Gazzetta n. 258 del 4 novembre 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO |
DECRETO 11 ottobre 2000 |
Autorizzazione all'organismo "Sidel S.p.a.", in Bologna, ad emettere certificazione CE di rispondenza della conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza. |
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IL DIRETTORE GENERALE per lo sviluppo produttivo e la competitivita' del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato e IL DIRETTORE GENERALE dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Viste le direttive n. 89/392/CEE, n. 91/368/CEE, n. 93/44/CEE e n. 93/68/CEE; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996, di attuazione delle direttive n. 89/392/CEE, n. 91/368/CEE, n. 93/44/CEE e n. 93/68/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, ed in particolare gli articoli 8 e 9; Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE; Vista l'istanza presentata dall'organismo "Sidel S.p.a.", acquisita in atti prot. n. 762483 del 7 luglio 2000 volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di certificazione relativa ai tipi di macchine di cui all'allegato IV, punto A16; Tenuto conto che l'esame della documentazione presentata dall'organismo "Sidel S.p.a.", ha consentito l'accertamento del possesso dei previsti requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE; Considerato che l'organismo "Sidel S.p.a.", ha dichiarato di soddisfare ai criteri minimi per la notifica degli organismi di certificazione CE; Decretano: Art. 1. 1. L'organismo "Sidel S.p.a." e' autorizzato ad emettere certificazione CE di conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV, lettera A), della direttiva n. 89/392/CEE: A) Macchine: sedici apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a tre metri. 2. La certificazione CE di cui al precedente comma deve essere effettuata secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nella direttiva n. 89/392/CEE e nelle relative modifiche e aggiornamenti n. 91/368/CEE, n. 93/44/CEE e n. 93/68/CEE. 3. Con periodicita' trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, e' inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico. |
| Art. 2. 1. La presente autorizzazione ha validita' triennale a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2 Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacita' tecniche dell'organismo autorizzato, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attivita' certificativa fino a quel momento effettuata. 3. Nei casi di particolare gravita', si procede alla revoca della presente autorizzazione. 4. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportati nell'apposito registro vidimato dall'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 5. Tutti gli atti relativi all'attivita' di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a cinque anni. L'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 ottobre 2000
Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività Visconti Il direttore generale dei rapporti di lavoro Ferraro |
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