Gazzetta n. 256 del 2 novembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 9 agosto 2000, n. 316
Regolamento recante le modalita' di attuazione del registro informatico dei protesti, a norma dell'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 1, primo comma, e 5 della legge 12 febbraio 1955, n. 77;
Visto l'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed il relativo decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;
Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali reso l'11 agosto 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 1999;
Visto l'avviso dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione n. 4/99 formulato nell'adunanza del 29 dicembre
1999; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota prot. n. 18295 del 9 giugno 2000;

A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per "legge n. 77 del 1955", la legge 12 febbraio 1955, n. 77, come modificata dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1559, dalla legge 12 giugno 1973, n. 349, e dal decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480;
b) per "legge n. 108 del 1996", la legge 7 marzo 1996, n. 108;
c) per "Ministro dell'industria", il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
d) per "camere di commercio", le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
e) per "pubblici ufficiali abilitati", i notai, gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari e i segretari comunali, abilitati alla levata dei protesti a norma dell'articolo 1 della legge 12 giugno 1973, n. 349, nonche' le stanze di compensazione che emettono le dichiarazioni previste dall'articolo 45, primo comma, n. 3 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736;
f) per "protesti levati", i protesti per mancato pagamento di cambiali, di vaglia cambiari e di assegni bancari, nonche' le dichiarazioni indicate nella lettera e);
g) per "rifiuti di pagamento", le dichiarazioni di rifiuto di pagamento di cambiali e di vaglia cambiari effettuate a norma dell'articolo 72 del regio decreto 5 dicembre 1933, n. 1669;
h) per "notizie dei protesti", i dati relativi ai protesti levati ed ai rifiuti di pagamento;
i) per "pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti", la pubblicazione prevista dall'articolo 1, primo comma, della legge n. 77 del 1955;
l) per "registro informatico", il registro delle notizie dei protesti tenuto con tecniche informatiche.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo,
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 3-bis del decreto-legge
18 settembre 1995, n. 381 (recante "Disposizioni urgenti in
materia di finanziamento delle camere di commercio"),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 1995, n.
218, convertito, con modificazioni dalla legge 15 novembre
1995, n. 480, cosi' recita:
"Art. 3-bis. - 1. Al fine di accrescere il livello di
certezza e trasparenza dei rapporti commerciali, alla
pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti cambiari,
di cui all'art. 1 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, si
provvede mediante il registro informatico dei protesti,
tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, in modo da assicurare completezza, organicita'
e tempestivita' dell'informazione su tutto il territorio
nazionale. La notizia di ciascun protesto levato e
conservata nel registro informatico per cinque anni dalla
data della registrazione.
2. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia stabilisce
le norme di attuazione del presente articolo e in
particolare:
a) le procedure per la comunicazione alle camere di
commercio industria, artigianato e agricoltura, anche
mediante strumenti informatici e telematici, delle notizie
sui protesti cambiari, da parte dei soggetti abilitati a
levarli, nonche' le modalita' per rendere univocamente
identificabile il soggetto protestato;
b) le caratteristiche e le modalita' di tenuta del
registro;
c) i contenuti delle registrazioni;
d) il termine massimo entro il quale le registrazioni
vanno effettuate e messe a disposizione del pubblico
mediante accesso al registro informatico.
3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 2 sono abrogati il secondo comma dell'art. 1 e
l'art. 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 77.
4. All'art. 3, terzo comma, della legge 12 febbraio
1955, n. 77, le parole: 5 giorni sono sostituite dalle
seguenti: 60 giorni ".
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto
1988, n. 400 (recante "Disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, e' il
seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione".
- Il testo degli articoli 1, primo comma, e 5 della
legge 12 febbraio 1955, n. 77 (recante "Pubblicazione degli
elenchi dei protesti cambiari"), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 66 del 22 marzo 1955, e' il seguente:
"Art. 1. - 1. Alla pubblicazione ufficiale dell'elenco
dei protesti cambiari per mancato pagamento di cambiali
accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari, nonche'
delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento fatte in
conformita' della legge cambiaria, provvedono soltanto le
Camere di commercio, industria e agricoltura."
"Art. 5. - Il Ministro per l'industria e commercio e
autorizzato ad emanare norme per l'uniforme pubblicazione
degli elenchi ufficiali di cui all'art. 1."
- Per il testo dell'art. 3-bis del decreto-legge
18 settembre, n. 381, convertito con modificazioni dalla
legge 15 novembre 1995, n. 480, si veda nella nota al
titolo.
