Gazzetta n. 260 del 7 novembre 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SANITA' |
DECRETO 11 settembre 2000 |
Determinazione delle tariffe spettanti al Ministero della sanita' per spese derivanti dalle attivita' di cui ai commi 3 e 8 dell'art. 8-bis della legge 11 ottobre 1986, n. 713, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea sulla produzione e la vendita di cosmetici, come modificata con decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300, e con decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126. |
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IL MINISTRO DELLA SANITA' di concerto con IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO ed IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 8-bis, comma 9, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, come modificata dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300, e dal decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, il quale prevede che con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, siano stabilite tariffe e modalita' delle spese, a carico del richiedente, relative alla richiesta di riconoscimento della riservatezza di cui ai commi 3 e 8 del medesimo art. 8-bis; Ritenuto necessario determinare la misura delle tariffe; Decreta: Art. 1. Determinazione della tariffa 1 . Il produttore o il suo mandatario o il soggetto per conto del quale e' fabbricato un prodotto cosmetico, o il responsabile dell'immissione sul mercato comunitario di un prodotto cosmetico importato che, per motivi di riservatezza, intende ottenere la non iscrizione di uno o piu' ingredienti di un prodotto cosmetico nell'elenco di cui all'art. 8, comma 1, lettera h), della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni, e' tenuto al pagamento di una tariffa fissata nella somma di lire duemilioni. 2. Al pagamento della medesima tariffa e' altresi' tenuto chi intende otterere una proroga, non superiore a tre anni, del riconoscimento della riservatezza. |
| Art. 2. Modalita' di pagamento 1. La tariffa di cui all'art. 1 deve essere versata presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente anche a mezzo di conto corrente postale, al bilancio dello Stato, con imputazione al capitolo di entrata 3622 denominato versamento dell'importo della tariffa, a carico del richiedente, relativa al riconoscimento della riservatezza di uno o piu' ingredienti di un prodotto cosmetico. L'attestazione del predetto versamento dovra' essere acclusa alla domanda volta ad ottenere il riconoscimento della riservatezza. |
| Art. 3. Entrata in vigore 1 . Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione. Roma, 11 settembre 2000
Il Ministro della sanita' Veronesi
Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Letta
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Giarda
Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2000 Registro n. 2 Sanita', foglio n. 166 |
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