Gazzetta n. 260 del 7 novembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 11 ottobre 2000
Autorizzazione alla societa' ANCI servizi - Sezione CIMAC S.r.l., in Vigevano, al rilascio di certificazioni ed attestazioni di conformita', per i dispositivi di protezione individuale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITA'
DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
di concerto con
IL DIRETTORE GENERALE
DEI RAPPORTI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva n. 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale;
Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente i requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo;
Visti i decreti 4 febbraio 1994 e 6 luglio 1995 con i quali la societa' "ANCI servizi - Sezione CIMAC S.r.l.", con sede in Vigevano, corso Brodolini n. 19, e' stata autorizzata al rilascio di certificazione CEE per taluni dispositivi di protezione individuale;
Viste le istanze con le quali la predetta societa' chiede ora il rinnovo e l'estensione delle predette autorizzazioni ad ulteriori categorie di dispositivi individuali di protezione;
Tenuto conto che l'esame della documentazione presentata dalla societa' "ANCI servizi - Sezione CIMAC S.r.l.", ha consentito l'accertamento del possesso dei previsti requisiti per il rilascio della autorizzazione alla certificazione CE;
Decretano:
Art. 1.
1. La societa' "ANCI servizi - Sezione CIMAC S.r.l.", e' autorizzata al rilascio di certificazioni ed attestati di conformita', per i seguenti dispositivi di protezione individuale ai sensi dell'art. 10 della direttiva n. 89/686/CEE:
tutti i dispositivi di protezione degli arti inferiori;
guanti di protezione industriale per impieghi meccanici;
guanti da lavoro di cuoio a cinque dita;
guanti di protezione per utilizzatori di motoseghe;
guanti di protezione contro rischi meccanici, livelli 2, 3, 4, 5;
guanti di protezione contro il freddo (fino a - 50o C);
guanti contro l'effetto delle vibrazioni;
guanti di protezione industriale contro aggressioni chimiche;
guanti di protezione contro prodotti chimici e microrganismi;
guanti di protezione contro il freddo (oltre a - 50o C);
guanti, moffole e manicotti di materiale isolante per lavori sotto tensione.
2. La societa' "ANCI servizi - Sezione CIMAC S.r.l.", e' altresi autorizzata al rilascio di attestati di conformita', del sistema di garanzia di qualita' delle aziende produttrici dei dispositivi di protezione individuale di cui al precedente comma 1 ai sensi dell'art. 11, lettere A) e B), della direttiva sopracitata.
 
Art. 2.
1. La societa' "ANCI servizi - Sezione CIMAC S.r.l.", e' autorizzata al rilascio di attestati di conformita' del sistema di qualita' ai sensi dell'art. 11, lettera B), limitatamente alle aziende produttrici dei dispositivi di protezione individuale denominati "indumenti protettivi" e ricadenti nel campo di applicazione della citata direttiva n. 89/686/CEE.
2. Le certificazioni e gli attestati devono essere effettuati secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nei pertinenti articoli della direttiva n. 89/686/CEE e del relativo decreto legislativo di attuazione 4 dicembre 1992, n. 475. Con periodicita' trimestrale, copia delle certificazioni rilasciate dovra' essere inviata su supporto magnetico all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. Previa verifica da parte dell'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del mantenimento dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 22 marzo 1993, l'autorizzazione puo' essere rinnovata su specifica istanza dell'organismo.
4. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione, l'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del lavoro possono procedere a verificare in concreto lo svolgimento delle procedure di certificazione.
5. Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che procedurale, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attivita' certificativa fino a quel momento effettuata. Nei casi di particolare gravita' si procede alla revoca.
6. La presente autorizzazione ha validita' triennale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
7. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione sono a carico della societa' "ANCI servizi - Sezione CIMAC S.r.l.".
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 ottobre 2000
Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo e la competitivita'
Visconti Il direttore generale dei rapporti di lavoro
Ferraro
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone