Gazzetta n. 255 del 31 ottobre 2000 (vai al sommario) |
|
DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2000, n. 312 |
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di installazione ed esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione ubicati sulle autostrade e sui raccordi autostradali. |
|
|
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia; Sentita la commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 2000; Sulla proposta del Presidente del Consialio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Trasferimento di funzioni amministrative in materia di impianti autostradali l. Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, numero 6), e dell'articolo 8 dello Statuto, tutte le funzioni amministrative in materia di installazione ed esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione ubicati sulle autostrade e sui raccordi autostradali.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materie ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti. - La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1o febbraio 1963. - L'art. 65 dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1o febbraio 1963), e' cosi' formulato: "Art. 65. - Con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente statuto e quelle relative al trasferimento all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla regione.". Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 4 e dell'art. 8 dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia: "Art. 4. - In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonche' nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre regioni, la regione ha potesta' legislativa nelle seguenti materie: 1) ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto: 1-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni; 2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unita' culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale; 3) caccia e pesca; 4) usi civici; 5) impianto e tenuta dei libri fondiari; 6) industria e commercio; 7) artigianato; 8) mercati e fiere; 9) viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale; 10) turismo e industria alberghiera; 11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie, di interesse regionale; 12) urbanistica; 13) acque minerali e termali; 14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale". "Art. 8. - La regione esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potesta' legislativa a norma degli articoli 4 e 5, salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica"
|
| Art. 2. Decorrenza dell'esercizio delle competenze 1. Il trasferimento delle funzioni previste dal presente decreto decorre dalla data della sua entrata in vigore. 2. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni regionali disciplinanti la materia oggetto del presente decreto, continua ad applicarsi la normativa statale vigente. 3. I provvedimenti gia' iniziati alla data del trasferimento delle funzioni sono conclusi dalla regione. Le amministrazioni dello Stato competenti consegnano alla regione gli atti concernenti i procedimenti pendenti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 6 ottobre 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Loiero, Ministro per gli affari regionali Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero Visto, il Guardasigilli: Fassino |
|
|
|