- Il testo della legge 7 agosto 1990, n. 241 (recante
"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi"), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto
1990.
- Il testo del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
39 (recante "Norme in materia di sistemi informativi
automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma
dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre
1992, n. 421"), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
42 del 20 febbraio 1993.
- Il testo dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo
1997, n. 59 (recante "Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa"), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997, supplemento ordinario,
prevede che:
"2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica
amministrazione e dai privati con strumenti informatici o
telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme,
nonche' la loro archiviazione e trasmissione con strumenti
informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di
legge. I criteri e le modalita' di applicazione del
presente comma sono stabiliti, per la pubblica
amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti
da emanare entro centottanta giorni dalladata di entrata in
vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei
regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle
competenti Commissioni".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 513 (recante "Regolamento recante
criteri e modalita' per la formazione, l'archiviazione e la
trasmissione di documenti con strumenti informatici e
telematici, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 15
marzo 1997, n. 59"), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 60 del 13 marzo 1998.
Note all'art. 1:
- Per la legge 12 febbraio 1955, n. 77, modificata
dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1559, dalla legge
12 giugno 1973, n. 349 e dal decreto legge 18 settembre
1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 novembre 1995, n. 480, si veda nelle note alle premesse.
- Il testo della legge 7 marzo 1996, n. 108 (recante
"Disposizioni in materia di usura"), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 1996, supplemento
ordinario.
- Il testo dell'art. 1 della legge 12 giugno 1973, n.
349, (recante "Modificazioni alle norme sui protesti delle
cambiali e degli assegni bancari"), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 165 del 30 giugno 1973, e' il
seguente:
"Art. 1 (Pubblici ufficiali abilitati alla levata del
protesto.). - Il protesto di cambiali e assegni bancari e'
levato dal notaio, dall'ufficiale giudiziario e
dall'aiutante ufficiale giudiziario, nonche' dal segretario
comunale nei limiti indicati dall'art. 68 del regio decreto
14 dicembre 1933, numero 1669, e dall'art. 60 del regio
decreto 21 dicembre 1933, n. 1736. La competenza relativa
al protesto di cambiali e assegni bancari e' pertanto
estesa agli aiutanti ufficiali giudiziari, a modifica
dell'art. 68 delle norme sulla cambiale e sul vaglia
cambiario, approvate con il regio decreto 14 dicembre 1933,
n. 1669, dell'art. 60 delle disposizioni sull'assegno
bancario, approvate con il regio decreto 21 ottobre 1933,
n. 1736, e dell'articolo 33 dell'ordinamento degli
ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari,
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica
15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dalla legge 11 giugno
1962, n. 546, dal decreto del Presidente della Repubblica
5 giugno 1965, n. 757, dal decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e dalla legge
29 novembre 1971, n. 1048, ferme restando le altre norme
dell'ordinamento suddetto."
- Il testo dell'art. 45, primo comma, n. 3, del regio
decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (recante "Disposizioni
sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni
titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di
Napoli e del Banco di Sicilia"), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 1933, n. 300, e' il seguente:
"3) con dichiarazione di una stanza di compensazione
datata e attestante che l'assegno bancario le e' stato
trasmesso in tempo utile e non e' stato pagato".
- Il testo dell'art. 72 del regio decreto 14 dicembre
1933, n. 1669 (recante "Modificazioni alle norme sulla
cambiale e sul vaglia cambiario"), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 1933, n. 292, cosi' recita:
"Art. 72. A meno che il traente non abbia prescritto
sullo stesso titolo l'obbligo del protesto, questo puo'
essere sostituito, se il portatore lo consente, da una
dichiarazione di rifiuto dell'accettazione o del pagamento,
scritta e datata sulla cambiale o sul foglio di
allungamento o su atto separato e firmata dal trattario.
Questa dichiarazione per avere gli effetti del protesto
deve essere sottoposta a registrazione nei termini del
protesto medesimo.
Nei casi previsti nel primo comma la girata senza data
si presume latta anteriormente alla dichiarazione.".
- Per il testo dell'art. 1, primo comma, della legge
12 febbraio 1955, n. 77, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 2.
Registro informatico
1. Le camere di commercio provvedono alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti mediante il registro informatico, secondo le norme del presente regolamento.
2. Il progetto informatico del registro e' compatibile con la rete unitaria della pubblica amministrazione e con gli atti di indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.



