Gazzetta n. 257 del 3 novembre 2000 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 4 agosto 2000
Delibera cofinanziamento QCS ob.3 2000-2006 - Fondo sociale europeo. (Deliberazione n. 94/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n 284, con il quale e' stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;
Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, no 142 (legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);
Visti i regolamenti (CE) n. 1260/99 del Consiglio dell'Unione europea recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea relativo al Fondo sociale europeo;
Vista la decisione (CE) della Commissione numero 1774/99 relativa alla ripartizione indicativa degli stanziamenti d'impegno tra Stati membri nel quadro dell'obiettivo 3 dei Fondi strutturali per il periodo 2000-2006 che ha assegnato 3.744 milioni di euro (Meuro) all'Italia, pari a L. 7.249.394.880.000;
Visto il regolamento (CE) del Consiglio dell'Unione europea n. 1103 del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;
Vista la decisione della Commissione n. 1120/00 del 18 luglio 2000 recante approvazione del quadro comunitario di sostegno (QCS) 2000-2006 per l'obiettivo 3 - Fondo sociale europeo - per un importo relativo delle risorse comunitarie pari a 3.887.129.100 euro, corrispondenti a L. 7.526.531.462.457, al netto della riserva del 4%;
Considerato che, pertanto, le corrispondenti risorse nazionali pubbliche, al netto della riserva del 4%, ammontano a 4.750.935.567 euro, pari a L. 9.199.094.010.316;
Tenuto conto dell'esigenza prioritaria di utilizzare pienamente le risorse comunitarie;
Considerati i vincoli fissati dai nuovi meccanismi per gli impegni e i pagamenti di cui agli articoli 31 e 32 del regolamento n. 1260/99;
Atteso che il periodo di validita' delle spese relative ai programmi operativi (PO) dell'obiettivo 3 facenti capo al QCS 2000-2006 decorre dal 20 dicembre 1999, ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio dell'Unione europea;
Visto l'art. 31, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio dell'Unione europea, che prevede il disimpegno automatico per quelle quote di impegno sul bilancio comunitario non liquidate mediante acconto o rimborso o per cui non sia stata presentata alcuna richiesta di pagamento alla Commissione europea nei due anni successivi all'annualita' di riferimento;
Considerato che per evitare il rischio di disimpegno automatico e' necessario avviare l'attuazione dei PO, ancora prima che venga conclusa la procedura formale di approvazione da parte della Commissione europea;
Considerato che, a tal fine, deve essere assicurata la tempestiva partecipazione finanziaria nazionale per le operazioni da porre in essere con i programmi operativi del QCS 2000-2006 e che a tanto si puo' provvedere attribuendo programmaticamente, per il medesimo periodo, le corrispondenti quote di cofinanziamento pubblico nazionale;
Considerato che il quadro finanziario del QCS 2000-2006 prevede per i PO regionali e per il PO nazionale una quota nazionale pubblica, rispettivamente di 4.513.388.789 euro, pari a L. 8.739.139.310.477, e di 237.546.778 euro, corrispondenti a L. 459.954.699.838, per un totale complessivo di 4.750.935.567 euro, pari a L. 9.199.094.0l0.316;
Considerato che in applicazione delle aliquote fissate al punto 3 della delibera CIPE n. 174 del 5 novembre 1999, le quote di cofinanziamento statale sono corrispondentemente pari all'80% per i PO regionali e al 100% per il PO nazionale;
Considerato che la partecipazione finanziaria statale per il periodo di programmazione 2000-2006 e' definita, sulla base degli attuali quadri finanziari dei programmi operativi del QCS obiettivo 3, in 3.848.257.807 euro, pari a L. 7.451.266.143.960, e che il relativo onere viene posto a carico del Fondo di rotazione previsto dall'art. 5 dalla legge n. 183/1987;
Considerato che per assicurare l'avvio tempestivo dei PO ed evitare il rischio di disimpegno automatico e' opportuno autorizzare, a valere sul Fondo di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987, l'immediata erogazione fino ad un massimo di 269.378.046 euro, pari a L. 521.588.629.128, corrispondente al 7% del complessivo fabbisogno di cofinanziamento statale definito in 3.848.257.807 euro, corrispondenti a L. 7.451.266.143.960, per il settennio 2000-2006;
Considerato che la ripartizione tra amministrazioni titolari dei PO della anticipazione fino ad un massimo di 269.378.046 euro, pari a L. 521.588.629.128, debba essere effettuata secondo i parametri di cui alla delibera CIPE n. 174 del 5 novembre 1999;
Tenuto conto che le regioni dell'obiettivo 3 debbono assicurare la disponibilita' della pertinente quota di cofinanziamento per l'annualita' 2000, a valere sui rispettivi bilanci regionali, contestualmente alla quota di cofinanziamento statale;
Visti gli articoli 9 e 18 del regolamento (CE) n. 1260/99, in ordine alla designazione da parte dello Stato membro delle autorita' di gestione e delle autorita' di pagamento per i singoli PO ed alle modalita' concernenti la mobilitazione e la circolazione delle risorse finanziarie;
Su proposta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Ritenuto di dovere accogliere tale proposta, gia' valutata favorevolmente, nella riunione del 1 agosto 2000, dalla prima Commissione per il coordinamento delle politiche economiche nazionali con le politiche comunitarie, istituita ai sensi delle deibere di questo Comitato n. 63 del 9 luglio 1998 e n. 79 del 5 agosto 1998;
Delibera:
1. Al fine di assicurare 1'immediato avvio dei programmi operativi del QCS obiettivo 3 e' autorizzata l'erogazione - a valere sul Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987 - dell'anticipazione fino alla concorrenza di un massimo di 269.378.046 euro, pari a L. 521.588.629.128, corrispondente al 7% del complessivo fabbisogno di cofinanziamento statale, per il settennio 2000-2006, secondo il profilo annuale di competenza riportato in allegato A.
2. Tale erogazione e' subordinata alla presentazione di una domanda di accredito, da inoltrarsi da parte delle amministrazioni titolari di PO al competente Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea, formulata tenendo conto delle capacita' di spesa del PO.
3. La ripartizione tra le amministrazioni titolari dei programmi operativi 2000-2006 dell'obiettivo 3 dell'importo fino ad un massimo di 269.378.046 euro, pari a L. 521.588.629.128, di cui al precedente punto 1, e' riportata nell'allegato B.
4. Le Autorita' di gestione del QCS e dei PO designate, a norma degli articoli 9 e 18 del regolamento (CE) n 1260/99, e responsabili dell'efficacia e della regolarita' della gestione e dell'attuazione dei medesimi PO secondo l'art. 34 del predetto regolamento, sono elencate nell'allegato C.
5. Le Autorita' di pagamento dei PO incaricate, a norma degli articoli 9 del regolamento (CE) n. 1260/99, di elaborare e presentare le richieste di pagamento e di ricevere i pagamenti medesimi, con riferimento sia alla quota comunitaria, sia alla quota pubblica nazionale, sono elencate nel predetto allegato C.
6. L'amministrazione centrale capofila per il Fondo sociale europeo e' il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ufficio centrale orientamento e formazione professionale dei lavoratori (UCOFPL).
7. L'attivazione dei flussi finanziari successivi all'anticipazione avverra' secondo le modalita' di cui all'allegato D, punto 1.
8. Le modalita' per il trasferimento delle risorse relative alla quota nazionale statale ed a quella comunitaria sono indicate nell'allegato D, punto 2.
9. Agli adempimenti conseguenti le successive modifiche e/o integrazioni del quadro finanziario definito dalla presente delibera si provvede secondo quanto stabilito al punto 5 della delibera CIPE n. 174 del 5 novembre 1999 ed in sede di verifica di meta' percorso con la Commissione, ai sensi degli articoli 42 e 44 del regolamento (CE) n. 1260/99.
Roma, 4 agosto 2000
Il Presidente delegato: Visco Registrata alla Corte dei conti il 3 ottobre 2000 Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 171
 
