Gazzetta n. 255 del 31 ottobre 2000 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 2000, n. 313 |
Regolamento recante organizzazione dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, attuativo degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258. |
|
|
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; Visto il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258; Sentite, in data 1o giugno e 27 luglio 2000, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione reso in data 18 luglio 2000; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2000; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 2000; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica; Decreta: Art. 1. Organi dell'Istituto
1. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, di seguito denominato "Istituto", istituito con decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, di seguito denominato "decreto legislativo" che ne individua le finalita', e' dotato dei seguenti organi di amministrazione e scientifici: a) presidente; b) consiglio di amministrazione; c) comitato tecnico-scientifico; d) collegio dei revisori.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Si riporta il testo degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258 (Riordino del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione in Fondazione del museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci", a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59): "Art. 1 (Trasformazione del Centro europeo dell'educazione in Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione). - 1. Il Centro europeo dell'educazione, di cui all'art. 290 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con sede in Frascati, e' trasformato in "Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione", di seguito denominato Istituto. L'Istituto e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Il Ministro della pubblica istruzione con propria direttiva individua le priorita' strategiche delle quali l'istituto dovra' tenere conto per programmare l'attivita' di valutazione. 2. L'Istituto, al quale sono trasferite le risorse del Centro europeo dell'educazione, mantiene personalita' giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa ed e' dotato di autonomia contabile, patrimoniale, regolamentare e di autonomia finanziaria come definita dal regolamento di cui all'art. 3, comma 6. 3. In particolare, l'Istituto valuta l'efficienza e l'efficacia del sistema di istruzione nel suo complesso ed analiticamente, ove opportuno anche per singola istituzione scolastica, inquadrando la valutazione nazionale nel contesto internazionale; studia le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa; conduce attivita' di valutazione sulla soddisfazione dell'utenza; fornisce supporto e assistenza tecnica all'amministrazione per la realizzazione di autonome iniziative di valutazione e supporto alle singole istituzioni scolastiche anche mediante la predisposizione di archivi informatici liberamente consultabili; valuta gli effetti degli esiti applicativi delle iniziative legislative che riguardano la scuola; valuta gli esiti dei progetti e delle iniziative di innovazione promossi in ambito nazionale; assicura la partecipazione italiana a progetti di ricerca internazionale in campo valutativo e nei settori connessi dell'innovazione organizzativa e didattica. 4. All'Istituto sono altresi' trasferiti, con le inerenti risorse, i compiti svolti dall'Osservatorio sulla dispersione scolastica, che e' contestualmente soppresso. 5. Ai fini della realizzazione di iniziative che comportino attivita' di valutazione e di promozione della cultura dell'autovalutazione da parte delle scuole l'Istituto si avvale, sulla base della direttiva, di cui al comma 1, anche dei servizi dell'amministrazione della pubblica istruzione istituiti sul territorio provinciale e delle specifiche professionalita' degli ispettori tecnici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione". "Art. 3 (Disposizioni di attuazione e disposizioni comuni). - 1. Gli istituti di cui agli articoli 1 e 2 sono retti ciascuno da un consiglio di amministrazione di durata triennale, rinnovabile per un altro triennio, costituito da un Presidente e quattro componenti nominati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione. Essi sono dotati di organi di controllo della gestione amministrativa e contabile e di organi di consulenza scientifica, disciplinati a norma del comma 2. 2. Con regolamenti da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per la funzione pubblica, a norma dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti: a) la struttura organizzativa degli istituti di cui agli articoli 1 e 2; b) la durata, le modalita' della costituzione e le competenze degli organi di controllo della gestione amministrativa e contabile e degli organi di consulenza scientifica; c) la dotazione organica di personale amministrativo, tecnico, specialistico e di ricerca e le modalita' del suo reclutamento, prevedendo una specifica valutazione delle competenze relative agli ambiti di attivita' degli istituti acquisite presso il Centro europeo dell'educazione e presso la biblioteca di documentazione pedagogica; d) la dotazione massima di personale amministrativo, tecnico, specialistico e di ricerca a tempo determinato da ricoprire mediante comandi, collocamenti fuori ruolo, contratti di prestazione d'opera e contratti di ricerca, nonche' i criteri e le modalita' di selezione di tale personale; e) le modalita' di conferimento di incarichi a personale di ricerca, tecnico e specialistico non appartenente alla Unione europea; f) le modalita' di trasferimento delle risorse appositamente iscritte nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, comprensive degli oneri per il personale di cui alla lettera c); g) le modalita' di associazione alle attivita' degli istituti da parte di enti di ricerca, nonche' le modalita' di conferimento agli stessi enti di incarichi per studi e ricerche. 3. Con i regolamenti di cui al comma 2 sono dettate le disposizioni che disciplinano il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento. 4. Il compenso da corrispondere ai componenti degli organi degli istituti e' determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e col Ministro della funzione pubblica. 5. Gli istituti di cui agli articoli 1 e 2 provvedono ai loro compiti con: a) redditi del patrimonio; b) contributi ordinari dello Stato; c) eventuali contributi straordinari dello Stato; d) eventuali proventi della gestione delle attivita'; e) eventuali contributi ed assegnazioni, da parte di soggetti o enti pubblici e privati, italiani e stranieri; f) eventuali altre entrate, anche derivanti dall'esercizio di attivita' commerciali coerenti con le finalita' degli istituti. 