Nota all'art. 2:
- Per il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 3.
Responsabile del procedimento
1. Ciascuna camera di commercio determina l'unita' organizzativa preposta al registro informatico e individua il responsabile del trattamento dei dati ai sensi degli articoli 1 e 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. Il titolare dell'unita' organizzativa preposta al registro informatico svolge i compiti demandati alla camera di commercio dal presente regolamento ed e' responsabile della corretta e tempestiva pubblicazione delle notizie dei protesti secondo le disposizioni del capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241.



Note all'art. 3:
- Il testo degli articoli 1 e 8 della legge 31 dicembre
1996, n. 675 (recante "Tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio
1997, supplemento ordinario, e' il seguente:
"Art. 1 (Finalita' e definizioni). - 1. La presente
legge garantisce che il trattamento dei dati personali si
svolga nel rispetto dei diritti, delle liberta'
fondamentali, nonche' della dignita' delle persone fisiche,
con particolare riferimento alla riservatezza e
all'identita' personale; garantisce altresi' i diritti
delle persone giuridiche e di ogni altro ente o
associazione.
2. Ai fini della presente legge si intende:
a) per "banca di dati , qualsiasi complesso di dati
personali, ripartito in una o piu' unita' dislocate in uno
o piu' siti, organizzato secondo una pluralita' di criteri
determinati tali da facilitarne il trattamento;
b) per "trattamento , qualunque operazione o
complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di
mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la
raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la
selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la
diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
c) per "dato personale , qualunque informazione
relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od
associazione, identificati o identificabili, anche
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra
informazione, ivi compreso un numero di identificazione
personale;
d) per "titolare , la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro
ente, associazione od organismo cui competono le decisioni
in ordine alle finalita' ed alle modalita' del trattamento
di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;
e) per "responsabile , la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro
ente, associazione od organismo preposti dal titolare al
trattamento di dati personali;
f) per "interessato , la persona fisica, la persona
giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i
dati personali;
g) per "comunicazione , il dare conoscenza dei dati
personali a uno o piu' soggetti determinati diversi
dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la
loro messa a disposizione o consultazione;
h) per "diffusione , il dare conoscenza dei dati
personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma,
anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione;
i) per "dato anonimo , il dato che in origine, o a
seguito di trattamento, non puo' essere associato ad un
interessato identificato o identificabile;
l) per "blocco , la conservazione di dati personali
con sospensione temporanea di ogni altra operazione del
trattamento;
m) per "Garante , l'autorita' istituita ai sensi
dell'articolo 30.".
"Art. 8 (Responsabile). - 1. Il responsabile, se
designato, deve essere nominato tra soggetti che per
esperienza, capacita' ed affidabilita' forniscano idonea
garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo
alla sicurezza.
2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi
alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche
tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale
osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle
proprie istruzioni.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono
essere designati responsabili piu' soggetti, anche mediante
suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere
analiticamente specificati per iscritto
5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i
dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle
istruzioni del titolare o del responsabile".
- Il testo del capo II della citata legge 7 agosto
1990, n. 241 (per l'argomento e la pubblicazione, si veda
nelle note alle premesse), e' il seguente:
"Capo II - Responsabile del procedimento
"Art. 4. - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito
per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni
sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento
relativo ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa
responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento
finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono
rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli
ordinamenti".
"Art. 5. - 1. Il dirigente di ciascuna unita'
organizzativa provvede ad assegnare a se' o ad altro
dipendente addetto all'unita' la responsabilita' della
istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo
procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del
provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di
cui al comma 1, e' considerato responsabile del singolo
procedimento il funzionario preposto alla unita'
organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'art. 4.
3. L'unita' organizzativa competente e il nominativo
del responsabile del procedimento sono comunicati ai
soggetti di cui all'art. 7 e, a richiesta, a chiunque vi
abbia interesse.".
"Art. 6. - 1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di
ammissibilita', i requisiti di legittimazione ed i
presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di
provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il
compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni
misura per l'adeguato e sollecito svolgimento
dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio
di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze
erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici
ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; propone
l'indizione o, avendone la competenza, indi'ce le
conferenze di servizi di cui all'art. 14;
c) cura la comunicazioni, le pubblicazioni e le
modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
d) adotta, ove ne abbia la competenza, il
provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo
competente per l'adozione.".



