Gazzetta n. 255 del 31 ottobre 2000 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI UFFICIO PER ROMA CAPITALE E GRANDI EVENTI |
DECRETO 28 agosto 2000 |
Criteri per il definanziamento degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in localita' al di fuori del Lazio. |
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IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI delegato per Roma capitale e Giubileo 2000 Vista la legge 7 agosto 1997, n. 270; Visto il decreto ministeriale 17 settembre 1997, concernente "Criteri per la selezione delle richieste di inserimento nel piano degli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in localita' al di fuori del Lazio"; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 1997 ed in data 17 marzo 1998 afferenti la costituzione della commissione prevista dall'art. 2 della legge n. 270/1997; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2000 con il quale al Ministro dei lavori pubblici sono state delegate le funzioni in materia di Roma capitale e Giubileo del 2000; Visto il decreto ministeriale n. 155/RC in data 21 aprile 1998, recante: "Approvazione del piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in localita' al di fuori del Lazio" e successive modificazioni; Vista la deliberazione n. l/2000, adottata in data 19 aprile 2000 dalla Commissione ex lege 7 agosto 1997, n. 270; Visto il parere, repertorio n. 986, espresso dalla Conferenza Stato-regioni, nella seduta del 6 luglio 2000, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 270/1997, sulla deliberazione n. 1/2000, adottata in data 19 aprile 2000 dalla Commissione ex lege 7 agosto 1997, n. 270; Ritenuto di accogliere il suddetto parere e, pertanto, di integrare il punto 3 della deliberazione n. 1/2000 del 19 aprile 2000 prevedendo tra le fattispecie sufficienti a comprovare la causa di forza maggiore anche le sopravvenienze artistiche; Decreta: 1. Sono approvati i criteri per il definanziamento degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in localita' al di fuori del Lazio per il Grande Giubileo del 2000, cosi' come definiti dalla commissione di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1997, n. 270, nella seduta del 19 aprile 2000, con deliberazione n. 1/2000, allegata al presente provvedimento di cui forma parte integrante. 2. Al punto 3 della suddetta deliberazione n. 1/2000, dopo le parole "sopravvenienze archeologiche", sono aggiunte le seguenti: "e artistiche". Roma, 28 agosto 2000 Il Ministro: Nesi Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2000 Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 306 |
| Allegato COMMISSIONE EX LEGE n. 270/1997 Deliberazione n. 1/2000 Seduta del 19 aprile 2000 La Commissione ex lege n. 270/1997 Vista la legge 7 agosto 1997, n. 270; Visto il decreto ministeriale 17 settembre 1997, concernente "Criteri per la selezione delle richieste di inserimento nel piano degli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in localita' al di fuori del Lazio"; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 1997 ed in data 17 marzo 1998 afferenti la costituzione della commissione prevista dall'art. 2 della legge n. 270/1997; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 gennaio 2000 con il quale al Ministro dei lavori pubblici sono state delegate le funzioni in materia di Roma capitale e Giubileo del 2000; Visto il decreto ministeriale n. 155/RC in data 21 aprile 1998, recante: "Approvazione del piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in localita' al di fiori del Lazio" e successive modificazioni; Vista la nota del Presidente del Consiglio dei Ministri, prot. DAGL/20LL.PP./96, in data 10 dicembre 1999, relativa alle problematiche concernenti la proroga dei termini ed il definanziamento degli interventi dei piani di cui alla legge n. 651/1996 ed alla legge n. 270/1997; Vista la legge 16 dicembre 1999, n. 494; Udita la relazione del coordinatore dell'ufficio per Roma capitale e grandi eventi in ordine: agli adempimenti eseguiti dall'ufficio medesimo circa la rendicontazione degli interventi alla data del 31 dicembre 1999; alle richieste presentate da soggetti titolari, e non, di interventi inclusi nel piano; Ritenuto di determinarsi in ordine al definanziamento degli interventi per i quali non risulti comprovata l'ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 1999, ovvero, in via eccezionale, e prescindendo da valutazioni discrezionali circa la natura e la destinazione dell'intervento, di assentire il differimento del termine di ultimazione oltre tale data, ove il ritardo non risulti imputabile al soggetto beneficiario, bensi' sia riconducibile al caso fortuito o alla forza