Gazzetta n. 256 del 2 novembre 2000 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 2000, n. 315 |
Regolamento in materia di adempimenti contabili degli odontotecnici. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'imposta sul valore aggiunto; Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, richiamato dall'articolo 3, comma 12, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, il quale stabilisce la possibilita' di disciplinare con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, concernente la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente la presentazione della dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, I.R.A.P. ed I.V.A.; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'I.R.A.P. e dell'I.V.A.; Visto l'articolo 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, concernente la nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio del 12 ottobre 1998; Considerata la necessita' di disciplinare gli adempimenti contabili, nonche' le modalita' e i termini di pagamento delle imposte alla luce della nuova disciplina in materia di cessioni di materiale d'oro prevista dall'articolo 3, comma 4, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, che ha modificato l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 maggio 2000; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000; Sulla proposta del Ministro delle finanze;
E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. 1. I soggetti esercenti professioni e arti sanitarie, che effettuano esclusivamente le operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto, previste dall'articolo 10, n. 18) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, tenuti ai sensi del comma 5, dell'articolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'articolo 3, comma 4 della legge 17 gennaio 2000, n. 7, al pagamento dell'imposta per gli acquisti, inerenti l'attivita' svolta, di materiale d'oro e di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, sono autorizzati ad eseguire le liquidazioni periodiche e i relativi versamenti dell'imposta sul valore aggiunto trimestralmente, cosi' come prescritto dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542. 2. Non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche agli acquisti di argento, in lingotti o grani, di purezza pari o superiore a 900 millesimi.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il testo dell'art. 3, commi 4 e 12, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, e' riportato nelle note alle premesse. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, che disciplina l'attivita' di Governo o ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari". - Si riporta il testo dell'art. 3 (Disposizioni in materia di entrata), comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica. "136. Al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono discipinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni, e del progressivo sviluppo degli studi di settore". - Si riporta il testo dell'art. 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, recante: "Nuova disciplina del commercio dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio del 12 ottobre 1998". "Art. 3. - 1. All'art. 4, quinto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "di cui siano parti la Banca d'Italia, l'Ufficio italiano dei cambi o le banche agenti sono sostituite dalle seguenti: "effettuate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi . 2. Le operazioni esenti di cui all'art. 10, numero 3), del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono da considerare in ogni caso prestazioni di servizi. Resta fermo il trattamento fiscale gia' applicato e non si fa luogo al rimborso di imposte gia' pagate ne e' consentita la variazione di cui all'art. 26 del predetto decreto del presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni. 3. All'art. 10 del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al numero 9), le parole: "effettuate in relazione a rapporti di cui siano parti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi o le banche agenti ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del presente decreto sono sostituite dalle seguenti: "effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi dell'art. 4, quinto comma, del presente decreto ; b) il numero 11) e' sostituito dal seguente: "11) le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento, i quali abbiano optato, con le modalita' ed i termini previsti dal decreto del presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione dell'imposta; le operazioni previste dall'art. 81, comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, riferite all'oro da investimento; le intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga opzione puo' essere esercitata per le relative prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento si intende: a) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunita' europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche' le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco. 4. All'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'art. 10, numero 11), nonche' per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta e' tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, e annotato anche nel registro di cui all'art. 25 . 5. All'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) cessioni di cui all'art. 10, numero 11), effettuate da soggetti che producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento ; b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: "5-bis. Per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera d) del comma 3 la limitazione della detrazione di cui ai precedenti commi non opera con riferimento all'imposta addebitata, dovuta o assolta per gli acquisti, anche intracomunitari, di oro da investimento, per gli acquisti, anche intracomunitari, e per le importazioni di oro diverso da quello da investimento destinato ad essere trasformato in oro da investimento a cura degli stessi soggetti o per loro conto, nonche' per i servizi consistenti in modifiche della forma, del peso o della purezza dell'oro, compreso l'oro da investimento . 6. All'art. 22, primo comma, numero 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "rientranti nell'attivita' propria delle imprese che le effettuano sono soppresse. 7. All'art. 30, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole: "e alle importazioni sono aggiunte le seguenti: "computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'art. 17, quinto comma . 8. All'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) le importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati ; b) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione e esente dall'imposta o non vi e' soggetta a norma dell'art. 72 . "Per le operazioni concernenti l'oro da investimento di cui all'art. 10, numero 11), l'esenzione si applica allorche' i requisiti ivi indicati risultino da conforme attestazione resa, in sede di dichiarazione doganale, dal soggetto che effettua l'operazione ; 9. All'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Per l'importazione di materiale d'oro, nonche' dei prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi da parte di soggetti passivi nel territorio dello Stato l'imposta, accertata e liquidata nella dichiarazione doganale, in base ad attestazione resa in tale sede, e' assolta a norma delle disposizioni di cui al titolo II; a tal fine il documento doganale deve essere annotato, con riferimento al mese di rilascio del documento stesso, nei registri di cui agli articoli 23 o 24 nonche', agli effetti della detrazione, nel registro di cui all'art. 25 . 