Gazzetta n. 256 del 2 novembre 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SANITA' |
DECRETO 23 ottobre 2000 |
Riconoscimento di titolo di studio estero, conseguito dal sig. Arfaoui Mourad, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. |
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IL DIRIGENTE GENERALE del Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanita' e dell'assistenza sanitaria di competenza statale
Vista la domanda con la quale il sig. Arfaoui Mourad ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere; Visto il decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286 recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; Visti, in particolare, gli articoli n. 49 e n. 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi nella riunione del 21 giugno 2000; Ritenuto pertanto di accogliere la domanda; Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; Decreta: 1. Il titolo di infermiere rilasciato il 20 ottobre 1995 dal Ministero della pubblica sanita' della Repubblica Tunisina al sig. Arfaoui Mourad nato a Ghardi-maou (Jendouba - Tunisia) il giorno 1 febbraio 1968 e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere. 2. Il sig. Arfaoui Mourad e' autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia. 3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e' consentito eslusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica del 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 ottobre 2000 Il dirigente generale: D'Ari |
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