maggiore; Considerato che l'ufficio per Roma capitale e grandi eventi ha provveduto a richiedere ai soggetti beneficiari, per ciascun intervento di rispettiva titolarita', il certificato di ultimazione dei lavori e, ove questa non fosse intervenuta, lo stato di attuazione dell'intervento, supportato da una relazione circostanziata sulle cause dei ritardi maturati, significando che, sulla base della suddetta documentazione la commissione avrebbe valutato l'imputabilita', o meno, al soggetto beneficiario, delle cause del ritardo maturato, al fine di assentire un termine suppletivo di ultimazione dei lavori laddove si configurassero eventi non imputabili al soggetto beneficiario e riconducibili al caso fortuito o forza maggiore; Preso atto che taluni soggetti beneficiari, nonostante i reiterati solleciti esperiti, non hanno ancora provveduto a comunicare lo stato di avanzamento e di consistenza del cantiere ed a presentare la richiesta rendicontazione delle somme utilizzate al 31 dicembre 1999; Ritenuto di assegnare a tali soggetti beneficiari una scadenza ultimativa, che viene fissata al 15 maggio 2000, statuendo fin d'ora che la perdurante inerzia oltre tale data, costituira' presupposto di per se' comprovante la non avvenuta ultimazione dei lavori, cui conseguira' il definanziamento degli interventi di rispettiva titolarita', con riserva di determinarne la misura all'esito dei compiuti accertamenti; Ritenuto, fermo restando l'obiettivo di assicurare la realizzazione degli interventi in tempi compatibili con il sostanziale perseguimento delle finalita' giubilari, di considerare, in via esemplificativa, sufficienti a comprovare la forza maggiore le seguenti fattispecie: condizioni meteorologiche eccezionalmente avverse e debitamente documentate; sopravvenienze archeologiche ove abbiano comportato la sospensione dei lavori od una rilevante incidenza sui tempi di esecuzione dei lavori stessi; rinvenimento di ordigni bellici; il fermo di cantiere conseguente a sequestro o ad altri provvedimenti giurisdizionali; il mancato o parziale utilizzo delle risorse aggiuntive accordate con deliberazione del 28 ottobre 1999; Ritenuto, viceversa, di considerare, in via esemplificativa, non sufficienti a comprovare la forza maggiore le fattispecie riferite a comportamenti non collaborativi dell'appaltatore o della stazione appaltante, a ritardi nell'acquisizione di autorizzazioni e pareri, a situazioni di degrado non rilevate o non adeguatamente apprezzate all'atto della progettazione ed al rinvenimento di reti di servizi e di sottoservizi; Ritenuto di disporre i definanziamenti ex art. 4, comma 2, della legge n. 270/1997, stabilendo che, laddove nel piano figuri una quota di cofinanziamento, il definanziamento venga operato pro-quota, ovvero in termini proporzionali alla quota di finanziamento attribuita; Delibera: 1. Ai soggetti beneficiari che non hanno ancora provveduto alla rendicontazione delle somme utilizzate alla data del 31 dicembre 1999, e' assegnata una scadenza ultimativa, che viene fissata al 15 maggio 2000, per far pervenire comunicazioni in merito allo stato di avanzamento dei lavori e per trasmettere la rendicontazione riferita alla data del 31 dicembre 1999. 2. Gli interventi per i quali i relativi soggetti beneficiari non provvederanno agli adempimenti di cui al precedente punto 1, saranno definanziati, con riserva di determinazione della rispettiva misura all'esito dei compiuti accertamenti. 3. A fini applicativi ed orientativi, sono considerate sufficienti a comprovare la causa di forza maggiore le seguenti fattispecie: condizioni meteorologiche eccezionalmente avverse e debitamente documentate; sopravvenienze archeologiche ove abbiano comportato la sospensione dei lavori od una rilevante incidenza sui tempi di esecuzione dei lavori stessi; rinvenimento di ordigni bellici; il fermo di cantiere conseguente a sequestro o ad altri provvedimenti giurisdizionali; il mancato o parziale utilizzo delle risorse aggiuntive accordate con deliberazione del 28 ottobre 1999. 4. A fini applicativi ed orientativi, sono considerate non sufficienti a comprovare la causa di forza maggiore le fattispecie riferite a comportamenti non collaborativi dell'appaltatore o della stazione appaltante, a ritardi nell'acquisizione di autorizzazioni e pareri, a situazioni di degrado non rilevate o non adeguatamente apprezzate all'atto della progettazione, al rinvenimento di reti di servizi e di sottoservizi. 5. Laddove nel piano figuri una quota di cofinanziamento, il definanziamento viene operato pro-quota, ovvero in termini proporzionali alla quota di finanziamento attribuita. |
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