Gazzetta n. 260 del 7 novembre 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DECRETO 31 luglio 2000, n. 320 |
Regolamento concernente: "Disciplina per l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area e ai patti territoriali". |
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IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'articolo 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recanti la disciplina della programmazione negoziata; Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica e in particolare l'articolo 1, comma 78, in materia di finanziamento dei patti territoriali; Visto il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi, e in particolare l'articolo 14, comma 4-bis, contenente Norme di accelerazione e controllo degli interventi; Visto il decreto-legge 11 giugno 1998 n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania e in particolare l'articolo 5, comma 3 bis, concernente i patti territoriali e i contratti d'area; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante norme per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole e della pesca, e in particolare l'articolo 10, concernente il rafforzamento strutturale delle imprese; Visti la legge 15 marzo 1997, n. 59, e il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in tema di conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni e agli enti locali; Vista la deliberazione CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1997, n. 105, recante la disciplina della programmazione negoziata, e, in particolare, i punti 2 e 3 concernenti i patti territoriali e i contratti d'area; Vista la deliberazione CIPE del 26 febbraio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1998, n. 109, recante criteri per il finanziamento dei patti territoriali e dei contratti d'area; Vista la deliberazione CIPE del 9 luglio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1998, n. 195, recante il riparto di risorse di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n 208; Vista la deliberazione CIPE del 9 luglio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 agosto 1998, n. 187, concernente l'accelerazione delle attivita' istruttorie dei dodici patti territoriali approvati il 18 dicembre 1996, il 23 aprile e il 26 giugno 1997; Vista la deliberazione CIPE del 9 luglio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 ottobre 1998, n 241 concernente la definizione il coordinamento e il finanziamento del programma degli interventi finanziari per il programma operativo "Sviluppo locale - Patti territoriali per l'occupazione" nelle regioni dell'obiettivo 1, di cui al regolamento CEE n. 2081/93; Vista la deliberazione CIPE dell'11 novembre 1998 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 1999, n. 4, concernente l'estensione degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata all'agricoltura e alla pesca, in attuazione dell'articolo 10 de] decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173; Vista la deliberazione CIPE del 21 aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 1999 n. 179, concernente la definizione, il coordinamento e il finanziamento del programma degli interventi finanziati per il programma operativo "Sviluppo locale - Patti territoriali per l'occupazione" nelle regioni dell'obiettivo 1, di cui al regolamento CEE n. 2081/93; Vista la Decisione C(1998) 3978 del 29 dicembre 1998 della Commissione delle Comunita' europee, che ha approvato il programma operativo multiregionale "Sviluppo locale - Patti territoriali per l'occupazione" - Ob. 1 Italia; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni e integrazioni, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese; Visto il comunicato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1998, n. 175, volto ad assicurare trasparenza e pubblicita' alle modalita' e ai criteri relativi alle attivita' di assistenza tecnica e di istruttoria dei patti territoriali e dei contratti d'area; Visto l'articolo 2, comma 207, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 43, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, il quale prevede che le somme da iscrivere su apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riservate dal CIPE ai contratti d'area e ai patti territoriali siano trasferite rispettivamente al responsabile unico del contratto d'area e al soggetto responsabile del patto territoriale affinche' questi provvedano ad effettuare i relativi pagamenti in favore dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, anche avvalendosi per la gestione di dette risorse di istituti bancari allo scopo convenzionati; Considerato che il menzionato articolo 2, comma 207, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come notificato dall'articolo 43, comma 2, della legge n. 144 del 1999, demanda al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la fissazione di criteri per il trasferimento e di modalita' di controllo e rendicontazione sulla gestione delle menzionate risorse; Considerato che la deliberazione CIPE 17 marzo 2000, n.31, recante disposizioni transitorie in materia di patti territoriali e contratti d'area, demanda al provvedimento previsto dall'articolo 2, comma 207, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 43, comma 2, della legge n. 144 del 1999, la disciplina in via organica delle ipotesi di revoca delle agevolazioni concesse; Ritenuto altresi' di dover determinare l'entita' dello somme previste dal citato articolo 2, comma 207, della legge n. 662 del 1996, come modificato dall'articolo 43, comma 2, della legge n. 144 del 1999, da corrispondere al responsabile unico de] contratto d'area e al soggetto responsabile del patto territoriale per lo svolgimento dei compiti assegnati; Rilevate le caratteristiche proprie di organismo pubblico possedute dal Soggetto responsabile e dal Responsabile unico in relazione agli scopi istituzionali perseguiti e alle attivita' svolte come soggetto competente, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e del programma operativo multiregionale "Sviluppo locale - Patti territoriali per l'occupazione" Ob. 1 Italia, potendo operare anche come organismi intermediari di piani, programmi, progetti e sovvenzioni nelle forme d'intervento previste dalle normative comunitarie, nazionali e regionali; Considerato che l'articolo 17, comma 25 bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come introdotto dall'articolo 43, comma 4, della legge n. 144 del 1999, prevede che le disposizioni della lettera c) del combina 25, dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di pareri obbligatori del Consiglio di Stato, non si applicano alle fattispecie previste dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988 n. 400; Adito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 27 gennaio 2000; Vista la nota n.44795 del 5 luglio 2000, con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n.400 del 1988, lo schema di regolamento e' stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
ADOTTA il seguente regolamento:
Art. 1 Individuazione o costituzione del Responsabile unico e del Soggetto responsabile
1. Entro e non oltre trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto d'area o dell'approvazione del patto territoriale, ai fini del loro coordinamento e attuazione, i soggetti di cui ai punti 3.4 e 2.4 della deliberazione CIPE 21 marzo 1997 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1997, n. 105, provvedono alla individuazione o costituzione del Responsabile unico del contratto d'area di cui al punto 3.5 o del Soggetto responsabile del patto territoriale di cui al punto 2.5 della citata delibera, in seguito denominati "Responsabile unico" e "Soggetto responsabile". 2. Il Responsabile unico e il Soggetto responsabile possono essere individuati o costituiti anche prima della sottoscrizione del contratto d'area o dell'approvazione del patto territoriale. 3. Il Responsabile unico e il Soggetto responsabile hanno l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sociale, economico e occupazionale attraverso la valorizzazione dei sistemi locali ad essi collegati in sinergia con gli strumenti di pianificazione territoriale. 4. Il Responsabile unico e il Soggetto responsabile operano come organismi intermediari di piani, programmi, progetti e sovvenzioni nelle forme d'intervento previste dalle normative Comunitarie, Nazionali e Regionali, assumendone le responsabilita' conseguenti anche nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 5. Il Responsabile unico e il Soggetto responsabile devono dimostrare di possedere la disponibilita' di un'organizzazione in grado di assicurare l'espletamento delle funzioni organizzative, tecniche, amministrative e contabili atte a garantire il corretto svolgimento del compiti affidati. 6. Le disposizioni di cui agli articoli seguenti si applicano anche ai contratti d'area e ai patti territoriali gia' sottoscritti o approvati alla data di entrata in vigore del presente regolamento con le procedure previste dalla citata deliberazione CIPE 21 marzo 1997. Da tale data decorre il termine di cui al comma 1.
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse
L'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ("Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"), cosi' recita:
"203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita' di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonche' degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi cosi' definiti:
a) "Programmazione negoziata", come tale intendendosi la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi riferiti ad un'unica finalita' di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attivita' di competenza;
b) "Intesa istituzionale di programma", come tale intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle province autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati. La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato, nonche' di queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, puo' attuarsi secondo le procedure e le modalita' previste dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;
c) "Accordo di programma quadro", come tale intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati. L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le attivita' e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalita' di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attivita' ed interventi; 3) gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun soggetto, nonche' del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati. L'accordo di programma quadro e' vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli atti e sulle attivita' posti in essere in attuazione dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f), gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e contabilita', salve restando le esigenze di concorrenzialita' e trasparenza e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle predette aree di cui alla lettera F), determinazioni congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente e per competenza istituzionale in materia urbanistica possono comportare gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici gia' previsti dall'articolo 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
d) "Patto territoriale", come tale intendendosi l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali o da altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale;
e) "Contratto di programma", come tale intendendosi il contratto stipulato tra l'amministrazione statale competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata;
f) "Contratto di area", come tale intendendosi lo strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonche' eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero del bilancio e della programmazione economica e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, nonche' delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32 della L. 14 maggio 1981, n. 219, che presentino requisiti di piu' rapida attivazione di investimenti di disponibilita' di aree attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi previsti dall'articolo 6, comma 9, lettera c), del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389.
204. Agli interventi di cui alle lettere d) e f) del comma 203 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla lettera c) del medesimo comma 203.
205. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con deliberazione adottata su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, approva le intese istituzionali di programma.
206. Il CIPE, con le procedure di cui al comma 205 e sentite le Commissioni parlamentari competenti che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, delibera le modalita' di approvazione dei contratti di programma, dei patti territoriali e dei contratti di area e gli eventuali finanziamenti limitatamente ai territori delle aree depresse; puo' definire altresi' ulteriori tipologie della contrattazione programmata disciplinandone le modalita' di proposta, di approvazione, di attuazione, di verifica e controllo.
207. In sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse, il CIPE determina le quote da riservare per i contratti di area e per i patti territoriali ed integra la disciplina stabilita dai commi da 203 a 214 del presente articolo ai fini della relativa attuazione. Le somme da iscrivere su apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riservate dal CIPE ai contratti d'area e ai patti territoriali sono trasferite, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne dovra' prevedere criteri e modalita' di controllo e rendicontazione, sulla base dello stato di avanzamento delle iniziative previste dal contratto o dal patto, rispettivamente al responsabile unico del contratto d'area o al soggetto responsabile del patto territoriale che provvedono ai relativi pagamenti in favore dei soggetti beneficiari delle agevolazioni anche avvalendosi, per la gestione di dette risorse, di istituti bancari allo scopo convenzionati. Alle medesime risorse fanno carico anche le somme da corrispondere al responsabile unico del contratto d'area o al soggetto responsabile del patto territoriale per lo svolgimento dei compiti di cui al presente comma." - L'art. 1, comma 78 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ("Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"), cosi' recita:
"78. Per la realizzazione degli interventi previsti nei patti territoriali di cui al comma 77, e non coperti da altri finanziamenti pubblici, il CIPE riserva una quota, sino all'importo di lire 400 miliardi nell'ambito delle risorse derivanti dai mutui di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge l9 dicembre 1992, n. 488, secondo modalita' e limiti stabiliti dal CIPE medesimo, dando priorita' a quelli cofinanziati sui fondi comunitari di piu' immediata rendicontabilita'."
- L'art. 14, comma 4/bis del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi, cosi' recita:
"4-bis. Per i territori dell'Umbria e delle Marche interessati dalla crisi sismica il CIPE, in sede di esame, di approvazione e di finanziamento dei patti territoriali e dei contratti di area previsti dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dalla delibera CIPE del 21 marzo l997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 1997, assicura agli stessi un iter amministrativo preferenziale."
- L'art. 5 comma 3/bis del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto l998, n. 267, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nelle regione Campania, cosi' recita:
"3-bis. Per i patti territoriali e i contratti d'area che comprendono i comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della citata ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2787 del 21 maggio l998, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il CIPE, in sede di esame, di approvazione e di finanziamento assicurano agli stessi un iter amministrativo preferenziale."
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1998, n. 99.
- L'art. 10 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 ("Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449"), cosi' recita: "Art. 10. Rafforzamento strutturale delle imprese.
1. Il CIPE determina limiti, criteri e modalita' di applicazione anche alle imprese agricole, della pesca marittima ed in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai relativi consorzi, degli interventi regolati dall'articolo 2, comma 203, lettere d) "Patti territoriali", ed "Contratto di programma" ed f) "Contratto di area", della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. I fondi resi disponibili in attuazione dei regolamenti (CE) n. 724/97, n. 805/97 e n. 806/97, sono destinati per 72 miliardi alla realizzazione dei seguenti interventi:
a) investimenti finalizzati ad incrementare la qualita' delle produzioni, anche in attuazione di quanto specificatamente previsto dalla Direttiva n. 92/46/CEE 16 giugno 1992; b) investimenti finalizzati alla protezione dell'ambiente, ivi compresi gli interventi diretti all'introduzione di tecnologie mirate a valorizzare agronomicamente i reflui zootecnici; c) ristrutturazione dei fabbricati aziendali finalizzati ad adeguare le strutture produttive alle norme di sicurezza del lavoro di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
3. Le misure, di cui al comma 2, sono applicate in conformita' alle disposizioni previste dall'articolo 12, paragrafo 2, lettere e) ed f), nonche' paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 950/97. Le modalita' di applicazione delle stesse e di trasferimento delle risorse sono stabilite con decreto del Ministro per le politiche agricole emanato di concerto con il Ministro del tesoro.
4. Il Ministero per le politiche agricole definisce, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 950/97 e dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2078/92, le modalita' per l'erogazione di adeguati contributi finanziari attraverso un programma nazionale, volto a superare la situazione di grave e persistente declino delle risorse genetiche animali e vegetali, articolato in programmi operativi gestiti dalle regioni. Agli interventi di cui al presente comma si fara' fronte nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da successivi procedimenti legislativi."
- La legge 15 marzo 1997, n. 59 ("Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa") e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ("Conferimento di Funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59") e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n.92 (correzioni indicate nell'avviso pubblicato nella GU 21 maggio 1998, n. 116).
- La delibera CIPE 21 marzo 1997 ("Disciplina della programmazione negoziata) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1997, n. 105.
- La delibera CIPE 26 febbraio 1998 ("Criteri per il finanziamento dei patti territoriali e dei contratti d'area") e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1998, n. 109.
- La delibera CIPE 9 luglio 1998 ("Riparto di risorse di cui all'art. 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208") e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1998, n. 195.
- La delibera CIPE 9 luglio 1998 ("Accelerazione delle attivita' istruttorie dei dodici patti territoriali approvati il 18 dicembre 1996, il 23 aprile e il 26 giugno 1997") e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 agosto 1998, n. 187.
- La deliberazione CIPE 9 luglio 1998 concernente la definizione, il coordinamento e il finanziamento del programma degli interventi finanziari per il programma operativo "Sviluppo locale - Patti territoriali per l'occupazione" nelle regioni dell'obiettivo 1, di cui al regolamento CEE n. 2081/93, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 ottobre 1998, n. 241.
- La delibera CIPE 11 novembre 1998, concernente l'estensione degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata all'agricoltura e alla pesca, in attuazione dell'art. 10 del Decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 1999, n. 4.
- La delibera CIPE 21 aprile 1999, concernente la definizione il coordinamento e il finanziamento del programma degli interventi finanziari per il programma operativo "Sviluppo locale - Patti territoriali per l'occupazione" nelle regioni dell'obiettivo 1, di cui al regolamento CEE n. 2081/93, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 1999 n. 179.
- Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 ottobre 1995, n. 527 ("Regolamento recante le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese") e stato pubblicato nella Gazzella Ufficiale 15 dicembre 1995, n. 292 e successivamente modificato e integrato, con DM 31 luglio 1997, n. 319 (GU 22 settembre 1997, n. 221) e da ultimo dal DM 9 marzo 2000, n. 133 (GU 25 maggio 2000, n. 120).
- il Comunicato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, volto ad assicurare trasparenza e pubblicita' alle modalita' e ai criteri relativi alle attivita' di assistenza tecnica e di istruttoria dei patti territoriali e dei contratti d'area, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1998 n. 175.
- Per il testo dell'art. 43, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144 ("Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali"), che ha sostituito il comma 207 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vedi nota precedente.
- La delibera CIPE 17 marzo 2000, n. 31 (GU 31 maggio 2000, n. 125), al punto 3, cosi' recita:
"(omissis)
Sino all'emanazione del provvedimento previsto dall'art. 43, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che disciplinera', tra l'altro, in via organica le ipotesi di revoca, le agevolazioni concesse sono altresi' revocate, nei casi e con le modalita', in quanto applicabile, di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, indicato in premessa, cosi' come modificato ed integrato dal successivo decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319."
- Per effetto di quanto disposto dall'art. 43 della legge 17 maggio 1999, n. 144, il testo vigente dei commi 25 e commi 25-bis dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 ("Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo") e' il seguente:
"25. Il parere del Consiglio di Stato e' richiesto in via obbligatoria: a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' per l'emanazione di testi unici;
b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;
c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o piu' ministri.
25-bis. Le disposizioni della lettera c) del comma 25 non si applicano alle fattispecie previste dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662."
- L'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.400 ("Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", cosi' recitano:
"3. con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale."
Note all'art. 1
- Il punto 3.4 della delibera CIPE 21 marzo 1997 ("Disciplina della programmazione negoziata"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1997, n. 105, cosi' recita:
"3.4. Soggetti sottoscrittori.
Ilcontratto d'area e' sottoscritto da rappresentanti delle amministrazioni statali e regionali interessate, degli enti locali territorialmente competenti, nonche' da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, dai soggetti imprenditoriali titolari dei progetti di investimento proposti e dai soggetti intermediari come definiti alla lettera c) del successivo punto 3.7.1. Il contratto d'area puo' essere inoltre sottoscritto da altri enti pubblici, anche economici, da societa' a partecipazione pubblica e da banche o altri operatori finanziari."
- Il punto 2.4 della delibera CIPE 21 marzo 1997 ("Disciplina della programmazione negoziata"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1997, n. 105 cosi' recita:
"2.4. Soggetti sottoscrittori.
Ilpatto territoriale e' sottoscritto dai soggetti promotori, dagli enti locali, da altri soggetti pubblici locali coinvolti nell'attuazione del patto e da uno o piu' soggetti rientranti in ciascuna delle categorie seguenti:
a) rappresentanze locali delle categorie imprenditoriali e dei lavoratori interessate;
b) soggetti privati.
Il patto puo' essere, inoltre, sottoscritto:
a) dalla regione o dalla provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli interventi;
b) da banche e da finanziarie regionali;
c) da consorzi di garanzia collettiva fidi;
d) dai consorzi di sviluppo industriale operanti nel territorio oggetto del patto.
La sottoscrizione del patto vincola i soggetti sottoscrittori al rispetto degli specifici impegni e degli obblighi assunti per la realizzazione degli interventi di rispettiva competenza. La regione, pertanto, inserisce il patto tra le azioni e le iniziative attuative dei programmi regionali, compresi quelli di rilevanza comunitaria. Le banche e le finanziarie regionali nei limiti dei loro statuti, assumono l'impegno a sostenere finanziariamente gli interventi produttivi per la parte di investimenti non coperta da risorse proprie o da finanziamenti pubblici.I consorzi di garanzia collettiva fidi assumono l'impegno a garantire i crediti concessi dalle banche.
Gli enti locali e gli altri, soggetti pubblici sottoscrittori si impegnano, in particolare, a dare piena attuazione alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni e a tutte le altre norme di semplificazione ed accelerazione procedimentale."
- Il punto 3.5 della delibera' CIPE 21 marzo 1997 ("Disciplina della programmazione negoziata"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1997, n. 105, cosi' recita:
"3.5. Responsabile unico.
Il responsabile unico del contratto d'area, individuato tra i soggetti pubblici firmatari dell'accordo di cui al punto 3.4, coordina l'attivita' dei responsabili delle singole attivita' ed interventi programmati e assume i provvedimenti necessari ad impedire il verificarsi di ritardi nell'esecuzione.
Il responsabile unico coincide con il soggetto cui competono i poteri sostitutivi di cui al punto 5) della lettera c) del comma 203, dell'art. 2 della legge n. 662/1996 nonche' le funzioni di arbitrato nei casi di divergenze tra soggetti attuatori delle attivita' ed interventi. Assume altresi' le informazioni necessarie per le finzioni di coordinamento, indirizzo e verifica dell'esecuzione delle attivita' e degli interventi previsti, segnalando tempestivamente eventuali disfunzioni e impedimenti e formulando le conseguenti proposte correttive. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, con particolare riferimento agli articoli 8 e 10.
Il responsabile unico presenta al Ministero del bilancio e della programmazione economica, ovvero, se costituito, al Comitato dell'intesa di cui al punto 1.3 lettera d), una relazione semestrale sullo stato di attuazione del contratto evidenziando i risultati e le azioni di verifica e monitoraggio svolte. Nella relazione sono indicati i progetti non attivabili o non completabili ed e' conseguentemente dichiarata la disponibilita' delle risorse non utilizzate, ove derivanti dalla somme destinate dal CIPE."
- Il punto 2.5 della delibera CIPE 21 marzo 1997 ("disciplina della programmazione negoziata"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1997, n. 105, cosi' recita:
"5. Soggetto responsabile.
