Gazzetta n. 256 del 2 novembre 2000 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2000, n. 314 |
Regolamento per la semplificazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile (n. 54, allegato 1 della legge n. 59/1997). |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante azioni positive per l'imprenditoria femminile; Visto l'articolo 20 e l'allegato 1, n. 54 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 5 dicembre 1996, n. 706, recante norme per la concessione di agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile; Vista la Comunicazione della Commissione europea 98/C 74/06 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. 74/9 del 10 marzo 1998, recante orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 1999; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 febbraio 2000; Acquisito il parere della competente commissione del Senato della Repubblica e verificato che la competente commissione della Camera dei deputati non ha espresso il proprio parere entro il termine prescritto del 28 aprile 2000; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2000; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, dell'industria del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, per le pari opportunita' e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni 1. Ai sensi del presente regolamento si intende per: a) legge, la legge 25 febbraio 1992, n. 215; b) progetti aziendali innovativi, i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge, da realizzare tramite le iniziative di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b); c) servizi reali, i servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge destinati all'aumento della produttivita', all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonche' allo sviluppo di sistemi di qualita'; d) corsi di formazione, i corsi di formazione imprenditoriale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge; e) servizi di consulenza e assistenza, i servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale di cui all'articolo 2, commna 1, lettera b), della legge; f) Ministero, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 25 febbraio 1992, n. 215 recante "Azioni positive per l'imprenditoria femminile" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 53, del 7 marzo 1992. - La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa". - L'art. 20 della succitata legge, cosi' recita: "Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potesta' regolamentare nonche' i procedimenti oggetto della disciplina salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi. 2. Con lo stesso disegno di legge di cui al comma 1, il Governo individua i procedimenti relativi a funzioni e servizi che, per le loro caratteristiche e per la loro pertinenza alle comunita' territoriali, sono attribuiti alla potesta' normativa delle regioni e degli enti locali, e indica i principi che restano regolati con legge della Repubblica ai sensi degli articoli 117, primo e secondo comma, e 128 della Costituzione. 3. I regolamenti sano emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi tenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. 4. I regolamenti entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate, le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti. 5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi: a) semplificazione dei procedimenti amministrativi e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura; b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi; c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione; d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove cioe' corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse; e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio in forma collegiale con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi; g) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e controllo; h) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerita' nella corresponsione dell'indennizzo stesso. 6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa. 7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali delI'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro un anno dalla data di entrata a vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima. 8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalita' di cui al presente articolo, quali normne generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonche' le seguenti materie: a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonche' valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni; b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di un consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta; c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le universita', graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e progressivita' in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonche' a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari; d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; e) procedure per l'accettazione da parte dell'universita' di eredita', di donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia. 9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c), sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. 10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge. 11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo e' delegato ad emanare entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, lettera c), non coporte da riserva assoluta di legge, nonche' testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo". - Si trascrive il testo del punto 54 dell'allegato 1, previsto dall'art. 20, comma 8 della succitata legge: "54. Procedimenti relativi ad interventi a favore dell'imprenditoria femminile: legge 25 febbraio 1992, n. 215". - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 99 del 30 aprile 1998. - Il decreto ministeriale 5 dicembre 1996, n. 706 "Regolamento recante norme per la concessione di agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile" e' stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 87/L alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1997. - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, pur le quali leleggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari". Note all'art. 1: - Per la data di pubblicazione della legge n. 215/1992 si veda la nota alle premesse. - Si trascrive il testo dell'art. 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 215: "Art. 2 (Beneficiari). - 1. Possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge i seguenti soggetti: a) le societa' cooperative e le societa' di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le societa' di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonche' le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi; b) le imprese o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le societa' di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al 70 per cento a donne". - Il testo vigente dell'art. 4 della legge n. 215/1992 come modificato dal regolamento qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 4 (Icentivazioni per la promozione di nuova imprenditorialita' femminile e per l'acquisizione di servizi reali). - 1. A valere sulle disponibilita' del Fondo di cui all'art. 3, ai soggetti indicati all'art. 2, comma 1, lettera a), possono essere concessi: a) contributi in conto capitale per impianti ed attrezzature sostenute per l'avvio o per l'acquisto di attivita' commerciali e turistiche o di attivita' nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi, nonche' per i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa; b) contributi per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttivita', all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di' nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonche' per lo sviluppo di sistemi di qualita'. 2. (Abrogato). 3. A valere sulle disponibilita' di cui al comma 1 sono concessi contributi fino ad un ammontare pari al 50 per cento delle spese sostenute dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), per le attivita' ivi previste". - Il comma 2 dell'art. 4 della legge n. 215/1992 soppresso dal regolamento qui pubblicato prevedeva la misura massima di contributo concedibile nei territori di cui all'allegato al regolamento (CEE) n. 2052/1988.
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| Art. 2. Ripartizione delle disponibilita' finanziarie 1. Alla ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli interventi di cui al presente regolamento si provvede annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato di cui all'articolo 10 della legge, tra i seguenti interventi: a) concessione delle agevolazioni previste per l'avvio di attivita', per l'acquisto di attivita' preesistenti, per i progetti aziendali innovativi e per l'acquisto di servizi reali; b) concessione delle agevolazioni per la promozione dei servizi di consulenza ed assistenza e delle iniziative regionali di cui all'articolo 12 della legge, anche per la promozione dei corsi di formazione, nell'ambito dei programmi indicati nell'articolo 21. 2. Se una delle quote riservate agli interventi di cui al comma 1, risulta superiore alle richieste, l'eccedenza incrementa le risorse finanziarie dell'anno successivo.
