Gazzetta n. 257 del 3 novembre 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 22 settembre 2000 |
Concessione di un contributo finanziario, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 56/1994, per 1.000 unita' lavorative, alla Societa' Piaggio Aeroindustries S.p.a., con stabilimenti in Finale Ligure e Sestri Ponente e sede in Genova. |
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IL DIRETTORE GENERALE per l'impiego
Visto l'art. 3, comma 1, lettere a), b) e d), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; Visto l'art. 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, che prevede interventi di sostegno di natura temporanea e straordinaria al fine di favorire iniziative produttive industriali inserite in piani di recupero dell'occupazione, relativi alla cessazione di attivita' o riorganizzazione di unita' produttive del settore industriale che coinvolgono oltre cinquecento dipendenti, sulla base di accordi collettivi e d'intesa con le regioni interessate; Visto l'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, che prevede che l'intervento di cui al punto 1 non puo' comunque superare i limiti pro-capite stabiliti dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 2 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'art. 28 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con legge 8 agosto 1995, n. 341; Visto l'art. 4, comma 24, primo periodo, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con legge 28 novembre 1996, n. 608, che prevede che la dimensione di cinquecento dipendenti puo' essere riferita anche a piu' unita' produttive; Visto l'art. 4, comma 24, secondo periodo, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con legge 28 novembre 1996, n. 608, che prevede che gli interventi di sostegno di cui al punto 1 sono erogati sulla base di accordi collettivi stipulati prima del 31 dicembre 1994; Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale relativo alla ripartizione per l'anno 1998 delle risorse finanziarie tra i diversi interventi posti a carico del Fondo per l'occupazione, ed in particolare allo stanziamento di lire 50 miliardi per gli oneri connessi all'incentivazione delle iniziative produttive industriali previste dall'art. 2, comma 1, della legge 26 gennaio 1994, n. 56; Visto il decreto direttoriale del 31 dicembre 1998 relativo all'impegno della somma di lire 50 miliardi che gravano sul capitolo 6785 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Visti gli accordi collettivi stipulati in data al 31 dicembre 1994 e le conseguenti domande presentate dalle aziende; Vista la domanda presentata da Piaggio Aeroindustries S.p.a. in data 15 settembre 1998; Visto l'accordo collettivo stipulato in sede di Ministero del lavoro in data 27 luglio 1993 tra la Societa' I.A.M. Rinaldo Piaggio, con oltre cinquecento dipendenti, e le organizzazioni sindacali FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL nazionali e territoriali che recepiva gli accordi in sede sindacale del 6 luglio 1993 e 23 luglio 1993, relativi al piano di ristrutturazione-riorganizzazione con l'utilizzo della cassa integrazione guadagni straordinaria e con la ricapitalizzazione della societa' e l'ingresso di nuovi azionisti; Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato del 28 novembre 1994 relativo all'assoggettamento della societa' Industrie aeronautiche Rinaldo Piaggio alla procedura di amministrazione straordinaria a seguito della dichiarazione del tribunale di Genova dello stato di insolvenza della medesima societa'; Visto l'accordo del 29 dicembre 1994 tra la I.A.M. Rinaldo Piaggio in amministrazione straordinaria e le organizzazioni sindacali FIM-CISL FIOM-CGIL, UILM-UIL relativo alla chiusura collettiva degli stabilimenti di Genova-Sestri e Finale Ligure ed all'intervento straordinario della cassa integrazione guadagni dal 16 gennaio 1995; Visto il processo verbale del 20 gennaio 1995 presso la sede dell'U.R.L.M.O di Genova a conclusione dell'esame congiunto tra la I.A.M. Rinaldo Piaggio in amministrazione straordinaria e le organizzazioni sindacali FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL iniziato il 23 dicembre 1994 e rinviato alla data del 20 gennaio 1995 su richiesta delle organizzazioni sindacali, nel quale si conferma il ricorso all'intervento della cassa integrazione straordinaria per mille unita' lavorative, in conformita' al piano che i commissari straordinari presenteranno al Ministero dell'industria; Considerato che in data 2 settembre 1998 e' stata costituita la Societa' Piaggio Aeroindustries con il conseguente passaggio dell'intera forza lavoro della I.A.M. Rinaldo Piaggio in amministrazione straordinaria dei due stabilimenti di Finale Ligure e Sestri Ponente, pari a 1.080 unita', a fronte di un piano industriale con l'acquisizione di nuove commesse; Vista la nota della regione Liguria in data 6 marzo 2000, nella quale si esprime una valutazione positiva in merito alla concessione societa' Piaggio Aeroindustries del contributo a valere sull'art. 2 della legge n. 56/1994; Considerati i massimali individuati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dalla Commissione europea, in materia di aiuti all'assunzione regolati conformemente al Fondo dell'occupazione suindicato, fissati in 25.000 ecu pro-capite per le piccole e medie imprese operanti nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993; Considerato che l'art. 2, comma 1, della legge n. 56/1994, prevede che il beneficio sia erogato in un'unica soluzione all'atto della dimostrazione del risultato occupazionale; Decreta: Art. 1. Alla Societa' Piaggio Aeroindustries, con stabilimenti in Finale Ligure e Sestri Ponente e sede in Genova, e' concesso un contributo finanziario a sostegno dell'occupazione pari a L. 21.298.970.000, a fronte della salvaguardia dell'occupazione di 1.000 unita' lavorative. |
| Art. 2. L'erogazione del contributo avverra' in un'unica soluzione, previa conferma del mantenimento in servizio del numero di lavoratori di cui all'art. 1, da parte del servizio ispettivo della direzione provinciale del lavoro di Genova. |
| Art. 3. La spesa complessiva di L. 21.298.970.000 gravera' sul capitolo 7670 della UPB 7.2.1.3 sui fondi di provenienza dell'esercizio finanziario 1998, gia' impegnata con D.D. del 30 dicembre 1998 sul capitolo 6785. |
| Art. 4. Il presente decreto sara' inviato all'Ufficio centrale di bilancio per il visto di competenza. Roma, 22 settembre 2000 Il direttore generale: Carla¨ |
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