Gazzetta n. 257 del 3 novembre 2000 (vai al sommario) |
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LEGGE 23 ottobre 2000, n. 317 |
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge: Art. 1. Disposizioni generali 1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni autonome, approvati con legge 23 dicembre 1999, n. 489, sono introdotte, per l'anno finanziario 2000, le variazioni di cui alle annesse tabelle.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate a alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il titolo della legge 23 dicembre 1999, n. 489 e' il seguente: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002".
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| Art. 2. Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 489, e' sostituito dal seguente: "4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in lire 41.000 miliardi". 2. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 489, e' sostituito dal seguente: "6. Il limite di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, concernente gli impegni assumibili dal SACE ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto legislativo per le garanzie di durata superiore ai ventiquattro mesi e' fissato per l'anno finanziario 2000 in lire 9.500 miliardi". 3. Il comma 9 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 489, e' sostituito dal seguente: "9. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unita' previsionali di base "Fondi di riserva" (oneri comuni) e "Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di spesa in conto capitale" (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti, rispettivamente, in lire 3.630 miliardi, lire 1.200 miliardi, lire 1.400 miliardi e lire 18.300 miliardi". 4. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 489, e' aggiunto il seguente comma: "31-bis. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei referendum, dall'unita' previsionale di base "Spese elettorali" (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato", dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000 alle competenti unita' previsionali di base degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei Ministeri delle finanze, della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennita' e competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali".
Nota all'art. 2: - Il nuovo testo dell'art. 2 (Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative), della gia' citata legge n. 489/99, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: 1. Sono autorizzati l'iimpegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per l'anno 2000 e' confermata la competenza gestionale degli Uffici a cui afferiscono gli stanziamenti concernenti la gestione transitoria delle spese gia' attribuite alla Presidenza del Consiglio del ministri. Sono parimenti confermate le competenze relative all'attivita' di controllo. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio a della programmazione economica e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli Stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i seguenti specifici fondi da ripartire di pertinena del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato", dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000: Fondo da ripartire per fronteggiare spese derivanti da eccezionali inderogabili esigenze di servizio, Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, Fondo da ripartire per l'iscrizione agli albi professionali e per le polizze assicurative degli incaricati della progettazione di opere pubbliche e Fondo da ripartire per l'attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito delle unita' previsionali di base "Personale" (oneri comuni); Fondo occorrente per il funzionamento dei programmi di infrastrutture da eseguire nel quadro degli accordi di comune difesa iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito delle unita' previsionali di base "Accordi e organismi internazionali" (interventi); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita' previsionali di base "Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale" (interventi); Fondo da ripartire in favore dei militari infortunati o caduti durante il periodo di servizio e dei loro superstiti e Somma occorrente per gli interventi volti a favorire la cessione incentivata di impresa iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Interventi diversi" (interventi); Fondo da ripartire per l'attuazione degli schemi di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Difesa del suolo" (investimenti), Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti i Ministri dei trasporti e della navigazione e della difesa, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2000, dello specifico stanziamento iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Ente nazionale di assistenza al volo" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'"Ente nazionale di assistenza al volo", delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145. 4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in lire 41.000 miliardi". 5. Il limite di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 143, concernente gli impegni assumibili dall'istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (S.A.C.E.) ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dello stesso decreto legislativo per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi, e' fissato per l'anno finanziario 2000 in lire 10.000 miliardi. 6. Il limite di cui all'articolo 8 comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 142, concernente gli impegni assumibili dal SACE ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto legislativo per le garanzie di durata superiore ai ventiquattro mesi e' fissato per l'anno finanziario 2000 in lire 9.500 miliardi". 7. Il S.A.C.E. e' altresi' autorizzato, per l'anno finanziario 2000, a rilasciare garanzie entro una quota massima del 10 per cento di ciascuno dei limiti indicati ai commi 5 e 6. 8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito della unita' previsionale di base "Interessi sui titoli del debito pubblico" (oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" del medesimo stato di previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato. 9. "Gli importi dei fondi previsti dagli aticoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unita' previsionali di base "Fondi di riserva (oneri comuni) e "Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di spesa in conto capitale (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione econonica, sono stabiliti, rispettivamente, in lire 3,630 miliardi, lire 1,200 miliardi, lire 1.400 miliardi e lire 18.300 miliardi". 