Note all'art. 2: - Si trascrive il testo dell'art. 10 della legge n. 215/1992: "Art. 10 (Comitato per l'imprenditoria femminile). - 1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito il Comitato per l'imprenditoria femminile composto dal Ministero dell'industria, del commercia e dell'artigianato o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato, con funzioni di presidente, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministro del tesoro, o da loro delegati; da una rappresentante degli istituti di credito, da una rappresentante per ciascuna delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della coperazione, della piccola industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo e dei servizi. 2. I membri del comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su designazione delle organizzazioni di appartenenza entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e restano in carica tre anni. Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente. 3. Il comitato elegge nel proprio ambito uno o due Presidenti; per l'adempimento delle proprie funzioni si avvale del personale e delle strutture messe a disposizio dai Ministri di cui al comma 1. 4. Il comitato ha compiti di indirizzo o di programmazione generale in ordine agli interventi previsti dalla presente legge, promuove altresi' lo studio, la ricerca e l'informazione sull'imprenditoria femminile. 5. Per le finalita' di cui al presente articolo il comitato stabilisce gli opportuni collegamenti con il servizio centrale per la piccola industria e l'artigianato di cui all'art. 39, comma 1, lettera a), della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e si avvale di consulenti, individuati tra persone aventi specifiche competenze professionali in materia di imprenditorie femminile. 6. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo, e' autorizzata la spesa annua di lire cinquecento milioni a valere sulle disponibilita' del Fondo di cui all'art. 3". - Il testo vigente dell'art. 12 della legge 25 febbraio 1992, n. 215 come modificato dal regolamento qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 12 (Iniziative delle regioni). - 1. Le regioni a statuto speciale, nonche' le province autonome di Trento e Bolzano, attuano per le finalita' coerenti con la presente legge, in accordo con le associazioni di categoria, programmi che prevedono la diffusione di informazioni mirate, nonche' la realizzazione di servizi di consulenza e di assistenza tecnica, di progettazione organizzativa, di supporto alle attivita' agevolate dalla presente legge. 2. Per la realizzazione di tali programmi, le regioni possono stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati che abbiano caratteristiche di affidabilita' e consolidata esperienza in materia e che siano presente sull'intero territorio regionale. 3. (Abrogato)". - Il comma 3 dell'art. 12 della legge n. 215/1992, soppresso dal regolamento qui pubblicato, concerneva la misura dei contributi concedibili per la realizzazione dei programmi di cui al comma 2.
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| Art. 3. Soggetti beneficiari 1. Possono presentare domanda per accedere ai benefici previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge, le imprese operanti nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo e dei servizi, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge, e rientranti nella definizione comunitaria di piccola impresa stabilita dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1 ottobre 1997, e successive modilicazioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 2. Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla normativa comunitaria vigente in relazione a particolari tipologie di attivita' economiche, nei settori di cui al comma 1.
Note all'art. 3: - Per il riferimento agli articoli 2 e 4 della legge n. 215/1992 si veda la nota all'articolo 1. - Il decreto del Ministro dell'industria 18 settembre 1997 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 1 ottobre 1997, n. 229. - Si trascrive il testo dell'art. 2, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123: "Art. 2. - 2. Il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione, nonche' la definizione di piccola e media impresa sono indicati ed aggiornati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformita' con le disposizioni dell'Unione europea".
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| Art. 4. Iniziative ammissibili 1. Le imprese possono proporre la domanda di cui all'articolo 9 relativamente alle seguenti iniziative: a) avvio di attivita' imprenditoriali, nonche' acquisto di attivita' preesistenti mediante cessione dell'attivita' medesima o di un ramo aziendale ovvero mediante affitto per almeno cinque anni; b) realizzazione di progetti aziendali innovativi connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto tecnologica o organizzativa anche se finalizzata all'ampliamento e all'ammodernamento dell'attivita'; c) acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttivita', all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonche' per lo sviluppo di sistemi di qualita'. |
| Art. 5. Misura delle agevolazioni 1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 4, e' concesso un contributo in conto capitale, in conformita' ai principi della procedura valutativa di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, secondo le intensita' massime di aiuto consentite dalla normativa comunitaria vigente, espresse in equivalente sovvenzione netto (ESN) o lordo (ESL), individuate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto anche di quanto disposto dalla stessa normativa comunitaria in relazione alle aree territoriali svantaggiate. 2. L'agevolazione in equivalente sovvenzione netto (ESN) o lordo (ESL) e' calcolata come percentuale del valore ottenuto attualizzando gli investimenti ammissibili, se realizzati in piu' anni, all'epoca in cui l'iniziativa e' avviata a realizzazione, mediante calcolo basato sull'anno solare. Per l'attualizzazione si tiene conto della suddivisione degli investimenti per anno solare indicata dall'impresa nel modulo di domanda. L'importo dell'agevolazione in Equivalente sovvenzione netto (ESN) e lordo (ESL) e' rivalutato in relazione al piano di disponibilita' delle somme di cui all'articolo 15, comma 1. 3. Alle imprese ammesse alle agevolazioni e' riconosciuta priorita' nella concessione della garanzia del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e del Fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa S.p.a. dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni e integrazioni, quando tale garanzia venga richiesta per i finanziamenti che riguardano lo stesso programma di investimenti ammesso ad agevolazione. In tal caso la somma delle agevolazioni concesse non puo' superare il limite massimo del settantacinque per cento della spesa ammessa.