 
Art. 4.
Codice dei pubblici ufficiali abilitati
1. Le camere di commercio, ciascuna per la circoscrizione territoriale di competenza, attribuiscono, anche su richiesta dell'interessato, ai pubblici ufficiali abilitati un codice identificativo alfanumerico. Per le stanze di compensazione valgono come codice i dati identificativi comunicati dalla Banca d'Italia.
2. Il codice alfanumerico e' composto, in sequenza, dalla sigla della provincia, da una lettera indicante la qualifica del pubblico ufficiale abilitato, tra quelle previste all'articolo 1, comma 1, lettera e), e da un numero d'ordine nell'ambito della qualifica stessa.
3. Il codice identificativo e' comunicato senza ritardo al pubblico ufficiale abilitato mediante lettera raccomandata.
4. Le camere di commercio pubblicano semestralmente, anche mediante affissione all'albo camerale, i nominativi dei pubblici ufficiali abilitati nella circoscrizione territoriale di competenza.
 
Art. 5.
Elenco dei protesti
1. I pubblici ufficiali abilitati redigono, su supporto cartaceo o informatico, l'elenco dei protesti da essi levati dal primo giorno al giorno 15 e dal giorno 16 all'ultimo giorno di ciascun mese. Allo stesso modo provvedono i procuratori dell'ufficio del registro per i rifiuti di pagamento da essi registrati.
2. Gli elenchi sono redatti in base ad apposito modello, approvato dal Ministro dell'industria.
3. L'elenco e' sottoscritto, anche mediante apposizione di firma digitale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, dal pubblico ufficiale abilitato e reca il codice identificativo dello stesso ovvero, se tale codice non e' stato ancora attribuito, il nome, la data e il luogo di nascita, il domicilio e la qualifica.
4. L'elenco indica, altresi', per ciascun protesto levato o rifiuto di pagamento:
a) il numero progressivo all'interno dell'elenco;
b) la data e il luogo della levata o della registrazione;
c) il nome e il domicilio del richiedente il pagamento, se si tratta di persona fisica, ovvero la denominazione e la sede, se si tratta di soggetto diverso;
d) il nome e il domicilio del soggetto nei cui confronti il protesto e' stato levato o che ha effettuato il rifiuto, se si tratta di persona fisica, ovvero la denominazione e la sede, se si tratta di soggetto diverso;
e) il codice fiscale del soggetto indicato dalla lettera d) o, in mancanza:
e1) se si tratta di persona fisica, la data e il luogo di nascita;
e2) se si tratta di societa' soggetta a registrazione, l'ufficio del registro delle imprese presso il quale e' iscritta e il numero di iscrizione;
f) la natura del titolo di credito;
g) la data di scadenza, se si tratta di cambiale o di vaglia cambiario;
h) la valuta, tramite indicazione del relativo codice;
i) l'ammontare della somma dovuta, con indicazione, se in valuta estera, del controvalore in lire italiane o in euro alla data del protesto o della registrazione;
l) i motivi del rifiuto di pagamento, tramite indicazione del relativo codice.
5. Nel caso in cui le indicazioni previste dalla lettera e) del comma 4 non sono note al pubblico ufficiale abilitato che redige l'elenco, ne' dal medesimo agevolmente e prontamente conoscibili, la camera di commercio, ove possibile, le ricava e le inserisce nel registro informatico avvalendosi dell'interconnessione telematica con il sistema informativo del Ministero delle finanze prevista dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.



