Gazzetta n. 260 del 7 novembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 31 luglio 2000, n. 320
Regolamento concernente: "Disciplina per l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area e ai patti territoriali".

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'articolo 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recanti la disciplina della programmazione negoziata;
Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica e in particolare l'articolo 1, comma 78, in materia di finanziamento dei patti territoriali;
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi, e in particolare l'articolo 14, comma 4-bis, contenente Norme di accelerazione e controllo degli interventi;
Visto il decreto-legge 11 giugno 1998 n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania e in particolare l'articolo 5, comma 3 bis, concernente i patti territoriali e i contratti d'area;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante norme per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole e della pesca, e in particolare l'articolo 10, concernente il rafforzamento strutturale delle imprese;
Visti la legge 15 marzo 1997, n. 59, e il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in tema di conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni e agli enti locali;
Vista la deliberazione CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1997, n. 105, recante la disciplina della programmazione negoziata, e, in particolare, i punti 2 e 3 concernenti i patti territoriali e i contratti d'area;
Vista la deliberazione CIPE del 26 febbraio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1998, n. 109, recante criteri per il finanziamento dei patti territoriali e dei contratti d'area;
Vista la deliberazione CIPE del 9 luglio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1998, n. 195, recante il riparto di risorse di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n 208;
Vista la deliberazione CIPE del 9 luglio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 agosto 1998, n. 187, concernente l'accelerazione delle attivita' istruttorie dei dodici patti territoriali approvati il 18 dicembre 1996, il 23 aprile e il 26 giugno 1997;
Vista la deliberazione CIPE del 9 luglio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 ottobre 1998, n 241 concernente la definizione il coordinamento e il finanziamento del programma degli interventi finanziari per il programma operativo "Sviluppo locale - Patti territoriali per l'occupazione" nelle regioni dell'obiettivo 1, di cui al regolamento CEE n. 2081/93;
Vista la deliberazione CIPE dell'11 novembre 1998 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 1999, n. 4, concernente l'estensione degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata all'agricoltura e alla pesca, in attuazione dell'articolo 10 de] decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
Vista la deliberazione CIPE del 21 aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 1999 n. 179, concernente la definizione, il coordinamento e il finanziamento del programma degli interventi finanziati per il programma operativo "Sviluppo locale - Patti territoriali per l'occupazione" nelle regioni dell'obiettivo 1, di cui al regolamento CEE n. 2081/93;
Vista la Decisione C(1998) 3978 del 29 dicembre 1998 della Commissione delle Comunita' europee, che ha approvato il programma operativo multiregionale "Sviluppo locale - Patti territoriali per l'occupazione" - Ob. 1 Italia;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni e integrazioni, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
Visto il comunicato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1998, n. 175, volto ad assicurare trasparenza e pubblicita' alle modalita' e ai criteri relativi alle attivita' di assistenza tecnica e di istruttoria dei patti territoriali e dei contratti d'area;
Visto l'articolo 2, comma 207, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 43, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, il quale prevede che le somme da iscrivere su apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riservate dal CIPE ai contratti d'area e ai patti territoriali siano trasferite rispettivamente al responsabile unico del contratto d'area e al soggetto responsabile del patto territoriale affinche' questi provvedano ad effettuare i relativi pagamenti in favore dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, anche avvalendosi per la gestione di dette risorse di istituti bancari allo scopo convenzionati;
Considerato che il menzionato articolo 2, comma 207, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come notificato dall'articolo 43, comma 2, della legge n. 144 del 1999, demanda al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la fissazione di criteri per il trasferimento e di modalita' di controllo e rendicontazione sulla gestione delle menzionate risorse;
Considerato che la deliberazione CIPE 17 marzo 2000, n.31, recante disposizioni transitorie in materia di patti territoriali e contratti d'area, demanda al provvedimento previsto dall'articolo 2, comma 207, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 43, comma 2, della legge n. 144 del 1999, la disciplina in via organica delle ipotesi di revoca delle agevolazioni concesse; Ritenuto altresi' di dover determinare l'entita' dello somme previste dal citato articolo 2, comma 207, della legge n. 662 del 1996, come modificato dall'articolo 43, comma 2, della legge n. 144 del 1999, da corrispondere al responsabile unico de] contratto d'area e al soggetto responsabile del patto territoriale per lo svolgimento dei compiti assegnati;
Rilevate le caratteristiche proprie di organismo pubblico possedute dal Soggetto responsabile e dal Responsabile unico in relazione agli scopi istituzionali perseguiti e alle attivita' svolte come soggetto competente, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e del programma operativo multiregionale "Sviluppo locale - Patti territoriali per l'occupazione" Ob. 1 Italia, potendo operare anche come organismi intermediari di piani, programmi, progetti e sovvenzioni nelle forme d'intervento previste dalle normative comunitarie, nazionali e regionali;
Considerato che l'articolo 17, comma 25 bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come introdotto dall'articolo 43, comma 4, della legge n. 144 del 1999, prevede che le disposizioni della lettera c) del combina 25, dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di pareri obbligatori del Consiglio di Stato, non si applicano alle fattispecie previste dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988 n. 400;
Adito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 27 gennaio 2000;
Vista la nota n.44795 del 5 luglio 2000, con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n.400 del 1988, lo schema di regolamento e' stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1
Individuazione o costituzione del
Responsabile unico e del Soggetto responsabile

1. Entro e non oltre trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto d'area o dell'approvazione del patto territoriale, ai fini del loro coordinamento e attuazione, i soggetti di cui ai punti 3.4 e 2.4 della deliberazione CIPE 21 marzo 1997 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1997, n. 105, provvedono alla individuazione o costituzione del Responsabile unico del contratto d'area di cui al punto 3.5 o del Soggetto responsabile del patto territoriale di cui al punto 2.5 della citata delibera, in seguito denominati "Responsabile unico" e "Soggetto responsabile".
2. Il Responsabile unico e il Soggetto responsabile possono essere individuati o costituiti anche prima della sottoscrizione del contratto d'area o dell'approvazione del patto territoriale.
3. Il Responsabile unico e il Soggetto responsabile hanno l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sociale, economico e occupazionale attraverso la valorizzazione dei sistemi locali ad essi collegati in sinergia con gli strumenti di pianificazione territoriale.
4. Il Responsabile unico e il Soggetto responsabile operano come organismi intermediari di piani, programmi, progetti e sovvenzioni nelle forme d'intervento previste dalle normative Comunitarie, Nazionali e Regionali, assumendone le responsabilita' conseguenti anche nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
5. Il Responsabile unico e il Soggetto responsabile devono dimostrare di possedere la disponibilita' di un'organizzazione in grado di assicurare l'espletamento delle funzioni organizzative, tecniche, amministrative e contabili atte a garantire il corretto svolgimento del compiti affidati.
6. Le disposizioni di cui agli articoli seguenti si applicano anche ai contratti d'area e ai patti territoriali gia' sottoscritti o approvati alla data di entrata in vigore del presente regolamento con le procedure previste dalla citata deliberazione CIPE 21 marzo 1997. Da tale data decorre il termine di cui al comma 1.



NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

L'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre
1996, n. 662 ("Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica"), cosi' recita:

"203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita' di
soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni
istituzionali e risorse finanziarie a carico delle
amministrazioni statali, regionali e delle province
autonome nonche' degli enti locali possono essere regolati
sulla base di accordi cosi' definiti:

a) "Programmazione negoziata", come tale intendendosi la
regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra
il soggetto pubblico competente e la parte o le parti
pubbliche o private per l'attuazione di interventi
diversi riferiti ad un'unica finalita' di sviluppo, che
richiedono una valutazione complessiva delle attivita'
di competenza;

b) "Intesa istituzionale di programma", come tale
intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale,
regionale o delle province autonome con cui tali
soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una
ricognizione programmatica delle risorse finanziarie
disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure
amministrative occorrenti, per la realizzazione di un
piano pluriennale di interventi d'interesse comune o
funzionalmente collegati. La gestione finanziaria degli
interventi per i quali sia necessario il concorso di
piu' amministrazioni dello Stato, nonche' di queste ed
altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche
operanti in regime privatistico, puo' attuarsi secondo
le procedure e le modalita' previste dall'articolo 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,
n. 367;

c) "Accordo di programma quadro", come tale intendendosi
l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e
privati promosso dagli organismi di cui alla lettera b),
in attuazione di una intesa istituzionale di programma
per la definizione di un programma esecutivo di
interventi di interesse comune o funzionalmente
collegati. L'accordo di programma quadro indica in
particolare: 1) le attivita' e gli interventi da
realizzare, con i relativi tempi e modalita' di
attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti
procedimentali; 2) i soggetti responsabili
dell'attuazione delle singole attivita' ed interventi;
3) gli eventuali accordi di programma ai sensi
dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4)
le eventuali conferenze di servizi o convenzioni
necessarie per l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni
di ciascun soggetto, nonche' del soggetto cui competono
poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o
inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o
definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti
all'accordo; 7) le risorse finanziarie occorrenti per le
diverse tipologie di intervento, a valere sugli
stanziamenti pubblici o anche reperite tramite
finanziamenti privati; 8) le procedure ed i soggetti
responsabili per il monitoraggio e la verifica dei
risultati. L'accordo di programma quadro e' vincolante
per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli
sugli atti e sulle attivita' posti in essere in
attuazione dell'accordo di programma quadro sono in ogni
caso successivi. Limitatamente alle aree di cui alla
lettera f), gli atti di esecuzione dell'accordo di
programma quadro possono derogare alle norme ordinarie
di amministrazione e contabilita', salve restando le
esigenze di concorrenzialita' e trasparenza e nel
rispetto della normativa comunitaria in materia di
appalti, di ambiente e di valutazione di impatto
ambientale. Limitatamente alle predette aree di cui alla
lettera F), determinazioni congiunte adottate dai
soggetti pubblici interessati territorialmente e per
competenza istituzionale in materia urbanistica possono
comportare gli effetti di variazione degli strumenti
urbanistici gia' previsti dall'articolo 27, commi 4 e 5,
della legge 8 giugno 1990, n. 142;

d) "Patto territoriale", come tale intendendosi l'accordo,
promosso da enti locali, parti sociali o da altri
soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui alla
lettera c), relativo all'attuazione di un programma di
interventi caratterizzato da specifici obiettivi di
promozione dello sviluppo locale;

e) "Contratto di programma", come tale intendendosi il
contratto stipulato tra l'amministrazione statale
competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole
imprese e rappresentanze di distretti industriali per la
realizzazione di interventi oggetto di programmazione
negoziata;

f) "Contratto di area", come tale intendendosi lo strumento
operativo, concordato tra amministrazioni, anche locali,
rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro,
nonche' eventuali altri soggetti interessati, per la
realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo
sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in
territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi
indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministero del bilancio e della
programmazione economica e sentito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano
entro quindici giorni dalla richiesta, e delle aree di
sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione
situati nei territori di cui all'obiettivo 1 del
Regolamento CEE n. 2052/88, nonche' delle aree
industrializzate realizzate a norma dell'art. 32 della
L. 14 maggio 1981, n. 219, che presentino requisiti di
piu' rapida attivazione di investimenti di
disponibilita' di aree attrezzate e di risorse private o
derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei
contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori
i trattamenti retributivi previsti dall'articolo 6,
comma 9, lettera c), del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 1989,
n. 389.

204. Agli interventi di cui alle lettere d) e f) del comma
203 si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui alla lettera c) del medesimo comma
203.

205. Il Comitato interministeriale per la programmazione
economica, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, con deliberazione
adottata su proposta del Ministro del bilancio e della
programmazione economica, approva le intese
istituzionali di programma.

206. Il CIPE, con le procedure di cui al comma 205 e
sentite le Commissioni parlamentari competenti che si
pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta,
delibera le modalita' di approvazione dei contratti di
programma, dei patti territoriali e dei contratti di
area e gli eventuali finanziamenti limitatamente ai
territori delle aree depresse; puo' definire altresi'
ulteriori tipologie della contrattazione programmata
disciplinandone le modalita' di proposta, di
approvazione, di attuazione, di verifica e controllo.

207. In sede di riparto delle risorse finanziarie destinate
allo sviluppo delle aree depresse, il CIPE determina
le quote da riservare per i contratti di area e per i
patti territoriali ed integra la disciplina stabilita
dai commi da 203 a 214 del presente articolo ai fini
della relativa attuazione. Le somme da iscrivere su
apposita unita' previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica riservate dal CIPE ai
contratti d'area e ai patti territoriali sono
trasferite, con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, che ne
dovra' prevedere criteri e modalita' di controllo e
rendicontazione, sulla base dello stato di avanzamento
delle iniziative previste dal contratto o dal patto,
rispettivamente al responsabile unico del contratto
d'area o al soggetto responsabile del patto
territoriale che provvedono ai relativi pagamenti in
favore dei soggetti beneficiari delle agevolazioni
anche avvalendosi, per la gestione di dette risorse,
di istituti bancari allo scopo convenzionati. Alle
medesime risorse fanno carico anche le somme da
corrispondere al responsabile unico del contratto
d'area o al soggetto responsabile del patto
territoriale per lo svolgimento dei compiti di cui al
presente comma."
- L'art. 1, comma 78 della legge 28 dicembre 1995, n. 549
("Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"),
cosi' recita:

"78. Per la realizzazione degli interventi previsti nei
patti territoriali di cui al comma 77, e non coperti da
altri finanziamenti pubblici, il CIPE riserva una quota,
sino all'importo di lire 400 miliardi nell'ambito delle
risorse derivanti dai mutui di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e
all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992,
n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge l9
dicembre 1992, n. 488, secondo modalita' e limiti stabiliti
dal CIPE medesimo, dando priorita' a quelli cofinanziati
sui fondi comunitari di piu' immediata rendicontabilita'."

- L'art. 14, comma 4/bis del decreto-legge 30 gennaio 1998,
n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo
1998, n. 61, recante ulteriori interventi urgenti in
favore delle zone terremotate delle regioni Marche e
Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi,
cosi' recita:

"4-bis. Per i territori dell'Umbria e delle Marche
interessati dalla crisi sismica il CIPE, in sede di esame,
di approvazione e di finanziamento dei patti territoriali e
dei contratti di area previsti dalla legge 23 dicembre
1996, n. 662 e dalla delibera CIPE del 21 marzo l997,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio
1997, assicura agli stessi un iter amministrativo
preferenziale."

- L'art. 5 comma 3/bis del decreto-legge 11 giugno 1998, n.
180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto
l998, n. 267, recante misure urgenti per la prevenzione
del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite
da disastri franosi nelle regione Campania, cosi' recita:

"3-bis. Per i patti territoriali e i contratti d'area che
comprendono i comuni individuati ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, della citata ordinanza del Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento della protezione civile, n.
2787 del 21 maggio l998, il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e il CIPE, in
sede di esame, di approvazione e di finanziamento
assicurano agli stessi un iter amministrativo
preferenziale."

- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante
disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di
sostegno pubblico alle imprese, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1998, n. 99.

- L'art. 10 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173
("Disposizioni in materia di contenimento dei costi di
produzione e per il rafforzamento strutturale delle
imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e
15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449"), cosi' recita:
"Art. 10. Rafforzamento strutturale delle imprese.

1. Il CIPE determina limiti, criteri e modalita' di
applicazione anche alle imprese agricole, della pesca
marittima ed in acque salmastre e dell'acquacoltura, e
ai relativi consorzi, degli interventi regolati
dall'articolo 2, comma 203, lettere d) "Patti
territoriali", ed "Contratto di programma" ed f)
"Contratto di area", della legge 23 dicembre 1996, n.
662.

2. I fondi resi disponibili in attuazione dei regolamenti
(CE) n. 724/97, n. 805/97 e n. 806/97, sono destinati
per 72 miliardi alla realizzazione dei seguenti
interventi:

a) investimenti finalizzati ad incrementare la qualita'
delle produzioni, anche in attuazione di quanto
specificatamente previsto dalla Direttiva n. 92/46/CEE
16 giugno 1992;
b) investimenti finalizzati alla protezione dell'ambiente,
ivi compresi gli interventi diretti all'introduzione di
tecnologie mirate a valorizzare agronomicamente i reflui
zootecnici;
c) ristrutturazione dei fabbricati aziendali finalizzati ad
adeguare le strutture produttive alle norme di sicurezza
del lavoro di cui al decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni.

3. Le misure, di cui al comma 2, sono applicate in
conformita' alle disposizioni previste dall'articolo 12,
paragrafo 2, lettere e) ed f), nonche' paragrafo 4 del
regolamento (CE) n. 950/97. Le modalita' di applicazione
delle stesse e di trasferimento delle risorse sono
stabilite con decreto del Ministro per le politiche
agricole emanato di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Il Ministero per le politiche agricole definisce, di
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3,
lettera d), del regolamento (CE) n. 950/97 e
dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2078/92, le
modalita' per l'erogazione di adeguati contributi
finanziari attraverso un programma nazionale, volto a
superare la situazione di grave e persistente declino
delle risorse genetiche animali e vegetali, articolato
in programmi operativi gestiti dalle regioni. Agli
interventi di cui al presente comma si fara' fronte nei
limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da
successivi procedimenti legislativi."

- La legge 15 marzo 1997, n. 59 ("Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e
per la semplificazione amministrativa") e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63.

- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
("Conferimento di Funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59") e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n.92 (correzioni
indicate nell'avviso pubblicato nella GU 21 maggio 1998,
n. 116).

- La delibera CIPE 21 marzo 1997 ("Disciplina della
programmazione negoziata) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 8 maggio 1997, n. 105.

- La delibera CIPE 26 febbraio 1998 ("Criteri per il
finanziamento dei patti territoriali e dei contratti
d'area") e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio
1998, n. 109.

- La delibera CIPE 9 luglio 1998 ("Riparto di risorse di
cui all'art. 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n.
208") e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto
1998, n. 195.

- La delibera CIPE 9 luglio 1998 ("Accelerazione delle
attivita' istruttorie dei dodici patti territoriali
approvati il 18 dicembre 1996, il 23 aprile e il 26
giugno 1997") e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12
agosto 1998, n. 187.

- La deliberazione CIPE 9 luglio 1998 concernente la
definizione, il coordinamento e il finanziamento del
programma degli interventi finanziari per il programma
operativo "Sviluppo locale - Patti territoriali per
l'occupazione" nelle regioni dell'obiettivo 1, di cui al
regolamento CEE n. 2081/93, e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 15 ottobre 1998, n. 241.

- La delibera CIPE 11 novembre 1998, concernente
l'estensione degli strumenti previsti dalla
programmazione negoziata all'agricoltura e alla pesca, in
attuazione dell'art. 10 del Decreto legislativo 30 aprile
1998, n.173, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7
gennaio 1999, n. 4.

- La delibera CIPE 21 aprile 1999, concernente la
definizione il coordinamento e il finanziamento del
programma degli interventi finanziari per il programma
operativo "Sviluppo locale - Patti territoriali per
l'occupazione" nelle regioni dell'obiettivo 1, di cui al
regolamento CEE n. 2081/93, e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 2 agosto 1999 n. 179.

- Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 20 ottobre 1995, n. 527
("Regolamento recante le modalita' e le procedure per la
concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore
delle attivita' produttive nelle aree depresse del
Paese") e stato pubblicato nella Gazzella Ufficiale 15
dicembre 1995, n. 292 e successivamente modificato e
integrato, con DM 31 luglio 1997, n. 319 (GU 22 settembre
1997, n. 221) e da ultimo dal DM 9 marzo 2000, n. 133 (GU
25 maggio 2000, n. 120).

- il Comunicato del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, volto ad assicurare
trasparenza e pubblicita' alle modalita' e ai criteri
relativi alle attivita' di assistenza tecnica e di
istruttoria dei patti territoriali e dei contratti
d'area, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29
luglio 1998 n. 175.

- Per il testo dell'art. 43, comma 2, della legge 17 maggio
1999, n. 144 ("Misure in materia di investimenti, delega
al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL,
nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali"), che ha sostituito il comma 207 dell'art.
2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vedi nota
precedente.

- La delibera CIPE 17 marzo 2000, n. 31 (GU 31 maggio 2000,
n. 125), al punto 3, cosi' recita:

"(omissis)

Sino all'emanazione del provvedimento previsto dall'art.
43, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che
disciplinera', tra l'altro, in via organica le ipotesi di
revoca, le agevolazioni concesse sono altresi' revocate,
nei casi e con le modalita', in quanto applicabile, di cui
all'art. 8 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n.
527, indicato in premessa, cosi' come modificato ed
integrato dal successivo decreto ministeriale 31 luglio
1997, n. 319."

- Per effetto di quanto disposto dall'art. 43 della legge
17 maggio 1999, n. 144, il testo vigente dei commi 25 e
commi 25-bis dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n.
127 ("Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo") e' il seguente:

"25. Il parere del Consiglio di Stato e' richiesto in via
obbligatoria: a) per l'emanazione degli atti normativi del
Governo e dei singoli ministri, ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' per
l'emanazione di testi unici;

b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente
della Repubblica;

c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e
convenzioni predisposti da uno o piu' ministri.

25-bis. Le disposizioni della lettera c) del comma 25 non
si applicano alle fattispecie previste dall'articolo 2,
comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662."

- L'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.400
("Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri", cosi'
recitano:

"3. con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale."

Note all'art. 1

- Il punto 3.4 della delibera CIPE 21 marzo 1997
("Disciplina della programmazione negoziata"), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1997, n. 105, cosi'
recita:

"3.4. Soggetti sottoscrittori.

Ilcontratto d'area e' sottoscritto da rappresentanti delle
amministrazioni statali e regionali interessate, degli
enti locali territorialmente competenti, nonche' da
rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, dai
soggetti imprenditoriali titolari dei progetti di
investimento proposti e dai soggetti intermediari come
definiti alla lettera c) del successivo punto 3.7.1. Il
contratto d'area puo' essere inoltre sottoscritto da
altri enti pubblici, anche economici, da societa' a
partecipazione pubblica e da banche o altri operatori
finanziari."

- Il punto 2.4 della delibera CIPE 21 marzo 1997
("Disciplina della programmazione negoziata"), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1997, n. 105 cosi'
recita:

"2.4. Soggetti sottoscrittori.

Ilpatto territoriale e' sottoscritto dai soggetti
promotori, dagli enti locali, da altri soggetti pubblici
locali coinvolti nell'attuazione del patto e da uno o
piu' soggetti rientranti in ciascuna delle categorie
seguenti:

a) rappresentanze locali delle categorie imprenditoriali e
dei lavoratori interessate;

b) soggetti privati.

Il patto puo' essere, inoltre, sottoscritto:

a) dalla regione o dalla provincia autonoma nel cui
territorio ricadono gli interventi;

b) da banche e da finanziarie regionali;

c) da consorzi di garanzia collettiva fidi;

d) dai consorzi di sviluppo industriale operanti nel
territorio oggetto del patto.

La sottoscrizione del patto vincola i soggetti
sottoscrittori al rispetto degli specifici impegni e degli
obblighi assunti per la realizzazione degli interventi di
rispettiva competenza. La regione, pertanto, inserisce il
patto tra le azioni e le iniziative attuative dei programmi
regionali, compresi quelli di rilevanza comunitaria. Le
banche e le finanziarie regionali nei limiti dei loro
statuti, assumono l'impegno a sostenere finanziariamente
gli interventi produttivi per la parte di investimenti non
coperta da risorse proprie o da finanziamenti pubblici.I
consorzi di garanzia collettiva fidi assumono l'impegno a
garantire i crediti concessi dalle banche.

Gli enti locali e gli altri, soggetti pubblici
sottoscrittori si impegnano, in particolare, a dare piena
attuazione alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni e integrazioni e a tutte le altre norme di
semplificazione ed accelerazione procedimentale."

- Il punto 3.5 della delibera' CIPE 21 marzo 1997
("Disciplina della programmazione negoziata"), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1997, n. 105, cosi'
recita:

"3.5. Responsabile unico.

Il responsabile unico del contratto d'area, individuato tra
i soggetti pubblici firmatari dell'accordo di cui al punto
3.4, coordina l'attivita' dei responsabili delle singole
attivita' ed interventi programmati e assume i
provvedimenti necessari ad impedire il verificarsi di
ritardi nell'esecuzione.

Il responsabile unico coincide con il soggetto cui
competono i poteri sostitutivi di cui al punto 5) della
lettera c) del comma 203, dell'art. 2 della legge n.
662/1996 nonche' le funzioni di arbitrato nei casi di
divergenze tra soggetti attuatori delle attivita' ed
interventi. Assume altresi' le informazioni necessarie per
le finzioni di coordinamento, indirizzo e verifica
dell'esecuzione delle attivita' e degli interventi
previsti, segnalando tempestivamente eventuali disfunzioni
e impedimenti e formulando le conseguenti proposte
correttive. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, con particolare
riferimento agli articoli 8 e 10.

Il responsabile unico presenta al Ministero del bilancio e
della programmazione economica, ovvero, se costituito, al
Comitato dell'intesa di cui al punto 1.3 lettera d), una
relazione semestrale sullo stato di attuazione del
contratto evidenziando i risultati e le azioni di verifica
e monitoraggio svolte. Nella relazione sono indicati i
progetti non attivabili o non completabili ed e'
conseguentemente dichiarata la disponibilita' delle risorse
non utilizzate, ove derivanti dalla somme destinate dal
CIPE."

- Il punto 2.5 della delibera CIPE 21 marzo 1997
("disciplina della programmazione negoziata"), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1997, n. 105, cosi'
recita:

"5. Soggetto responsabile.

Ai fini del coordinamento e dell'attuazione del patto, i
soggetti sottoscrittori provvedono ad individuare, tra
quelli pubblici, il soggetto responsabile ovvero a
costituire, a tal fine, societa' miste nelle forme di cui
all'art. 22, comma 3, lettera e) della legge 8 giugno 1990,
n. 142, o a partecipare alle stesse. Per il perseguimento
delle finalita' del patto il soggetto responsabile provvede
tra l'altro a:

rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti
sottoscrittori; attivare risorse finanziarie per consentire
l'anticipazione e/o il cofinanziamento di eventuali
contributi statali, regionali e comunitari, ivi compresa la
promozione del ricorso alle sovvenzioni globali;

attivare le risorse tecniche ed organizzative necessarie
alla realizzazione del patto;

assicurare il monitoraggio e la verifica dei risultati;

verificare il rispetto degli impegni e degli obblighi dei
soggetti sottoscrittori ed assumere le iniziative ritenute
necessarie in caso di inadempimenti o ritardi;

verificare e garantire la coerenza di nuove iniziative con
l'obiettivo di sviluppo locale a cui e' finalizzato il
patto;

promuovere la convocazione, ove necessario, di conferenze
di servizi;

assumere ogni altra iniziativa utile alla realizzazione del
patto.

Il soggetto responsabile presenta al Ministero del bilancio
e della programmazione economica ed alla regione o
provincia autonoma o, se costituito, al Comitato
dell'intesa di cui al precedente punto 1.3, lettera d), una
relazione semestrale sullo stato di attuazione del patto
territoriale evidenziando i risultati e le azioni di
verifica e monitoraggio svolte. Nella relazione sono
indicati i progetti non attivabili o non completabili ed e'
conseguentemente dichiarata la disponibilita' delle risorse
non utilizzate ove derivanti dalle specifiche somme
destinate dal CIPE ai patti territoriali."

- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante
disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di
sostegno pubblico alle imprese, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1998, n. 99.



 
Art. 2
Sottoscrizione del disciplinare

1. Entro quaranta giorni dalla sottoscrizione del contratto d'area o dell'approvazione del patto territoriale il Responsabile unico e il Soggetto responsabile sottoscrivono un disciplinare predisposto dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica volto a regolare, in conformita' alle disposizioni seguenti, compiti gestionali e responsabilita' del Responsabile unico e del Soggetto responsabile, e in particolare: a) le modalita' di erogazione delle agevolazioni ai soggetti
beneficiari; b) la convenzione con la Cassa Depositi e Prestiti o con un Istituto
bancario per le attivita' connesse alla gestione delle
agevolazioni; c) la restituzione al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica delle risorse assegnate ai soggetti
beneficiari delle agevolazioni e da questi non utilizzate entro i
termini fissati ovvero utilizzate in difformita' dal progetto
ammesso all'agevolazione; d) i limiti ed i vincoli di utilizzazione del conto corrente bancario
intestato al Responsabile unico e al Soggetto responsabile, e) la disciplina delle revoche parziali e totali delle risorse
assegnate, secondo i criteri di cui all'articolo 12, comma 3; f) le modalita' d; controllo e verifica da parte del Ministero sulle
attivita' del Responsabile unico e del Soggetto responsabile; g) le penali a carico del Responsabile unico e del Soggetto
responsabile in caso di violazione degli obblighi assunti con il
disciplinare, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 2; h) le modalita' di rendicontazione e informazione al Ministero
nonche' ove costituiti, al Comitato paritetico di attuazione e al
Comitato di gestione dell'Intesa istituzionale di programma Stato
Regione assicurandone la compatibilita' con il sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici compatibilmente con
quanto previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999
n. 144 e alla deliberazione CIPE del 6 agosto 1999, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 27 ottobre 1999, n. 253, in materia di
monitoraggio degli investimenti pubblici.



Note all'art. 2.
- L'art.1, comma 5, della legge 17 maggio 1999 n. 144
("Misure in materia di investimenti, delega al Governo
per il riordino degli incentivi all'occupazione e della
normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni
per il riordino degli enti previdenziali"), cosi' recita.

"5. E' istituito presso il Comitato interministeriale per
la programmazione economica (CIPE) il "Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici" (MIP), con il
compito di fornire tempestivamente informazioni
sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con
particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i
fondi strutturali europei, sulla base dell'attivita' di
monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale
attivita' concerne le modalita' attuative dei programmi
di investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale,
finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema
di monitoraggio degli investimenti pubblici e' funzionale
all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito
dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema
informativo integrato del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con
propria deliberazione, costituisce e definisce la
strutturazione del Sistema di monitoraggio degli
investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed
emana indirizzi per la sua attivita', previa intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano."

- La delibera CIPE del 6 agosto 1999 ("Costituzione e
disciplina del sistema di monitoraggio degli investimenti
pubblici"), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27
ottobre 1999, n. 253.



 
Art. 3
Verifica preventiva degli adempimenti

1. Entro trenta giorni dalla sottoscrizione del disciplinare di cui all'art. 2 il Responsabile unico e il Soggetto responsabile presentano al Ministero, per la verifica degli adempimenti, idonea documentazione del possesso dei requisiti necessari per l'espletamento della propria attivita' nonche' dell'avvenuta sottoscrizione della convenzione con l'Istituto prescelto.
2. La verifica degli adempimenti deve concludersi entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma precedente. Il termine e' interrotto qualora il Ministero richieda integrazioni o chiarimenti e riprende a decorrere dalla loro ricezione.
 
Art. 4
Concessione di un contributo globale

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, espletata la verifica di cui all'art. 3, assegna al Responsabile unico o al Soggetto responsabile le risorse di cui all'articolo 2, comma 207, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 43, comma 2, della legge n. 144 del 1999, per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente regolamento sotto forma di un contributo nella misura massima del 100% delle spese ritenute ammissibili ai sensi della Decisione CE23/4/97 (S.E.M.2000) e dell'art.10 dell'allegato IIA del Regolamento CE n.1783/1999. L'importo delle risorse concedibili e' definito entro il limite di una componente fissa pari a quattrocento milioni di lire e di una componente variabile pari all'uno per cento dell'importo agevolato a carico dei fondi CIPE e comunque non superiore nel complesso a due miliardi di lire, secondo le modalita' di seguito specificate: a) una quota anticipata, pari a centocinquanta milioni di lire, entro
trenta giorni dalla verifica di cui all'art. 3. b) quote variabili a rimborso fino alla concorrenza del limite
massimo entro trenta giorni dalla richiesta, sulla base della
presentazione di rendiconti annuali di spese effettuate dal
Responsabile unico e dal Soggetto responsabile a decorrere
dall'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore
della legge 17 maggio 1999, n.144, certificati dagli organi di
revisione interni.



Note all'art. 4

La Decisione CE 23/4/97 della Commissione e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee n. 139 del
30 maggio 1997.
- Per il testo dell'art. 43, comma 2 della legge 17 maggio
1999, n. 144, vedi note alla premessa.

- Il Regolamento CE n.1783/1999 e' pubblicato nella
(Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee n. L 213 del
13 agosto 1999.



 
Art. 5
Assegnazione delle risorse finanziarie

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica concede anticipi sulle risorse complessivamente destinate al singolo contratto d'area e patto territoriale secondo le modalita' di seguito specificate: a) per la prima quota il Ministero emette il provvedimento di
accreditamento a favore del Responsabile unico o del Soggetto
responsabile per un importo corrispondente alla somma delle prime
rate di tutte le iniziative e degli interventi inclusi nel
contratto d'area e nel patto territoriale, entro trenta giorni
dalla verifica di cui all'art. 3, previa presentazione della
relativa richiesta motivata di assegnazione. b) per le quote successive, trimestralmente il Responsabile unico o
il Soggetto responsabile raccolgono le richieste dei soggetti
beneficiari relative alle quote di agevolazioni concesse da
erogare nel successivo trimestre in funzione del raggiungimento
dell'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli
investimenti.
2. Il Ministero emette il provvedimento di accreditamento delle quote a favore del Responsabile unico o del Soggetto responsabile entro trenta giorni dalla presentazione da parte di questi della richiesta formulata ai sensi del comma 1, accompagnata dalla autocertificazione di cui all'art. 9.
3. La garanzia fidejussoria non e' richiesta ove il Responsabile unico o il Soggetto responsabile sia una pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero sia una societa' il cui capitale sia sottoscritto per piu' del 50% da una pubblica amministrazione e questa assuma l'impegno a subentrare negli obblighi assunti dal Responsabile unico o dal Soggetto responsabile a favore del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
4. Le risorse assegnate ai sensi dei commi precedenti non erogate ai soggetti beneficiari delle agevolazioni entro centottanta giorni dall'accreditamento a favore del Responsabile unico o del Soggetto responsabile sono portate in detrazione dalle quote successive. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede all'eventuale successiva nuova assegnazione esclusivamente sulla base di una motivata richiesta del Responsabile unico o del Soggetto responsabile.



Note all'art. 5

- Il testo vigente dell'art. 2 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 ("Razionalizzazione
dell'Organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre
1992, n. 421") e successive modificazioni e integrazioni,
e' il seguente:

"Art. 2. Fonti.

1.Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo
principi generali fissati da disposizioni di legge e,
sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi
secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali
di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di
maggiore rilevanza e i modi di conferimento della
titolarita' dei medesimi; determinano le dotazioni
organiche complessive. Esse ispirano la loro
organizzazione ai seguenti criteri:

a) funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi di
attivita', nel perseguimento degli obiettivi di
efficienza, efficacia ed economicita'. A tal fine,
periodicamente e comunque all'atto della definizione dei
programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse,
si procede a specifica verifica e ad eventuale
revisione;

b) ampia flessibilita', garantendo adeguati margini alle
determinazioni operative e gestionali da assumersi ai
sensi dell'articolo 4, comma 2;

c) collegamento delle attivita' degli uffici, adeguandosi
al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed
interconnessione mediante sistemi informatici e
statistici pubblici;

d) garanzia dell'imparzialita' e della trasparenza
dell'azione amministrativa, anche attraverso
l'istituzione di apposite strutture per l'informazione
ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per
ciascun procedimento, della responsabilita' complessiva
dello stesso;

e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura
degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari
delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione
europea.

2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle
disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del
codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse
disposizioni contenute nel presente decreto. Eventuali
disposizioni di legge, regolamento o statuto, che
introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui
applicabilita' sia limitata ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi,
possono essere derogate da successivi contratti o
accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono
ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga
espressamente in senso contrario.

3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono
regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono
stipulati secondo i criteri e le modalita' previsti nel
titolo III del presente decreto; i contratti individuali
devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 49,
comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici puo'
avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o,
alle condizioni previste, mediante contratti
individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o
atti amministrativi che attribuiscono incrementi
retributivi non previsti da contratti cessano di avere
efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo
rinnovo contrattuale. I trattamenti economici piu'
favorevoli in godimento sono riassorbiti con le
modalita' e nelle misure previste dai contratti
collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono
incrementano le risorse disponibili per la
contrattazione collettiva.

4. In deroga ai commi 2 e 3 rimangono disciplinati dai
rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori
dello Stato, il personale militare e delle Forze di
polizia di Stato, il personale della carriera
diplomatica e della carriera prefettizia, quest'ultima a
partire dalla qualifica di vice consigliere di
prefettura, nonche' i dipendenti degli enti che svolgono
la loro attivita' nelle materie contemplate
dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, dalla
legge 4 giugno 1985, n. 281, e dalla legge 10 ottobre
1990, n. 287.

5. Il rapporto di impiego dei professori e ricercatori
universitari resta disciplinato dalle disposizioni
rispettivamente vigenti, in attesa della specifica
disciplina che la regoli in modo organico ed in
conformita' ai principi della autonomia universitaria di
cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli
6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, tenuto
conto dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, della
legge 23 ottobre 1992, n. 421."



 
Art. 6
Gestione delle risorse finanziarie

1. Il Responsabile unico e il Soggetto responsabile provvedono a: a) accertare e attestare la effettiva e regolare esecuzione delle
iniziative imprenditoriali e degli interventi infrastrutturali,
omero di parte di essi anche ai sensi dell'art. 7; b) erogare le agevolazioni ai singoli soggetti beneficiari; c) coordinare e supervisionare tutte le attivita' relative alla
realizzazione delle singole iniziative imprenditoriali e degli
interventi infrastrutturali; d) attuare il continuo monitoraggio finanziario, procedurale e
fisico, con le modalita' di cui all'art. 2, comma 1 1ett.h),
nonche' la rendicontazione della spesa.
 
Art. 7
Responsabilita'

1. Il Responsabile unico e il Soggetto responsabile sono responsabili: a) della conformita' della esecuzione delle iniziative e degli
interventi compresi rispettivamente nel contratto d'area e nel
patto territoriale rispetto al progetto ammesso alle agevolazioni, b) della regolare e trasparente gestione ed erogazione delle
agevolazioni ai singoli soggetti beneficiari finali; c) della restituzione al Ministero del tesoro del bilancio e della
programmazione economica delle risorse assegnate ai soggetti
beneficiari delle agevolazioni e da questi non utilizzate entro i
termini fissati ovvero utilizzate in difformita' dal progetto
ammesso all'agevolazione, nonche' delle risorse che eventualmente
residuino al compimento dell'intero intervento agevolato; d) dell'ammissibilita' alle agevolazioni di varianti progettuali
ritenute non sostanziali, delle quali sono temuti a dare
tempestiva informativa al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e al Comitato paritetico di
attuazione e al Comitato di gestione dell'intesa istituzionale di
programma Stato Regione ove costituti; e) della richiesta al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica di revoca delle agevolazioni in caso di
variazioni progettuali sostanziali, di cui e' data contestuale
comunicazione al Comitato paritetico di attuazione e al Comitato
di gestione dell'Intesa istituzionale di programma Stato Regione,
ove costituiti.
2. A tal fine il Responsabile unico e il Soggetto responsabile: a) rispondono della restituzione da parte dell'Istituto convenzionato
delle risorse finanziarie assegnate dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica in caso di eventuale
mancata, incompleta o difforme realizzazione delle iniziative e
degli interventi rispetto a quelli ammessi alle agevolazioni ed
autorizzati; b) garantiscono la restituzione delle risorse di cui alla lettera c)
del comma 1; c) registrano in tempo reale ogni erogazione effettuata per la
realizzazione del contratto d'area o del patto territoriale, con
il supporto della relativa documentazione giustificativa; d) assicurano la disponibilita' degli atti formali e/o documenti
giustificativi ed il supporto tecnico-logistico per le verifiche
ed i sopralluoghi che saranno disposti dal Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'art.
11, e) conservano, anche ai fini del controllo tecnico-amministrativo di
cui alla lettera d), i documenti giustificativi raggruppati per
ogni iniziativa e intervento e riassunti in un riepilogo che
costituisca autocertificazione del legale rappresentante ai fini
della loro responsabilita' civile e penale nei confronti del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica; f) mettono a disposizione estratti conto bancari e movimentazioni di
cassa, nonche' richiedono e conservano dichiarazioni sostitutive
di atto notorio per gli operatori che non possano recuperare
l'IVA, ai fini dei controlli, verifiche e sopralluoghi di cui alla
lettera d); g) consentono l'accesso presso le proprie sedi, dipendenze e uffici,
effettivamente impegnati nelle attivita' di cui al presente
regolamento, ai funzionari designati dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'esercizio delle
attivita' ispettiva e di controllo; h) garantiscono i flussi informativi necessari al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche' al
Comitato paritetico di attuazione e al Comitato di gestione
dell'Intesa istituzionale di programma Stato Regione ove
costituiti, per il monitoraggio dell'attivita' del contratto
d'area o del patto territoriale, con le modalita' di cui al
precedente art.2, comma 1 lett. h).
3. L'attivita' del Responsabile unico e del Soggetto responsabile che ricade nell'ambito dei rapporti con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' sempre svolta in esecuzione dei compiti istituzionali. Le attivita' svolte e la concessione ai medesimi soggetti di risorse, anche oltre quelle di cui all'art. 4 previste a titolo di contributo globale, non presuppongono l'esistenza di una obbligazione comportante un corrispettivo a fronte di specifiche prestazioni.
 
Art. 8
Contenzione per il servizio di erogazione

1. Il Responsabile unico e il Soggetto responsabile affidano, tramite convenzione conforme allo schema-tipo predisposto dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in conformita' alle disposizioni del presente regolamento, alla Cassa Depositi e Prestiti o ad Istituti bancari, di seguito denominati "Istituto convenzionato", le attivita' connesse alla gestione delle erogazioni delle agevolazioni relative al contratto d'area o al patto territoriale loro assegnate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'Istituto convenzionato e' scelto sulla base delle condizioni offerte e della disponibilita' di una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
2. Le eventuali giacenze sui conti, che devono essere costantemente disponibili, sono remunerate ad un tasso d'interesse creditore lordo determinato nell'ambito della convenzione di cui al primo comma e comunque non inferiore ai tassi medi praticati sul mercato.
3. Gli interessi maturati ai sensi del comma precedente sono di esclusiva spettanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione.



Note all'art. 8

- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 ("Attuazione
della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici
di servizi"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6
maggio 1995, n. 104, e' stato da ultimo modificato dal
D.Lgs 25 febbraio 2000, n. 65, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 marzo 2000, n. 70.



 
Art. 9
Autocertificazione dell'Istituto convenzionato

1. A seguito del raggiungimento del livello complessivo di erogazioni disposte in favore dei singoli soggetti beneficiari delle agevolazioni pari alle risorse assegnate a titolo di anticipo ai sensi dell'art. 5, l'Istituto convenzionato invia al Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica, tramite il Responsabile unico o il Soggetto responsabile, un'autocertificazione in ordine al raggiungimento del livello complessivo dei pagamenti disposti in favore dei singoli soggetti beneficiari, contenente: a) l'elenco delle erogazioni effettuate alla data per singola
iniziativa e intervento; b) una tabella riassuntiva delle complessive erogazioni disposte in
favore del singolo contratto d'area o patto territoriale alla
data.
2. Il Ministero provvede, entro trenta giorni dalla presentazione della autocertificazione di cui al comma precedente, a svincolare la quota della fideiussione relativa alle erogazioni gia' concesse oggetto di autocertificazione.
 
Art. 10
Modalita' e termini per le erogazioni

1. L'Istituto convenzionato ai sensi dell'art 8 provvede all'erogazione, in favore dei soggetti beneficiari, delle agevolazioni destinate alla realizzazione delle iniziative imprenditoriali e degli interventi infrastrutturali contenuti nei contratti d'area e nei patti territoriali sottoscritti o approvati, nei limiti delle somme ivi previste per ciascuna iniziativa o intervento.
2. Al fine di consentire le erogazioni di cui al comma 1, il Responsabile unico e il Soggetto responsabile, a seguito dell'avvenuta sottoscrizione o approvazione dei contratti e dei patti, trasmettono all'Istituto convenzionato l'elenco delle iniziative e degli interventi ammessi alle agevolazioni con l'indicazione delle risorse pubbliche occorrenti per ciascuno di essi a valere sulle specifiche somme destinate dal CIPE, unitamente alla documentazione finale relativa alle rispettive istruttorie e all'elenco dei soggetti beneficiari dei finanziamenti con l'indicazione dei conti correnti bancari o di tesoreria. sui quali vanno effettuati i pagamenti, secondo gli schemi di cui agli allegati n. 5 e n. 6 al presente regolamento.
3. Per le iniziative imprenditoriali l'importo dell'agevolazione prevista e' reso disponibile dall'Istituto convenzionato in quote annuali di pari importo correlate ai tempi previsti di realizzazione degli investimenti. Ciascuna quota e' comunque erogata subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti nonche' all'immissione di mezzi propri non inferiore al 30%, fatta eccezione per la prima quota, che puo' essere erogata a titolo di anticipazione.
4. L'Istituto convenzionato da' corso a ciascuna delle erogazioni di cui al precedente comma sulla base di richiesta formulata dal soggetto beneficiario delle agevolazioni, secondo lo schema di cui all'allegato n. 1 al presente regolamento.
5. Le richieste di erogazione a titolo di anticipazione, di quota annuale o di ultimo rateo dell'agevolazione, quest'ultima predisposta secondo lo schema di cui all'allegato n. 7 al presente regolamento, devono essere, rispettivamente, corredate delle documentazioni di cui all'allegato n. 2 e delle dichiarazioni e certificazioni prodotte sulla base degli schemi di cui agli allegati numeri 1, 3, 4, 7 e 8 al presente regolamento, e precisamente: a) nel caso di erogazione a titolo di anticipazione, all'allegato
n.1, 3 e 4; l'anticipazione opera anche per le operazioni
realizzate con il sistema della locazione finanziaria, purche'
risulti il relativo contratto; b) nel caso di erogazione a titolo di quota annuale, all'allegato n.
1 e 3; c) nel caso di erogazione a titolo di ultimo rateo, all'allegato n. 7
e 8;
6. L'erogazione dell'ultima rata dell'agevolazione e' subordinata alla: a) predisposizione da parte del soggetto beneficiario del
finanziamento della documentazione finale di spesa, contenente le
indicazioni e gli elementi di cui agli allegati indicati al quinto
comma, lettera c); b) positiva verifica, da parte del soggetto che ha effettuato
l'istruttoria del patto territoriale o del contratto d'area di cui
l'iniziativa fa parte, della documentazione di cui alla lettera
a); c) comunicazione all'Istituto convenzionato da parte del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
dell'intervenuta verifica di cui alla lettera b)
7. Per gli interventi infrastrutturali, l'importo del finanziamento previsto e' reso disponibile dall'Istituto convenzionato con le seguenti modalita': a) a titolo di anticipazione, per un importo pari al 10%
dell'importo; b) in piu' quote successive fino al 90% dell'importo, da erogare in
relazione all'effettiva realizzazione della corrispondente parte
degli investimenti; c) a saldo, per l'importo residuo.
8. L'Istituto convenzionato da' corso a ciascuna delle erogazioni di cui al comma 7 sulla base di richiesta formulata dal soggetto beneficiario dell'agevolazione. Le richieste di erogazione ai sensi del comma 7, lettera b), sono corredate di dichiarazioni, rese dal responsabile unico del procedimento individuato dal soggetto beneficiario dell'agevolazione ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 febbraio 1994 n. l09, e successive integrazioni e modificazioni, ovvero, in sua assenza, dal capo dell'ufficio tecnico del soggetto beneficiario dell'agevolazione, che attestino che sono state effettuate spese per lavori e forniture di beni per importi non inferiori a quelli richiesti in riferimento ai fondi agevolati, nonche' la relativa conformita' al progetto esecutivo. L'erogazione del saldo e' inoltre, subordinata alla comunicazione da parte del Responsabile unico o del Soggetto responsabile dell'avvenuta approvazione del certificato finale di collaudo, nonche' alla comunicazione all'Istituto convenzionato da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'intervenuta positiva verifica, effettuata da parte del soggetto che ha effettuato l'istruttoria del patto territoriale o del contratto d'area di cui l'intervento fa parte, della documentazione finale di spesa, predisposta dal soggetto beneficiario del finanziamento
9. Le domande e le documentazioni di cui al presente articolo sono trasmesse all'Istituto convenzionato dal Responsabile unico ovvero dal Soggetto responsabile, i quali ultimi attestano la effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti.
10.L'Istituto convenzionato verifica la documentazione di spesa relativa a ciascuna iniziativa e intervento predisposta dal soggetto beneficiario delle agevolazioni e trasmessa tramite il Responsabile unico o il Soggetto responsabile, ed eroga le singole quote annuali di ogni iniziativa e intervento previsti nel contratto d'area o nel patto territoriale entro venti giorni dalla data in cui e' resa disponibile la documentazione medesima
11.Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nel caso di protocolli aggiuntivi ai patti territoriali e ai contratti d'area approvati ai sensi dei punti 2.7 e 3.8 della delibera del CIPE del 21 marzo 1997.



