Gazzetta n. 260 del 7 novembre 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
CIRCOLARE 3 agosto 2000, n. 9 |
Criteri e modalita' operative in materia di contrassegno ufficiale nell'ambito della certificazione delle sementi in applicazione dell'art. 12 della legge 25 novembre 1971, n. 1096. |
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All'Ente nazionale sementi elette All'Ispettorato centrale repressione frodi All'A.I.S. - Associazione italiana sementi All'AS.SE.ME. - Associazione sementieri mediterranei All'Assoseme - Associazione italiana costitutori Alla Confederazione generale industrie italiane - Associazione degli industriali di Capitanata
La legge 25 novembre 1971, n. 1096, "Disciplina dell'attivita' sementiera", all'art. 12, comma 1, dispone, tra l'altro, che i prodotti sementieri non possano essere venduti, posti in vendita o messi altrimenti in commercio se non siano muniti di uno speciale cartellino ufficiale rilasciato dall'ente incaricato del controllo ed attestante che i prodotti stessi siano stati sottoposti, con esito favorevole, ai controlli prescritti. Questo Ministero con propri decreti del 17 febbraio 1972 e 2 novembre 1976 ha incaricato l'Ente nazionale sementi elette di effettuare tale controllo nonche' di certificare i materiali sementieri previsti dalla legge n. 1096/1971. Considerato che le procedure convenzionali per la stampa dei cartellini ufficiali non risultano essere adeguate agli attuali processi di lavorazione industriale, come rappresentato da numerosi operatori del settore, si rende necessario, anche ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 1, semplificare tale procedura. A tal fine si autorizza l'Ente nazionale sementi elette a rilasciare, ai soggetti aventi titolo e che ne faranno richiesta, i cartellini ufficiali che dovranno, secondo le modalita' previste in allegato, essere completati, dai soggetti stessi, con gli elementi "variabili" nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali. Tale procedura va comunque effettuata sotto il controllo ufficiale del predetto ente. L'Ente nazionale sementi elette e' comunque tenuto a rilasciare direttamente i cartellini ufficiali, completi di tutte le informazioni, agli operatori del settore che non intendano avvalersi della procedura di cui sopra. Roma, 3 agosto 2000
Il direttore generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali Ambrosio |
| Allegato CRITERI E MODALITA' OPERATIVE IN MATERIA DI CONTRASSEGNO UFFICIALE NELL'AMBITO DELLA CERTIFICAZIONE DELLE SEMENTI IN APPLICAZIONE DELL'Art. 12 DELLA LEGGE N. 1096/1971, TERZO COMMA.
Il completamento delle informazioni variabili previste sui cartellini di certificazione puo' essere effettuato sotto il controllo ufficiale dell'ENSE alle seguenti condizioni. I cartellini ufficiali che vengono forniti dall'ENSE, sono numerati con numerazione progressiva e possiedono un codice a barre. La ditta interessata deve richiedere all'ENSE specifica autorizzazione. L'ENSE verifica che il richiedente sia in possesso di licenza ai sensi dell'art. 2 della legge n. 1096/1971 e che presso la struttura sementiera sussistano: un responsabile della custodia e dell'utilizzo dei cartellini; un ufficio per la registrazione e la conservazione dei cartellini; un sistema di stampa adeguato ai cartellini in uso; un'adeguata struttura operativa. Inoltre la ditta deve essere in regola con gli obblighi di pagamento delle prestazioni. In caso siano rispettate tali condizioni l'ENSE autorizza il completamento dei cartellini ufficiali presso la ditta richiedente. L'ENSE completa il procedimento entro cinquanta giorni dal ricevimento della richiesta della ditta. L'ENSE, per un circostanziato motivo, puo' negare l'autorizzazione; in tal caso la ditta richiedente puo' fare appello al Ministero delle politiche agricole e forestali entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Il Ministero decide sull'eventuale appello della ditta entro cinquanta giorni dal ricevimento della richiesta di revisione. L'autorizzazione puo' essere revocata dall'ENSE a fronte di inadempienze e/o qualora vengano meno le condizioni che ne hanno determinato il rilascio. Contro la decisione di revoca la ditta puo' fare appello al Ministero delle politiche agricole e forestali entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Il Ministero delle politiche agricole decide entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di revisione. L'ENSE e' tenuto a controllare le modalita' di stampa, registrazione e custodia dei cartellini ufficiali. La ditta abilitata e' tenuta a: 1) inoltrare all'ENSE domanda di cartellinatura dei lotti che si intendono sottoporre alla selezione meccanica prima dell'inizio della stessa lavorazione, che potra' in ogni caso aver luogo soltanto dopo che l'ENSE avra' trasmesso al proprio tecnico, cui sono affidati i controlli presso la ditta e alla ditta stessa, copia di detta domanda debitamente vistata; 2) compilare giornalmente un foglio di lavorazione completandolo in tutte le sue parti e riportando tutti i dati relativi ai lotti in corso di selezione ed ai cartellini stampati e impiegati, oppure eventualmente resi al tecnico controllore; le copie dei suddetti fogli di lavorazione, debitamente firmate, devono essere inviate giornalmente, a mezzo fax, all'ENSE; 3) tenere i fogli di lavorazione giornalieri, in ordine progressivo, a disposizione del tecnico incaricato per consentire di effettuare gli opportuni controlli durante tutta la campagna di lavorazione; 4) redigere, al termine della campagna di selezione, il consuntivo finale controfirmato dal responsabile indicato dalla ditta e dal tecnico controllore incaricato dalla sezione competente, a cui dovra' essere inviato. I documenti sopracitati saranno redatti sulla modulistica fornita dall'ENSE. L'autorizzazione al completamento della stampa dei cartellini non esclude le responsabilita' civili e penali derivanti dallo smarrimento, distribuzione volontaria, alienazione dei cartellini ufficiali, o altro uso indebito; in tali circostanze l'ENSE inviera' rapporto agli organi competenti. |
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