Note all'art. 5:
- Per il testo del decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, si veda nelle note
alle premesse.
- Il testo dell'art. 32 del decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (recante
"Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge
29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del
registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice
civile"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio
1996, n. 28, supplemento ordinario, e' il seguente:
"Art. 32. - (Interconnessione del sistema informativo
dell'ufficio con i sistemi informativi del Ministero delle
finanze, dell'INPS e dell'INAIL.). - 1. Al fine di
agevolare i rispettivi adempimenti istituzionali, e'
attivata l'interconnessione telematica tra il sistema
informativo dell'ufficio e quelli del Ministero delle
finanze, dell'INPS e dell'INAIL.
2. Con apposita convenzione vengono determinati
l'oggetto dell'interconnessione, le relative modalita' e
gli eventuali costi che non devono eccedere quelli
diretti.".



 
Art. 6.
Trasmissione dell'elenco dei protesti
1. Gli elenchi indicati nell'articolo 5 sono trasmessi al presidente del tribunale nella cui circoscrizione i soggetti che li hanno redatti esercitano le loro funzioni, non oltre il giorno 5 ed il giorno 20 di ogni mese. La trasmissione ha luogo su supporto cartaceo, salva la facolta' del presidente del tribunale di autorizzare la trasmissione con le modalita' alternative prevista dal comma 2 del presente articolo.
2. Nei medesimi termini gli elenchi sono altresi' trasmessi alla camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale si trova il tribunale indicato nel comma 1, con una delle seguenti modalita':
a) mediante consegna di un esemplare del supporto informatico, della quale la camera di commercio rilascia ricevuta,
b) per via telematica, tramite messa a disposizione di una casella di posta elettronica.
 
Art. 7.
Pubblicazione dell'elenco dei protesti
1. La camera di commercio tiene un protocollo degli elenchi indicati nell'articolo 5, comma 1, con numerazione progressiva su base annuale secondo l'ordine cronologico di arrivo.
2. L'elenco e' protocollato nello stesso giorno della ricezione, con indicazione della data e del codice identificativo del pubblico ufficiale abilitato o del nominativo del procuratore dell'ufficio del registro che lo ha redatto.
3. L'elenco e' pubblicato mediante iscrizione nel registro informatico dei dati indicati nell'articolo 5, commi 4 e 5, fatta eccezione per quelli previsti dalle lettere a) e c) del comma 4. Per ciascuna notizia di protesto e' altresi' indicata la data di iscrizione.
4. La pubblicazione degli elenchi ha luogo nei dieci giorni successivi alla ricezione da parte della camera di commercio.
 
Art. 8.
Provvedimenti dell'autorita' giudiziaria
1. La camera di commercio procede alle variazioni dei dati iscritti o da iscrivere nel registro informatico in conformita' dei decreti di cancellazione e di sospensione della pubblicazione dei protesti emessi dal presidente del tribunale a norma dell'articolo 3, quinto comma, della legge n. 77 del 1955 e dell'articolo 18 della legge n. 108 del 1996, nonche' di ogni altro provvedimento dell'autorita' giudiziaria avente efficacia esecutiva.
2. La camera di commercio provvede entro tre giorni dalla ricezione dell'istanza dell'interessato, corredata di copia autentica del provvedimento.
3. Le modalita' previste dal comma 2 si applicano anche per la pubblicazione nel registro informatico dei decreti di riabilitazione o di revoca della riabilitazione emessi a norma dell'articolo 17 della legge n. 108 del 1996.



