Gazzetta n. 255 del 31 ottobre 2000 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI |
CIRCOLARE 30 ottobre 2000, n. 710 |
Convenzione dell'Aja sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, ratificata in Italia con legge 31 dicembre 1998, n. 476. |
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Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Commissione centrale per le adozioni internazionali Al Ministero degli affari esteri Alle prefetture Ai presidenti delle corti d'appello Ai procuratori generali della Repubblica presso le corti d'appello Ai presidenti dei tribunali per i minorenni Ai procuratori della Repubblica presso i minorenni Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano All'ANCI nazionale All'UPI nazionale Con l'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1998, n. 476, di ratifica della Convenzione dell'Aja sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, ha fatto ingresso nel nostro ordinamento un organismo nuovo dotato di importanti funzioni al fine del regolare svolgimento delle procedure adozionali: la Commissione per le adozioni internazionali, insediatasi regolarmente ed operativa presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali. Essa e' la Autorita' centrale prevista dall'art. 6 della Convenzione all'espresso scopo di svolgere i compiti che le sono attribuiti dalla Convenzione medesima (in particolare: capitoli III, IV e V) e dalla suddetta legge di ratifica (in particolare, art. 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge n. 476 del 1998). La legge italiana ha, peraltro, previsto, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 22, comma 1, della Convenzione, che alcuni compiti, propri dell'Autorita' centrale, possano essere esercitati da organismi abilitati: trattasi degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera c) della legge n. 184 del 1983, come modificata dalla legge n. 476 del 1998, nonche' delle disposizioni del regolamento di attuazione, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n. 492. E' utile sottolineare che, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 476 del 1998 (Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'art. 46 della Convenzione medesima), la Commissione per le adozioni internazionali e' competente a svolgere i compiti espressamente previsti dalla medesima legge n. 476 del 1998, nonche' quelli attribuiti dalla Convenzione all'Autorita' centrale e non espressamente attribuiti ad altra autorita' dello Stato. Si segnala, in particolare, che alla Commissione e' affidato il compito di: a) cooperare con le autorita' centrali degli altri Stati e promuovere la collaborazione fra le autorita' italiane per assicurare la protezione dei minori e realizzare gli altri scopi della Convenzione (art. 7 della Convenzione); b) prendere, sia direttamente sia con il concorso di altre pubbliche autorita', tutte le misure idonee a prevenire profitti materiali indebiti in occasione di una adozione (art. 8 della Convenzione); c) prendere, sia direttamente sia con il concorso di altre publiche autorita' o di organismi debitamente abilitati, ogni misura idonea per agevolare, seguire ed attivare la procedura in vista dell'adozione (art. 9 della Convenzione); d) autorizzare gli organismi ritenuti idonei a curare le pratiche di adozione internazionale e vigilare sulla loro attivita' (articoli 10 e 11 della Convenzione, art. 39, comma 1, lettera c), della legge n. 184 del 1983, come modificata dalla legge n. 476 del 1998); e) dichiarare che l'adozione curata dall'organismo autorizzato risponde al superiore interesse del minore (art. 32, comma 1, della legge n. 184 del 1983, come modificata dalla legge n. 476 del 1998); f) certificare la conformita' dell'adozione alla Convenzione affinche' essa possa essere riconosciuta di pieno diritto negli altri Stati contraenti (art. 23 della Convenzione, art. 39, comma 1, lettera i) della legge n. 184 del 1983, come modificata dalla legge n. 476 del 1998); g) autorizzare l'ingresso e la residenza permanente del minore a scopo di adozione (art. 18 della Convenzione, articoli 32, comma 1, 33, comma 3, e 39, comma 1, lettera h), della legge n. 184 del 1983, come modificata dalla legge n. 476 del 1998). Deve ricordarsi inoltre che, nonostante l'Italia sia statisticamente un paese di accoglienza di minori stranieri, essa e' parimenti vincolata dal patto internazionale anche come potenziale paese di origine e che quindi, tutte le norme relative alle procedure adozionali stabilite dalla Convenzione valgono anche nel caso di adozione di minori italiani da parte di cittadini stranieri residenti in Paesi membri della Convenzione (art. 40 della legge n. 184 del 1983, come modificata dalla legge n. 476 del 1998). La Convenzione dell'Aja dispieghera' pienamente tutti i suoi effetti con la pubblicazione e l'entrata in vigore dell'albo degli enti autorizzati, a norma dell'art. 8 della suddetta legge n. 476 del 1998 e dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n. 492. Cio' premesso, e in considerazione dei ricordati poteri attribuiti alla Commissione per le adozioni internazionali, si deve considerare la peculiare situazione in cui possono venirsi a trovare quegli aspiranti adottanti i quali, alla data della pubblicazione dell'albo degli enti autorizzati: a) abbiano ottenuto il decreto di idoneita' prescritto dalla legge; b) abbiano gia' intrapreso, ma non concluso, l'iter all'estero secondo le disposizioni procedimentali previgenti, volto ad ottenere l'individuazione del minore straniero da adottare ed il successivo provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo da parte della competente autorita' straniera. In proposito deve osservarsi quanto segue: Per coloro i quali, alla data di entrata in vigore dell'albo degli enti autorizzati, non abbiano ancora ottenuto l'individuazione del minore straniero da adottare, la prosecuzione dell'attivita' potra' avvenire solo con l'assistenza di un ente dotato della prescritta autorizzazione; In tutti gli altri casi sara' la Commissione per le adozioni internazionali, in esplicazione delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti dall'art. 9, lettera b), della Convenzione e dall'art. 32, comma 1, della legge n. 184 del 1983, come modificata dalla legge n. 476 del 1998, a valutare caso per caso le richieste di ingresso in Italia delle coppie che abbiano ottenuto l'idoneita' ed iniziato l'iter in data anteriore alla pubblicazione dell'albo degli enti autorizzati, al fine di assicurare le forme ed i modi migliori per la positiva conclusione della procedura adottiva in corso, nell'esclusivo e superiore interesse del minore.
Il Ministro per la solidarietà sociale Turco Il Ministro della giustizia Fassino |
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