Note all'art. 5: - Si trascrive il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123: "Art. 5 (Procedura valutativa). - 1. La procedura valutativa si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda; sono tuttavia ammissibili, nei casi previsti dalle leggi vigenti, anche le spese sostenute nell'anno antecedente ovvero, nel caso di procedimento a graduatoria, a partire dal termine di chiusura del bando precedente. Il soggetto competente comunica i requisiti, le modalita' e le condizioni concernenti i procedimenti di cui ai commi 2 e 3, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno novanta giorni prima dell'invio delle domande, e provvede a quanto disposto dall'art. 2, comma 3. 2. Nel procedimento a graduatoria sono regolati partitamente nel bando di gara i contenuti, le risorse disponibili, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande. La selezione delle iniziative ammissibili e' effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati. 3. Nel procedimento a sportello e' prevista l'istruttoria delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nonche' la definizione di soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalita' dell'intervento e alle tipologie delle iniziative, per l'ammissibilita' all'attivita' istruttoria. 4. La domanda di accesso agli interventi e' presentata ai sensi dell'art. 4, camma 3, e contiene tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia del proponente, che dell'iniziativa per la quale e' richiesto l'intervento. 5. L'attivita' istruttoria e' diretta a verificare il perseguimento degli obiettivi previsti dalle singole normative, la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la congruita' delle spese sostenute. Qualora l'attivita' istruttoria presupponga anche la validita' tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa, la stessa e' svolta con particolare riferimento alla redditivita', alle prospettive di mercato e al piano finanziario derivante dalla gestione, nonche' la sua coerenza con gli obiettivi di sviluppo aziendale. A tale fine, ove i programmi siano volti a realizzare, ampliare o modificare impianti produttivi, sono utilizzati anche strumenti di simulazione dei bilanci e dei flussi finanziari dall'esercizio di avvio a quello di entrata a regime dell'iniziativa. Le attivita' istruttorie e le relative decisioni sono definite entro e non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda". - Si trascrive il testo dell'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266: "Art. 15 (Razionalizzazione dei fondi pubblici di garanzia). - 1. Al fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono attribuite, a integrazione delle risorse gia' destinate in attuazione dello stesso art. 2, le attivita' e le passivita' del fondo di garanzia di cui all'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, e del fondo di garanzia di cui all'art. 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 e successive modificazioni, nonche' un importo pari a 50 miliardi di lire a valere sulle risorse destinate a favore dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. 2. La garanzia al fondo di cui al comma 1 del presente articolo puo' essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e alle societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese. La garanzia del fondo e' estesa a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 155, comma 4, del citato decreto legislativo n. 385 del e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo. 3. I criteri e le modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del fondo nonche' le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianto, di concetto con il Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Apposita convenzione verra' stipulata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Mediocredito centrale, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. La convenzione prevede un distinto organo, competente a deliberare in materia, nel quale sono nominati anche un rappresentante delle banche e uno per ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali e commerciali. 4. Un importo pari a 50 miliardi di lire, a valere sulle risorse destinate a favore dei consorzi e cooperative di garanzia collettivi fidi ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e' destinato al fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigian cassa S.p.a. della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni e integrazioni. All'art. 2, comma 101, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: "Ministro del tesoro , sono inserite le seguenti: "di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato . 5. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'industia, del commercio e dell'artigianato, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, di cui al comma 3, sono abrogati l'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e l'art. 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e loro successive modificazioni". - La legge 14 ottobre 1964, n. 1068, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 6 novembre 1964, n. 273 reca: "Istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un Fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione".
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| Art. 6. Misura delle agevolazioni "de minimis" 1. Le imprese possono richiedere che le agevolazioni di cui all'articolo 5, siano concesse secondo la regola: de minimis, cosi' come definita dalla Commissione europea con la comunicazione 96/C 68/06, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee n. 69/9 del 6 marzo 1996. In tal caso, fermo restando l'importo massimo dell'aiuto de minimis concedibile, la misura dell'agevolazione e' pari al cinquanta per cento della spesa ammessa, elevabile fino al settantacinque per cento per le iniziative ubicate nei territori svantaggiati individuati dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese. Per le iniziative di acquisto dei servizi reali la misura dell'agevolazione e' pari al 30 per cento, elevabile fino al 40 per cento nelle aree territoriali svantaggiate. Con il decreto di cui all'articolo 5, comma 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a determinare la misura delle maggiorazioni consentite per le aree territoriali svantaggiate, in relazione a quanto disposto dalla normativa comunitaria vigente. 2. In applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di politica agricola, la regola: de minimis non si applica alle iniziative rientranti nel settore dell'agricoltura, fatta eccezione per l'agriturismo. |
| Art. 7. Divieto di cumulo 1. Le agevolazioni di cui all'articolo 5 non sono cumulabili con altre agevolazioni statali, regionali, delle province autonome di Trento e di Bolzano, comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche per finanziare lo stesso programma di investimenti. |
| Art. 8. Spese ammissibili 1. La domanda di agevolazione per l'avvio di attivita', acquisto di attivita' preesistenti e progetti aziendali innovativi, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), indica a quali delle seguenti spese e' riferita: a) impianti generali; b) macchinari e attrezzature; c) acquisto di brevetti; d) acquisto di software; e) opere murarie e relativi oneri di progettazione e direzione lavori, nel limite del venticinque per cento della spesa di cui ai punti a) e b). Le spese di progettazione e direzione lavori non possono superare il cinque per cento dell'importo per opere murarie; f) studi di fattibilita' e piani d'impresa, comprensivi dell'analisi di mercato, studi per la valutazione dell'impatto ambientale, nel limite del due per cento del costo dell'investimento complessivamente ammesso. 2. Nel caso di acquisto di attivita' preesistenti, la domanda puo' riferirsi anche al costo per l'acquisto dell'attivita' stessa, limitatamente al valore relativo a macchinari, attrezzature, brevetti e software da utilizzare per lo svolgimento dell'attivita'. Qualora la titolare ovvero uno o piu' soci dell'impresa cessionaria siano anche i soci dell'impresa cedente, il costo di acquisto e' decurtato in proporzione alle quote detenute da ciascuno di tali soggetti nell'impresa cessionaria. Nel caso in cui l'acquisto dell'attivita' si sia perfezionato tra coniugi o tra parenti entro il secondo grado, la domanda di agevolazione non puo' riferirsi al costo dell'acquisto. 3. Le domande per l'acquisizione di servizi reali possono riguardare le spese sostenute per l'acquisto di uno o piu' dei servizi reali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), forniti da: a) imprese e societa', anche in forma cooperativa, iscritte al registro imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; b) enti pubblici e privati aventi personalita' giuridica; c) professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto, i quali possono avvalersi in misura parziale, ma non prevalente, dell'apporto di professionalita' esterna, senza alcuna forma di intermediazione. 4. La domanda deve riferirsi alle spese capitalizzate, al netto dell'IVA e di altre imposte e tasse. 5. La domanda puo' riferirsi anche alle spese sostenute per gli acquisti effettuati mediante locazione finanziaria, relativamente al costo del bene, al netto dell'IVA e di altre imposte e tasse, fatturato dal fornitore alla societa' di locazione finanziaria. 6. La domanda puo' riferirsi esclusivamente alle spese sostenute successivamente alla data di presentazione della stessa, e a quelle sostenute a decorrere dal termine di chiusura del bando precedente, fissato ai sensi dell'articolo 9. 7. La domanda per la realizzazione del programma di investimenti puo' riferirsi esclusivamente alle spese sostenute per l'acquisto di beni di nuova fabbricazione, esclusi: a) i beni usati, ad eccezione di quelli rientranti nell'acquisto di attivita' preesistenti; b) l'acquisto di terreni e fabbricati; c) gli investimenti realizzati mediante commesse interne o oggetto di autofatturazione; d) l'avviamento; e) le spese di gestione. 8. La domanda contiene gli elementi idonei a dimostrare che il valore economico dei mezzi apportati dall'impresa e' pari ad almeno il venticinque per cento dell'importo complessivo delle spese ammissibili. |
| Art. 9. Termini per la presentazione delle domande 1. Le domande di ammissione alle agevolazioni sono presentate, anche per via telematica, entro i termini che vengono fissati, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, dal Ministero in relazione alle risorse finanziarie disponibili.