Note all'art. 8:
- Il testo dell'art. 3, quinto comma, della legge
12 febbraio 1955, n. 77 (per l'argomento e la
pubblicazione, si veda nelle note alle premesse), e' il
seguente:
"5. Il presidente del tribunale, accertata la
regolarita' dell'adempimento o la sussistenza
dell'illegittimita' o dell'errore, dispone, con
provvedimento steso in calce all'istanza, la cancellazione
richiesta e, nei casi previsti dal primo comma,
l'annotazione dell'avvenuto pagamento su entrambi gli
esemplari dell'elenco.".
- Il testo dell'art. 18 della legge 7 marzo 1996, n.
108 (per l'argomento e la pubblicazione, si veda nelle note
all'art. 1), e' il seguente:
"Art. 18. - 1. Su istanza del debitore che sia parte
offesa del delitto di usura il presidente del tribunale
puo', con decreto non impugnabile, disporre la sospensione
della pubblicazione, ovvero la cancellazione del protesto
elevato a seguito di presentazione per il pagamento di un
titolo di credito da parte dell'imputato del predetto
delitto, direttamente o per interposta persona, quando
l'imputato sia stato rinviato a giudizio. Il decreto di
sospensione o cancellazione perde effetto nel caso di
assoluzione dell'imputato del delitto di usura con sentenza
definitiva."
- Il testo dell'art. 17 della legge 7 marzo 1996, n.
108 (per l'argomento e la pubblicazione, si veda nelle note
all'art. 1), e' il seguente:
"Art. 17. - 1. Il debitore protestato che abbia
adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto e'
stato levato e non abbia subito ulteriore protesto ha
diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto,
la riabilitazione.
2. La riabilitazione e accordata con decreto del
presidente del tribunale su istanza dell'interessato
corredata dai documenti giustificativi.
3. Avverso il diniego di riabilitazione il debitore
puo' proporre reclamo, entro dieci giorni dalla
comunicazione, alla corte di appello che decide in camera
di consiglio.
4. Il decreto di riabilitazione e' pubblicato nel
Bollettino dei protesti cambiari ed e' reclamabile ai sensi
del comma 3 da chiunque vi abbia interesse entro dieci
giorni dalla pubblicazione.
5. Nelle stesse forme di cui al comma 4 e' pubblicato
il provvedimento della corte di appello che accoglie il
reclamo.
6. Per effetto della riabilitazione il protesto si
considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto.".



 
Art. 9. Cancellazione o sospensione della pubblicazione di notizie dei
protesti
1. I decreti di sospensione della pubblicazione e di cancellazione dei protesti emessi a norma dell'articolo 18 della legge n. 108 del 1996 sono comunicati dal cancelliere al giudice che procede per il delitto di usura.
2. Se vi e' stata la comunicazione prevista dal comma 1, la sentenza definitiva di assoluzione dell'imputato e' comunicata dal cancelliere del giudice che l'ha pronunciata alla camera di commercio, la quale, nei tre giorni successivi, iscrive nel registro informatico le notizie relative ai protesti la cui pubblicazione era stata sospesa o dei quali era stata disposta la cancellazione.



Nota all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 18 della legge 7 marzo 1996,
n. 108, si veda nelle note all'art. 8.



 
Art. 10.
Pagina elettronica delle variazioni dei dati
1. Al registro informatico e' annessa una pagina elettronica delle variazioni dei dati, nella quale sono elencate le notizie dei protesti cancellate o modificate in esecuzione di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria nei quindici giorni precedenti la consultazione, con indicazione della data in cui e' stata effettuata la cancellazione o la modifica e del provvedimento che l'ha disposta.
2. Nella pagina elettronica di cui al comma 1 sono altresi' distintamente elencati i decreti di riabilitazione pubblicati nel registro informatico nello stesso periodo di tempo.
 
