Gazzetta n. 257 del 3 novembre 2000 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA 27 ottobre 2000 |
Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici che hanno colpito nel mese di settembre 2000 il territorio della regione Calabria e nel mese di ottobre 2000 il territorio della regione autonoma Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. (Ordinanza n. 3092). |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 5, comma 4, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2000 e del 2 ottobre 2000, concernenti lo stato di emergenza nella regione Calabria; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 ottobre 2000, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori della regione Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte e Liguria, colpiti dagli eventi alluvionali verificatesi a decorrere dal 13 ottobre 2000; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 ottobre 2000, con il quale la dichiarazione dello stato di emergenza e' stata estesa ai territori delle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 ottobre 2000, con il quale la dichiarazione dello stato di emergenza e' stata estesa al territorio della regione Veneto; Ritenuto urgente porre in essere ogni utile intervento per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate, la ripresa delle attivita' produttive e ripristino delle infrastrutture; Sentite le richieste formulate da regioni ed enti locali in sede di conferenza unificata del 26 ottobre 2000; Sentiti i Ministeri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale; Su proposta del direttore dell'agenzia di protezione civile prof. Franco Barberi; Dispone: Art. 1. 1. Le disposizioni contenute nell'ordinanza n. 3090/2000 si applicano anche ai territori della regione Veneto danneggiati dagli eventi alluvionati del mese di ottobre 2000. |
| Art. 2. 1. All'ordinanza n. 3090/2000 sono apportate le seguenti modifiche: all'art. 1, comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "il piano di interventi straordinari viene predisposto tenuto conto delle proposte formulate dai comuni e dalle provincie per quanto di rispetttiva competenza"; all'art. 1, comma 2, e' aggiunto il seguente periodo: "la presa d'atto e' espressa nel termine di dieci giorni dalla presentazione del piano". 2. L'indennita' di integrazione salariale di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 3090/2000 e' corrisposta dall'INPS con le procedure di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164. |
| Art. 3. 1. Per l'anno 2000, nei confronti degli enti locali delle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria e Calabria sono sospese le seguenti disposizioni: a) art. 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; b) art. 65, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29: c) art. 30, comma 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468; d) art. 13, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. 2. Per i pagamenti a carico del bilancio dello Stato a favore degli enti locali di cui al comma 1, non si applicano per l'anno 2000 i limiti previsti dall'art. 47, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per le province ed i comuni con popolazione superiore, rispettivamente, a 400.000 e a 60.000 abitanti, sottoposti a monitoraggio diretto delle giacenze di cassa da parte del Ministero dell'interno, i trasferimenti erariali spettanti sono attribuiti mediante ordinativo disposto sulla competente sezione provinciale di tesoreria dello Stato, previa richiesta inoltrata al competente ufficio del Ministero dell'interno. La richiesta contiene l'indicazione degli importi necessari e delle relative scadenze. Gli importi richesti devono riferirsi a spese derivanti da impegni inderogabili ed improcrastinabili. |
| Art. 4. 1. Al Ministero della difesa e al Ministero dei trasporti e della navigazione per la guardia costiera e' riconosciuto un contributo rispettivamente di lire 800 milioni e 200 milioni per l'impegno straordinario svolto in occasione delle emergenze da alluvione nel mese di ottobre 2000. Il Dipartimento della protezione civile provvede, d'intesa con le amministrazioni interessate, al trasferimento delle somme. 2. L'onere e' posto a carico della disponibilita' di cui all'art. 7, comma 1, dell'ordinanza n. 3090/2000. |
| Art. 5. 1. Nei confronti dei soggetti residenti o aventi sede operativa alla data degli eventi calamitosi nei comuni individuati ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2000 n. 279, le cui abitazioni e i cui immobili, sede di attivita' produttive, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilita' totale o parziale, sono sospesi a decorrere dal 9 settembre 2000 fino al 31 dicembre 2001, i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota dei contributi a carico dei dipendenti, nonche' dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. Nel caso di versamenti effettuati entro la data di pubblicazione del presente decreto-legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non si da' luogo a rimborso. 2. Nei confronti delle persone fisiche, societa' ed enti che in qualita' di sostituti d'imposta, che alla data del 9 settembre 2000 avevano il domicilio o la residenza nei comuni di cui al comma 1, le cui abitazioni e i cui immobili sono stati oggetto d'ordinanza sindacale di sgombero per inagibilita' totale o parziale sono sospesi i termini relativi ai versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali. Per i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria si provvede ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212. 3. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono attivita' bancarie o assicurative di cui all'art. 2195, comma 1, n. 4, del codice civile. 4. Sono sospesi, fino al 31 dicembre 2001, tutti i termini relativi ai provvedimenti amministrativi e giurisdizionali in materia fiscale. 5. I redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perche' inagibili totalmente o parzialmente per effetto dell'evento calamitoso non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ICI fino alla definitiva ricostruzione ed agibilita' dei fabbricati stessi. Non si fa luogo al rimborso delle imposte gia' pagate. 6. Per i contributi di competenza regionale, agli adempimenti previsti dal presente articolo provvede la regione. La presente ordinanza, sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 ottobre 2000 Il Ministro: Bianco |
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