Gazzetta n. 257 del 3 novembre 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO |
DECRETO 11 ottobre 2000 |
Autorizzazione all'organismo "CPM - Istituto ricerche prove analisi S.r.l.", in Bienno, ad emettere certificazione CE di rispodenza della conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza. |
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IL DIRETTORE GENERALE per lo sviluppo produttivo e la competitivita' del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e IL DIRETTORE GENERALE dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996 di attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, ed in particolare gli articoli 8 e 9; Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE; Visti i decreti del 28 luglio 1993 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 1993, del l'11 novembre 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1994 e del 10 maggio 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1995 con cui l'organismo e' stato autorizzato alla certificazione in via provvisoria per alcuni settori di cui all'allegato IV della direttiva n. 89/392 e successive modifiche; Vista l'istanza presentata dall'organismo "CPM - Istituto ricerche prove analisi S.r.l.", con sede legale in via Artigiani n. 63 - 25040 Bienno (Brescia); Visto il verbale di accertamento del 21 settembre 1999 protocollo n. 2632 dell'ufficio provinciale dell'industria del commercio e dell'artigianato di Brescia; Tenuto conto che l'esame della documentazione presentata dall'organismo CPM - Ricerche prove analisi S.r.l., ha consentito l'accertamento del possesso dei previsti requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE; Considerato che l'organismo "CPM - Ricerche prove analisi S.r.l.", ha dichiarato di essere in possesso dei criteri minimi di cui all'allegato VII del 24 luglio 1996, n. 459; Decretano: Art. 1. 1. L'organismo "CPM - Ricerche prove analisi S.r.l." - e' autorizzato ad emettere certificazione CE di conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV, lettere A) e B), della direttiva 89/392/CEE: A) Macchine: 1) seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate; 1.1) seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo e con dispositivo di trascinamento amovibile; 1.2) seghe ad utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola - cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale; 1.3) seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale; 1.4) seghe ad utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale; 2) seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a carrello mobile, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate e per la lavorazione della carne e di materie assimilate; 3) seghe a catena portatili da legno; 4) presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocita' superiore a 30 mm/s. 5) ponti elevatori per veicoli; 6) formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale; 7) formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale; 8) benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione; 9) apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri. 2. La certificazione CE di cui al precedente comma deve essere effettuata secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nella direttiva 89/392/CEE e nelle relative modifiche e aggiornamenti 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE. 3. Con periodicita' trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, e' inviata su supporto magnetica, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - ispettorato tecnico. |
| Art. 2. 1. La presente autorizzazione ha validita' triennale. 2. Nel caso, nel corso dell'attivita' venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche o professionali o che la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, si procede alla revoca della presente autorizzazione. 3. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportate nell'apposito registro vidimato dall'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 4. Tutti gli atti relativi all'attivita' di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per il periodo non inferiore a cinque anni. L'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 11 ottobre 2000
Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività Visconti Il direttore generale dei rapporti di lavoro Ferraro |
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