Ai fini del coordinamento e dell'attuazione del patto, i soggetti sottoscrittori provvedono ad individuare, tra quelli pubblici, il soggetto responsabile ovvero a costituire, a tal fine, societa' miste nelle forme di cui all'art. 22, comma 3, lettera e) della legge 8 giugno 1990, n. 142, o a partecipare alle stesse. Per il perseguimento delle finalita' del patto il soggetto responsabile provvede tra l'altro a:
rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori; attivare risorse finanziarie per consentire l'anticipazione e/o il cofinanziamento di eventuali contributi statali, regionali e comunitari, ivi compresa la promozione del ricorso alle sovvenzioni globali;
attivare le risorse tecniche ed organizzative necessarie alla realizzazione del patto;
assicurare il monitoraggio e la verifica dei risultati;
verificare il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori ed assumere le iniziative ritenute necessarie in caso di inadempimenti o ritardi;
verificare e garantire la coerenza di nuove iniziative con l'obiettivo di sviluppo locale a cui e' finalizzato il patto;
promuovere la convocazione, ove necessario, di conferenze di servizi;
assumere ogni altra iniziativa utile alla realizzazione del patto.
Il soggetto responsabile presenta al Ministero del bilancio e della programmazione economica ed alla regione o provincia autonoma o, se costituito, al Comitato dell'intesa di cui al precedente punto 1.3, lettera d), una relazione semestrale sullo stato di attuazione del patto territoriale evidenziando i risultati e le azioni di verifica e monitoraggio svolte. Nella relazione sono indicati i progetti non attivabili o non completabili ed e' conseguentemente dichiarata la disponibilita' delle risorse non utilizzate ove derivanti dalle specifiche somme destinate dal CIPE ai patti territoriali."
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1998, n. 99.
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| Art. 2 Sottoscrizione del disciplinare
1. Entro quaranta giorni dalla sottoscrizione del contratto d'area o dell'approvazione del patto territoriale il Responsabile unico e il Soggetto responsabile sottoscrivono un disciplinare predisposto dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica volto a regolare, in conformita' alle disposizioni seguenti, compiti gestionali e responsabilita' del Responsabile unico e del Soggetto responsabile, e in particolare: a) le modalita' di erogazione delle agevolazioni ai soggetti beneficiari; b) la convenzione con la Cassa Depositi e Prestiti o con un Istituto bancario per le attivita' connesse alla gestione delle agevolazioni; c) la restituzione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica delle risorse assegnate ai soggetti beneficiari delle agevolazioni e da questi non utilizzate entro i termini fissati ovvero utilizzate in difformita' dal progetto ammesso all'agevolazione; d) i limiti ed i vincoli di utilizzazione del conto corrente bancario intestato al Responsabile unico e al Soggetto responsabile, e) la disciplina delle revoche parziali e totali delle risorse assegnate, secondo i criteri di cui all'articolo 12, comma 3; f) le modalita' d; controllo e verifica da parte del Ministero sulle attivita' del Responsabile unico e del Soggetto responsabile; g) le penali a carico del Responsabile unico e del Soggetto responsabile in caso di violazione degli obblighi assunti con il disciplinare, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 2; h) le modalita' di rendicontazione e informazione al Ministero nonche' ove costituiti, al Comitato paritetico di attuazione e al Comitato di gestione dell'Intesa istituzionale di programma Stato Regione assicurandone la compatibilita' con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici compatibilmente con quanto previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999 n. 144 e alla deliberazione CIPE del 6 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 ottobre 1999, n. 253, in materia di monitoraggio degli investimenti pubblici.
Note all'art. 2. - L'art.1, comma 5, della legge 17 maggio 1999 n. 144 ("Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali"), cosi' recita.
"5. E' istituito presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici" (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei, sulla base dell'attivita' di monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale attivita' concerne le modalita' attuative dei programmi di investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale, finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e' funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema informativo integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con propria deliberazione, costituisce e definisce la strutturazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed emana indirizzi per la sua attivita', previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano."
- La delibera CIPE del 6 agosto 1999 ("Costituzione e disciplina del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici"), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 ottobre 1999, n. 253.
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| Art. 3 Verifica preventiva degli adempimenti
1. Entro trenta giorni dalla sottoscrizione del disciplinare di cui all'art. 2 il Responsabile unico e il Soggetto responsabile presentano al Ministero, per la verifica degli adempimenti, idonea documentazione del possesso dei requisiti necessari per l'espletamento della propria attivita' nonche' dell'avvenuta sottoscrizione della convenzione con l'Istituto prescelto. 2. La verifica degli adempimenti deve concludersi entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma precedente. Il termine e' interrotto qualora il Ministero richieda integrazioni o chiarimenti e riprende a decorrere dalla loro ricezione. |
| Art. 4 Concessione di un contributo globale
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, espletata la verifica di cui all'art. 3, assegna al Responsabile unico o al Soggetto responsabile le risorse di cui all'articolo 2, comma 207, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 43, comma 2, della legge n. 144 del 1999, per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente regolamento sotto forma di un contributo nella misura massima del 100% delle spese ritenute ammissibili ai sensi della Decisione CE23/4/97 (S.E.M.2000) e dell'art.10 dell'allegato IIA del Regolamento CE n.1783/1999. L'importo delle risorse concedibili e' definito entro il limite di una componente fissa pari a quattrocento milioni di lire e di una componente variabile pari all'uno per cento dell'importo agevolato a carico dei fondi CIPE e comunque non superiore nel complesso a due miliardi di lire, secondo le modalita' di seguito specificate: a) una quota anticipata, pari a centocinquanta milioni di lire, entro trenta giorni dalla verifica di cui all'art. 3. b) quote variabili a rimborso fino alla concorrenza del limite massimo entro trenta giorni dalla richiesta, sulla base della presentazione di rendiconti annuali di spese effettuate dal Responsabile unico e dal Soggetto responsabile a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della legge 17 maggio 1999, n.144, certificati dagli organi di revisione interni.
Note all'art. 4
La Decisione CE 23/4/97 della Commissione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee n. 139 del 30 maggio 1997. - Per il testo dell'art. 43, comma 2 della legge 17 maggio 1999, n. 144, vedi note alla premessa.
- Il Regolamento CE n.1783/1999 e' pubblicato nella (Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee n. L 213 del 13 agosto 1999.
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| Art. 5 Assegnazione delle risorse finanziarie
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica concede anticipi sulle risorse complessivamente destinate al singolo contratto d'area e patto territoriale secondo le modalita' di seguito specificate: a) per la prima quota il Ministero emette il provvedimento di accreditamento a favore del Responsabile unico o del Soggetto responsabile per un importo corrispondente alla somma delle prime rate di tutte le iniziative e degli interventi inclusi nel contratto d'area e nel patto territoriale, entro trenta giorni dalla verifica di cui all'art. 3, previa presentazione della relativa richiesta motivata di assegnazione. b) per le quote successive, trimestralmente il Responsabile unico o il Soggetto responsabile raccolgono le richieste dei soggetti beneficiari relative alle quote di agevolazioni concesse da erogare nel successivo trimestre in funzione del raggiungimento dell'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti. 2. Il Ministero emette il provvedimento di accreditamento delle quote a favore del Responsabile unico o del Soggetto responsabile entro trenta giorni dalla presentazione da parte di questi della richiesta formulata ai sensi del comma 1, accompagnata dalla autocertificazione di cui all'art. 9. 3. La garanzia fidejussoria non e' richiesta ove il Responsabile unico o il Soggetto responsabile sia una pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero sia una societa' il cui capitale sia sottoscritto per piu' del 50% da una pubblica amministrazione e questa assuma l'impegno a subentrare negli obblighi assunti dal Responsabile unico o dal Soggetto responsabile a favore del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 4. Le risorse assegnate ai sensi dei commi precedenti non erogate ai soggetti beneficiari delle agevolazioni entro centottanta giorni dall'accreditamento a favore del Responsabile unico o del Soggetto responsabile sono portate in detrazione dalle quote successive. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede all'eventuale successiva nuova assegnazione esclusivamente sulla base di una motivata richiesta del Responsabile unico o del Soggetto responsabile.
Note all'art. 5
- Il testo vigente dell'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ("Razionalizzazione dell'Organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421") e successive modificazioni e integrazioni, e' il seguente:
"Art. 2. Fonti.
1.Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarita' dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri:
a) funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi di attivita', nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicita'. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;
b) ampia flessibilita', garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 4, comma 2;
c) collegamento delle attivita' degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
d) garanzia dell'imparzialita' e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilita' complessiva dello stesso;
e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilita' sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario.
3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalita' previsti nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 49, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici puo' avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici piu' favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalita' e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva.
4. In deroga ai commi 2 e 3 rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, quest'ultima a partire dalla qualifica di vice consigliere di prefettura, nonche' i dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, dalla legge 4 giugno 1985, n. 281, e dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.
5. Il rapporto di impiego dei professori e ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformita' ai principi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421."