Note all'art. 10

- Il testo vigente dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11
febbraio 1994, n.109 ("Legge quadro in materia di lavori
pubblici") e' il seguente:

"1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a),
nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 24l, e
successive modificazioni, un responsabile unico del
procedimento di attuazione di ogni singolo intervento
previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per
le fasi della progettazione, dell'affidamento e
dell'esecuzione.

2. Il regolamento determina l'importo massimo e la
tipologia dei lavori per i quali il responsabile del
procedimento puo' coincidere con il progettista o con il
direttore dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore
del regolamento tale facolta' puo' essere esercitata per
lavori di qualsiasi importo o tipologia. L'Amministrazione
della difesa, in considerazione della struttura gerarchica
dei propri organi tecnici, in luogo di un unico
responsabile del procedimento puo' nominare un responsabile
del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del
processo attuativo: progettazione, affidamento ed
esecuzione."

- Il punto 2.7. della delibera CIPE 21 marzo 1997
("Disciplina della programmazione negoziata"), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1997, n. 105, cosi'
recita:

"2.7. Protocolli aggiuntivi.

Ilpatto territoriale puo' dare luogo a successivi
protocolli aggiuntivi in relazione a ulteriori iniziative
di investimento, da assoggettare agli accertamenti dei
requisiti di cui al punto 2.10.1."

- Il punto 3.8 della delibera CIPE 21 marzo 1997
("Disciplina della programmazione negoziata"), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1997, n. 105, cosi'
recita:

"3.8. Protocolli aggiuntivi.

Ilcontratto d'area puo' dare luogo a successivi protocolli
aggiuntivi in relazione a ulteriori iniziative
d'investimento, da assoggettare agli accertamenti dei
requisiti di cui al punto 3.7.1."



 
Art. 11
Attivita' ispettiva e di controllo

1. In ogni fase e stadio del procedimento il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nell'esercizio delle funzioni di controllo sul corretto svolgimento delle attivita' di cui al presente regolamento, puo' disporre controlli e ispezioni anche a campione, sui soggetti beneficiari delle agevolazioni, nonche' sull'attivita' del Responsabile unico e del Soggetto responsabile, in particolare in relazione agli obblighi e alle responsabilita' di cui agli articoli 6 e 7.
2. Le attivita' ispettive e di controllo, nonche' l'esercizio dei poteri di riallocazione delle risorse, sono esercitati in conformita' dei principi stabiliti agli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e nei successivi provvedimenti di attuazione del medesimo atto normativo, anche avvalendosi dell'attivita' dell'Unita' di verifica del Nucleo tecnico di valutazione e verifica del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.



Note all'art. 11

- Gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
123 ("Disposizioni per la razionalizzazione degli
interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma
dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo
1997, n. 59"), cosi' recitano:

"Art. 8. Ispezioni e controlli.

1. Il soggetto competente, ove non abbia previamente
stabilito i termini e le modalita' dei controlli di
propria competenza, puo' disporre in qualsiasi momento
ispezioni, anche a campione, sui programmi e le spese
oggetto di intervento, allo scopo di verificare lo stato
di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal
provvedimento di concessione e la veridicita' delle
dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa
beneficiaria, nonche' l'attivita' degli eventuali
soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la
regolarita' di quest'ultimo.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
d'intesa con i Ministri competenti, sono individuati gli
strumenti idonei ad assicurare la piena trasparenza
della gestione dei fondi e stabiliti i requisiti dei
soggetti preposti alle attivita' ispettive, comprese le
cause di incompatibilita', nonche' i compensi
indipendentemente dall'entita' dell'intervento, le
modalita' di scelta dei campioni e di effettuazione
delle ispezioni, la misura massima degli oneri per le
attivita' di controllo poste a carico dei fondi per gli
interventi, nonche' gli indirizzi alle regioni in
materia. I medesimi soggetti hanno libero accesso alla
sede e agli impianti dell'impresa interessata. E' fatto
loro divieto di accettare qualunque tipo di beneficio e
di intrattenere qualsiasi rapporto, che configuri
conflitto di interesse, con le societa' beneficiarie
degli interventi nonche' con le societa' controllanti o
controllate, durante lo svolgimento dell'incarico e per
i successivi quattro anni.

3. Nei limiti fissati con le modalita' di cui al comma 2,
gli oneri per le attivita' di controllo ed ispettive
sono posti a carico degli stanziamenti dei Fondi di cui
al comma 9 dell'articolo 7.

Art 9. Revoca dei benefici e sanzioni.

1. In caso di assenza di uno o piu' requisiti, ovvero di
Documentazione incompleta o irregolare, per fatti
comunque imputabili al richiedente e non sanabili, il
soggetto competente provvede alla revoca degli
interventi e, in caso di revoca dal bonus fiscale, ne da
immediata comunicazione al Ministero delle finanze.

2. In caso di revoca degli interventi, disposta ai sensi
del comma 1, si applica anche una sanzione
amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di
una somma in misura da due a quattro volte l'importo
dell'intervento indebitamente fruito.

3. Qualora i beni acquistati con l'intervento siano
alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi
alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto
previsto dal progetto ammesso all'intervento, e'
disposta la revoca dello stesso, il cui importo e'
restituito con le modalita' di cui al comma 4.

4. Nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza
della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per
azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e
della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura
parziale purche' proporzionale all'inadempimento
riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo
maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di
sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento,
ovvero alla data di concessione del credito di imposta,
maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli
altri casi la maggiorazione da applicare e' determinata
in misura pari al tasso ufficiale di sconto.

5. Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti
dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto
legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di
prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione
del privilegio per spese di giustizia e di quelli
previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e
fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al
recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al
ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 gennaio l988, n. 43,
delle somme oggetto di restituzione, nonche' delle somme
a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative
sanzioni.

6. Le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la
disponibilita' di cui all'articolo 10, comma 2."



 
Art. 12
Previsione di penali e revoca delle agevolazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 il disciplinare di cui all'art. 2 prevede, in caso di mancato rispetto senza giustificato motivo da parte del Responsabile unico e del Soggetto responsabile degli obblighi previsti dall'art. 7, comma 2, l'applicazione di penali fino a un massimo del 75% della componente fissa del contributo Globale di cui all'art. 4.
2. Nei casi di cui all'art. 7 comma 1 nonche' nel caso di cui all'art. 7, comma 2, lettera a), e comunque ai fini dell'applicazione delle penali di cui al comma precedente ed in ragione dell'ammontare di queste, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica puo' disporre l'escussione della fideiussione di cui all'art. 8.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, anche su segnalazione del Responsabile unico o del Soggetto responsabile, provvede alla revoca delle agevolazioni alle imprese beneficiarie, nei seguenti casi: a) qualora per la medesima iniziativa siano state assegnate
agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali
regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni
pubbliche; b) qualora vengano distolte dall'uso previsto le immobilizzazioni
materiali o immateriali, la cui realizzazione o acquisizione e'
stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data
di entrata in funzione dell'impianto; la revoca delle agevolazioni
e' totale se la distrazione dall'uso previsto delle
immobilizzazioni agevolate prima dei cinque anni dalla data di
entrata in funzione dell'impianto costituisca una variazione
sostanziale del programma agevolato non autorizzata, determinando,
di conseguenza, il mancato raggiungimento degli obiettivi
prefissati dell'iniziativa; altrimenti la revoca e' parziale ed e'
effettuata in misura proporzionale alle spese ammesse alle
agevolazioni afferenti, direttamente o indirettamente,
l'immobilizzazione distratta ed al periodo di mancato utilizzo
dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto
quinquennio; c) nel caso di cui all'art. 7, comma 1, lettera e), ove non ricorrano
i presupposti di cui alla lettera b); d) qualora sia stata accertata una grave violazione delle norme sul
lavoro e dei contratti collettivi di lavoro e non si sia
provveduto da parte dell'impresa alla regolarizzazione; e) qualora l'iniziativa non venga ultimata entro quarantotto mesi
dalla data di inizio dell'istruttoria, convenzionalmente
identificata con la data di presentazione della relativa
richiesta, salvo che il termine stesso sia prorogato; la proroga
puo' essere concessa una sola volta e per un periodo non superiore
a dodici mesi; per i patti territoriali approvati con
deliberazioni CIPE del 18 dicembre 1996, 23 aprile 1997 e 26
giugno 1997, il termine decorre dalla data di rilascio della
concessione provvisoria, se successiva a quella di inizio
dell'istruttoria; la revoca dell'agevolazione e' parziale, nella
misura del 10%, se l'iniziativa e' comunque ultimata entro i sei
mesi successivi alla scadenza della proroga; qualora per una
iniziativa si sia resa necessaria la notifica alla Commissione
Europea ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti
di Stato il termine decorre dalla ricezione dell'autorizzazione. f) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche
appartenenti all'ordinamento comunitario; g) qualora entro l'esercizio successivo a quello di entrata a regime
dell'iniziativa agevolata e, comunque, non oltre ventiquattro mesi
dopo l'entrata in funzione della stessa, si registri uno
scostamento dell'obiettivo occupazionale; la revoca e' totale se
lo scostamento e' superiore al 30% dell'obiettivo indicato e
superiore al 20% della media dei livelli occupazionali fatti
registrare dalle iniziative previste nel contratto d'area o nel
patto territoriale; la revoca e' parziale ed e' effettuata nella
misura del 10% se lo scostamento e' compreso tra il 10 e il 20%
rispetto all'obiettivo indicato e nella misura del 20% se lo
scostamento e' compreso tra il 20 e il 30%.
4. In caso di revoca parziale delle agevolazioni, si procede alla riliquidazione delle stesse ed alla rideterminazione delle quote costanti erogabili. Le maggiori agevolazioni eventualmente gia' erogate vengono detratte dalla prima erogazione utile o, se occorre, anche dalla successiva, ovvero recuperate.



Note all'art. 12

- Per il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123 ("Disposizioni per la razionalizzazione
degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a
norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15
marzo 1997, n. 59"), vedi note all'art. 11.

- La delibera CIPE 18 dicembre 1996 e' stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 2 giugno 1997 n. 126.

- La delibera CIPE 23 aprile 1997 e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177.