10. Per gli effetti di cui all'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie ed'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Minstero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 11. Con decreti del Ministro del tesoro, dal bilancio e della pragrammazione economica, da emanare in applicazione del disposto dell'art. 12, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono iscritte, nell'ambito delle unita' previsionali di base di pertinenza dei centri di responsabilita' delle amministrazione interessate le spese descritte, rispettivamente, negli elenchi n. 2 e n. 3, annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro e della programmazione economica. 12. Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' prevista dall'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468. e successive modificazioni, sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della propammazione ecocomica. 13. Gli importi di compensazIone monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti" (Entrate derivanti dall'attivita' di accertamento e controllo) di pertinenza del centro di responsabilita' "Dogane e imposte indirette" dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle "risorse proprie" (decisione del Consiglio delle Comunita' europee del 21 aprile 1970) nonche' per importi di compensazione monetaria, e' imputata nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Risorse proprie Unione europea" (interventi) di pertinenra del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della progammazione econanica per l'anno finanzIario 2000, sul conto di tesoreria denominato: "Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia". 14. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1999 sono riferiti alla competenza dell'anno 2000 ai fini della correlaliva spesa da imputare nell'ambito dell'unita' previsionale di base di cui al comma 13 "Risorse proprie Unione europea" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria, generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 15. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini. di residui, competenza e cassa, per la ripartizione tra le amministrazioni competenti del fondo iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Aree depresse" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato dI previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000. 16. Le somme di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo; Fondo da ripartire per l'attivazione dei contratti, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Personale" (oneri comuni); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a stqatuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale" (interventi); Fondo da ripartire per l'attuazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Interventi diversi" (interventi); Fondo da ripartire per interventi nelle aree depresse e Fondo da ripartire per la concessione di borse di lavoro, di prestiti d'onore e per la promozione d'impresa, iscritti nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Aree depresse" (investimenti); Fondo da ripartire in relazione alle intese istituzionali di programma, isritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Intese istituzionali di programma" (investimenti). Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unita' previsionali di base delle amministrazioni interessate, con proprri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti fondi. 17. Ai fini dell'attuazione dell'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento dell'unita' previsionale di base "8 per mille IRPEF Stato" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmzione economica per l'anno 2000 e' stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 18. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economia e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unita' previsionale di base "Interventi diversi" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'art. 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e', altresi' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione dell'art. 24 della medesima legge 11 febbraio 1992, n. 157. 19. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unita' previsionale di base "Acquedotti e fognature" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'art. 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e', altresi', autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo art. 18 della citata legge n. 36 del 1994. 20. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unita' previsionale di base "Ammortamento titoli di Stato" (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanzario 2000, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. 21. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilita' sanitaria in attuazione dell'art. 12 comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unita' previsionale di base "Fondo sanitario nazionale" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano. 22. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad effettuare il riparto tra le amministrazioni interessate, nonche' le eventuali successive variazioni, dello specifico stanziamento concernente la somma da ripartire tra le amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente eseguibili di cui all'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, iscritto in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Progetti immediatamente eseguibili" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Politiche di sviluppo e di coesione" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 23. Ferma restando la disposizione di cui all'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni interessate del fondo iscritto nell'unita' previsionale di base "Calamita' naturali e danni bellici" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Politiche di sviluppo e di coesione" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102. 24. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'art. 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono versate nell'ambito della unita' previsionale di base "Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari" di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" (Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica) dello stato di previsione dell'entrata (cap. 3689), per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Presidenza del Consiglio dei Ministri" di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della pragrammazione economica. 