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| Art. 6 Gestione delle risorse finanziarie
1. Il Responsabile unico e il Soggetto responsabile provvedono a: a) accertare e attestare la effettiva e regolare esecuzione delle iniziative imprenditoriali e degli interventi infrastrutturali, omero di parte di essi anche ai sensi dell'art. 7; b) erogare le agevolazioni ai singoli soggetti beneficiari; c) coordinare e supervisionare tutte le attivita' relative alla realizzazione delle singole iniziative imprenditoriali e degli interventi infrastrutturali; d) attuare il continuo monitoraggio finanziario, procedurale e fisico, con le modalita' di cui all'art. 2, comma 1 1ett.h), nonche' la rendicontazione della spesa. |
| Art. 7 Responsabilita'
1. Il Responsabile unico e il Soggetto responsabile sono responsabili: a) della conformita' della esecuzione delle iniziative e degli interventi compresi rispettivamente nel contratto d'area e nel patto territoriale rispetto al progetto ammesso alle agevolazioni, b) della regolare e trasparente gestione ed erogazione delle agevolazioni ai singoli soggetti beneficiari finali; c) della restituzione al Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica delle risorse assegnate ai soggetti beneficiari delle agevolazioni e da questi non utilizzate entro i termini fissati ovvero utilizzate in difformita' dal progetto ammesso all'agevolazione, nonche' delle risorse che eventualmente residuino al compimento dell'intero intervento agevolato; d) dell'ammissibilita' alle agevolazioni di varianti progettuali ritenute non sostanziali, delle quali sono temuti a dare tempestiva informativa al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e al Comitato paritetico di attuazione e al Comitato di gestione dell'intesa istituzionale di programma Stato Regione ove costituti; e) della richiesta al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di revoca delle agevolazioni in caso di variazioni progettuali sostanziali, di cui e' data contestuale comunicazione al Comitato paritetico di attuazione e al Comitato di gestione dell'Intesa istituzionale di programma Stato Regione, ove costituiti. 2. A tal fine il Responsabile unico e il Soggetto responsabile: a) rispondono della restituzione da parte dell'Istituto convenzionato delle risorse finanziarie assegnate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in caso di eventuale mancata, incompleta o difforme realizzazione delle iniziative e degli interventi rispetto a quelli ammessi alle agevolazioni ed autorizzati; b) garantiscono la restituzione delle risorse di cui alla lettera c) del comma 1; c) registrano in tempo reale ogni erogazione effettuata per la realizzazione del contratto d'area o del patto territoriale, con il supporto della relativa documentazione giustificativa; d) assicurano la disponibilita' degli atti formali e/o documenti giustificativi ed il supporto tecnico-logistico per le verifiche ed i sopralluoghi che saranno disposti dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'art. 11, e) conservano, anche ai fini del controllo tecnico-amministrativo di cui alla lettera d), i documenti giustificativi raggruppati per ogni iniziativa e intervento e riassunti in un riepilogo che costituisca autocertificazione del legale rappresentante ai fini della loro responsabilita' civile e penale nei confronti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; f) mettono a disposizione estratti conto bancari e movimentazioni di cassa, nonche' richiedono e conservano dichiarazioni sostitutive di atto notorio per gli operatori che non possano recuperare l'IVA, ai fini dei controlli, verifiche e sopralluoghi di cui alla lettera d); g) consentono l'accesso presso le proprie sedi, dipendenze e uffici, effettivamente impegnati nelle attivita' di cui al presente regolamento, ai funzionari designati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio delle attivita' ispettiva e di controllo; h) garantiscono i flussi informativi necessari al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche' al Comitato paritetico di attuazione e al Comitato di gestione dell'Intesa istituzionale di programma Stato Regione ove costituiti, per il monitoraggio dell'attivita' del contratto d'area o del patto territoriale, con le modalita' di cui al precedente art.2, comma 1 lett. h). 3. L'attivita' del Responsabile unico e del Soggetto responsabile che ricade nell'ambito dei rapporti con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' sempre svolta in esecuzione dei compiti istituzionali. Le attivita' svolte e la concessione ai medesimi soggetti di risorse, anche oltre quelle di cui all'art. 4 previste a titolo di contributo globale, non presuppongono l'esistenza di una obbligazione comportante un corrispettivo a fronte di specifiche prestazioni. |
| Art. 8 Contenzione per il servizio di erogazione
1. Il Responsabile unico e il Soggetto responsabile affidano, tramite convenzione conforme allo schema-tipo predisposto dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in conformita' alle disposizioni del presente regolamento, alla Cassa Depositi e Prestiti o ad Istituti bancari, di seguito denominati "Istituto convenzionato", le attivita' connesse alla gestione delle erogazioni delle agevolazioni relative al contratto d'area o al patto territoriale loro assegnate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'Istituto convenzionato e' scelto sulla base delle condizioni offerte e della disponibilita' di una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. 2. Le eventuali giacenze sui conti, che devono essere costantemente disponibili, sono remunerate ad un tasso d'interesse creditore lordo determinato nell'ambito della convenzione di cui al primo comma e comunque non inferiore ai tassi medi praticati sul mercato. 3. Gli interessi maturati ai sensi del comma precedente sono di esclusiva spettanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione.
Note all'art. 8
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 ("Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 1995, n. 104, e' stato da ultimo modificato dal D.Lgs 25 febbraio 2000, n. 65, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2000, n. 70.
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| Art. 9 Autocertificazione dell'Istituto convenzionato
1. A seguito del raggiungimento del livello complessivo di erogazioni disposte in favore dei singoli soggetti beneficiari delle agevolazioni pari alle risorse assegnate a titolo di anticipo ai sensi dell'art. 5, l'Istituto convenzionato invia al Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica, tramite il Responsabile unico o il Soggetto responsabile, un'autocertificazione in ordine al raggiungimento del livello complessivo dei pagamenti disposti in favore dei singoli soggetti beneficiari, contenente: a) l'elenco delle erogazioni effettuate alla data per singola iniziativa e intervento; b) una tabella riassuntiva delle complessive erogazioni disposte in favore del singolo contratto d'area o patto territoriale alla data. 2. Il Ministero provvede, entro trenta giorni dalla presentazione della autocertificazione di cui al comma precedente, a svincolare la quota della fideiussione relativa alle erogazioni gia' concesse oggetto di autocertificazione. |
| Art. 10 Modalita' e termini per le erogazioni
1. L'Istituto convenzionato ai sensi dell'art 8 provvede all'erogazione, in favore dei soggetti beneficiari, delle agevolazioni destinate alla realizzazione delle iniziative imprenditoriali e degli interventi infrastrutturali contenuti nei contratti d'area e nei patti territoriali sottoscritti o approvati, nei limiti delle somme ivi previste per ciascuna iniziativa o intervento. 2. Al fine di consentire le erogazioni di cui al comma 1, il Responsabile unico e il Soggetto responsabile, a seguito dell'avvenuta sottoscrizione o approvazione dei contratti e dei patti, trasmettono all'Istituto convenzionato l'elenco delle iniziative e degli interventi ammessi alle agevolazioni con l'indicazione delle risorse pubbliche occorrenti per ciascuno di essi a valere sulle specifiche somme destinate dal CIPE, unitamente alla documentazione finale relativa alle rispettive istruttorie e all'elenco dei soggetti beneficiari dei finanziamenti con l'indicazione dei conti correnti bancari o di tesoreria. sui quali vanno effettuati i pagamenti, secondo gli schemi di cui agli allegati n. 5 e n. 6 al presente regolamento. 3. Per le iniziative imprenditoriali l'importo dell'agevolazione prevista e' reso disponibile dall'Istituto convenzionato in quote annuali di pari importo correlate ai tempi previsti di realizzazione degli investimenti. Ciascuna quota e' comunque erogata subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti nonche' all'immissione di mezzi propri non inferiore al 30%, fatta eccezione per la prima quota, che puo' essere erogata a titolo di anticipazione. 4. L'Istituto convenzionato da' corso a ciascuna delle erogazioni di cui al precedente comma sulla base di richiesta formulata dal soggetto beneficiario delle agevolazioni, secondo lo schema di cui all'allegato n. 1 al presente regolamento. 5. Le richieste di erogazione a titolo di anticipazione, di quota annuale o di ultimo rateo dell'agevolazione, quest'ultima predisposta secondo lo schema di cui all'allegato n. 7 al presente regolamento, devono essere, rispettivamente, corredate delle documentazioni di cui all'allegato n. 2 e delle dichiarazioni e certificazioni prodotte sulla base degli schemi di cui agli allegati numeri 1, 3, 4, 7 e 8 al presente regolamento, e precisamente: a) nel caso di erogazione a titolo di anticipazione, all'allegato n.1, 3 e 4; l'anticipazione opera anche per le operazioni realizzate con il sistema della locazione finanziaria, purche' risulti il relativo contratto; b) nel caso di erogazione a titolo di quota annuale, all'allegato n. 1 e 3; c) nel caso di erogazione a titolo di ultimo rateo, all'allegato n. 7 e 8; 6. L'erogazione dell'ultima rata dell'agevolazione e' subordinata alla: a) predisposizione da parte del soggetto beneficiario del finanziamento della documentazione finale di spesa, contenente le indicazioni e gli elementi di cui agli allegati indicati al quinto comma, lettera c); b) positiva verifica, da parte del soggetto che ha effettuato l'istruttoria del patto territoriale o del contratto d'area di cui l'iniziativa fa parte, della documentazione di cui alla lettera a); c) comunicazione all'Istituto convenzionato da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'intervenuta verifica di cui alla lettera b) 7. Per gli interventi infrastrutturali, l'importo del finanziamento previsto e' reso disponibile dall'Istituto convenzionato con le seguenti modalita': a) a titolo di anticipazione, per un importo pari al 10% dell'importo; b) in piu' quote successive fino al 90% dell'importo, da erogare in relazione all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti; c) a saldo, per l'importo residuo. 8. L'Istituto convenzionato da' corso a ciascuna delle erogazioni di cui al comma 7 sulla base di richiesta formulata dal soggetto beneficiario dell'agevolazione. Le richieste di erogazione ai sensi del comma 7, lettera b), sono corredate di dichiarazioni, rese dal responsabile unico del procedimento individuato dal soggetto beneficiario dell'agevolazione ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 febbraio 1994 n. l09, e successive integrazioni e modificazioni, ovvero, in sua assenza, dal capo dell'ufficio tecnico del soggetto beneficiario dell'agevolazione, che attestino che sono state effettuate spese per lavori e forniture di beni per importi non inferiori a quelli richiesti in riferimento ai fondi agevolati, nonche' la relativa conformita' al progetto esecutivo. L'erogazione del saldo e' inoltre, subordinata alla comunicazione da parte del Responsabile unico o del Soggetto responsabile dell'avvenuta approvazione del certificato finale di collaudo, nonche' alla comunicazione all'Istituto convenzionato da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'intervenuta positiva verifica, effettuata da parte del soggetto che ha effettuato l'istruttoria del patto territoriale o del contratto d'area di cui l'intervento fa parte, della documentazione finale di spesa, predisposta dal soggetto beneficiario del finanziamento 9. Le domande e le documentazioni di cui al presente articolo sono trasmesse all'Istituto convenzionato dal Responsabile unico ovvero dal Soggetto responsabile, i quali ultimi attestano la effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti. 10.L'Istituto convenzionato verifica la documentazione di spesa relativa a ciascuna iniziativa e intervento predisposta dal soggetto beneficiario delle agevolazioni e trasmessa tramite il Responsabile unico o il Soggetto responsabile, ed eroga le singole quote annuali di ogni iniziativa e intervento previsti nel contratto d'area o nel patto territoriale entro venti giorni dalla data in cui e' resa disponibile la documentazione medesima 11.Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nel caso di protocolli aggiuntivi ai patti territoriali e ai contratti d'area approvati ai sensi dei punti 2.7 e 3.8 della delibera del CIPE del 21 marzo 1997.
Note all'art. 10
- Il testo vigente dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 febbraio 1994, n.109 ("Legge quadro in materia di lavori pubblici") e' il seguente:
"1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 24l, e successive modificazioni, un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.