- La delibera CIPE 26 giugno 1997 e stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 1997, n. 240 e 24 novembre
1997, n. 274.



 
Art. 12-bis (1)
(( Modifica dell'indirizzo produttivo ))

(( 1. Per le iniziative imprenditoriali agevolate a valere sui patti territoriali e sui contratti d'area, qualora queste risultino realizzate in misura non inferiore al 30 per cento degli investimenti ammessi e non risultino scaduti i termini per il completamento degli investimenti, puo' essere autorizzata la modifica dell'indirizzo produttivo originariamente indicato, nell'ambito dei settori produttivi di cui alla decisione di autorizzazione comunitaria dei regimi di aiuto di cui al regolamento CE n. 794/2004 del 21 aprile 2004, purche' siano rispettati gli obiettivi occupazionali ed i tempi per il completamento del programma. Il conseguimento del predetto limite deve essere dimostrato dall'impresa interessata al soggetto responsabile locale mediante esibizione di titoli di spesa regolarmente quietanzati.
2. La previsione di produzioni rientranti in un diverso codice ISTAT puo' essere consentita per una sola volta. ))
 
Art. 12-ter (1)
(( Differimento dei termini per il completamento dei programmi ))

(( 1. Per le iniziative imprenditoriali agevolate a valere sui patti territoriali e sui contratti d'area, qualora queste alla data di ultimazione, ovvero alla scadenza dei 48 mesi o, in caso di rimodulazioni, dei 24 mesi, entrambi eventualmente prorogati di 12 mesi, risultino realizzate in misura non inferiore al 50 per cento degli investimenti ammessi, e' disposto, su richiesta dell'impresa interessata, un differimento dei termini per il completamento del programma, comunque non superiore a ulteriori 12 mesi. Per la dimostrazione della realizzazione del predetto limite si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12-bis. In sede di prima applicazione, il predetto limite del 50 per cento deve essere accertato alla data del 31 dicembre 2005.
2. Per programmi di investimento, relativi ad iniziative agevolate a valere sui Patti territoriali, superiori a 1,5 milioni di euro, la cui realizzazione comporta complessita' tali da richiedere piu' articolati e specifici procedimenti autorizzativi, i 48 mesi o, in caso di rimodulazione, i 24 mesi di cui al comma 1 decorrono dalla data di rilascio da parte delle amministrazioni competenti dell'ultima autorizzazione necessaria a dichiarare l'inizio ai lavori. ))
 
Art. 13
Relazioni semestrali

1. Il Responsabile unico del contratto d'area e il Soggetto responsabile del patto territoriale predispongono relazioni sulle erogazioni concesse entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno con distinta indicazione della situazione contabile relativa a ciascun patto territoriale e contratto d'area e delle diverse iniziative e interventi. Tali relazioni sono trasmesse al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica rispettivamente entro il 31 luglio e 31 gennaio.
 
Art. 14
Disposizioni transitorie e finali

1. La Cassa Depositi e Prestiti, fino al compimento dell'accertamento di cui all'art. 3, provvede, ai sensi del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 4 agosto 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 settembre 1997 n. 207, all'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area e ai patti territoriali gia' approvati alla data entrata in vigore del presente regolamento.
2. Nel caso in cui le richieste di cui al comma 1 non esauriscano le risorse gia' attribuite alla Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento delle agevolazioni relative ai contratti d'area e ai patti territoriali, le residue disponibilita' saranno accreditate, previa autorizzazione del Ministero, a favore del Responsabile unico o del Soggetto responsabile al fine di soddisfare le richieste di cui all'articolo 5.
3. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano ai contratti d'area e ai patti territoriali che contengano iniziative imprenditoriali finanziate con risorse statali o comunitarie. Esse si applicano altresi' ai contratti d'area e ai patti territoriali che contengano iniziative imprenditoriali finanziate esclusivamente con risorse regionali fino all'entrata in vigore della disciplina eventualmente adottata dalle Regioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 31 luglio 2000

Il Ministro: Visco

Visto, il Guardasigilli: FASSINO Registrato alla Corte dei Conti il 13 ottobre 2000 Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 197



Note all'art. 14

- Il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica del 4 agosto 1997, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 5 settembre 1997 n. 207.



 
ALLEGATO n. 1 (art. 10, commi 4 e 5)
RICHIESTA DI EROGAZIONE DA PARTE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

(anche a titolo di anticipazione)
All'Istituto convenzionato

Per il tramite del Soggetto Responsabile del Patto
territoriale di ..........
o
Responsabile unico del contratto
d'area...........

Il sottoscritto............., nato a Prov............ il......... e residente in .........., via................... n...... consapevole della responsabilita' penale cui puo' andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4.1.68, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni, in riferimento alla domanda di agevolazioni positivamente inserita nel Patto territoriale di......../Contratto d'area....... vista la lettera del..... con la quale il Soggetto responsabile ha comunicato all'istituto convenzionato il proprio inserimento tra i Soggetti beneficiari delle agevolazioni a carico del Patto territoriale di...............,

DICHIARA

in qualita' di............ (1) dell'impresa............. con sede legale in........... via........... n....... di avere ottenuto, con decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. .... del....... di approvazione del Patto Territoriale di........../Contratto d'area........ un contributo complessivo di £..........., di cui £.......... relative a beni da acquistare, e/o realizzare direttamente e £........... relative a beni da acquisire in locazione finanziaria (2), da erogare in due/tre/quattro (2) quote uguali, a seguito della richiesta di agevolazioni sottoscritta in data.......... ai sensi della L. n. 662/96, art. 2, commi 203 e seguenti, riguardante un programma di investimenti, ricompreso nel Patto Territoriale di.............. e relativo all'unita produttiva ubicata in.......... prov..........., via................ n......, comportante spese ritenute ammissibili in via provvisoria/definitiva (2) per £........ di cui £............. relative a beni da acquistare /acquistati e/o da realizzare/realizzati direttamente e £............ relative a beni da acquisire in locazione finanziaria (2);

(3) che, alla data del.......... a fronte del suddetto programma approvato in sede di istruttoria del Patto sopra citato, la sottoscritta impresa ha acquistato e/o realizzato direttamente beni e sostenuto corrispondentemente spese per un importo complessivo, al netto dell'I.V.A., di £........., pari al........% (4) della suddetta spesa ritenuta ammissibile per i beni da acquistare o realizzare direttamente, come comprovabile attraverso i relativi documenti di spesa fiscalmente regolari e quietanzati o comunque pagati o, nel caso di commesse interne, contabilizzati alla stessa data, che vengono tenuti a disposizione;

- 3) che le suddette spese sostenute per l'acquisto diretto di beni e/o la realizzazione degli stessi risultano cosi' articolate, con riferimento alla relazione istruttoria predisposta per l'iniziativa suddetta dalla societa' convenzionata ..............................

* progettazioni, studi e assimilabili £. ...................... * suolo aziendale £. ...................... * opere murarie e assimilabili £. ...................... * macchinari, impianti e attrezzature £. ......................

- (3) che le suddette spese sono state sostenute unicamente per la realizzazione del programma oggetto della citata richiesta di agevolazioni, non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione;

- (3) che le opere realizzate ed i macchinari, gli impianti e le attrezzature acquistati o reali relativi alle suddette spese sostenute, con le relative fatturazioni e altri titoli fiscali, sono presenti presso la citata unità produttiva e sono conformi al programma approvato dalla società convenzionata per l'istruttoria;

- (3) che tutti i materiali, i macchinari, gli impianti e le attrezzature relativi alle spese sostenute sono stati acquistati alla stato "nuovi di fabbrica";

CHIEDE

- che venga erogata la prima/seconda/terza/quarta (2) quota del
suddetto contributo * a titolo di anticipazione (2) * a titolo di stato d'avanzamento, in relazione ai beni acquistati e/o realizzati direttamente (2);

- che detta quota venga accreditata sul c/c bancario n. ........... intestato a .......... presso la Banca ........ Agenzia n. ....... via ........ n. ....... di ........ Coordinate bancarie ..........

Si allega: (vedi Allegato n.2)
L'impresa:
timbro e firma
..............

Autentica della firma (art. 20 legge n. 15 del 4 gennaio 1968, e successive modificazioni e integrazioni) Note: (1) Titolare, legale, rappresentante o procuratore speciale (in
quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della
stessa) (2) Riportare solo l'ipotesi che ricorre (3) Riportare solo in caso di richiesta di erogazione per stato
d'avanzamento (4) Indicare la percentuale con due cifre decimali
 
ALLEGATO n. 2 (art. 10, comma 5)

DOCUMENTI DA ALLE GARE ALLA RICHIESTA DI EROGAZIONE

a) Anticipazione

1. Certificazione ai sensi della vigente normativa antimafia 2. Fideiussione bancaria o polizza assicurativa 3. Certificato di vigenza 4. Perizia giurata in caso di utilizzo di beni immobili preesistenti 5. Certificazione necessaria per accertare disponibilità di mezzi
propri 6. Copia autenticata della delibera di finanziamento a m/l termine 7. Copia autenticata del contratto di locazione 8. Dichiarazione di non avere ottenuto o volere ottenere altre
eventuali agevolazioni 9. Dichiarazione di impegno al rispetto delle misure di sicurezza
sul lavoro

n.b.: La documentazione richiesta al n. 1 e al n. 3 del punto a),
ove consentito, può essere sostituita da autocertificazione

La documentazione richiesta dal n.4 al n.9 del punto a) può
essere sostituita da un'unica certificazione del Soggetto
responsabile del patto che attesti il possesso da parte dei
Soggetti beneficiari della documentazione indicata nei punti
citati.

b) Erogazioni per stato di avanzamento

1. Certificazione ai sensi della vigente normativa antimafia 2. Certificato di vigenza 3. Perizia attestante la conformità delle opere alle concessioni
edilizie 4. Solo per la prima erogazione, quanto previsto ai punti 4, 5, 6,
7, 8 della precedente lettera a); le perizie previste ai punti b)
3 e a) 4. 5. Dichiarazione che le spese sono state sostenute entro i termini
previsti al punto 2 lett. A) della delibera CIPE 11 novembre 1998, 6. Documentazione attestante l'apporto dei mezzi propri 7. Attestazione del Soggetto responsabile o del Responsabile unico
del procedimento circa l'effettiva realizzazione della
corrispondente quota degli investimenti

n.b.: La documentazione richiesta al n.1 e al n.2 del punto b), ove
consentito, può essere sostituita da autocertificazione

La documentazione richiesta dal n.3 al n.6 del punto b) può
essere sostituita da un'unica certificazione del Soggetto
responsabile del patto che attesti il possesso da parte dei
Soggetti beneficiari della documentazione indicata nei punti
citati.

c) Erogazione ultimo rateo del finanziamento, per le
Iniziative industriali

1. Documentazione finale di spesa consistente, in alternativa, in:

i) fatture e documentazioni in originale quietanzate; ii) elenchi di fatture o di altri titoli di spesa; iii) elaborati meccanografici di contabilità industriale, nonché
elaborati informatizzati;

2. Dichiarazione attestante in particolare:

i) la data, trascorsa o prevista, di entrata a regime
dell'iniziativa agevolata;

ii) la conformità degli elenchi o degli elaborati sub 1.ii) e iii)
ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente
regolari;

iii) che la documentazione prodotta è regolare e si riferisce a
spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa
oggetto della specifica domanda di agevolazione;

iv) che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature
relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed
istallati nello stabilimento di cui si tratta allo stato
"nuovi di fabbrica";

v) che le spese non si riferiscono a materiali di consumo,
ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione;

vi) che le forature sono state pagate a saldo e che sulle stesse
non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli
eventualmente già evidenziati.

