Gazzetta n. 260 del 7 novembre 2000 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
COMUNICATO |
Accordo nella sequenza contrattuale relativa all'art. 24, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro 1998/2001 relativo al personale del comparto scuola. |
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L'AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
A seguito del parere favorevole espresso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro per la funzione pubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2000 sul testo dell'ipotesi di sequenza contrattuale relativa all'art. 24, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 26 maggio 1999 del comparto scuola, nonche' della certificazione della Corte dei conti sull'attendibilita' dei costi quantificati per la medesima sequenza contrattuale e sulla loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 18 ottobre 2000 alle ore 9,30 ha avuto luogo l'incontro tra: l'Aran e le organizzazioni sindacali di categoria e le confederazioni sindacali. Al termine della riunione le parti hanno proceduto alla firma della sequenza contrattuale prevista dall'art. 24, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro 1998/2001 del personale del comparto scuola sottoscritto in data 26 maggio 1999. Articolo unico In riferimento a quanto previsto dall'art. 24, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro 26 maggio 1999 le parti stabiliscono quanto segue: 1. Le modalita' organizzative per l'esercizio della funzione docente e l'articolazione dell'orario di insegnamento, che le istituzioni scolastiche adottano nella propria autonomia progettuale ed in coerenza con gli obiettivi definiti dal piano dell'offerta formativa, restano disciplinate dall'art. 24 del contratto collettivo nazionale di lavoro 26 maggio 1999 e dall'art. 41 del contratto collettivo nazionale di lavoro 4 agosto 1995. 2. Sono del pari confermate le interpretazioni autentiche riferite alla disciplina contrattuale richiamate nel precedente comma 1. |
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