Art. 11.
Conservazione delle notizie dei protesti
1. Le notizie dei protesti sono conservate nel registro informatico per cinque anni dalla data di iscrizione, secondo le regole tecniche per l'archiviazione indicate dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione. Nel caso previsto dall'articolo 9, comma 2, non si tiene conto del tempo intercorso tra la cancellazione della notizia e la nuova iscrizione successiva alla comunicazione della sentenza di assoluzione.
 
Art. 12.
Accesso al registro informatico
1. Il registro informatico e' accessibile al pubblico.
2. La consultazione e' effettuata sui terminali delle camere di commercio o sui terminali remoti degli utenti collegati tramite il sistema informativo delle camere di commercio.
3. La consultazione ha luogo su scala nazionale.
4. La ricerca delle notizie dei protesti avviene in base al nome del soggetto nei cui confronti il protesto e' stato levato o che ha effettuato il rifiuto di pagamento. La camera di commercio rilascia, a richiesta dell'interessato, certificazione dell'esito della ricerca.
5. E' consentito altresi' estrarre:
a) elenchi di protesti e rifiuti di pagamento selezionati in base ad altri parametri di ricerca, tra cui, in ogni caso, quelli indicati nell'articolo 5, comma 4, lettere b), e) e g), e nell'articolo 7, comma 3, secondo periodo;
b) elenchi integrali delle iscrizioni eseguite nel registro informatico nei quindici giorni precedenti a quello della consultazione;
c) copie integrali della pagina elettronica delle variazioni dei dati prevista dall'articolo 10.
6. Dai documenti previsti dal comma 5 deve risultare la data di estrazione. Sono mantenuti nel registro informatico gli estremi di estrazione.
 
Art. 13.
Pubblicazione non ufficiale delle notizie dei protesti
1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 1, terzo comma, della legge n. 77 del 1955, deve indicarsi, per le notizie dei protesti pubblicate nel registro informatico, la data di iscrizione in tale registro.
2. Chiunque pubblica notizie dei protesti e' tenuto ad indicare la data alla quale i dati pubblicati sono aggiornati sulla base delle risultanze del registro informatico.
3. La disposizione del comma 2 si applica anche a chi organizza le notizie dei protesti in banche dati.



Nota all'art. 13:
- Il testo dell'art. 1, terzo comma, della legge
12 febbraio 1955, n. 77 (per l'argomento e la
pubblicazione, si veda nelle note alle premesse), e' il
seguente:
"3. Chiunque intende pubblicare notizia dei protesti
cambiari deve fare riferimento alla pubblicazione ufficiale
di cui al primo comma, indicando gli estremi di tale
pubblicazione.



 
Art. 14.
Disposizioni transitorie
1. Il modello degli elenchi dei protesti e dei rifiuti di pagamento, previsto dall'articolo 5, comma 2, e' approvato dal Ministro dell'industria entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento e trova applicazione decorsi centocinquanta giorni da tale data. Fino alla scadenza di quest'ultimo termine e, comunque, fino all'approvazione del modello, i pubblici ufficiali abilitati e i procuratori dell'ufficio del registro redigono e consegnano gli elenchi su solo supporto cartaceo.
2. Decorso il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti si provvede unicamente mediante il registro informatico.
3. Fino all'utilizzo delle firme digitali certificate, secondo le regole tecniche. di cui al decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 8 febbraio 1999, la trasmissione dell'elenco dei protesti, se effettuata con modalita' informatiche o telematiche, e' accompagnata da un esemplare dell'elenco medesimo su supporto cartaceo, recante in calce la firma del pubblico ufficiale abilitato che lo ha redatto.
4. Il Ministro dell'industria emana le direttive necessarie per l'uniforme applicazione del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 agosto 2000

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
Letta Il Ministro della giustizia
Fassino Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2000
Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 343



Nota all'art. 14:
- Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 8 febbraio 1999 (recante "Regole tecniche per la
formazione, la trasmissione, la conservazione, la
duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche
temporale, dei documenti informatici ai sensi dell'art. 3,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 513) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1999.



 
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