Gazzetta n. 260 del 7 novembre 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMUNICATO
Accordo sull'interpretazione autentica dell'art. 44, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro, del 1 settembre 1995 del comparto sanita'.

L'AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

A seguito dell'assenso del comitato di settore sul testo dell'accordo relativo al contratto collettivo nazionale di lavoro sull'interpretazione autentica dell'art. 44, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro 1994/1997 comparto sanita', stipulato il 1 settembre 1995 nonche' della certificazione positiva della Corte dei conti, indata 29 settembre 2000, il giorno 18 ottobre 2000, alle ore 15,30, presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra: l'Aran e le organizzazioni sindacali di categoria e le confederazioni sindacali.
Al termine della riunione avvenuta alle ore 16, le parti suindicate hanno sottoscritto l'allegato accordo sulla interpretazione autentica dell'art. 44, comma 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1 settembre 1995 nel testo che segue.

Contratto collettivo nazionale di lavoro sull'interpretazione autentica dell'art. 44, comma 5 del contratto collettivo nazionale di
lavoro 1 settembre 1995.

Premesso che il tribunale ordinario di Torino Sezione del lavoro in relazione alla causa iscritta al R.G.L. 9586/1999, nella seduta del 24 marzo 2000 ha ritenuto che per poter definire la controversia di cui al giudizio e' necessario risolvere in via pregiudiziale la questione concernente l'interpretazione dell'art. 44, comma 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1 settembre 1995 (e non 4 agosto 1995 come citato nell'ordinanza) del comparto sanita' ed in particolare "se l'indennita' mensile lorda di L. 50.000 ivi prevista spetti soltanto agli operatori professionali coordinatori - capo sala ed ostetriche, responsabili dell'organizzazione dell'assistenza infermieristica ed alberghiera dei servizi di diagnosi e cura che operano nei presidi ospedalieri, ovvero se essa spetti anche agli operatori professionali di pari posizione funzionale che operano nei distretti territoriali (in specie capo sala dell'e'quipe di assistenza domiciliare integrata".
Considerato che la dinamica della formazione della controversa clausola contrattuale va ricostruita nel modo seguente:
la disposizione trae la sua origine dall'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/1987 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale n. 160/1987), accordo valido per il triennio 1985/1987, il quale prevedeva un'indennita' mensile lorda di L. 65.000 (di cui L. 15.000 pensionabili confluite per effetto del contratto collettivo nazionale di lavoro 1 settembre 1995, in altra voce stipendiale motivo per il quale l'indennita' e' ora di L. 50.000) da attribuirsi al personale del ruolo sanitario di quarto, sesto e settimo livello (quest'ultimo ricomprendente le caposala e le ostetriche) operanti nei servizi di diagnosi e cura in turni a copertura delle 24 ore;
la definizione dei servizi di diagnosi e cura si rinviene nel decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, sull'ordinamento interno dei servizi ospedalieri all'epoca in vigore e tale sino al 1996;
il successivo decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990 non ha disapplicato l'art. 57 sopracitato, il quale ha continuato ad operare con le stesse modalita' e caratteristiche ivi previste;
il contratto collettivo nazionale di lavoro ha revisionato la materia delle indennita' del personale del Servizio sanitario nazionale legate alle particolari condizioni di lavoro, confermando la dizione preesistente (servizi di diagnosi e cura ) che va letta - per conferma che si tratta dei servizi ospedalieri di degenza - in collegamento con la precisazione che l'indennita' e' erogata in quanto gli operatori che ne beneficiano sono responsabili dell'organizzazione dell'assistenza infermieristica ed alberghiera ad essi collegata, compito non di spettanza degli operatori che effettuano l'assistenza domiciliare.
Ritenuto che dalla ricostruzione emerge che le parti - nella loro autonomia negoziale - hanno deciso di confermare quanto gia' previsto dai precedenti accordi, recepiti in decreto del Presidente della Repubblica prima della riforma di cui al decreto legislativo n. 29/1993, limitando la corresponsione dei soggetti beneficiari dell'indennita' a quelli originariamente previsti apprezzandone diversamente le condizioni di lavoro in ragione delle diverse e piu' complesse responsabilita' attribuite a parita' di funzioni, nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 49, comma 3 del decreto legislativo n. 29/1993;
Che il ricorso e' diretto, invece, ad ottenere l'estensione del beneficio ad operatori che operano in condizioni di lavoro diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste dalla norma impugnata, che potranno essere valutate in presenza delle relative risorse economiche nell'ambito di un prossimo contratto collettivo di parte economica, in relazione all'effettivo mutato quadro dell'assetto organizzativo delle aziende sanitarie ed ai modelli di assistenza erogati;
Tutto quanto sopra valutato, le parti indicate in premessa concordano l'interpretazione autentica dell'art. 44, comma 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1 settembre 1995 nel testo che segue:
Art. 1.
Clausola di interpretazione autentica
1. Le parti confermano che l'indennita' di L. 50.000, prevista dall'art. 44, comma 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1 settembre 1995, compete esclusivamente alle caposala ed ostetriche operanti su un solo turno nei servizi ospedalieri di diagnosi e cura, in quanto responsabili dell'organizzazione dell'assistenza infermieristica ed alberghiera dei servizi stessi. Essa non e' cumulabile con le indennita' di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 44 citato ma solo con quella del comma 6 della stessa norma.
 
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