25. II Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'art. 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 26. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a ripartire, con propri decreti in termini di residui, competenza e cassa, su altre unita' previsionali di base, delle amministrazioni interessate, il fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Fondo per Roma capitale" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Roma capitale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 27. In attuazione di quanto disposto dall'art. 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, le somme iscritte nell'unita' previsionale di base "Fondo per la protezione civile" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, possono essere ripartite in relazione al tipo di intervento previsto, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tra altre unita' previsionali di base del medesimo centro di responsabilita'. 28. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Presidenza del Consiglio dei Ministri" di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 2000, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attivita' poste in essere dalla Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea. 29. In relazione all'accertamento dei residui nella gestione delle spese gia' attribuite alla Presidenza del Consiglio del Ministri e confluite nell'unita' previsionale di base "Presidenza del Consiglio dei Ministri" nell'ambito del centro di responsabilita' "Tesoro", cap. 2710, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su proposta del Presidente del Consiglio del Ministri, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di cassa dalla citata unita' previsionale di base "Presidenza del Consiglio dei Ministri" alle competenti unita' previsionali di base anche di nuova istituzione, nell'ambito del centro di responsabilita' n. 16 "Gestione transitoria delle spese gia' attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri". 30. Ai fini dell'attuazione del decreto-legge 11 giugno 1998, n 180, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, su altre unita' previsionali di base, le somme iscritte nell'unita' previsionale di base "Potenziamento servizi e strutture" (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilita' "Servizi tecnici" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 31. II Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, a trasferire per l'anno 2000 alle unita' previsionali di base del titolo III (Rimborso di passivita' finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Rimborsi anticipati o ristrutturazione di passivita'" di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della pragammazione economica, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato a di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato. 31-bis. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l' attuazione dei referendum, dall'unita' previsionale di base "Spese elettorali" (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato", dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000 alle competenti unita' previsionali di base degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei Ministeri delle finanze, della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, e indennita' e competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali".
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| Art. 3. Allegati 1. Le modifiche alle unita' previsionali di base e alle funzioni obiettivo individuate per il 2000 negli allegati 1 e 2 alla legge 23 dicembre 1999, n. 489, sono riportate negli allegati 1 e 2 alla presente legge.
Note all'art. 3: - L'allegato 1 della gia' citata legge n. 489/1999, contiene le unita' previsionali di base per il 2000. - L'allegato 2 della gia' citata legge n. 489/1999, reca le funzioni obiettivo per il 2000.
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| Art. 4. Modifiche alla tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 489 1. Nella Tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 489, sono introdotte le modifiche riportate nell'allegato 3 alla presente legge. ----> Vedere immagini nel formato PDF <---- ELENCO DELLE UNITA' PREVISIONALI VARIATE
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
7 RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO Spese correnti INTERVENTI Restituzioni e rimborsi (Nuova istituzione) La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 23 ottobre 2000
CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, Il Guardasigilli: Fassino LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 7156): Presentato dal Ministro del tesoro, del bilancio e programmazione economica (Visco) il 30 giugno 2000. Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 3 luglio 2000, con pareri delle commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla V commissione, 13, 18, 19 e 20 luglio 2000. Relazione scritta annunciata il 20 luglio 2000 (atto n. 7155-7156/A - relatore on Casilli). Esaminato in aula il 24 luglio 2000 ed approvato il 25 luglio 2000. Senato della Repubblica (atto n. 4761): Assegnato alla 5a commissione (Bilancio), in sede referente, l'8 settembre 2000 con pareri delle commissioni 1a, 2a, 3a, 4a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a, 12a, 13a, della Giunta per gli affari delle Comunita' europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 5a commissione il 12, 13, 19, 20, 21 e 28 settembre 2000. Esaminato in aula il 26, 27, 28 settembre 2000, ed approvato, con modificazioni, il 4 ottobre 2000. Camera dei deputati (atto n. 7156-B): Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 5 ottobre 2000, con parere delle commissioni VI, X, XII, e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla V commissione il 12 ottobre 2000. Esaminato in aula il 16 ottobre 2000 ed approvato il 17 ottobre 2000.
Nota all'art. 4: - La tabella A della gia' citata legge n. 489/1999, contiene le unita' previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 per le quali il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.
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| ALLEGATO 1 ----> Vedere Allegato da pag. 19 a pag. 31 del S.O. <---- |
| ALLEGATO 2 ----> Vedere Allegato da pag. 35 a pag. 130 del S.O. <---- ----> Vedere Allegato da pag. 131 a pag. 229 del S.O. <---- |
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