Gazzetta n. 260 del 7 novembre 2000 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
COMUNICATO |
Accordo sull'interpretazione autentica dell'art. 16, comma 9, del contratto collettivo nazionale di lavoro 1994/1997, del 1 settembre 1995 del comparto sanita'. |
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L'AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
A seguito dell'assenso del comitato di settore sul testo dell'accordo relativo al contratto collettivo nazionale di lavoro sull'interpretazione autentica dell'art. 16, comma 9, del contratto collettivo nazionale di lavoro 1994/1997 comparto sanita' stipulato il 1 settembre 1995, nonche' della certificazione positiva della Corte dei conti, in data 29 settembre 2000, il giorno 18 ottobre 2000, alle ore 16, presso la sede dell'Aran ha avuto luogo l'incontro tra: l'Aran e le organizzazioni sindacali di categoria e le confederazioni sindacali. Al termine della riunione avvenuta alle ore 16,30, le parti suindicate hanno sottoscritto l'allegato accordo sulla interpretazione autentica dell'art. 16, comma 9 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1 settembre 1995 nel testo che segue.
Contratto collettivo nazionale di lavoro sull'interpretazione autentica dell'art. 6, comma 9 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1994/1997 comparto sanita' del 1 settembre 1995.
Premesso che il tribunale ordinario di Brescia - sezione del lavoro in relazione alla causa iscritta al R.G. n. 1288/1999, riguardante la definizione della misura dell'indennita' di rischio radiologico spettante ai tecnici sanitari di radiologia medica con rapporto di lavoro a tempo parziale, nella seduta del 9 maggio 2000 ha ritenuto che per poter definire la controversia e' necessario risolvere in via pregiudiziale la questione concernente l'interpretazione dell'art. 16, comma 9 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1994/1997 comparto sanita' del 1 settembre 1995 (relativo al personale di comparto e non dell'area dirigenziale); Considerato che l'art. 16, comma 9 del contratto collettivo nazionale di lavoro citato espressamente prevede che "il trattamento economico anche accessorio del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale e' proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennita' integrativa speciale, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa posizione funzionale e profilo professionale, di pari anzianita'"; Tenuto conto che le parti ritengono che la clausola contrattuale sopracitata comprenda tutte le indennita' spettanti al personale senza operare distinzioni tra le varie tipologie; Che, ai sensi dell'art. 43, comma 2 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 7 aprile 1999 e' prevista la revisione delle norme contrattuali da attualizzare tra cui e' compresa la disciplina e la nuova denominazione dell'indennita' di rischio radiologico che, nel rispetto della normativa europea, assumera' sostanzialmente caratteristiche professionali; Tutto quanto sopra valutato, le parti indicate in premessa concordano l'interpretazione autentica dell'art. 16, comma 9 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1 settembre 1995 nel testo che segue: Art. 1. Clausola di interpretazione autentica 1. L'indennita' di rischio radiologico e' ricompresa tra le indennita' fisse e periodiche citate nell'art. 16, comma 9 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1 settembre 1995, che sono da corrispondere in misura proporzionale alla prestazione lavorativa in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale. |
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