10. Per le cessioni e le importazioni di argento, in lingotti o grani, di purezza pari o superiore a 900 millesimi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17, quinto comma, e 70, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificati dal presente articolo. 11. Le disposizioni di cui agli articoli 10, numero 11), e 68, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi applicabili alle operazioni aventi per oggetto oro in lamina anche se effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 12. Per quanto riguarda gli adempimnenti contabili, nonche' per le modalita' e i termini di pagamento delle imposte, si applica l'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662". - Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:"Art. 17(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto). - L'imposta e' dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo. Gli obblighi ed i diritti derivanti dall'applicazione del presente decreto relativamente ad operazioni effettuate nel territorio dello Stato da o nei confronti di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, da un rappresentante residente nel territorio dello Stato e nominato nelle forme di cui al terzo comma dell'art. 53, il quale risponde in solido con il rappresentato degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente decreto. La nomina del rappresentante deve essere comunicata all'altro contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione. La disposizione si applica anche relativamente alle operazioni, imponibili ai sensi dell'art. 7, quarto comma, lettera f), effettuate da soggetti domiciliati, residenti o con stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), dello stesso art. 7. In mancanza di un rappresentante nominato ai sensi del comma precedente, gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti residenti all'estero, nonche' gli obblighi relativi alle prestazioni di servizi di cui al n. 2) dell'art. 3, rese da soggetti residenti all'estero a soggetti residenti nello Stato, devono essere adempiuti dai cessionari o committenti che acquistino i beni o utilizzino i servizi nell'esercizio di imprese, arti o professioni. La disposizione non si applica relativamente alle operazioni imponibili ai sensi dell'art. 7, quarto comma, lettera f), fatte da soggetti domiciliati o residenti o con stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), dello stesso articolo. Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di stabili organizzazioni in Italia di soggetti residenti all'estero. In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'art. 10, numero 11), nonche' per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta e' tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, e' annotato anche nel registro di cui all'art. 25. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 10, n. 18) del decreto del Presidente della Repbblica 26 ottobre 1972, n. 633: "Art. 10 (Operazioni esenti dall'imposta). - Sono esenti dall'imposta: 1) - 17) (Omissis); 18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro delle finanze. - Per il testo dell'art. 17, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, vedi nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 3, comma 4 della legge 17 gennaio 2000, n. 7, vedi nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 (Regolamento recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'I.R.A.P. e dell'I.V.A.): "Art. 7 (Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni e ai versamenti in materia di imposta sul valore aggiunto). - 1. I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a trecentosessantamilioni di lire per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attivita', possono optare, comunicando la scelta con le modalita' e i termini di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, per: a) l'annotazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari; qualora l'imposta non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovra' essere effettua'to insieme a quella dovuta per il trimestre successivo. La liquidazione dell'imposta relativa al quarto trimestre e' effettuata entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento, fermo restando il termine per il versamento di cui alla lettera b); b) il versamento dell'imposta dovuta entro il 16 marzo di ciascun anno ovvero entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data. 2. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita' e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessantamilioni di lire relativamente a tutte le attivita' esercitate. 3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1,50 per cento, previa apposita annotazione nei registri di cui agli articoli 23 e 24, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. L'opzione vincola il contribuente alla sua concreta applicazione per almeno un triennio e resta valida per ciascun anno successivo fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata, salvo revoca da comunicare ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 1997".
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| Art. 2. 1. I soggetti di cui all'articolo 1 sono esonerati dalla presentazione delle dichiarazioni periodiche previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Datato a Roma, addi' 27 settembre 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Del Turco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2000 Atti di governo registro n. 122, foglio n. 7
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542: "Art. 2 (Dichiarazione e versamenti periodici). - 1. Nell'art. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni: a) (Omissis); b) il comma 2, e' sostituito dal seguente: 2 A decorrere dal periodo d'imposta 1999, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche effettuate ai sensi del comma 1 sono indicati, unitamente agli altri elementi richesti, in apposito modello di dichiarazione da approvare con decreto dirigenziale. Tale dichiarazione e' presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla presentazione delle dichiarazione periodica i contribuenti non soggetti per l'anno in corso all'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA o di effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempreche' nel corso dello stesso anno non vengano meno le predette condizioni di esonero, nonche' i soggetti di cui all'art. 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le persone fisiche presentano le dichiarazione sempreche' abbiano realizzato nell'anno precedente un volume d'affari superiore a cinquanta milioni di lire ". ,in;
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