Nota all'art. 9: - Per il riferimento all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 si veda la nota all'art. 5.
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| Art. 10. Criteri di priorita' per la formazione delle graduatorie 1. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui agli articoli 13, comma 5, e 14, comma 2, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del Comitato per l'imprenditoria femminile, fissa, con proprio decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il punteggio numerico dei criteri di priorita' concernenti il grado di partecipazione femminile all'impresa, l'impatto occupazionale complessivo dell'iniziativa e la relativa percentuale di manodopera femminile, individuando altresi' eventuali ulteriori criteri validi su tutto il territorio nazionale. 2. Con lo stesso decreto sono indicati i limiti entro i quali, una volta realizzata l'iniziativa, e' consentito lo scostamento dai dati dichiarati nel modulo di domanda in relazione agli elementi che determinano l'attribuzione dei punteggi. |
| Art. 11. Ripartizione regionale delle risorse 1. Il Ministro dell'industria, del commercio, e dell'artigianato determina con proprio decreto, entro il 31 gennaio di ogni anno, la quota di risorse finanziarie statali da destinare a ciascuna regione o provincia autonoma, dandone comunicazione alle stesse. Tale determinazione e' effettuata ripartendo le risorse disponibili sulla base della quota di popolazione femminile residente ponderata, in misura direttamente proporzio-nale, con l'indice di disoccupazione femminile, secondo l'ultima rilevazione ufficiale disponibile, nonche' sulla base di ulteriori criteri stabiliti, sentito il Comitato per l'imprenditoria femminile, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. |
| Art. 12. Integrazione delle risorse statali da parte delle regioni 1. Le regioni e le province autonome possono disporre per ciascun anno un'integrazione delle quote di risorse statali di cui all'articolo 11, assegnando fondi propri al finanziamento delle iniziative ammissibili alle agevolazioni. La misura minima di tali fondi per ciascuna regione o provincia autonoma e' calcolata dividendo il venti per cento delle risorse statali per la stessa stanziate nell'anno precedente per l'indice di disoccupazione femminile risultante dall'ultima rilevazione ufficiale disponibile e risulta cosi' inversamente proporzionale al tasso regionale di disoccupazione femminile. In sede di prima applicazione del presente regolamento, l'importo dei fondi stanziati da ciascuna regione o provincia autonoma e' fissato nella misura minima di un miliardo di lire. 2. Nel caso di cui al comma 1, le regioni e le province autonome possono individuare criteri di priorita' per la concessione delle agevolazioni volti ad adeguare gli interventi agevolativi alle proprie esigenze di programmazione e sviluppo. A tal fine ciascuna regione o provincia autonoma indica particolari aree del proprio territorio e specifiche attivita' economiche considerate prioritarie per lo sviluppo, stabilendo, per ciascuna di esse il relativo punteggio numerico, compreso tra zero e dieci, da attribuire alle iniziative interessate. 3. Le regioni e le province autonome, entro il 31 marzo di ogni anno, comunicano al Ministero le risorse stanziate ed i criteri eventualmente indicati da utilizzare per le graduatorie di cui all'articolo 13, comma 5. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le regioni e le province autonome effettuano la suddetta comunicazione entro trenta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 4. Il Ministero rende noto l'importo delle risorse finanziarie complessivamente disponibili per ogni regione o provincia autonoma ed i criteri di priorita' di cui al comma 2, con lo stesso decreto di cui all'articolo 9, mediante il quale vengono fissati i termini per la presentazione delle domande. |
| Art. 13. Presentazione delle domande e formazione delle graduatorie nel caso di integrazione delle risorse statali da parte delle regioni. 1. Nel caso in cui la regione o la provincia autonoma abbia provveduto all'integrazione delle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, la domanda di ammissione alle agevolazioni, redatta secondo il modello definito con circolare del Ministero, e' trasmessa alla regione o alla provincia autonoma nella quale l'iniziativa avra' luogo. In mancanza della suddetta integrazione si applicano le procedure di cui all'articolo 14. 2. La domanda, in regola con le disposizioni vigenti in materia di bollo, e' sottoscritta, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, dal legale rappresentante dell'impresa ed e' trasmessa mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero per via telematica, entro i termini di cui all'articolo 9. Nel primo caso fa fede il timbro postale recante la data di spedizione. 3. La regione o la provincia autonoma competente trasmette al Ministero, anche per via telematica, l'elenco delle domande pervenute e provvede al loro esame verificandone, in particolare, la completezza, il contenuto, e la sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge e dal presente regolamento, nonche' la validita' tecnica, economica e finanziaria del progetto e, ove le caratteristiche di questo lo consentano, il relativo impatto ambientale. 4. Alle domande ritenute ammissibili e' attribuito un punteggio risultante dall'applicazione dei criteri di priorita' di cui all'articolo 10 e dei criteri di priorita' indicati dalla regione o dalla provincia autonoma ai sensi dell'articolo 12, comma 2. 5. Le domande ammissibili sono inserite in graduatorie, articolate nei seguenti macrosettori: a) macrosettore "agricoltura"; b) macrosettore "manifatturiero e assimilati"; c) macrosettore "commercio, turismo e servizi". 6. Nel macrosettore "agricoltura" sono inserite le domande riguardanti i progetti da realizzare nell'ambito delle attivita' di cui alle sezioni A e B della classificazione delle attivita' economiche ISTAT '91. Nel macrosettore: "manifatturiero e assimilati" sono inserite le domande riguardanti i progetti da realizzare nell'ambito delle attivita' di cui alle sezioni C, D, E ed F della classificazione delle attivita' economiche ISTAT '91. Nel macrosettore: "commercio, turismo e servizi" sono inserite le domande riguardanti i progetti da realizzare nell'ambito delle attivita' di cui alle sezioni G, H, I, J, K, M, N ed O della suddetta classificazione delle attivita' economiche ISTAT '91. Nel caso di progetti relativi a piu' attivita' si fa riferimento all'investimento prevalente. 