3. Autocertificazione attestante l'insussistenza di cause ostative
ai sensi della vigente normativa antimafia.

d) Erogazione ultimo rateo del finanziamento, per gli interventi infrastrutturali

1. Relazioni finali di spesa redatte dai soggetti attuatori dei
progetti finanziati e corredate dal certificato di collaudo
approvato, ai sensi della legge n. 109/1994 e successive modifiche
ed integrazioni.
Vedi Nota Formativa Allegata

Nota Informativa all'Allegato n.2

a) Anticipazione

1. Certificazione ai sensi della vigente normativa antimafia

2. Fideiussione bancaria e/o polizza assicurativa irrevocabile
incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore del
Ministero del Tesoro del Bilancio e della P.E., di importo pari
alla somma da erogare (prima disponibilita');

3. Certificato di vigenza ovvero, per le imprese individuali, di
iscrizione, rilasciato dalla competente CCIAA;

4. In caso di utilizzo di immobili preesistenti: perizia giurata di
un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale,
attestante che gli immobili preesistenti al programma e dove viene
o verra' esercitata l'attivita', anche se in locazione o in
comodato, sono conformi alle relative concessioni e/o
autorizzazioni edilizie ed hanno destinazione conforme
all'attivita' stessa dall'origine, per intervenute variazioni in
regime ordinario, ovvero a seguito di condono (in quest'ultimo
caso la perizia deve attestare gli estremi, la regolarita', e lo
stato della relativa pratica e che non esistono vincoli ostativi
al rilascio della concessione in sanatoria);

5. Certificazione necessaria per accertamento disponibilita' di mezzi
propri;

6. Copia autenticata della relativa delibera degli enti creditizi
(qualora non gia' acquisita dalla Banca concessionaria in fase
istruttoria), nel caso in cui il piano finanziario di copertura
degli investimenti del programma agevolato preveda l'indebitamento
sul mercato a medio e lungo termine;

7. Copia autenticata del/i relativo/i contrattoli di locazione
(qualora non gia' acquisito/i dalla Banca concessionaria in fase
istruttoria), nel caso in cui il programma di investimenti
agevolato preveda l'acquisizione in tutte o in parte di beni in
locazione finanziaria;

8. Dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa o di un
procuratore speciale ai sensi dell'art. 4 della legge 4.1.68, n.
15 di non aver ottenuto o, in caso contrario, di avere restituito
e, comunque, di rinunciare ad ottenere, per i beni oggetto del
programma di investimenti di cui alla concessione, altre eventuali
agevolazioni di qualsiasi natura in base a leggi nazionali,
regionali o comunitarie o da parte di enti o istituzioni
pubbliche;

9. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', sottoscritta dal
legale rappresentante della societa' beneficiaria, di impegno al
rispetto della disciplina in materia di misure di sicurezza sul
lavoro (ai sensi della legge n. 626/94 e successive modificazioni
ed integrazioni);

b) Erogazioni per stato di avanzamento

1. Certificazione ai sensi della vigente normativa antimafia

2. Certificato di vigenza ovvero, per le imprese individuali, di
iscrizione, rilasciato dalla competente CCIAA;

3. Nel caso in cui lo stato di avanzamento riguardi opere murarie:
perizia giurata di un tecnico abilitato ed iscritto all'albo
professionale, attestante la conformita' delle opere stesse alla
concessione o all'autorizzazione edilizia comunale, con
l'indicazione degli estremi della stessa, ovvero, nel caso di
opere interne, alla comunicazione al Sindaco, ovvero che le opere
realizzata non necessitano di concessione, di autoriduzione ne' di
comunicazione, e che la destinazione d'uso delle opere stesse e'
conforme all'attivita' ivi svolta o da svolgere dall'impresa; nel
caso in cui dette opere siano state realizzate in difformita' o in
assenza della relativa concessione e siano state oggetto di
domanda di sanatoria edilizia, la perizia deve attestare gli
estremi, la regolarita' e lo stato della relativa pratica e che
non esistono vincoli ostativi al rilascio della concessione
edilizia in sanatoria

4. Solo per la prima erogazione, quanto previsto dai punti 4, 5, 6,
7, 8 della lettera a); gli oggetti dei documenti di cui al
precedente punto 3 e al punto 8 della lettera a), qualora entrambi
necessari, possono essere riuniti in un'unica perizia giurata;

5. Dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa o di un
procuratore speciale ai sensi dell'art. 4 della legge 4.1.68, n.
15, che le spese sono state effettuate, ai sensi del punto 2 lett.
A) della delibera CIPE 11 novembre 1998, entro i sei mesi
antecedenti la data di presentazione della domanda di istruttoria
del patto protocollata, ai sensi del punto 2.3 del Comunicato del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1998,
da parte dei soggetti convenzionati con il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica; le spese di
progettazione ed acquisto del suolo sono ammissibili se effettuate
entro i 12 mesi antecedenti tale data.

6. Dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa o di un
procuratore speciale ai sensi dell'art. 4 della legge 4.1.68, n.
15, che dimostri, ai sensi del punto 2.2 lett. A) del Comunicato
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1998,
il livello dell'apporto dei mezzi propri all'atto della richiesta
di ogni singola erogazione delle agevolazioni.

7. Attestazione del Soggetto responsabile, o del Responsabile unico
del procedimento circa l'effettiva realizzazione degli
investimenti per importi non inferiori a quelli richiesti, nonche'
la conformita' al progetto esecutivo.

Erogazione ultimo rateo del finanziamento, per le iniziative industriali

1. Documentazione finale di spesa consistente, in alternativa, in:

i) fatture e documentazioni fiscalmente regolari in originale quietanzate, o in copia autenticata;

ii) elenchi di fatture o di altri titoli di spesa;

iii)elaborati meccanografici di contabilita' industriale, nonche' elaborati informatizzati.

I documenti, gli elenchi e gli elaborati sub i), ii) e iii) sono suddivisi per capitoli omogenei di spesa; gli elenchi e gli elaborati riportano il numero della fattura, la relativa data, la ditta fornitrice, una sommaria descrizione del bene acquistato o realizzato e l'importo al netto dell'IVA.

2. La dichiarazione, resa dal legale rappresentante del Soggetto
beneficiario o suo procuratore speciale con le modalita' di cui
all'art.4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, deve attestare, in
particolare:

i. la data, trascorsa o prevista, di entrata a regime dell'iniziativa agevolata;

ii. la conformita' degli elenchi o degli elaborati sub 1.ii) e iii) ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;

iii. che la documentazione prodotta e' regolare e si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa oggetto della specifica domanda di agevolazione;

iv. che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzare relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed istallati nello stabilimento di cui si tratta allo stato "nuovi di fabbrica";

v. che le spese non si riferiscono a materiali di consumo, ricambio' manutenzioni e non riguardano la gestione;

vi. che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli eventualmente gia' evidenziati.

3. Il soggetto beneficiario produce eventuale documentazione
integrativa richiesta dal Decreto di approvazione del patto o da
protocolla aggiuntivi

4. La documentazione finale di spesa e' accompagnata da una
autocertificazione attestante l'insussistenza di cause ostative ai
sensi della vigente normativa antimafia.

c) Erogazione ultimo rateo del finanziamento, per gli interventi
infrastrutturali

1. Relazioni finali di spesa redatte dai soggetti attuatori dei
progetti finanziati e corredate dal certificato di collaudo
approvato, ai sensi della legge n. 109/1994 e successive modifiche
ed integrazioni.
 
ALLEGATO n. 3 (art.10, comma 5)

Lettera di trasmissione del Soggetto responsabile/Responsabile unico
della richiesta di erogazione
Roma,

All'Istituto convenzionato
SEDE

e, p.c. Ai Soggetti beneficiari

Oggetto: Patto territoriale ............/Contratto d'area .......... Ai fini dei successivi adempimenti, ai sensi del punto 2.11 della Deliberazione CIPE 21 marzo 1997 e dell'art. l0 del D.M .........., si trasmette la richiesta di erogazione ricevuta dall'impresa ...... in data .........., relativa a

[] anticipazione [] prima quota [] seconda quota [] terza quota [] quarta quota

delle agevolazioni spettanti a valere sulle somme destinate all'attuazione del Patto territoriale/Contratto d'area in oggetto unitamente alla prescritta attestazione dello scrivente circa l'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti (qualora non si tratti di erogazione a titolo di anticipazione).

Il Soggetto responsabile
o
Il Responsabile unico
 
ALLEGATO N. 4 (art. 10, comma 5)

SCHEMA DI GARANZIA FIDEJUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE DELLA 1° QUOTA
DELLE AGEVOLAZIONI

A valere sul decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. ..... del ............, di approvazione del Patto territoriale di ............/Contratto d'area ............

Ditta Obbligata: ................................

Ente garantito: Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica

Premesso che:

- l'impresa .............. (in seguito indicata per brevità "contraente") con sede legale in .......................... c.f. ................ partita IVA ............ iscritta alla C.C.I.A.A di .......... al n. ....... ha presentato al Ministero del Tesoro, del Bilancio e P.E.- Servizio per la Programmazione Negoziata (nel seguito indicato per brevità "Ministero"), con sede in Roma, Via Boncompagni, n 30, c.f. ........................... consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4.1.68, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni), per il tramite della Società ................, Soggetto responsabile del Patto Territoriale di / Responsabile unico del Contratto d'area..... con sede in ......., via .......... n. .........., la richiesta di agevolazioni finanziarie previste ai sensi dell'art. 2, commi 203 e segg. della legge n. 662/96 e dalla delibera CIPE del 21 marzo 1997, per la realizzazione di un programma di investimenti riguardanti la realizzazione di un nuovo impianto, ovvero, per l'ampliamento/l'ammodernamento/la ristrutturazione/ la riconversione la riattivazione il trasferimento del proprio impianto, per .................... (codice ISTAT '91);

- con decreto dirigenziale n. ........ del .......... il Servizio per la Programmazione Negoziata del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ha approvato il Patto Territoriale di .............. /Contratto d'area........., con un onere complessivo a casco dello Stato di Lit..............(€ .....);

- nell'ambito di detto Patto alla contraente, per la realizzazione del programma di cui sopra, è stato riconosciuto in via provvisoria un contributo in conto capitale dell'importo complessivo di L......, da rendere disponibile in ..........(due/tre/quattro) quote annuali, secondo le condizioni, i termini e le modalità indicati nella relazione istruttoria conclusiva predisposta dalla società convenzionata;

- la prima quota di contributo può anche essere erogata, a titolo di anticipazione, su richiesta dell'impresa, previa presentazione, ai sensi dell'art......, del D.M. Tesoro del .................., di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata, a garanzia della stessa somma da erogare in relazione al sostenimento da parte della contraente di almeno la metà - qualora siano state previste due quote annuali - oppure di almeno un terzo - qualora siano state previste tre quote annuali oppure di almeno un quarto - qualora siano state previste quattro quote annuali - delle spese approvate per la realizzazione del detto programma di investimenti, conformemente alla citata normativa ed alle condizioni, termini e modalità specificatamente indicati nella relazione istruttoria conclusiva predisposta dalla società convenzionata;

- l'erogazione della suddetta prima quota di contributo, anche a titolo di anticipazione, è effettuata per il tramite dell'Istituto bancario convenzionato;

TUTTO CIO' PREMESSO
che forma parte integrante del presente atto

la sottoscritta ............................................... (1) (in seguito indicata per brevità "Banca" o "Società") con sede legale in ..................... iscritta nel registro delle imprese di ............... al n. .......... iscritta all'albo/elenco (2), a mezzo dei sottoscritti signori:

...................... nato a ............... il .................. ...................... nato a ............... il ..................

nella loro rispettiva qualità di......., dichiara di costituirsi con il presente atto fideiussorio nell'interesse della contraente ed a favore del Ministero, per l'esatta e puntuale restituzione dell'importo complessivo erogato, in lire capitale di L. ......... (diconsi - lire .............), oltre a quanto più avanti specificato, alle seguenti condizioni.

1. La sottoscritta Banca/societa' si obbliga irrevocabilmente ed
incondizionatamente a rimborsare al Ministero l'importo garantito
con il presente atto, qualora la contraente non abbia provveduto a
restituire l'importo stesso entro quindici giorni dalla data di
ricezione dell'apposita richiesta a restituire formulata dal
Ministero, nel caso in cui la contraente non abbia sostenuto
almeno la meta' - trattandosi di due quote annuali - oppure almeno
un terzo - trattandosi di tre quote annuali oppure almeno un
quarto - trattandosi di quattro quote annuali - delle spese
approvate per la realizzazione del programma di cui in premessa,
secondo le condizioni, i termini e le modalita' indicate nella
relazione istruttoria predisposta dalla societa' convenzionata,
cosi' risultando la stessa contraente debitrice, in tutto o in
parte, nei confronti del Ministero, in relazione a quanto erogato
a titolo di anticipazione.

