le funzioni
attribuite agli stessi medici dai rapporti convenzionali in
atto;
l) prevedere la possibilita' di stabilire specifici
accordi con i medici gia' titolari di convenzione operanti
in forma associata, secondo modalita' e in funzione di
specifici obiettivi definiti in ambito convenzionale;
m) prevedere le modalita' con cui la convenzione
possa essere sospesa, qualora nell'ambito della
integrazione dei medici di medicina generale e dei pediatri
di libera scelta nella organizzazione distrettuale, le
unita' sanitarie locali attribuiscano a tali medici
l'incarico di direttore di distretto o altri incarichi
temporanei ritenuti inconciliabili con il mantenimento
della convenzione.".



 
Art. 9.
(Profili professionali) 1. Il profilo professionale di operatore termale che opera esclusivamente negli stabilimenti termali e' disciplinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 3-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229. 2. Sono fatte salve le competenze delle professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42.



Note all'art. 9:
- Il testo del comma 5 dell'art. 3-octies del citato
decreto legislativo n. 502 del 1992, introdotto dall'art. 3
del citato decreto legislativo n. 229 del 1999, e' il
seguente:
"5. Le figure professionali operanti nell'area
socio-sanitaria a elevata integrazione sanitaria, da
formare in corsi a cura delle regioni, sono individuate con
regolamento del Ministro della sanita' di concerto con il
Ministro per la solidarieta' sociale, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; con lo
stesso decreto sono definiti i relativi ordinamenti
didattici.".
- La legge 26 febbraio 1999, n. 42, reca: "Disposizioni
in materia di professioni sanitarie".



 
Art. 10.
(Talassoterapia) 1. La Commissione di studio per la definizione medico-scientifica del ruolo delle cure termali nell'ambito delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto del Ministro della sanita' 10 febbraio 1995, definisce altresi' i fondamenti scientifici e gli aspetti giuridico-economici delle prestazioni erogate dagli stabilimenti talassoterapici e fitobalneoterapici ai fini dell'eventuale inserimento delle stesse tra le prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale. 2. Fino alla conclusione dei lavori della Commissione di cui al comma 1 e' prorogata la validita' dei rapporti gia' in atto con il Servizio sanitario nazionale.



Nota all'art. 10:
- Il decreto del Ministro della sanita' 10 febbraio
1995, reca: "Istituzione della commissione di studio per la
definizione medico-scientifica del ruolo delle cure termali
nell'ambito delle prestazioni del Servizio sanitario
nazionale".



 
Art. 11.
(Qualificazione dei territori termali) 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, commi 3 e 4, nell'ambito dei piani e dei progetti nazionali e comunitari che comportano investimenti straordinari per la promozione e lo sviluppo economico-sociale di aree comprendenti territori a vocazione turistico-termale, lo Stato e le regioni favoriscono la destinazione di adeguate risorse nei confronti degli stessi territori.
 
Art. 12.
(Promozione del termalismo
e del turismo nei territori termali) 1. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nell'esercizio della propria attivita' istituzionale l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) inserisce nei propri piani e programmi idonee iniziative per la promozione del termalismo nazionale all'estero quale parte integrante della complessiva offerta turistica italiana, utilizzando anche a tale fine l'apporto tecnico-organizzativo di organismi consortili eventualmente costituiti con la partecipazione delle aziende termali e di istituzioni, enti ed associazioni pubblici o privati interessati allo sviluppo dell'economia dei territori termali.
 
Art. 13.
(Marchio di qualita' termale) 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituito il marchio di qualita' termale riservato ai titolari di concessione mineraria per le attivita' termali, ai quali e' assegnato, con decreto del Ministro dell'ambiente, su proposta della regione, secondo le modalita' stabilite dalle regioni, in base ai principi indicati ai commi 2 e 3. 2. Il marchio di qualita' termale puo' essere assegnato solo se per il territorio di riferimento della concessione mineraria sono stati adottati gli strumenti di tutela e di salvaguardia urbanistico-ambientale di cui all'articolo 1, comma 4. 3. Il titolare della concessione mineraria per le attivita' termali presenta alla regione di appartenenza la domanda di assegnazione del marchio di qualita' termale unitamente ad una documentazione attestante: a) l'adozione di apposito bilancio ambientale e la relativa relazione tecnica; b) la sottoscrizione, certificata dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di accordi volontari tra gli esercizi alberghieri del territorio termale per autodisciplinare l'uso piu' corretto dell'energia e dei materiali di consumo in funzione della tutela dell'ambiente; c) l'attivita' di promozione, certificata dalla competente azienda di promozione turistica, per la valorizzazione delle risorse naturali, culturali e storico-artistiche proprie del territorio termale; d) l'adozione da parte degli enti locali competenti di idonei provvedimenti per la gestione piu' appropriata dei rifiuti e per la conservazione e la corretta fruizione dell'ambiente naturale. 4. L'assegnazione del marchio di qualita' termale e' sottoposta a verifica da parte dei Ministeri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato ogni tre anni. 5. Nell'ambito dell'attivita' di cui all'articolo 12, l'ENIT promuove la diffusione del marchio di qualita' termale sul mercato turistico europeo ed extraeuropeo.
 
Art. 14.
(Pubblicita' e sanzioni) 1. L'autorizzazione ad effettuare la pubblicita' delle terme e degli stabilimenti termali nonche' delle relative acque termali e dei prodotti derivanti dalle stesse, limitatamente a quanto attiene alle cure termali, alle patologie, alle indicazioni e alle controindicazioni di natura clinico-sanitaria, e' rilasciata dall'autorita' sanitaria competente per territorio, sentito il parere del servizio di igiene. 2. La pubblicita' effettuata in violazione di quanto disposto dal comma 1 e dall'articolo 2, comma 2, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2 milioni a lire 50 milioni. 3. L'erogazione da parte di centri estetici delle prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e' punita con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 ottobre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri Visto, il Guardasigilli: Fassino
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 424):
Presentato dall'on. Caccavari il 9 maggio 1996.
Assegnato alle commissioni riunite X (Attivita'
produttive) e XII (Affari sociali), in sede referente, il
29 luglio 1996 con parere delle commissioni I, II, V, VII e
XII.
Esaminato dalle commissioni riunite il 25 settembre
1996, 7, 14 luglio, 15 settembre 1999, 8 febbraio e 22
marzo 2000.
Relazione scritta annunciata il 4 aprile 2000 (atto n.
424 - 739 - 818 - 976 - 1501 - 1975 - 2225 - 2487 - 2877/A
- relatori on.li Servodio e Caccavari).
Esaminato in aula il 26 e 31 maggio 2000 e approvato in
un testo unificato con gli atti numeri 739 (Marinat ed
altri); 818 (Galdelli ed altri); 976 (Teresio Delfino ed
altri); 1501 (Grimaldi); 1975 (Crucianelli ed altri); 2225
(Barral ed altri); 2487 (Malgieri ed altri) e 2877
(Migliori ed altri) il 6 giugno 2000.
Senato della Repubblica (atto n. 4651):
Assegnato alle commissioni riunite 10a (Industria) e
12a (Igiene), in sede referente, il 15 giugno 2000 con
parere delle commissioni 1a, 2a, 5a, 7a, 11a e 13a, giunta
per gli affari delle Comunita' europee e commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente,
il 20, 27 giugno; 11 e 26 luglio 2000.
Relazione scritta annunciata il 3 ottobre 2000 (atto n.
4651/A - relatori sen. ri Di Orio e Gambini).
Esaminato in aula e approvato il 4 ottobre 2000.
 
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