7. All'interno delle graduatorie, le domande ammissibili sono ordinate in senso decrescente sulla base del punteggio attribuito ai sensi del comma 4, con indicazione dell'importo dell'agevolazione concedibile. 8. Le risorse finanziarie complessivamente disponibili per ciascuna regione e provincia autonoma sono ripartite tra i vari macrosettori, di cui ai commi 5 e 6, in misura proporzionale al totale dei contributi richiesti e ritenuti ammissibili. Se le risorse finanziarie disponibili non sono sufficienti, le agevolazioni sono concesse, per ciascun macrosettore, seguendo l'ordine di graduatoria, con eventuale riduzione, fino all'esaurimento dei fondi, dell'agevolazione relativa all'ultima domanda che rientra parzialmente nell'importo dei fondi assegnato al macrosettore. 9. La regione o la provincia autonoma competente approva le graduatorie e provvede a trasmetterle, anche per via telematica, al Ministero, entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. 10. Il Ministero, entro i successivi trenta giorni provvede alla pubblicazione delle graduatorie pervenute. 11. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 9, il Ministero diffida la regione o la provincia autonoma interessata ad adempiere entro il termine di trenta giorni. Se la regione o la provincia autonoma diffidata adempie entro tale termine, la pubblicazione delle relative graduatorie da parte del Ministero e' effettuata nei successivi trenta giorni. Decorso inutilmente il termine della diffida, il Ministero effettua direttamente l'esame delle domande e la formazione delle graduatorie regionali sulla base delle risorse statali disponibili, provvedendo altresi' all'approvazione e alla pubblicazione di tali graduatorie entro i successivi novanta giorni. 12. Il Ministero, dopo la pubblicazione delle graduatorie, provvede all'assegnazione, in un'unica soluzione, delle somme spettanti alle regioni e alle province autonome. 13. Ciascuna regione o provincia autonoma adotta e comunica i provvedimenti di concessione alle imprese beneficiarie entro trenta giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, fatto salvo il maggior termine richiesto per l'acquisizione della certificazione antimafia nei casi previsti dalla normativa vigente. Per le domande non ammesse alle agevolazioni e' inviata specifica comunicazione, con l'indicazione dei motivi di esclusione.
Nota all'art 13: - Si trascrive il testo dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15: "Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'). - L'atto di notorieta' concernente fatti, stati o qualita' personali che siano a diretta canoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 20. Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' e' resa da imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione e' autenticata, con l'osservanza delle modalita' di cui all'art. 20, del funzionario incaricato dal legale rappresentante dell'impresa stessa".
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| Art. 14. Modalita' per la presentazione delle domande, la concessione e l'erogazione dei contributi, nel caso di mancata integrazione delle risorse statali da parte delle regioni. 1. Le imprese che intendono accedere ai benefici della legge e che localizzano le proprie iniziative nelle regioni o nelle province autonome che non hanno provveduto all'integrazione delle risorse statali di cui all'articolo 12, comma 1, trasmettono la domanda di ammissione alle agevolazioni al Ministero, secondo le stesse modalita' di cui all'articolo 13, commi 1 e 2. Copia della domanda e dei documenti e' contestualmente inviata, per conoscenza, alla regione ove e' ubicata l'iniziativa. Le regioni e le province autonome, per le materie di propria competenza, esprimono il proprio motivato parere entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. 2. Il Ministero esamina le domande procedendo alle verifiche di cui all'articolo 13, comma 3, e provvede alla formazione delle graduatorie, con riferimento alle sole risorse statali disponibili, sulla base delle disposizioni contenute nei commi 5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo, applicando i criteri di priorita' di cui all'articolo 10 e tenendo altresi' conto del parere espresso dalle regioni e dalle province autonome ai sensi del comma 1. 3. Il Ministero completa l'istruttoria delle domande entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle stesse ed entro i successivi trenta giorni dispone la pubblicazione delle graduatorie contestualmente a quelle comunicate dalle regioni ai sensi dell'articolo 13, comma 9. 4. Fatti salvi i tempi previsti per l'acquisizione della prescritta documentazione antimafia, entro trenta giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, il Ministero adotta il provvedimento di concessione e ne da' comunicazione alle imprese interessate. Per le iniziative non ammesse alle agevolazioni e' inviata specifica comunicazione, con l'indicazione dei motivi di esclusione. |
| Art. 15. Erogazione dei contributi 1. Le erogazioni del contributo in conto capitale sono effettuate dal soggetto che ha provveduto alla concessione dell'agevolazione in due quote, dietro presentazione di richiesta di erogazione da parte dell'impresa beneficiaria, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di notorieta', corredata della documentazione individuata con la circolare del Ministero di cui all'articolo 13, comma 1. La prima quota e' resa disponibile a far data dal trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione delle graduatorie di cui all'articolo 13, comma 10; la seconda quota e' resa disponibile alla scadenza dei sei mesi dalla suddetta data di pubblicazione per i programmi di investimento che abbiano durata fino a dodici mesi, e alla scadenza dei dodici mesi dalla medesima data di pubblicazione per i programmi con durata superiore. 