Gazzetta n. 255 del 31 ottobre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 24 ottobre 2000
Modificazione al disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "delle Venezie".

IL DIRETTORE GENERALE
delle politiche agricole
ed agroindustriali nazionali
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193 con la quale e' stato modificato l'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;
Visto il decreto dirigenziale 21 novembre 1995 con il quale e' stata riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini "delle Venezie" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visti i decreti dirigenziali 27 febbraio 1996 e 3 ottobre 1997 con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;
Visto il decreto dirigenziale 2 agosto 1996 contenente disposizioni integrative dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni e province autonome del territorio nazionale;
Visto il decreto dirigenziale 13 agosto 1997 contenente disposizioni concernenti l'utilizzazione del riferimento al nome di due vitigni nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nel territorio della regione Veneto, della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia autonoma di Trento;
Visto il decreto direttoriale 14 luglio 2000 recante modificazione al disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "delle Venezie";
Vista la domanda presentata dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica dei vini "delle Venezie", mediante la previsione sia della possibilita' di fare riferimento al nome "Cabernet" per i vini ottenuti nei territori delle province di Udine, Pordenone e Gorizia, ottenuti da uve prodotte dai vitigni "Cabernet franc" e "Cabernet Sauvignon", utilizzate congiuntamente, sia dell'inserimento del vitigno "Malbech N." nell'elenco dei vitigni ai quali e' consentito fare riferimento, nella designazione e presentazione di detti vini, prodotti nel territorio della provincia di Udine;
Visti il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, nella riunione del 27 e 28 settembre 2000, sulla predetta istanza e la conseguente proposta di modifica dell'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica "delle Venezie" da detto Comitato formulata;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica dell'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "delle Venezie", in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;
Considerato che l'art. 4 del citato regolamento, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine vengano riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati e modificati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;
Decreta:
Art. 1.
Il settimo, ottavo e nono comma dell'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "delle Venezie", approvato con decreto dirigenziale 14 luglio 2000, concernente l'elenco dei vitigni per i quali e' riservata l'utilizzazione di detta indicazione geografica tipica, sono modificati nelle parti riguardanti rispettivamente le province di Udine, Pordenone e Gorizia nel modo seguente:
dopo le parole "Cabernet Sauvignon" e prima della parola "Malvasia", per la provincia di Udine, sono inserite le parole "Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon), Malbech N.";
dopo le parole "Cabernet Sauvignon" e prima della parola "Malvasia istriana", per la provincia di Pordenone, sono inserite le parole "Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon)";
dopo le parole "Cabernet Sauvignon" e prima della parola "Franconia", per la provincia di Gorizia, sono inserite le parole "Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon)".
 
Art. 2.
Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla vendemmia 2000.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 ottobre 2000
Il direttore generale: Ambrosio
 
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