Gazzetta n. 257 del 3 novembre 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO |
DECRETO 11 ottobre 2000 |
Autorizzazione all'organismo "Veneta Engineering S.r.l.", in Verona, ad emettere certificazione CE di rispondenza della conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza. |
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IL DIRETTORE GENERALE per lo sviluppo produttivo e la competitivita' del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e IL DIRETTORE GENERALE dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e previdenza sociale
Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996 di attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine, ed in particolare gli articoli 8 e 9; Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE; Visti i decreti del 6 febbraio 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 15 febbraio 1995 e del 10 maggio 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1995 cui l'organismo e' stato autorizzato alla certificazione in via provvisoria per alcuni settori di cui all'allegato IV della direttiva 89/392 e successive modifiche; Vista l'istanza presentata dall'organismo "Veneta Engineering S.r.l.", con sede legale in via Lovanio, 8/10 - 37135 Verona; Visto il verbale di accertamento del 28 giugno 1999, prot. n. 757536 dell'ufficio provinciale dell'industria del commercio e dell'artigianato di Verona; Tenuto conto che l'esame della documentazione presentata dall'organismo Veneta Engineering S.r.l., ha consentito l'accertamento del possesso dei previsti requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE; Considerato che l'organismo "Veneta Engineering S.r.l.", ha dichiarato di soddisfare ai criteri minimi per la notifica degli organismi di certificazione CE; Decretano: Art. 1. 1. L'organismo "Veneta Engineering S.r.l." e' autorizzato ad emettere certificazione CE di conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV, lettere A) e B), della direttiva 89/392/CEE; A) Macchine: 1) seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate; 1.1) seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo e con dispositivo di trascinamento amovibile; 1.2) seghe ad utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola - cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale; 1.3) seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale; 1.4) seghe ad utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale; 2) spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno; 3) piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno; 4) seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a carrello mobile, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate e per la lavorazione della carne e di materie assimilate; 5) macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie assimilate; 6) tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno; 7) fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate; 8) seghe a catena portatili da legno; 9) presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocita' superiore a 30 mm/ s; 10) formatrici di materia plastica per iniezione e compressione a carico o scarico manuale; 11) formatrici di gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale; 12) macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi: macchine mobili su rotaia, locomotive e benne di frenatura; armatura semovente idraulica; motori a combustione interna destinati ad equipaggiare macchine per lavori sotterranei; 13) benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di meccanismo di compressione; 14) dispositivi di protezione e alberi cardanici di trasmissione amovibili descritti al punto 3.4.7.; 15) ponti elevatori per veicoli; 16) apparecchi per il sollevamento di persone con rischio di caduta verticale superiore a tre metri; 17) macchine per la fabbricazione di articoli pirotecnici. B) Componenti di sicurezza: 2) blocchi logici con funzioni di sicurezza per dispositivo di comando che richiedono l'uso delle due mani; 4) strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento (ROPS); 5) strutture di protezione contro il rischio di cadute di oggetti (FOPS). 2. La certificazione CE di cui al precedente comma deve essere effettuata secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, della direttiva 89/392/CEE e delle successive direttive 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE recanti modifiche ed aggiornamenti; 3. Con periodicita' trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, e' inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico. |
| Art. 2. 1. La presente autorizzazione ha validita' triennale. 2. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - ispettorato tecnico e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo apposite verifiche. 3. Ove nel corso dell'attivita', anche a seguito delle previste verifiche, venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche e professionali o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII, codesto organismo non soddisfa piu' i requisiti di cui all'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica, n. 459, del 24 luglio 1996 si procede alla revoca della presente autorizzazione. 4. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportate nell'apposito registro vidimato dall'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 5. Tutti gli atti relativi all'attivita' di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a cinque anni. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 11 ottobre 2000
Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività Visconti Il direttore generale dei rapporti di lavoro Ferraro |
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