2. Fermo restando il piano di disponibilita' delle quote di cui al comma 1, la prima quota, pari al trenta per cento dell'agevolazione concessa, e' erogata in corrispondenza della realizzazione di una pari percentuale degli investimenti ammessi; la seconda quota e' erogata successivamente alla completa realizzazione dell'iniziativa e alla presentazione della documentazione di spesa di cui al comma 4. La prima quota di agevolazioni puo' essere erogata anche a titolo di anticipazione previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile ed escutibile a prima richiesta, di importo almeno pari alla somma da erogare. Ciascuna delle due quote e' erogata entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione. Dalla seconda quota e' trattenuto un importo pari al dieci per cento dell'agevolazione concessa, da erogare successivamente al controllo della documentazione finale di spesa. L'erogazione della quota a saldo del dieci per cento e' effettuata entro nove mesi dal ricevimento della documentazione finale di spesa dell'impresa beneficiaria. Per le iniziative con investimenti ammessi inferiori a duecento milioni di lire, il predetto termine e' ridotto alla meta'. 3. Gli investimenti si intendono realizzati quando: a) i beni sono stati tutti consegnati ovvero completamente realizzati e per i servizi sia stato stipulato apposito contratto di fornitura; b) il relativo costo agevolabile e' stato interamente fatturato all'impresa acquirente, ovvero alla societa' di locazione finanziaria nel caso di acquisizione mediante locazione finanziaria; c) l'impresa richiedente abbia effettuato tutti i pagamenti per l'acquisto dei beni e dei servizi ovvero, nel caso di acquisizione mediante locazione finanziaria, abbia corrisposto canoni per un importo pari almeno all'agevolazione spettante e comunque non inferiore al trenta per cento del costo agevolabile dei predetti beni. 4. La documentazione finale di spesa consiste in un elenco analitico delle fatture e degli altri titoli di spesa, accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di notorieta' resa dal legale rappresentante dell'impresa, secondo le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. Le modalita' specifiche per la determinazione della documentazione finale di spesa sono fissate con circolare del Ministero. 5. Gli investimenti sono effettuati entro ventiquattro mesi a decorrere dalla data di concessione del contributo. Se entro tale termine perentorio gli investimenti sono stati effettuati solo in parte, il contributo e' erogato in relazione ai soli investimenti realizzati, purche' il loro valore complessivo non sia inferiore al sessanta per cento del totale degli investimenti ammessi e purche' il programma realizzato sia funzionalmente equivalente a quello approvato. 6. Eventuali variazioni di quanto le imprese hanno attestato nelle domande sono tempestivamente comunicate al soggetto che ha provveduto alla concessione del contributo. 7. L'ammontare dell'agevolazione concessa e' soggetto a rideterminazione, al momento dell'erogazione a saldo, in relazione al tasso di attualizzazione/ rivalutazione definitivamente individuato, all'ammontare degli investimenti ammissibili ed alla effettiva realizzazione temporale degli stessi, fermo restando che gli impegni assunti con il provvedimento di concessione non possono essere in alcun modo aumentati. 8. Le regioni e le province autonome che abbiano provveduto all'integrazione finanziaria di cui all'articolo 12, comma 1, presentano al Ministero, anche ai fini degli obblighi di informazione derivanti da eventuali cofinanziamenti comunitari, una rendicontazione semestrale sull'utilizzo dei fondi destinati agli interventi, evidenziando in particolare il numero e l'importo delle iniziative agevolate e di quelle eventualmente gia' realizzate, l'importo delle somme erogate e di quelle eventualmente non piu' erogabili.
Nota all'art. 15: - Le legge 4 gennaio 1968, n. 15 recante "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 23 del 27 gennaio 1968.
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| Art. 16. Relazione annuale 1. Al fine di verificare l'impatto degli interventi, entro il 30 giugno di ogni anno, le regioni e le province autonome presentano al Ministero una relazione dettagliata sui risultati ottenuti, contenente un riepilogo delle rendicontazioni semestrali di cui all'articolo 15, comma 8, una valutazione dell'impatto occupazionale e della corrispondenza dell'intervento alle esigenze del territorio, l'indicazione delle problematiche emerse ed eventuali proposte per una maggiore efficacia dell'intervento stesso. 2. Qualora dalla relazione annuale risulti che le somme versate alle regioni o alle province autonome siano eccedenti rispetto all'importo rendicontato, la differenza e' versata all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, per essere riassegnata, con apposito provvedimento del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al fondo per gli interventi agevolativi alle imprese istituito presso il Ministero, ai sensi dell'articolo 7, comma 9, del medesimo decreto legislativo. 3. Il Ministero comunica annualmente i dati complessivi risultanti dalla propria attivita' e da quella svolta dalle regioni e dalle province autonome al Comitato per l'imprenditoria femminile, il quale, a sua volta, propone al suddetto Ministero le iniziative ritenute utili per una maggiore aderenza degli interventi alle esigenze di sviluppo dell'imprenditoria femminile.
Nota all'art. 16: - Si trascrive il testo dell'art. 7, comma 9 e dell'art. 9, comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123: "Art. 7 (Procedure di erogazione). - 9. Presso ciascuna amministrazione statale competente e' istituito un apposito Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese, al quale affluiscono le risorse finanziarie stanziate per l'attuazione degli interventi di competenza della medesima amministrazione, amministrato secondo le normative vigenti per tali interventi". "Art. 9 (Revoca dei benefici e sanzioni). - 6. Le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilita' di cui all'art. 10, comma 2".
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| Art. 17. Convenzioni con soggetti terzi 1. Il Ministero puo' affidare lo svolgimento dell'attivita' istruttoria e di erogazione, anche solo per alcuni aspetti, a soggetti convenzionati, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, selezionati tramite le procedure di gara previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Gli oneri derivanti dalle convenzioni sono posti a carico degli stanziamenti annuali previsti per gli interventi di cui al presente regolamento. 2. Le regioni e le province autonome, per gli adempimenti di cui agli articoli 13, comma 3, e 15, comma 2, possono avvalersi dell'attivita' dei soggetti di cui al comma 1.
Note all'art. 17: - Si trascrive il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 23: "Art. 3 (Procedimenti e moduli organizzativi). - 1. Gli interventi sono attuati con procedimento automatico, valutativo, o negoziale. 2. Ferma restando la concessione da parte del soggetto competente, per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria o di erogazione, tenuto conto della complessita' degli adempimenti di natura tecnica o gestionale, possono essere stipulate convenzioni, le cui obbligazioni sono di natura privatistica, con societa' o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta' in relazione allo svolgimento delle predette attivita', selezionati tramite le procedure di gara previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Gli oneri derivanti dalle convenzioni in misura non superiore a quanto determinato in sede di aggiudicazione della gara sono posti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni si riferiscono: in ogni caso e' disposto il pagamento di penali in caso di revoca di interventi dell'aggiudicatario in misura percentuale sul valore dell'intervento, fatti salvi esclusivamente i casi di accertata falsita' dei documenti. 3. Per la valutazione degli aspetti specialistici e dei risultati attesi dagli interventi, il soggetto competente per la concessione puo' avvalersi di esperti prescelti a rotazione da appositi elenchi, aperti a tutti gli interessati, previa verifica della insussistenza di cause di incompatibilita' e del possesso dei necessari requisiti di professionalita', competenza e imparzialita'. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono fissati i criteri per l'inclusione e la permanenza degli esperti negli elenchi e per la tenuta dei medesimi". - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 "Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi" e' pubblicato nel supplemento ordinaio alla Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1995, n. 105.
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| Art. 18. Controlli 1. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, il Ministero e le regioni possono disporre in qualsiasi momento le ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a campione, sui soggetti che hanno richiesto le agevolazioni, al fine di verificare le condizioni per la fruizione delle medesime. 2. Gli oneri per le attivita' ispettive di cui al comma 1 sono a carico delle disponibilita' finanziarie per la concessione dei benefici di cui al presente regolamento.
Nota all'art. 18: - Si trascrive il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123: "Art. 8 (Ispezioni e controlli). - 1. Il soggetto competente, ove non abbia previamente stabilito i termini e le modalita' dei controlli di propria competenza, puo' disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, sui programmi e le spese oggetto di intervento, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicita' delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria, nonche' l'attivita' degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarita' di quest'ultimo. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri competenti, sono individuati gli strumenti idonei ad assicurare la piena trasparenza della gestione dei fondi stabiliti i requisiti dei soggetti preposti alle attivita' ispettive, comprese le cause di incompatibilita', nonche' i compensi indipendentemente dall'entita' dell'intervento, le modalita' di scelta dei campioni e di effettuazione delle ispezioni, la misura massima degli oneri per le attivita' di controllo poste a carico dei fondi per gli interventi, nonche' gli indirizzi alle regioni in materia. I medesimi soggetti hanno libero accesso alla sede e agli impianti dell'impesa interessata. E' fatto loro divieto di accettare qualsiasi rapporto, che configuri conflitto di interesse, con le societa' beneficiarie degli interventi nonche' con le societa' controllanti o controllate, durante lo svolgimento dell'incarico e per i successivi quattro anni. 3. Nei limiti fissati con le modalita' di cui al comma 2, gli oneri per le attivita' di controllo ed ispettive sono posti a carico degli stanziamenti dei Fondi di cui al comma 9 dell'art. 7".
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| Art. 19. Mantenimento della percentuale di donne nell'impresa e della destinazione d'uso dei beni 1. Le imprese beneficiarie dell'agevolazione sono obbligate, per un periodo di cinque anni dalla data di concessione della stessa, a mantenere i requisiti stabiliti in ordine alla presenza femminile all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge. 2. I beni acquistati per la realizzazione del programma di investimenti non devono essere ceduti, alienati o distratti, per almeno cinque anni dalla data di concessione dell'agevolazione. 3. Il rappresentante legale dell'impresa beneficiaria e' tenuto a comunicare al soggetto che ha provveduto alla concessione dell'agevolazione ogni variazione che comporti il venir meno dei requisiti di cui al comma 1, nonche' eventuali cessioni, alienazioni o distrazioni dei beni intervenute prima della scadenza del termine di cui al comma 2.
Nota all'art. 19: - Per il riferimento all'art. 2 della legge n. 215/1992 si veda la nota all'art. 1.
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| Art. 20. Revoca delle agevolazioni 1. Le regioni o le province autonome, ovvero il Ministero nel caso in cui le regioni non abbiano provveduto all'integrazione delle risorse statali di cui all'articolo 12, comma 1, provvedono alla revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse, quando: a) per le stesse spese oggetto della domanda di agevolazione sono state ottenute le agevolazioni previste da altre norme statali, regionali, comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche; b) i controlli effettuati evidenziano l'insussistenza delle condizioni previste dalla legge o dal presente regolamento, ovvero il venir meno delle condizioni stabilite dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge, in ordine alla presenza femminile nell'impresa; c) i beni oggetto dell'agevolazione risultano essere stati ceduti, alienati o distratti, nei cinque anni successivi alla data di concessione dell'agevolazione; d) gli elementi che hanno determinato l'attribuzione del punteggio per l'inserimento in graduatoria subiscano variazioni superiori ai limiti di scostamento indicati con il decreto di cui all'articolo 10, comma 2; e) l'ammontare degli investimenti realizzati alla scadenza del termine perentorio di cui all'articolo 15, comma 5, risulti inferiore al sessanta per cento degli investimenti ammessi. 2. In caso di revoca delle agevolazioni, il beneficio e' restituito, integralmente o parzialmente, maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data della restituzione del contributo. Nei casi di revoca per alienazione, cessione o distrazione dei beni agevolati prima che sia trascorso il periodo di cinque anni di cui all'articolo 19, comma 2, la misura del predetto tasso e' maggiorata di cinque punti percentuali. Le somme sono restituite all'erario con le stesse modalita' di cui all'articolo 16, comma 2. 3. Se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 2 del medesimo articolo.
Note all'art. 20: - Per il riferimento all'art. 2 della legge n. 215/1992 si veda la nota all'art. 1. - Si trascrive il testo dell'art. 9, commi 1 e 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123: "Art. 9. - 1. In caso di assenza di uno o piu' requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, il soggetto competente provvede alla revoca degli interventi e, in caso di revoca del bonus fiscale, ne da immediata comunicazione al Ministero delle finanze. 2. In caso di revoca degli interventi, disposta ai sensi del comma 1, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito".
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| Art. 21. Programmi regionali 1. Le regioni e le province autonome possono predisporre, in coerenza con i propri obiettivi e strumenti di programmazione regionale e con le proprie normative generali e di settore, un programma per la promozione ed il coordinamento delle iniziative previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b), e dall'articolo 12, della legge, diretto a: a) promuovere la formazione imprenditoriale delle donne; b) sviluppare servizi di assistenza e consulenza tecnica e manageriale a favore dell'imprenditorialita' femminile; c) attuare iniziative di informazione e di supporto per la diffusione della cultura d'impresa tra le donne. 2. Per la realizzazione dei programmi regionali e' concesso alle regioni un contributo pari al cinquanta per cento dell'importo delle spese complessivamente previsto. 3. Ai fini della concessione del contributo, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Ministero ripartisce tra le regioni e le province autonome, ai sensi dell'articolo 11 e sulla base dei criteri ivi richiamati, le risorse finanziarie disponibili, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).
Note all'art. 21: - Per il riferimento all'art. 2 della legge n. 215/1992 si veda la nota all'art. 1. - Per il riferimento all'art. 12 della legge n. 215/1992 si veda la nota all'art. 2.
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| Art. 22. Approvazione e attuazione dei programmi 1. Una volta all'anno, entro i termini fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le regioni presentano al Ministero i propri programmi, indicando: a) gli obiettivi generali e specifici che si intendono raggiungere; b) la descrizione degli interventi proposti, articolati per tipologia di iniziativa; c) l'indicazione dei soggetti beneficiari, qualora il programma preveda agevolazioni a favore di soggetti terzi. In tal caso per i soggetti beneficiari si fa riferimento a quelli indicati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge; d) le eventuali priorita' per l'accesso alle agevolazioni; e) l'indicazione, a favore dei soggetti beneficiari, della misura dell'agevolazione, che non puo' superare il cinquanta per cento delle spese sostenute; f) le modalita' di realizzazione degli interventi; g) l'indicazione delle spese ammissibili; h) gli eventuali limiti, massimo e minimo, dell'investimento ammissibile; i) i tempi previsti per l'attuazione del programma, nei limiti di quanto previsto dal comma 6; j) gli aspetti finanziari, con l'indicazione del piano di copertura del programma proposto, articolato per tipologia di iniziativa, e della quota di risorse regionali destinata al cofinanziamento del programma; k) il regime delle revoche; l) i risultati attesi, con l'indicazione degli strumenti e dei criteri utilizzati per la verifica. 2. Le iniziative di cui al comma 1, devono avere come destinatari finali dei servizi proposti almeno il settanta per cento di donne. 3. Le spese ammissibili sono quelle sostenute successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. I beni acquistati devono essere di nuova fabbricazione. 4. Il Ministero, entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei programmi, previo parere del Comitato per l'imprenditoria femminile, approva i programmi medesimi, purche' sia intervenuta, laddove prevista, l'approvazione delle corrispondenti misure di intervento regionale da parte dei competenti organi dell'Unione europea. Contestualmente all'approvazione dei programmi il suddetto Ministero eroga alle regioni e alle province autonome un'anticipazione pari al cinquanta per cento della quota di contributo spettante, entro i limiti del riparto di cui all'articolo 21, comma 3. Ai fini dell'erogazione del saldo, le regioni procedono alla verifica del programma realizzato e richiedono al medesimo Ministero l'erogazione della quota spettante, allegando alla richiesta una relazione finale che evidenzi i risultati della verifica, le spese sostenute dai soggetti beneficiari e i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal programma. 5. Se dalla relazione finale risulta che l'anticipo versato alla regione sia eccedente rispetto all'importo da liquidare a saldo, la differenza e' restituita all'erario con le stesse modalita' di cui all'articolo 16, comma 2. 6. I programmi regionali sono realizzati entro diciotto mesi dalla data del provvedimento di approvazione di cui al comma 4.
Nota all'art. 22: - Per il riferimento all'art. 2 della legge n. 215/1992 si veda la nota all'art. 1.
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| Art. 23. Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le seguenti disposizioni della legge 25 febbraio 1992, n. 215: articolo 4, comma 1, le parole da: "costituiti" fino a: "presente legge"; articolo 4, comma 1, lettera a), le parole: "fino al 50% delle spese"; articolo 4, comma 1, lettera b), le parole: "fino al 30% delle spese"; articolo 4, comma 2; articolo 5; articolo 6; articolo 7; articolo 8; articolo 9; articolo 12, comma 3. 2. Dalla data di cui al comma 1 e' altresi' abrogato il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 5 dicembre 1996, n. 706. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 luglio 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Loiero, Ministro per gli affari regionali Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero Bellillo, Ministro per le pari opportunita' Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della program-mazione economica Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2000 Atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 11
Note all'art. 23: - Per il riferimento all'art. 4 della legge n. 215/1992 si veda la nota all'art. 1. - L'art. 5 della legge n. 215/1992, soppresso dal regolamento qui pubblicato, concerneva la concessione di contributi sotto forma di crediti d'imposta. - L'art. 6 della legge n. 215/1992, soppresso dal regolamento qui pubblicato, concerneva i criteri e le modalita' per la concessione di agevolazioni. - L'art. 7 della legge n. 215/1992, soppresso dal regolamento qui pubblicato, concerneva la revoca e la cumulabilita' della agevolazioni. - L'art. 8 della legge n. 215/1992, soppresso dal regolamento qui pubblicato, concerneva la concessione di finanziamenti agevolati. - L'art. 9 della legge n. 215/1992, soppresso dal regolamento qui pubblicato, concerneva la garanzia integrativa prevista per i finanziamenti di cui all'art. 8. - Per il riferimento all'art. 12 della legge n. 215/1992 si veda la nota all'art. 2. - Per il riferimento al regolamento n. 706/1996 si veda la nota alle premesse.
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