Allegato A
----> vedere allegato a pag. 33 della G.U. <----
 
Allegato B
----> vedere allegato a pag. 33 della G.U. <----
 
Allegato C
----> vedere allegato a pag. 34 della G.U. <----
 
Allegato D Punto 1 - Attivazione dei flussi finanziari successivi
all'anticipazione.

Le autorita' di pagamento presentano le richieste di pagamento, certificando le spese effettivamente sostenute, contestualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento ragioneria generale dello Stato, IGRUE, e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - UCOFPL, amministrazione capofila del Fondo sociale europeo (FSE), per il successivo inoltro, da parte di quest'ultimo, alla Commissione europea, anche ai fini di una verifica oggettiva degli indicatori finanziari per l'assegnazione della riserva nazionale e del costante controllo dell'esecuzione del bilancio comunitario rispetto ai termini del disimpegno automatico. Le autorita' di pagamento elaborano un'unica domanda di pagamento per
richiedere sia la quota comunitaria sia la quota nazionale.
Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento ragioneria generale dello Stato, IGRUE, trasferisce alle autorita' di pagamento le risorse comunitarie affluite sul Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987. Le procedure relative al trasferimento della quota nazionale di cofinanziamento vengono attivate contestualmente a quelle relative
alla erogazione della quota comunitaria.

Punto 2 - Modalita' per il trasferimento delle risorse.

1. Le risorse comunitarie e quelle del cofinanziamento statale destinate ai Programmi operativi regionali sono versate, a cura del Fondo di rotazione della legge n. 183/1987, su appositi conti correnti infruttiferi intestati alle regioni/province autonome interessate presso la Tesoreria centrale dello Stato, per la realizzazione degli interventi ammissibili al cofinanziamento
dell'Unione europea.
2. Le risorse comunitarie e quelle del cofinanziamento statale destinate al Programma operativo nazionale potranno essere utilizzate dall'autorita' di pagamento (Ministero del lavoro e della previdenza sociale - UCOFPL) direttamente tramite il Fondo di rotazione della
legge n. 183/1987.
 
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