2. Il regolamento determina l'importo massimo e la tipologia dei lavori per i quali il responsabile del procedimento puo' coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento tale facolta' puo' essere esercitata per lavori di qualsiasi importo o tipologia. L'Amministrazione della difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento puo' nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione."
- Il punto 2.7. della delibera CIPE 21 marzo 1997 ("Disciplina della programmazione negoziata"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1997, n. 105, cosi' recita:
"2.7. Protocolli aggiuntivi.
Ilpatto territoriale puo' dare luogo a successivi protocolli aggiuntivi in relazione a ulteriori iniziative di investimento, da assoggettare agli accertamenti dei requisiti di cui al punto 2.10.1."
- Il punto 3.8 della delibera CIPE 21 marzo 1997 ("Disciplina della programmazione negoziata"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1997, n. 105, cosi' recita:
"3.8. Protocolli aggiuntivi.
Ilcontratto d'area puo' dare luogo a successivi protocolli aggiuntivi in relazione a ulteriori iniziative d'investimento, da assoggettare agli accertamenti dei requisiti di cui al punto 3.7.1."
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| Art. 11 Attivita' ispettiva e di controllo
1. In ogni fase e stadio del procedimento il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nell'esercizio delle funzioni di controllo sul corretto svolgimento delle attivita' di cui al presente regolamento, puo' disporre controlli e ispezioni anche a campione, sui soggetti beneficiari delle agevolazioni, nonche' sull'attivita' del Responsabile unico e del Soggetto responsabile, in particolare in relazione agli obblighi e alle responsabilita' di cui agli articoli 6 e 7. 2. Le attivita' ispettive e di controllo, nonche' l'esercizio dei poteri di riallocazione delle risorse, sono esercitati in conformita' dei principi stabiliti agli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e nei successivi provvedimenti di attuazione del medesimo atto normativo, anche avvalendosi dell'attivita' dell'Unita' di verifica del Nucleo tecnico di valutazione e verifica del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Note all'art. 11
- Gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 ("Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59"), cosi' recitano:
"Art. 8. Ispezioni e controlli.
1. Il soggetto competente, ove non abbia previamente stabilito i termini e le modalita' dei controlli di propria competenza, puo' disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, sui programmi e le spese oggetto di intervento, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicita' delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria, nonche' l'attivita' degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarita' di quest'ultimo.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri competenti, sono individuati gli strumenti idonei ad assicurare la piena trasparenza della gestione dei fondi e stabiliti i requisiti dei soggetti preposti alle attivita' ispettive, comprese le cause di incompatibilita', nonche' i compensi indipendentemente dall'entita' dell'intervento, le modalita' di scelta dei campioni e di effettuazione delle ispezioni, la misura massima degli oneri per le attivita' di controllo poste a carico dei fondi per gli interventi, nonche' gli indirizzi alle regioni in materia. I medesimi soggetti hanno libero accesso alla sede e agli impianti dell'impresa interessata. E' fatto loro divieto di accettare qualunque tipo di beneficio e di intrattenere qualsiasi rapporto, che configuri conflitto di interesse, con le societa' beneficiarie degli interventi nonche' con le societa' controllanti o controllate, durante lo svolgimento dell'incarico e per i successivi quattro anni.
3. Nei limiti fissati con le modalita' di cui al comma 2, gli oneri per le attivita' di controllo ed ispettive sono posti a carico degli stanziamenti dei Fondi di cui al comma 9 dell'articolo 7.
Art 9. Revoca dei benefici e sanzioni.
1. In caso di assenza di uno o piu' requisiti, ovvero di Documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, il soggetto competente provvede alla revoca degli interventi e, in caso di revoca dal bonus fiscale, ne da immediata comunicazione al Ministero delle finanze.
2. In caso di revoca degli interventi, disposta ai sensi del comma 1, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito.
3. Qualora i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, e' disposta la revoca dello stesso, il cui importo e' restituito con le modalita' di cui al comma 4.
4. Nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purche' proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare e' determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto.
5. Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio l988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonche' delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni.
6. Le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilita' di cui all'articolo 10, comma 2."
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| Art. 12 Previsione di penali e revoca delle agevolazioni
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 il disciplinare di cui all'art. 2 prevede, in caso di mancato rispetto senza giustificato motivo da parte del Responsabile unico e del Soggetto responsabile degli obblighi previsti dall'art. 7, comma 2, l'applicazione di penali fino a un massimo del 75% della componente fissa del contributo Globale di cui all'art. 4. 2. Nei casi di cui all'art. 7 comma 1 nonche' nel caso di cui all'art. 7, comma 2, lettera a), e comunque ai fini dell'applicazione delle penali di cui al comma precedente ed in ragione dell'ammontare di queste, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica puo' disporre l'escussione della fideiussione di cui all'art. 8. 3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, anche su segnalazione del Responsabile unico o del Soggetto responsabile, provvede alla revoca delle agevolazioni alle imprese beneficiarie, nei seguenti casi: a) qualora per la medesima iniziativa siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche; b) qualora vengano distolte dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione o acquisizione e' stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto; la revoca delle agevolazioni e' totale se la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima dei cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto costituisca una variazione sostanziale del programma agevolato non autorizzata, determinando, di conseguenza, il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dell'iniziativa; altrimenti la revoca e' parziale ed e' effettuata in misura proporzionale alle spese ammesse alle agevolazioni afferenti, direttamente o indirettamente, l'immobilizzazione distratta ed al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto quinquennio; c) nel caso di cui all'art. 7, comma 1, lettera e), ove non ricorrano i presupposti di cui alla lettera b); d) qualora sia stata accertata una grave violazione delle norme sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro e non si sia provveduto da parte dell'impresa alla regolarizzazione; e) qualora l'iniziativa non venga ultimata entro quarantotto mesi dalla data di inizio dell'istruttoria, convenzionalmente identificata con la data di presentazione della relativa richiesta, salvo che il termine stesso sia prorogato; la proroga puo' essere concessa una sola volta e per un periodo non superiore a dodici mesi; per i patti territoriali approvati con deliberazioni CIPE del 18 dicembre 1996, 23 aprile 1997 e 26 giugno 1997, il termine decorre dalla data di rilascio della concessione provvisoria, se successiva a quella di inizio dell'istruttoria; la revoca dell'agevolazione e' parziale, nella misura del 10%, se l'iniziativa e' comunque ultimata entro i sei mesi successivi alla scadenza della proroga; qualora per una iniziativa si sia resa necessaria la notifica alla Commissione Europea ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato il termine decorre dalla ricezione dell'autorizzazione. f) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario; g) qualora entro l'esercizio successivo a quello di entrata a regime dell'iniziativa agevolata e, comunque, non oltre ventiquattro mesi dopo l'entrata in funzione della stessa, si registri uno scostamento dell'obiettivo occupazionale; la revoca e' totale se lo scostamento e' superiore al 30% dell'obiettivo indicato e superiore al 20% della media dei livelli occupazionali fatti registrare dalle iniziative previste nel contratto d'area o nel patto territoriale; la revoca e' parziale ed e' effettuata nella misura del 10% se lo scostamento e' compreso tra il 10 e il 20% rispetto all'obiettivo indicato e nella misura del 20% se lo scostamento e' compreso tra il 20 e il 30%. 4. In caso di revoca parziale delle agevolazioni, si procede alla riliquidazione delle stesse ed alla rideterminazione delle quote costanti erogabili. Le maggiori agevolazioni eventualmente gia' erogate vengono detratte dalla prima erogazione utile o, se occorre, anche dalla successiva, ovvero recuperate.
Note all'art. 12
- Per il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 ("Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59"), vedi note all'art. 11.
- La delibera CIPE 18 dicembre 1996 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 giugno 1997 n. 126.
- La delibera CIPE 23 aprile 1997 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177.
- La delibera CIPE 26 giugno 1997 e stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 1997, n. 240 e 24 novembre 1997, n. 274.
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| Art. 12-bis (1) (( Modifica dell'indirizzo produttivo ))
(( 1. Per le iniziative imprenditoriali agevolate a valere sui patti territoriali e sui contratti d'area, qualora queste risultino realizzate in misura non inferiore al 30 per cento degli investimenti ammessi e non risultino scaduti i termini per il completamento degli investimenti, puo' essere autorizzata la modifica dell'indirizzo produttivo originariamente indicato, nell'ambito dei settori produttivi di cui alla decisione di autorizzazione comunitaria dei regimi di aiuto di cui al regolamento CE n. 794/2004 del 21 aprile 2004, purche' siano rispettati gli obiettivi occupazionali ed i tempi per il completamento del programma. Il conseguimento del predetto limite deve essere dimostrato dall'impresa interessata al soggetto responsabile locale mediante esibizione di titoli di spesa regolarmente quietanzati. 2. La previsione di produzioni rientranti in un diverso codice ISTAT puo' essere consentita per una sola volta. )) |
| Art. 12-ter (1) (( Differimento dei termini per il completamento dei programmi ))
(( 1. Per le iniziative imprenditoriali agevolate a valere sui patti territoriali e sui contratti d'area, qualora queste alla data di ultimazione, ovvero alla scadenza dei 48 mesi o, in caso di rimodulazioni, dei 24 mesi, entrambi eventualmente prorogati di 12 mesi, risultino realizzate in misura non inferiore al 50 per cento degli investimenti ammessi, e' disposto, su richiesta dell'impresa interessata, un differimento dei termini per il completamento del programma, comunque non superiore a ulteriori 12 mesi. Per la dimostrazione della realizzazione del predetto limite si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12-bis. In sede di prima applicazione, il predetto limite del 50 per cento deve essere accertato alla data del 31 dicembre 2005. 2. Per programmi di investimento, relativi ad iniziative agevolate a valere sui Patti territoriali, superiori a 1,5 milioni di euro, la cui realizzazione comporta complessita' tali da richiedere piu' articolati e specifici procedimenti autorizzativi, i 48 mesi o, in caso di rimodulazione, i 24 mesi di cui al comma 1 decorrono dalla data di rilascio da parte delle amministrazioni competenti dell'ultima autorizzazione necessaria a dichiarare l'inizio ai lavori. )) |
| Art. 13 Relazioni semestrali
1. Il Responsabile unico del contratto d'area e il Soggetto responsabile del patto territoriale predispongono relazioni sulle erogazioni concesse entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno con distinta indicazione della situazione contabile relativa a ciascun patto territoriale e contratto d'area e delle diverse iniziative e interventi. Tali relazioni sono trasmesse al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica rispettivamente entro il 31 luglio e 31 gennaio. |
| Art. 14 Disposizioni transitorie e finali
1. La Cassa Depositi e Prestiti, fino al compimento dell'accertamento di cui all'art. 3, provvede, ai sensi del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 4 agosto 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 settembre 1997 n. 207, all'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area e ai patti territoriali gia' approvati alla data entrata in vigore del presente regolamento. 2. Nel caso in cui le richieste di cui al comma 1 non esauriscano le risorse gia' attribuite alla Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento delle agevolazioni relative ai contratti d'area e ai patti territoriali, le residue disponibilita' saranno accreditate, previa autorizzazione del Ministero, a favore del Responsabile unico o del Soggetto responsabile al fine di soddisfare le richieste di cui all'articolo 5. 3. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano ai contratti d'area e ai patti territoriali che contengano iniziative imprenditoriali finanziate con risorse statali o comunitarie. Esse si applicano altresi' ai contratti d'area e ai patti territoriali che contengano iniziative imprenditoriali finanziate esclusivamente con risorse regionali fino all'entrata in vigore della disciplina eventualmente adottata dalle Regioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 31 luglio 2000
Il Ministro: Visco
Visto, il Guardasigilli: FASSINO Registrato alla Corte dei Conti il 13 ottobre 2000 Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 197
Note all'art. 14
- Il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 4 agosto 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 settembre 1997 n. 207.
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| ALLEGATO n. 1 (art. 10, commi 4 e 5) RICHIESTA DI EROGAZIONE DA PARTE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO
(anche a titolo di anticipazione) All'Istituto convenzionato
Per il tramite del Soggetto Responsabile del Patto territoriale di .......... o Responsabile unico del contratto d'area...........
Il sottoscritto............., nato a Prov............ il......... e residente in .........., via................... n...... consapevole della responsabilita' penale cui puo' andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4.1.68, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni, in riferimento alla domanda di agevolazioni positivamente inserita nel Patto territoriale di......../Contratto d'area....... vista la lettera del..... con la quale il Soggetto responsabile ha comunicato all'istituto convenzionato il proprio inserimento tra i Soggetti beneficiari delle agevolazioni a carico del Patto territoriale di...............,
DICHIARA
in qualita' di............ (1) dell'impresa............. con sede legale in........... via........... n....... di avere ottenuto, con decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. .... del....... di approvazione del Patto Territoriale di........../Contratto d'area........ un contributo complessivo di £..........., di cui £.......... relative a beni da acquistare, e/o realizzare direttamente e £........... relative a beni da acquisire in locazione finanziaria (2), da erogare in due/tre/quattro (2) quote uguali, a seguito della richiesta di agevolazioni sottoscritta in data.......... ai sensi della L. n. 662/96, art. 2, commi 203 e seguenti, riguardante un programma di investimenti, ricompreso nel Patto Territoriale di.............. e relativo all'unita produttiva ubicata in.......... prov..........., via................ n......, comportante spese ritenute ammissibili in via provvisoria/definitiva (2) per £........ di cui £............. relative a beni da acquistare /acquistati e/o da realizzare/realizzati direttamente e £............ relative a beni da acquisire in locazione finanziaria (2);
(3) che, alla data del.......... a fronte del suddetto programma approvato in sede di istruttoria del Patto sopra citato, la sottoscritta impresa ha acquistato e/o realizzato direttamente beni e sostenuto corrispondentemente spese per un importo complessivo, al netto dell'I.V.A., di £........., pari al........% (4) della suddetta spesa ritenuta ammissibile per i beni da acquistare o realizzare direttamente, come comprovabile attraverso i relativi documenti di spesa fiscalmente regolari e quietanzati o comunque pagati o, nel caso di commesse interne, contabilizzati alla stessa data, che vengono tenuti a disposizione;
- 3) che le suddette spese sostenute per l'acquisto diretto di beni e/o la realizzazione degli stessi risultano cosi' articolate, con riferimento alla relazione istruttoria predisposta per l'iniziativa suddetta dalla societa' convenzionata ..............................
* progettazioni, studi e assimilabili £. ...................... * suolo aziendale £. ...................... * opere murarie e assimilabili £. ...................... * macchinari, impianti e attrezzature £. ......................
- (3) che le suddette spese sono state sostenute unicamente per la realizzazione del programma oggetto della citata richiesta di agevolazioni, non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione;
- (3) che le opere realizzate ed i macchinari, gli impianti e le attrezzature acquistati o reali relativi alle suddette spese sostenute, con le relative fatturazioni e altri titoli fiscali, sono presenti presso la citata unità produttiva e sono conformi al programma approvato dalla società convenzionata per l'istruttoria;
- (3) che tutti i materiali, i macchinari, gli impianti e le attrezzature relativi alle spese sostenute sono stati acquistati alla stato "nuovi di fabbrica";
CHIEDE
- che venga erogata la prima/seconda/terza/quarta (2) quota del suddetto contributo * a titolo di anticipazione (2) * a titolo di stato d'avanzamento, in relazione ai beni acquistati e/o realizzati direttamente (2);
- che detta quota venga accreditata sul c/c bancario n. ........... intestato a .......... presso la Banca ........ Agenzia n. ....... via ........ n. ....... di ........ Coordinate bancarie ..........
Si allega: (vedi Allegato n.2) L'impresa: timbro e firma ..............
Autentica della firma (art. 20 legge n. 15 del 4 gennaio 1968, e successive modificazioni e integrazioni) Note: (1) Titolare, legale, rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa) (2) Riportare solo l'ipotesi che ricorre (3) Riportare solo in caso di richiesta di erogazione per stato d'avanzamento (4) Indicare la percentuale con due cifre decimali |
| ALLEGATO n. 2 (art. 10, comma 5)
DOCUMENTI DA ALLE GARE ALLA RICHIESTA DI EROGAZIONE
a) Anticipazione
1. Certificazione ai sensi della vigente normativa antimafia 2. Fideiussione bancaria o polizza assicurativa 3. Certificato di vigenza 4. Perizia giurata in caso di utilizzo di beni immobili preesistenti 5. Certificazione necessaria per accertare disponibilità di mezzi propri 6. Copia autenticata della delibera di finanziamento a m/l termine 7. Copia autenticata del contratto di locazione 8. Dichiarazione di non avere ottenuto o volere ottenere altre eventuali agevolazioni 9. Dichiarazione di impegno al rispetto delle misure di sicurezza sul lavoro
n.b.: La documentazione richiesta al n. 1 e al n. 3 del punto a), ove consentito, può essere sostituita da autocertificazione
La documentazione richiesta dal n.4 al n.9 del punto a) può essere sostituita da un'unica certificazione del Soggetto responsabile del patto che attesti il possesso da parte dei Soggetti beneficiari della documentazione indicata nei punti citati.
b) Erogazioni per stato di avanzamento
1. Certificazione ai sensi della vigente normativa antimafia 2. Certificato di vigenza 3. Perizia attestante la conformità delle opere alle concessioni edilizie 4. Solo per la prima erogazione, quanto previsto ai punti 4, 5, 6, 7, 8 della precedente lettera a); le perizie previste ai punti b) 3 e a) 4. 5. Dichiarazione che le spese sono state sostenute entro i termini previsti al punto 2 lett. A) della delibera CIPE 11 novembre 1998, 6. Documentazione attestante l'apporto dei mezzi propri 7. Attestazione del Soggetto responsabile o del Responsabile unico del procedimento circa l'effettiva realizzazione della corrispondente quota degli investimenti
n.b.: La documentazione richiesta al n.1 e al n.2 del punto b), ove consentito, può essere sostituita da autocertificazione
La documentazione richiesta dal n.3 al n.6 del punto b) può essere sostituita da un'unica certificazione del Soggetto responsabile del patto che attesti il possesso da parte dei Soggetti beneficiari della documentazione indicata nei punti citati.
c) Erogazione ultimo rateo del finanziamento, per le Iniziative industriali
1. Documentazione finale di spesa consistente, in alternativa, in:
i) fatture e documentazioni in originale quietanzate; ii) elenchi di fatture o di altri titoli di spesa; iii) elaborati meccanografici di contabilità industriale, nonché elaborati informatizzati;
2. Dichiarazione attestante in particolare:
i) la data, trascorsa o prevista, di entrata a regime dell'iniziativa agevolata;
ii) la conformità degli elenchi o degli elaborati sub 1.ii) e iii) ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;
iii) che la documentazione prodotta è regolare e si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa oggetto della specifica domanda di agevolazione;
iv) che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed istallati nello stabilimento di cui si tratta allo stato "nuovi di fabbrica";
v) che le spese non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione;
vi) che le forature sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli eventualmente già evidenziati.