L'ammontare del rimborso sara' automaticamente maggiorato degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione dell'anticipazione in questione e quella del rimborso.

2. La Banca/societa' si impegna ad effettuare il rimborso a prima e
semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre quindici giorni
dalla ricezione della detta richiesta, formulata con l'indicazione
dell'inadempienza riscontrata dal Soggetto responsabile del Patto
Territoriale di........../Contratto d'area............. e da
quest'ultimo notificata al Ministero, cui peraltro non potra'
essere opposta alcuna eccezione da parte della Banca/societa'
stessa anche nell'eventualita' di opposizione proposta dalla
contraente o da altri Soggetti comunque interessati ed anche nel
caso che la contraente sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero
sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione.

3. La presente garanzia fidejussoria ha validita' per la durata
massima di quarantotto mesi dalla data dell'erogazione a favore
della contraente della prima quota annuale a titolo di
anticipazione delle agevolazioni concesse. La garanzia avra'
efficacia fino alla data in cui il Soggetto
responsabile/Responsabile unico, ricevuta da parte della
contraente la documentazione prevista per le erogazioni per stato
di avanzamento lavori, abbia effettuato, con esito positivo, il
monitoraggio e la verifica dei risultati previsti al punto 2.5
della delibera CIPE del 21 marzo 1997, concernenti il sostenimento
delle spese approvate per la realizzazione del programma, in
misura pari a quanto specificato al precedente punto 1), dandone
comunicazione al Ministero che provvedera' a sua volta a dare
comunicazione di svincolo alla contraente e alla Banca/societa',
nonche' all'Istituto bancario convenzionato.

- La sottoscritta Banca/societa' rinuncia formalmente ed
espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui
all'art. 1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in
solido con la contraente e rinunzia sin da ora ad eccepire la
decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile.

La presente garanzia fidejussoria si intende accettata, salvo eventuali carenze eventualmente rilevate dall'Istituto bancario convenzionato in sede di verifica e tempestivamente comunicate alla contraente.

- In caso di controversia fra la Banca/societa' ed il contraente, e' competente esclusivamente l'Autorita' Giudiziaria del luogo ove ha sede la Direzione della Banca/societa'.
Il fidejussore
...................

Il contraente ...................... Note:

(1) Indicare il Soggetto che presta la garanzia e la sua
conformazione giuridica: Banca, societa' di assicurazione o
societa' finanziaria

(2) Indicare per le banche o istituti di credito gli estremi di
iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia; per le
societa' di assicurazione gli estremi di iscrizione all'elenco
delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso
l'ISVAP; per le societa' finanziarie gli estremi di iscrizione
all'elenco speciale, ex art. 107 del decreto legislativo n.
385/1993 presso la Banca d'Italia.
 
ALLEGATO n. 5 (art 10 comma 2)

LETTERA DI TRASMISSIONE DEL SOGGETTO RESPONSABILE/RESPONSABILE UNICO DELL'ELENCO DELLE INIZIATIVE E DEGLI INTERVENTI CON FINANZIAMENTO A
CARCO DELLE RISORSE DESTINATE AL PATTO/CONTRATTO
All'Istituto convenzionato
SEDE

e,p.c. Ai Soggetti beneficiari

Oggetto Patto territoriale ........../Contratto d'area........

Ai fini del pagamento, ai sensi del D.M ............., delle somme destinate all'attuazione del Patto territoriale/Contratto d'area in oggetto" si trasmette, con riferimento al punto 2.11 della deliberazione CIPE 21 marzo 1997, e all'art. 10 del sopracitato D.M., l'elenco delle iniziative e degli interventi con finanziamenti a carico delle risorse destinate al Patto/Contratto medesimo, unitamente alla documentazione finale" secondo lo schema di cui all'Allegato n.6 - relativa alle rispettive istruttorie e all'elenco dei Soggetti beneficiari dei finanziamenti con l'indicazione dei conti correnti Bancari o di tesoreria sui quali vanno effettuai i pagamenti.

Codesto Istituto vorra' pertanto dare corso all'erogazione di ciascuna quota di finanziamento sulla base della richiesta formulata dai singoli Soggetti beneficiari e dallo scrivente trasmessa all'Istituto convenzionato unitamente alla prescritta attestazione del Soggetto responsabile-Responsabile unico circa l'effettiva realizzazione della corrispondente parte devi investimenti La prima quota, che potra' essere erogata a titolo di anticipazione, potra' essere pagata solo previa presentazione di fideiussione, redatta ai sensi dello schema di cui all'Allegato n.4 al D.M.
Il Soggetto responsabile
o
Il Responsabile unico
 
ALLEGATO n. 6 (art. 10, comma 2)

MODELLO DI DOCUMENTAZIONE FINALE DELL'ISTRUTTORIA PREDISPOSTO DALLE
SOCIETA' CONVENZIONATE
----> Vedere Allegato da pag. 31 a pag. 32 della G.U. <----
 
ALLEGATO n. 7 (art. 10, comma 5)
DOCUMENTAZIONE FINALE DI SPESA

(da predisporre a cura del Soggetto responsabile/Responsabile unico, che la trasmette alla Societa' convenzionata per l'istruttoria, ai sensi del punto 2.8 del Comunicato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica pubblicato in G.U. n. l75
del 26 luglio 1998)

Con esclusione delle imprese che abbiano optato per l'agevolazione sotto forma di credito d'imposta e fermo restando le disposizioni previste nella Delibera CIPE del 21 marzo 1997 e nel decreto del Ministro del Tesoro del.................. relative alle erogazioni dei finanziamenti, prima dell'erogazione dell'ultimo rateo del finanziamento previsto per ciascuna iniziativa ed intervento, il Soggetto responsabile/il Responsabile unico dovra' predisporre la documentazione finale di spesa relativa a ciascuna iniziativa e intervento compreso nel patto territoriale/contratto d'area

Tale documentazione di spesa e' costituita: a) per le iniziative imprenditoriali, dalle specifiche relazioni
finali di spesa (ai sensi dei punti c) e d) dell'Allegato n. 2)
corredate della documentazione e della dichiarazione predisposta
dal Soggetto beneficiario ai sensi dello schema di cui
all'Allegato n.8; b) per gli interventi infrastrutturali pubblici, dalle relazioni
finali di spesa redatte dai soggetti attuatori dei progetti
finanziati e corredate dal certificato di collaudo approvato, ai
sensi della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed
integrazioni.

Tali documentazioni dovranno essere integrate da eventuali prescrizioni stabilite dal decreto di approvazione del Patto territoriale o da protocolli aggiuntivi.
 
ALLEGATO n. 8 (art 10, comma 5)

DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO DA ALLEGARE ALLA
DOCUMENTAZIONE FINALE DI SPESA
Alla Società convenzionata per l'istruttoria

per il tramite del Soggetto responsabile del Patto
territoriale di ..........
o
Responsabile unico del contratto
d'area ...............

Il sottoscritto ..................., nato a ......................, prov ............ il ........... e residente in ................, via........................... n. ........ consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4.1.68, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni,

DICHIARA

in qualità di ............ (1) dell'impresa ....... con sede legale in ................. via n. .........

- che la suddetta impresa ha ottenuto, con decreto del Ministero del
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n..........
del.......... di approvazione del Patto Territoriale
di............./Contratto d'area un contributo complessivo di
£............., riguardante un programma di investimenti
comportante spese documentate a consuntivo per £. ....... ,
relativo all'unita' locate ubicata in........., prov......, via e
n. civ.........

- che l'iniziativa oggetto delle agevolazioni e' entrata/entrera' (2)
a regime il.....;

- che la documentazione finale di spesa per l'iniziativa in
argomento, consistente in................ (3), solidalmente
allegata alla presente dichiarazione, e' conforme ai documenti
originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;

- che la suddetta documentazione prodotta e' regolare e si riferisce
a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa
in argomento;

- che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature
relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed installati
nello stabilimento di cui si tratta allo stato "nuovi di fabbrica";

- che le spese documentate non si riferiscono a materiali di consumo,
ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione;

- che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non
sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli gia'
evidenziati;

- che l'impianto e' in perfetto stato di funzionamento;

- che le opere murarie ed assimilate ammesse alle agevolazioni sono
state realizzate in conformita' della/e concessione/i e/o della/e
autorizzazione/i edilizia/e n........ del e le opere interne in
conformita' alla/e relativa/e comunicazione/i al Sindaco
del........ (4);

- che le opere murarie realizzate in difformita' o in assenza della
relativa concessione e/o autorizzazione, sono state oggetto di
domanda di sanatoria, ai sensi della vigente normativa in materia,
presentata in data al Comune di......., che l'oblazione
corrispondente e' stata interamente/parzialmente (2) pagata e che
non esistono in proposito vincoli ostativi al rilascio della
concessione edilizia in sanatoria (5);

- che l'immobile ove viene esercitata l'attivita' (6) ha destinazione
d'uso conforme all'attivita' stessa:

- dall'origine

- per intervenute variazioni

- a seguito di condono richiesto con domanda del.......... al Comune
di........ con oblazione interamente/parzialmente pagata (2) e per
il quale non esistono vincoli ostativi al rilascio;

- che le produzioni massime conseguibili e quelle effettive
dell'unita' produttiva a regine sono le seguenti (7):

=====================================================================
A B C D E
Prodotti Unità di Produzione N° unità Produzione
Principali misura per massima di tempo effettiva
unità di tempo per unità per anno annnua
di tempo ===================================================================== Prodotto n. 1 Prodotto n. 2 Prodotto n. 3 Prodotto n. 4 Prodotto n. 5 Prodotto n. 6 Prodotto n. 7 Prodotto n. 8 Prodotto n. 9 Prodotto n. 10

- che il numero di addetti attualmente impiegati presso l'unita'
produttiva in argomento e di n...... (8);

- che la superficie complessiva della parte di fabbricato
industriale/corpo di fabbrica a se' stante (2) destinato ad
abitazione del custode e' di mq. ....... e che detto
fabbricato/corpo di fabbrica (2) e' utilizzato da un dipendente
assunto con qualifica di guardiano-custode (5);

- che gli impianti relativi all'unita' produttiva in argomento non
producono inquinamento;

- che gli scarichi industriali rientrano nei limiti di tollerabilita'
stabiliti dalle leggi n.319/76 e n. 659/79 e successive modifiche e
integrazioni/che l'impresa e' autorizzata allo smaltimento degli
scarichi industriali mediante impianti consortili o simili (2);
L'impresa:
timbro e firma (9)
........................

Note:

(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in
quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della
stessa)

(2) Riportare solo l'ipotesi che ricorre

(3) Indicare uno Solo dei seguenti tipi di documentazione di spesa:

* copia autenticata delle fatture e/o degli altri titoli di'
spesa
* elenchi di fatture e/o degli altri titoli di spesa
* elaborati anche meccanografici di contabilita' industriale
* elaborati informatizzati

(4) Non riportare la fisse nel caso in cui il programma non comprenda
opere murarie e assimilate o nel caso sussistano solo le ipotesi
di cui alla frase successiva

(5) Non riportare la frase nel caso in cui non ricorrano le ipotesi
ivi contemplate

(6) Anche se in locazione o comodato

(7) Utilizzare le stesse unita' di misura e seguire gli stessi
criteri gia' impiegati nella domanda di agevolazioni

(8) Utilizzare le stesse unita' di misura e seguire gli stessi
criteri gia' impiegati nella domanda di agevolazioni

(9) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalita' previste
dall'art. 3 della legge 15.5.1997, n. 127, come modificato
dall'art. 2, comma 10 della legge 16.6.1998, n. 191, e dal D.P.R
20.10.1998, n. 403.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone