Gazzetta n. 257 del 3 novembre 2000 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 18 ottobre 2000 |
Disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento della cassa conguaglio per il settore elettrico. (Deliberazione n. 194/00). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 18 ottobre 2000, premesso che: con deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') 21 maggio 1998, n. 47/98 (di seguito: deliberazione n. 47/98) sono state adottate, previa acquisizione della prescritta intesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, rilasciata con nota in data 20 maggio 1998, disposizioni urgenti sulla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa conguaglio), tra l'altro consistenti nello scioglimento del Comitato di gestione in carica e nella contestuale istituzione di un collegio commissariale con mandato annuale; con deliberazione dell'Autorita' 8 giugno 1999, n. 83/99 (di seguito: deliberazione n. 83/99), il collegio commissariale della cassa conguaglio, come sopra costituito, e' stato prorogato al 30 maggio 2000 al fine di consentire a detto collegio di consolidare i risultati operativi conseguiti sul piano della efficienza nelle procedure di gestione dei sistemi di perequazione e di formulare una proposta di nuova organizzazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico, estesa anche ai sistemi di controllo contabile interno, che tenga conto della nuova disciplina del mercato elettrico; il collegio commissariale ha espletato i compiti in relazione ai quali e' stata disposta la proroga di cui alla deliberazione n. 83/99 e, in particolare: a) ha consolidato i risultati operativi conseguiti sia sul piano della efficienza nelle procedure di gestione dei sistemi di perequazione mediante il completamento delle procedure per il recupero degli arretrati relativi alle erogazioni di competenza degli esercizi passati sia, sul piano organizzativo, mediante l'impianto della rete informatica degli uffici, la definizione delle procedure per l'effettuazione dei controlli tecnico-amministrativi presso le imprese e il rinnovo della convenzione con l'istituto cassiere. Tali risultati sono descritti nei documenti "Relazione all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas sull'attivita' svolta dal collegio commissariale dal 1 aprile 1999 al 1 luglio 1999" e "Relazione all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas sull'attivita' svolta dal collegio commissariale dal 1 ottobre 1999 al 31 dicembre 1999", trasmessi all'Autorita', rispettivamente, con note in data 4 agosto 1999, prot. n. 1013, e 3 aprile 2000, prot. n. 464, e dall'Autorita' successivamente trasmesse al Ragioniere generale dello Stato e al Presidente della sezione del controllo sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, rispettivamente, con note in data 20 settembre 1999, prot. PR/M99/1388 e in data 7 aprile 2000, prot. PR/M00/585; b) ha presentato, con nota in data 27 gennaio 2000, prot. 0064, una relazione recante "Proposte e osservazioni del collegio commissariale in materia di riforma o riassetto della Cassa conguaglio per il settore elettrico e dei sistemi perequazione"; con delibera 30 maggio 2000, n. 102/00, l'Autorita' ha assunto la decisione di rinnovare le disposizioni urgenti concernenti la Cassa conguaglio adottate con la deliberazione n. 47/98, prorogando il collegio commissariale della medesima Cassa conguaglio nella sua iniziale composizione per il periodo necessario all'adozione dei provvedimenti aventi ad oggetto la ridefinizione della disciplina della Cassa conguaglio e, piu' in generale, dei sistemi di perequazione, anche con riferimento ai profili di organizzazione; Premesso inoltre che, con riferimento alle prospettive di intervento ai fini della ridefinizione della disciplina della Cassa conguaglio e, piu' in generale, dei sistemi di perequazione: a) la riforma del settore dell'energia elettrica in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999) non e' ancora giunta a compimento con riferimento a profili di rilievo quali la costituzione ed entrata in operativita' dell'acquirente unico, la disciplina del sistema delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica e la cessione di capacita' produttiva dell'Enel S.p.a. previsti, rispettivamente, dagli articoli 4, 5 e 8 del medesimo decreto legislativo; b) sono state annunciate misure in relazione all'art. 14 del decreto legislativo n. 79/1999 afferenti aspetti che incidono significativamente sull'assetto regolativo del settore dell'energia elettrica quali, in primo luogo, la riduzione delle soglie di consumo al superamento delle quali consegue il riconoscimento della qualifica di cliente idoneo e, di conseguenza, l'assetto del mercato libero dell'energia elettrica; c) il riordino del sistema tariffario del settore dell'energia elettrica, previsto dalla legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995), cui l'Autorita' ha provveduto con la deliberazione 29 dicembre 1999, n. 204/99 (di seguito: deliberazione n. 204/99), non ha trovato ancora piena attuazione, essendo stato previsto dall'Autorita', nella stessa deliberazione, un periodo di transizione, anche al fine di dare attuazione alle esigenze di gradualita' evidenziate nel documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2000-2003, presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 1 luglio 1999 e approvato con le risoluzioni del Senato della Repubblica in data 29 luglio 1999 e della Camera dei deputati in data 29 luglio 1999; d) nella riforma del settore dell'energia elettrica come prefigurata dal decreto legislativo n. 79/1999, gli obiettivi di trasparenza dell'ordinamento tariffario e di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario delle imprese esercenti, in presenza del vincolo di uniformita' tariffaria per tipologie di utenza posto dalla legge n. 481/1995, richiedono la definizione di sistemi di perequazione dei costi di distribuzione dell'energia elettrica, come peraltro esplicitamente previsto dall'art. 3, comma 6, della legge n. 481/1995; e) i sistemi di perequazione, sia esistenti che di nuova istituzione, sono necessari per la gestione della transizione alla nuova organizzazione del settore dell'energia elettrica ed al nuovo ordinamento tariffario; in particolare, sono attualmente ancora operanti la perequazione dei costi riconosciuti per l'acquisto dei combustibili necessari per la produzione, a mezzo di impianti termoelettrici, di energia elettrica destinata ai clienti finali del mercato vincolato ed il sistema di integrazione tariffaria alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel; e, infine, e' stato attivato, ai sensi della deliberazione dell'Autorita' del 9 marzo 2000, n. 53/00 (di seguito: deliberazione n. 53/00), un sistema di perequazione relativo all'ulteriore componente di ricavo riconosciuta alla produzione di energia elettrica destinata ai clienti finali del mercato vincolato; f) i sistemi di perequazione continueranno ad essere necessari per la gestione di flussi finanziari generati da prestazioni patrimoniali imposte all'utenza per il finanziamento di finalita' di carattere generale (quali, a titolo esemplificativo: le maggiorazioni del corrispettivo per l'accesso alla rete di trasmissione nazionale e per il suo uso, a copertura di oneri generali afferenti il sistema elettrico, secondo le previsioni dell'art. 3, commi 10 e 11, del decreto legislativo n. 79/1999); g) allo stato attuale i nuovi sistemi di perequazione non sono stati completamente definiti, avendo l'Autorita' approvato, in data 8 giugno 2000, e successivamente diffuso, il documento per la consultazione recante "Criteri per la definizione dei sistemi di perequazione dei costi di distribuzione e di altri oneri a carico dei distributori di energia elettrica", nel quale, tra l'altro, si delinea una sequenza procedurale che condurra' alla definizione di tali sistemi non prima del dicembre del corrente anno; h) di conseguenza, non e' ancora possibile definire l'impianto organizzativo necessario al funzionamento, a regime, dei nuovi sistemi di perequazione e deve, pertanto, essere mantenuta in operativita' la Cassa conguaglio; i) a fronte del venir meno delle condizioni che avevano giustificato l'adozione della deliberazione n. 47/98, si pone la necessita' di adottare gli interventi minimi di implementazione dell'attuale assetto organizzativo e procedurale della Cassa conguaglio, delineati dallo stesso collegio commissariale o comunque ricavabili dalla prassi operativa di tale organismo, al fine di consolidare, sino all'adozione dei provvedimenti di riforma del sistema di perequazione, i risultati operativi conseguiti dal collegio commissariale; In relazione all'esigenza di cui al precedente alinea l'Autorita' con delibera 29 giugno 2000, n. 118/00 (di seguito: delibera n. 118/00), ha deciso di sottoporre al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai fini dell'acquisizione della necessaria intesa, disposizioni recanti un regime minimo di norme in materia di organizzazione e funzionamento della Cassa conguaglio con primario riferimento alla composizione degli organi di gestione e di controllo che deve essere snellita e resa piu' funzionale; Visti: il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 396; il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98 e, in particolare l'art. 2; la legge 6 dicembre 1962, n. 1643; la legge 25 novembre 1971, n. 1041; la legge 29 ottobre 1984, n. 720; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e, in particolare, l'art. 1; la legge 23 dicembre 1993, n. 559 e, in particolare, l'art. 24; la legge n. 481/1995 e, in particolare, l'art. 3, commi 1 e 6; la legge 3 aprile 1997, n. 94; il decreto legislativo n. 79/1999, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 263 del 9 novembre 1999; Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 6 aprile 1984, n. 13, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 108 del 18 aprile 1984, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2000-2003, presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 1 luglio 1999 e approvato con le risoluzioni del Senato della Repubblica in data 29 luglio 1999 e della Camera dei deputati in data 29 luglio 1999; Viste: la deliberazione n. 47/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 119 del 25 maggio 1998; la deliberazione n. 83/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156 del 6 luglio 1999; la deliberazione n. 204/99, recante regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235; la deliberazione n. 53/2000, recante disposizioni in materia di Cassa conguaglio per il settore elettrico, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 90 del 17 aprile 2000; Visto il documento per la consultazione approvato dall'Autorita' in data 8 giugno 2000, recante "Criteri per la definizione dei sistemi di perequazione dei costi di distribuzione e di altri oneri a carico dei distributori di energia elettrica" (Prot. AU/00/162); Considerato che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha rilasciato, con nota in data 5 ottobre 2000, prot. n. 0079957, l'intesa richiesta dall'Autorita' con la delibera n. 118/00, reputando di formulare alcune segnalazioni con riferimento agli articoli 4, 6 e 10 dello schema di provvedimento definito dall'Autorita' con la medesima delibera; Ritenuta l'opportunita' di modificare lo schema di provvedimento definito dall'Autorita' con la delibera n. 118/00 secondo le indicazioni ricavabili dalle segnalazioni formulate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nella nota sopra richiamata; Ritenuto che, anche in relazione alle indicazioni fornite dal collegio commissariale della Cassa conguaglio nella richiamata relazione, sia necessario implementare la disciplina attuale della Cassa conguaglio definendo un corpo minimo di disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento con primario riferimento alla composizione degli organi di gestione e di controllo che deve essere snellita e resa piu' funzionale; Delibera: Art. 1. Funzioni 1.1. Ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, la Cassa conguaglio prezzi per il settore elettrico, di seguito denominata Cassa, esercita le attribuzioni relative alla "gestione di sovrapprezzi, di quote di prezzo o di contribuzioni" nonche' le operazioni strumentali alle stesse sulla base delle determinazioni adottate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, di seguito denominata l'Autorita'. 1.2. La Cassa puo' esercitare le proprie funzioni direttamente o avvalendosi, per attivita' istruttorie e di riscossione e per pagamenti, anche di primari enti creditizi o finanziari prescelti previo confronto concorrenziale. |
| Art. 2. Organi Sono organi della Cassa: il presidente; il comitato di gestione; il collegio di revisori. |
| Art. 3. Presidente Il presidente ha la legale rappresentanza della Cassa e sovrintende al suo funzionamento. Convoca e presiede il comitato di gestione. Cura i rapporti con l'Autorita' e con gli operatori di settore. |
| Art. 4. Comitato di gestione 4.1. Il comitato di gestione e' composto dal presidente e da altri due componenti. 4.2. Il comitato di gestione esercita tutte le funzioni di amministrazione della Cassa che non siano attribuite dal presente provvedimento ad altri organi. 4.3. Per la validita' delle sedute del comitato di gestione e' necessaria la presenza di almeno due componenti. 4.4. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso in cui le sedute si svolgano con la presenza di due componenti per l'adozione delle decisioni e' richiesta l'unanimita'. |
| Art. 5. Collegio di revisori 5.1. Il collegio dei revisori e' composto da tre componenti effettivi e due supplenti. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nomina il presidente del collegio dei revisori scegliendolo tra i componenti effettivi nominati ai sensi del successivo art. 6, comma 1. 5.2. I revisori esercitano le funzioni dei sindaci delle societa' per azioni, in quanto compatibili con la particolarita' dell'ordinamento e del funzionamento della Cassa. Nei limiti di tale compatibilita' si applicano le disposizioni del codice civile. |
| Art. 6. Norme comuni agli organi 6.1. Il presidente e i componenti degli organi collegiali della Cassa sono nominati dall'Autorita' d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalita' e competenza in materia economica, giuridica, contabile o finanziaria. 6.2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. 6.3. I componenti del comitato di gestione e del collegio dei revisori non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore. La verifica delle incompatibilita' e' rimessa alla decisione dell'Autorita'. 6.4. Il presidente, il presidente del collegio dei revisori e i componenti degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, ancorche' siano nominati nel corso di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. 6.5. I compensi dei componenti degli organi collegiali sono stabiliti dall'Autorita' d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. |
| Art. 7. Indirizzo e vigilanza 7.1. La Cassa esercita le proprie funzioni secondo le determinazioni della Autorita'. 7.2. L'Autorita' formula gli indirizzi relativi all'attivita' della Cassa, in particolare alla formazione del bilancio, ai contenuti delle convenzioni da stipulare con gli enti creditizi o finanziari di cui al precedente art. 1, comma 2. 7.3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con l'Autorita', approva il rendiconto annuale della Cassa, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di esercizio. 7.4. In caso di gravi irregolarita' o inefficienze nella gestione, l'Autorita', d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, puo' disporre lo scioglimento degli organi. |
| Art. 8 Direttore generale 8.1. Il direttore generale e' nominato dal comitato di gestione con l'approvazione dell'Autorita' per un periodo di durata non superiore a cinque anni, anche con contratto di diritto privato, ed e' rinnovabile una sola volta. 8.2. Il direttore generale e' preposto alla direzione e controllo delle attivita' degli uffici della Cassa ed esercita i poteri di spesa relativi. 8.3. Il direttore generale propone al comitato di gestione la nomina dei dirigenti e del personale. 8.4. Il direttore generale predispone il rendiconto annuale e lo sottopone all'approvazione del comitato di gestione. |
| Art. 9. Uffici e personale 9.1. Gli uffici della Cassa sono organizzati con deliberazione del comitato di gestione, trasmessa all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'approvazione, nella quale vengono stabilite la struttura organizzativa e le qualifiche dirigenziali. 9.2. L'organico del personale, durante il periodo di vigenza del presente regolamento, non puo' superare le dieci unita'. 9.3. Il personale viene assunto con contratto di diritto privato, anche a tempo determinato, a seguito di procedure di selezione stabilite con deliberazione del comitato di gestione, volte all'accertamento delle professionalita' richieste. 9.4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono trasmesse all'Autorita' per l'approvazione. 9.5. Oltre a quanto previsto al precedente comma 9.2, per quanto necessario al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti propri della Cassa, puo' essere utilizzato, in posizione di comando, personale appartenente alla pubblica amministrazione nonche' personale proveniente dalle societa' istituite ai sensi dell'art. 1, comma 7, dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. 9.6. Per esigenze specifiche la Cassa puo' conferire incarichi, mediante contratti di diritto privato, ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, oggetto e compenso di collaborazione. |
| Art. 10. Bilanci 10.1. L'Autorita', di intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del comitato di gestione, provvede a determinare la struttura del bilancio di previsione e del relativo conto consuntivo secondo i principi contenuti nella legge 3 aprile 1997, n. 94, anche per quanto concerne la progressiva introduzione della contabilita' economica analitica per centri di costo. 10.2. Con la medesima procedura e' emanato il regolamento di contabilita' generale della Cassa e dei conti ad essa intestati. |
| Art. 11. Disposizioni finali La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. Milano, 18 ottobre 2000 Il presidente: Ranci |
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