3. Autocertificazione attestante l'insussistenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia.
d) Erogazione ultimo rateo del finanziamento, per gli interventi infrastrutturali
1. Relazioni finali di spesa redatte dai soggetti attuatori dei progetti finanziati e corredate dal certificato di collaudo approvato, ai sensi della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni. Vedi Nota Formativa Allegata
Nota Informativa all'Allegato n.2
a) Anticipazione
1. Certificazione ai sensi della vigente normativa antimafia
2. Fideiussione bancaria e/o polizza assicurativa irrevocabile incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore del Ministero del Tesoro del Bilancio e della P.E., di importo pari alla somma da erogare (prima disponibilita');
3. Certificato di vigenza ovvero, per le imprese individuali, di iscrizione, rilasciato dalla competente CCIAA;
4. In caso di utilizzo di immobili preesistenti: perizia giurata di un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale, attestante che gli immobili preesistenti al programma e dove viene o verra' esercitata l'attivita', anche se in locazione o in comodato, sono conformi alle relative concessioni e/o autorizzazioni edilizie ed hanno destinazione conforme all'attivita' stessa dall'origine, per intervenute variazioni in regime ordinario, ovvero a seguito di condono (in quest'ultimo caso la perizia deve attestare gli estremi, la regolarita', e lo stato della relativa pratica e che non esistono vincoli ostativi al rilascio della concessione in sanatoria);
5. Certificazione necessaria per accertamento disponibilita' di mezzi propri;
6. Copia autenticata della relativa delibera degli enti creditizi (qualora non gia' acquisita dalla Banca concessionaria in fase istruttoria), nel caso in cui il piano finanziario di copertura degli investimenti del programma agevolato preveda l'indebitamento sul mercato a medio e lungo termine;
7. Copia autenticata del/i relativo/i contrattoli di locazione (qualora non gia' acquisito/i dalla Banca concessionaria in fase istruttoria), nel caso in cui il programma di investimenti agevolato preveda l'acquisizione in tutte o in parte di beni in locazione finanziaria;
8. Dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa o di un procuratore speciale ai sensi dell'art. 4 della legge 4.1.68, n. 15 di non aver ottenuto o, in caso contrario, di avere restituito e, comunque, di rinunciare ad ottenere, per i beni oggetto del programma di investimenti di cui alla concessione, altre eventuali agevolazioni di qualsiasi natura in base a leggi nazionali, regionali o comunitarie o da parte di enti o istituzioni pubbliche;
9. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', sottoscritta dal legale rappresentante della societa' beneficiaria, di impegno al rispetto della disciplina in materia di misure di sicurezza sul lavoro (ai sensi della legge n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni);
b) Erogazioni per stato di avanzamento
1. Certificazione ai sensi della vigente normativa antimafia
2. Certificato di vigenza ovvero, per le imprese individuali, di iscrizione, rilasciato dalla competente CCIAA;
3. Nel caso in cui lo stato di avanzamento riguardi opere murarie: perizia giurata di un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale, attestante la conformita' delle opere stesse alla concessione o all'autorizzazione edilizia comunale, con l'indicazione degli estremi della stessa, ovvero, nel caso di opere interne, alla comunicazione al Sindaco, ovvero che le opere realizzata non necessitano di concessione, di autoriduzione ne' di comunicazione, e che la destinazione d'uso delle opere stesse e' conforme all'attivita' ivi svolta o da svolgere dall'impresa; nel caso in cui dette opere siano state realizzate in difformita' o in assenza della relativa concessione e siano state oggetto di domanda di sanatoria edilizia, la perizia deve attestare gli estremi, la regolarita' e lo stato della relativa pratica e che non esistono vincoli ostativi al rilascio della concessione edilizia in sanatoria
4. Solo per la prima erogazione, quanto previsto dai punti 4, 5, 6, 7, 8 della lettera a); gli oggetti dei documenti di cui al precedente punto 3 e al punto 8 della lettera a), qualora entrambi necessari, possono essere riuniti in un'unica perizia giurata;
5. Dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa o di un procuratore speciale ai sensi dell'art. 4 della legge 4.1.68, n. 15, che le spese sono state effettuate, ai sensi del punto 2 lett. A) della delibera CIPE 11 novembre 1998, entro i sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di istruttoria del patto protocollata, ai sensi del punto 2.3 del Comunicato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1998, da parte dei soggetti convenzionati con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; le spese di progettazione ed acquisto del suolo sono ammissibili se effettuate entro i 12 mesi antecedenti tale data.
6. Dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa o di un procuratore speciale ai sensi dell'art. 4 della legge 4.1.68, n. 15, che dimostri, ai sensi del punto 2.2 lett. A) del Comunicato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1998, il livello dell'apporto dei mezzi propri all'atto della richiesta di ogni singola erogazione delle agevolazioni.
7. Attestazione del Soggetto responsabile, o del Responsabile unico del procedimento circa l'effettiva realizzazione degli investimenti per importi non inferiori a quelli richiesti, nonche' la conformita' al progetto esecutivo.
Erogazione ultimo rateo del finanziamento, per le iniziative industriali
1. Documentazione finale di spesa consistente, in alternativa, in:
i) fatture e documentazioni fiscalmente regolari in originale quietanzate, o in copia autenticata;
ii) elenchi di fatture o di altri titoli di spesa;
iii)elaborati meccanografici di contabilita' industriale, nonche' elaborati informatizzati.
I documenti, gli elenchi e gli elaborati sub i), ii) e iii) sono suddivisi per capitoli omogenei di spesa; gli elenchi e gli elaborati riportano il numero della fattura, la relativa data, la ditta fornitrice, una sommaria descrizione del bene acquistato o realizzato e l'importo al netto dell'IVA.
2. La dichiarazione, resa dal legale rappresentante del Soggetto beneficiario o suo procuratore speciale con le modalita' di cui all'art.4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, deve attestare, in particolare:
i. la data, trascorsa o prevista, di entrata a regime dell'iniziativa agevolata;
ii. la conformita' degli elenchi o degli elaborati sub 1.ii) e iii) ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;
iii. che la documentazione prodotta e' regolare e si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa oggetto della specifica domanda di agevolazione;
iv. che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzare relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed istallati nello stabilimento di cui si tratta allo stato "nuovi di fabbrica";
v. che le spese non si riferiscono a materiali di consumo, ricambio' manutenzioni e non riguardano la gestione;
vi. che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli eventualmente gia' evidenziati.
3. Il soggetto beneficiario produce eventuale documentazione integrativa richiesta dal Decreto di approvazione del patto o da protocolla aggiuntivi
4. La documentazione finale di spesa e' accompagnata da una autocertificazione attestante l'insussistenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia.
c) Erogazione ultimo rateo del finanziamento, per gli interventi infrastrutturali
1. Relazioni finali di spesa redatte dai soggetti attuatori dei progetti finanziati e corredate dal certificato di collaudo approvato, ai sensi della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni. |
| ALLEGATO n. 3 (art.10, comma 5)
Lettera di trasmissione del Soggetto responsabile/Responsabile unico della richiesta di erogazione Roma,
All'Istituto convenzionato SEDE
e, p.c. Ai Soggetti beneficiari
Oggetto: Patto territoriale ............/Contratto d'area .......... Ai fini dei successivi adempimenti, ai sensi del punto 2.11 della Deliberazione CIPE 21 marzo 1997 e dell'art. l0 del D.M .........., si trasmette la richiesta di erogazione ricevuta dall'impresa ...... in data .........., relativa a
[] anticipazione [] prima quota [] seconda quota [] terza quota [] quarta quota
delle agevolazioni spettanti a valere sulle somme destinate all'attuazione del Patto territoriale/Contratto d'area in oggetto unitamente alla prescritta attestazione dello scrivente circa l'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti (qualora non si tratti di erogazione a titolo di anticipazione).
Il Soggetto responsabile o Il Responsabile unico |
| ALLEGATO N. 4 (art. 10, comma 5)
SCHEMA DI GARANZIA FIDEJUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE DELLA 1° QUOTA DELLE AGEVOLAZIONI
A valere sul decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. ..... del ............, di approvazione del Patto territoriale di ............/Contratto d'area ............
Ditta Obbligata: ................................
Ente garantito: Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica
Premesso che:
- l'impresa .............. (in seguito indicata per brevità "contraente") con sede legale in .......................... c.f. ................ partita IVA ............ iscritta alla C.C.I.A.A di .......... al n. ....... ha presentato al Ministero del Tesoro, del Bilancio e P.E.- Servizio per la Programmazione Negoziata (nel seguito indicato per brevità "Ministero"), con sede in Roma, Via Boncompagni, n 30, c.f. ........................... consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4.1.68, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni), per il tramite della Società ................, Soggetto responsabile del Patto Territoriale di / Responsabile unico del Contratto d'area..... con sede in ......., via .......... n. .........., la richiesta di agevolazioni finanziarie previste ai sensi dell'art. 2, commi 203 e segg. della legge n. 662/96 e dalla delibera CIPE del 21 marzo 1997, per la realizzazione di un programma di investimenti riguardanti la realizzazione di un nuovo impianto, ovvero, per l'ampliamento/l'ammodernamento/la ristrutturazione/ la riconversione la riattivazione il trasferimento del proprio impianto, per .................... (codice ISTAT '91);
- con decreto dirigenziale n. ........ del .......... il Servizio per la Programmazione Negoziata del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ha approvato il Patto Territoriale di .............. /Contratto d'area........., con un onere complessivo a casco dello Stato di Lit..............(€ .....);
- nell'ambito di detto Patto alla contraente, per la realizzazione del programma di cui sopra, è stato riconosciuto in via provvisoria un contributo in conto capitale dell'importo complessivo di L......, da rendere disponibile in ..........(due/tre/quattro) quote annuali, secondo le condizioni, i termini e le modalità indicati nella relazione istruttoria conclusiva predisposta dalla società convenzionata;
- la prima quota di contributo può anche essere erogata, a titolo di anticipazione, su richiesta dell'impresa, previa presentazione, ai sensi dell'art......, del D.M. Tesoro del .................., di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata, a garanzia della stessa somma da erogare in relazione al sostenimento da parte della contraente di almeno la metà - qualora siano state previste due quote annuali - oppure di almeno un terzo - qualora siano state previste tre quote annuali oppure di almeno un quarto - qualora siano state previste quattro quote annuali - delle spese approvate per la realizzazione del detto programma di investimenti, conformemente alla citata normativa ed alle condizioni, termini e modalità specificatamente indicati nella relazione istruttoria conclusiva predisposta dalla società convenzionata;
- l'erogazione della suddetta prima quota di contributo, anche a titolo di anticipazione, è effettuata per il tramite dell'Istituto bancario convenzionato;
TUTTO CIO' PREMESSO che forma parte integrante del presente atto
la sottoscritta ............................................... (1) (in seguito indicata per brevità "Banca" o "Società") con sede legale in ..................... iscritta nel registro delle imprese di ............... al n. .......... iscritta all'albo/elenco (2), a mezzo dei sottoscritti signori:
...................... nato a ............... il .................. ...................... nato a ............... il ..................
nella loro rispettiva qualità di......., dichiara di costituirsi con il presente atto fideiussorio nell'interesse della contraente ed a favore del Ministero, per l'esatta e puntuale restituzione dell'importo complessivo erogato, in lire capitale di L. ......... (diconsi - lire .............), oltre a quanto più avanti specificato, alle seguenti condizioni.
1. La sottoscritta Banca/societa' si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare al Ministero l'importo garantito con il presente atto, qualora la contraente non abbia provveduto a restituire l'importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposita richiesta a restituire formulata dal Ministero, nel caso in cui la contraente non abbia sostenuto almeno la meta' - trattandosi di due quote annuali - oppure almeno un terzo - trattandosi di tre quote annuali oppure almeno un quarto - trattandosi di quattro quote annuali - delle spese approvate per la realizzazione del programma di cui in premessa, secondo le condizioni, i termini e le modalita' indicate nella relazione istruttoria predisposta dalla societa' convenzionata, cosi' risultando la stessa contraente debitrice, in tutto o in parte, nei confronti del Ministero, in relazione a quanto erogato a titolo di anticipazione.
L'ammontare del rimborso sara' automaticamente maggiorato degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione dell'anticipazione in questione e quella del rimborso.
2. La Banca/societa' si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della detta richiesta, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata dal Soggetto responsabile del Patto Territoriale di........../Contratto d'area............. e da quest'ultimo notificata al Ministero, cui peraltro non potra' essere opposta alcuna eccezione da parte della Banca/societa' stessa anche nell'eventualita' di opposizione proposta dalla contraente o da altri Soggetti comunque interessati ed anche nel caso che la contraente sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione.
3. La presente garanzia fidejussoria ha validita' per la durata massima di quarantotto mesi dalla data dell'erogazione a favore della contraente della prima quota annuale a titolo di anticipazione delle agevolazioni concesse. La garanzia avra' efficacia fino alla data in cui il Soggetto responsabile/Responsabile unico, ricevuta da parte della contraente la documentazione prevista per le erogazioni per stato di avanzamento lavori, abbia effettuato, con esito positivo, il monitoraggio e la verifica dei risultati previsti al punto 2.5 della delibera CIPE del 21 marzo 1997, concernenti il sostenimento delle spese approvate per la realizzazione del programma, in misura pari a quanto specificato al precedente punto 1), dandone comunicazione al Ministero che provvedera' a sua volta a dare comunicazione di svincolo alla contraente e alla Banca/societa', nonche' all'Istituto bancario convenzionato.
- La sottoscritta Banca/societa' rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la contraente e rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile.
La presente garanzia fidejussoria si intende accettata, salvo eventuali carenze eventualmente rilevate dall'Istituto bancario convenzionato in sede di verifica e tempestivamente comunicate alla contraente.
- In caso di controversia fra la Banca/societa' ed il contraente, e' competente esclusivamente l'Autorita' Giudiziaria del luogo ove ha sede la Direzione della Banca/societa'. Il fidejussore ...................
Il contraente ...................... Note:
(1) Indicare il Soggetto che presta la garanzia e la sua conformazione giuridica: Banca, societa' di assicurazione o societa' finanziaria
(2) Indicare per le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia; per le societa' di assicurazione gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP; per le societa' finanziarie gli estremi di iscrizione all'elenco speciale, ex art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 presso la Banca d'Italia. |
| ALLEGATO n. 5 (art 10 comma 2)
LETTERA DI TRASMISSIONE DEL SOGGETTO RESPONSABILE/RESPONSABILE UNICO DELL'ELENCO DELLE INIZIATIVE E DEGLI INTERVENTI CON FINANZIAMENTO A CARCO DELLE RISORSE DESTINATE AL PATTO/CONTRATTO All'Istituto convenzionato SEDE
e,p.c. Ai Soggetti beneficiari
Oggetto Patto territoriale ........../Contratto d'area........
Ai fini del pagamento, ai sensi del D.M ............., delle somme destinate all'attuazione del Patto territoriale/Contratto d'area in oggetto" si trasmette, con riferimento al punto 2.11 della deliberazione CIPE 21 marzo 1997, e all'art. 10 del sopracitato D.M., l'elenco delle iniziative e degli interventi con finanziamenti a carico delle risorse destinate al Patto/Contratto medesimo, unitamente alla documentazione finale" secondo lo schema di cui all'Allegato n.6 - relativa alle rispettive istruttorie e all'elenco dei Soggetti beneficiari dei finanziamenti con l'indicazione dei conti correnti Bancari o di tesoreria sui quali vanno effettuai i pagamenti.
Codesto Istituto vorra' pertanto dare corso all'erogazione di ciascuna quota di finanziamento sulla base della richiesta formulata dai singoli Soggetti beneficiari e dallo scrivente trasmessa all'Istituto convenzionato unitamente alla prescritta attestazione del Soggetto responsabile-Responsabile unico circa l'effettiva realizzazione della corrispondente parte devi investimenti La prima quota, che potra' essere erogata a titolo di anticipazione, potra' essere pagata solo previa presentazione di fideiussione, redatta ai sensi dello schema di cui all'Allegato n.4 al D.M. Il Soggetto responsabile o Il Responsabile unico |
| ALLEGATO n. 6 (art. 10, comma 2)
MODELLO DI DOCUMENTAZIONE FINALE DELL'ISTRUTTORIA PREDISPOSTO DALLE SOCIETA' CONVENZIONATE ----> Vedere Allegato da pag. 31 a pag. 32 della G.U. <---- |
| ALLEGATO n. 7 (art. 10, comma 5) DOCUMENTAZIONE FINALE DI SPESA
(da predisporre a cura del Soggetto responsabile/Responsabile unico, che la trasmette alla Societa' convenzionata per l'istruttoria, ai sensi del punto 2.8 del Comunicato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica pubblicato in G.U. n. l75 del 26 luglio 1998)
Con esclusione delle imprese che abbiano optato per l'agevolazione sotto forma di credito d'imposta e fermo restando le disposizioni previste nella Delibera CIPE del 21 marzo 1997 e nel decreto del Ministro del Tesoro del.................. relative alle erogazioni dei finanziamenti, prima dell'erogazione dell'ultimo rateo del finanziamento previsto per ciascuna iniziativa ed intervento, il Soggetto responsabile/il Responsabile unico dovra' predisporre la documentazione finale di spesa relativa a ciascuna iniziativa e intervento compreso nel patto territoriale/contratto d'area
Tale documentazione di spesa e' costituita: a) per le iniziative imprenditoriali, dalle specifiche relazioni finali di spesa (ai sensi dei punti c) e d) dell'Allegato n. 2) corredate della documentazione e della dichiarazione predisposta dal Soggetto beneficiario ai sensi dello schema di cui all'Allegato n.8; b) per gli interventi infrastrutturali pubblici, dalle relazioni finali di spesa redatte dai soggetti attuatori dei progetti finanziati e corredate dal certificato di collaudo approvato, ai sensi della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.
Tali documentazioni dovranno essere integrate da eventuali prescrizioni stabilite dal decreto di approvazione del Patto territoriale o da protocolli aggiuntivi. |
| ALLEGATO n. 8 (art 10, comma 5)
DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO DA ALLEGARE ALLA DOCUMENTAZIONE FINALE DI SPESA Alla Società convenzionata per l'istruttoria
per il tramite del Soggetto responsabile del Patto territoriale di .......... o Responsabile unico del contratto d'area ...............
Il sottoscritto ..................., nato a ......................, prov ............ il ........... e residente in ................, via........................... n. ........ consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4.1.68, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni,
DICHIARA
in qualità di ............ (1) dell'impresa ....... con sede legale in ................. via n. .........
- che la suddetta impresa ha ottenuto, con decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n.......... del.......... di approvazione del Patto Territoriale di............./Contratto d'area un contributo complessivo di £............., riguardante un programma di investimenti comportante spese documentate a consuntivo per £. ....... , relativo all'unita' locate ubicata in........., prov......, via e n. civ.........
- che l'iniziativa oggetto delle agevolazioni e' entrata/entrera' (2) a regime il.....;
- che la documentazione finale di spesa per l'iniziativa in argomento, consistente in................ (3), solidalmente allegata alla presente dichiarazione, e' conforme ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;
- che la suddetta documentazione prodotta e' regolare e si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa in argomento;
- che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed installati nello stabilimento di cui si tratta allo stato "nuovi di fabbrica";
- che le spese documentate non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione;
- che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli gia' evidenziati;
- che l'impianto e' in perfetto stato di funzionamento;
- che le opere murarie ed assimilate ammesse alle agevolazioni sono state realizzate in conformita' della/e concessione/i e/o della/e autorizzazione/i edilizia/e n........ del e le opere interne in conformita' alla/e relativa/e comunicazione/i al Sindaco del........ (4);
- che le opere murarie realizzate in difformita' o in assenza della relativa concessione e/o autorizzazione, sono state oggetto di domanda di sanatoria, ai sensi della vigente normativa in materia, presentata in data al Comune di......., che l'oblazione corrispondente e' stata interamente/parzialmente (2) pagata e che non esistono in proposito vincoli ostativi al rilascio della concessione edilizia in sanatoria (5);
- che l'immobile ove viene esercitata l'attivita' (6) ha destinazione d'uso conforme all'attivita' stessa:
- dall'origine
- per intervenute variazioni
- a seguito di condono richiesto con domanda del.......... al Comune di........ con oblazione interamente/parzialmente pagata (2) e per il quale non esistono vincoli ostativi al rilascio;
- che le produzioni massime conseguibili e quelle effettive dell'unita' produttiva a regine sono le seguenti (7):
===================================================================== A B C D E Prodotti Unità di Produzione N° unità Produzione Principali misura per massima di tempo effettiva unità di tempo per unità per anno annnua di tempo ===================================================================== Prodotto n. 1 Prodotto n. 2 Prodotto n. 3 Prodotto n. 4 Prodotto n. 5 Prodotto n. 6 Prodotto n. 7 Prodotto n. 8 Prodotto n. 9 Prodotto n. 10
- che il numero di addetti attualmente impiegati presso l'unita' produttiva in argomento e di n...... (8);
- che la superficie complessiva della parte di fabbricato industriale/corpo di fabbrica a se' stante (2) destinato ad abitazione del custode e' di mq. ....... e che detto fabbricato/corpo di fabbrica (2) e' utilizzato da un dipendente assunto con qualifica di guardiano-custode (5);
- che gli impianti relativi all'unita' produttiva in argomento non producono inquinamento;
- che gli scarichi industriali rientrano nei limiti di tollerabilita' stabiliti dalle leggi n.319/76 e n. 659/79 e successive modifiche e integrazioni/che l'impresa e' autorizzata allo smaltimento degli scarichi industriali mediante impianti consortili o simili (2); L'impresa: timbro e firma (9) ........................
Note:
(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa)
(2) Riportare solo l'ipotesi che ricorre
(3) Indicare uno Solo dei seguenti tipi di documentazione di spesa:
* copia autenticata delle fatture e/o degli altri titoli di' spesa * elenchi di fatture e/o degli altri titoli di spesa * elaborati anche meccanografici di contabilita' industriale * elaborati informatizzati
(4) Non riportare la fisse nel caso in cui il programma non comprenda opere murarie e assimilate o nel caso sussistano solo le ipotesi di cui alla frase successiva
(5) Non riportare la frase nel caso in cui non ricorrano le ipotesi ivi contemplate
(6) Anche se in locazione o comodato
(7) Utilizzare le stesse unita' di misura e seguire gli stessi criteri gia' impiegati nella domanda di agevolazioni
(8) Utilizzare le stesse unita' di misura e seguire gli stessi criteri gia' impiegati nella domanda di agevolazioni
(9) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalita' previste dall'art. 3 della legge 15.5.1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 10 della legge 16.6.1998, n. 191, e dal D.P.R 20.10.1998, n. 403. |
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