Gazzetta n. 260 del 7 novembre 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO |
DECRETO 11 ottobre 2000 |
Autorizzazione alla societa' "L.A.P.I. S.r.l.", in Prato, al rilascio di certificazioni ed attestati di conformita' CEE, per i dispositivi di protezione individuale. |
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IL DIRETTORE GENERALE PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITA' DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO di concerto con IL DIRETTORE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva n. 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale; Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente i requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo; Vista la istanza con la quale la societa' "L.A.P.I. S.r.l.", con sede in Prato (Firenze), via della Quercia n. 11, chiede l'autorizzazione al rilascio di certificazioni per talune categorie di dispositivi individuali di protezione; Tenuto conto che l'esame della documentazione presentata dalla societa' "L.A.P.I. S.r.l." ha consentito l'accertamento del possesso dei previsti requisiti per il rilascio della autorizzazione alla certificazione CE; Decretano: Articolo unico 1. La societa' "L.A.P.I. S.r.l.", e' autorizzata al rilascio di certificazioni ed attestati di conformita' CEE, per i seguenti dispositivi di protezione individuale ai sensi dell'art. 10 della direttiva n. 89/686/CEE: Cat. 3 indumenti di protezione, guanti ed accessori per lavoratori esposti al calore; indumenti di protezione per Vigili del fuoco (con esclusione degli indumenti di protezione per operazioni di saldatura e similari). 2. La societa' "L.A.P.I. S.r.l.", e' altresi' autorizzata al rilascio di attestati di conformita', del sistema di garanzia di qualita' delle aziende produttrici dei dispositivi di protezione individuale di cui al precedente comma 1, ai sensi dell'art. 11, lettere A) e B), della direttiva sopracitata. 3. Le certificazioni e gli attestati devono essere effettuati secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nei pertinenti articoli della direttiva n. 89/686/CEE e del relativo decreto legislativo di attuazione 4 dicembre 1992, n. 475. Con periodicita' trimestrale, copia delle certificazioni rilasciate dovra' essere inviata, su supporto magnetico, all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 4. Previa verifica da parte dell'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del mantenimento dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 22 marzo 1993, l'autorizzazione puo' essere rinnovata su specifica istanza dell'organismo. 5. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione, l'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del lavoro possono procedere a verificare in concreto lo svolgimento delle procedure di certificazione. 6. Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che procedurale, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attivita' certificativa fino a quel momento effettuata. Nei casi di particolare gravita' si procede alla revoca. 7. La presente autorizzazione ha validita' triennale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 8. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione sono a carico della societa' L.A.P.I. S.r.l. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 ottobre 2000 Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita' Visconti Il direttore generale dei rapporti di lavoro Ferraro |
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