6. Entro tre mesi dalla data del loro insediamento gli organi di amministrazione degli istituti, di cui agli articoli 1 e 2, deliberano i rispettivi regolamenti per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' nel rispetto dei principi dell'ordinamento contabile degli enti pubblici. Il regolamento disciplina i criteri della gestione, le relative procedure amministrativo contabili e finanziarie e le connesse responsabilita', in modo da assicurare la rapidita' e l'efficienza nella erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio, consentendo anche la tenuta di conti di sola cassa. Il regolamento disciplina altresi' le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'Istituto e l'amministrazione del patrimonio. Il regolamento e' trasmesso al Ministro della pubblica istruzione e al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che, nel termine di sessanta giorni esercitano il controllo di legittimita' e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi, trascorso il suddetto termine, il regolamento e' adottato dall'organo di amministrazione. 7. Agli istituti, di cui agli articoli 1 e 2, seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e gli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Si applica altresi' l'art. 29, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 8. Per i regolamenti previsti dal comma 2 si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59". Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi a di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) soppressa". - Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa): "Art. 21. - 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonche' gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalita' giuridica degliistituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilita' dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificita' ordinamentali. 2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento e' acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'art. 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente legge. 3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalita' giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una piu' agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varieta' delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio e' per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilita' statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi. 4. La personalita' giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali, di cui al comma 3, attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000, contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sara' accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi delle realta' territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi perequativi e sara' realizzato secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita' di iniziativa delle istituzioni stesse. 5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche gia' in possesso di personalita' giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 e' costituita dall'assegazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria e' attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola. 6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni, eredita' e legati da parte delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi finalita' di educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le donazioni. 7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalita' giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche gia' dotate di personalita' e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale. 8. L'autonomia organizzativa e' finalizzata alla realizzazione della flessibilita', della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta' del gruppo classe e delle modalita' di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalita' di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attivita' didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attivita' didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale. 9. L'autonomia didattica e' finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della liberta' di insegnamento, della liberta' di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di liberta' progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attivita' indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del raggiungimento degli obiettivi. 10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a prorammi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome. 11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresi' attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia alle accademie di belle arti, agli Istituti superiori per le industrie le artistiche, ai conservatori di musica, alle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificita' proprie di tali istituzioni. 12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attivita' di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e universitario. 13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari, di cui ai commi 2 e 11, sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi. Il Governo e' delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche. 14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonche' per le modalita' del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. E' abrogato il comma 9 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo e' delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della specificita' del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri: a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13, nonche' con quelle delle istituzioni scolastiche autonome; b) razionalizzazione degli organi a norma dell'art. 12, comma 1, lettera p); c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma l, lettera g); d) valorizzazione del collegamento con le comunita' locali, a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i); e) attuazione delle disposizioni di cui all'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella salvaguardia del principio della liberta' di insegnamento. 16. Nel rispetto del principio della liberta' di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l'unicita' della funzione, ai capi d'istituto e' conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalita' giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificita' della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri: a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilita' in ordine ai risultati; b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite ai sensi dell'art. 13, comma 1; c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente con adeguata anzianita' di servizio, in armonia con le modalita' previste dall'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione. 17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree. 18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13 la riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione e' realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica. 19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che si rendano necessarie. 20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione. 20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita' di svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalita' e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. E' abrogato il comma 5 dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425". - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 reca: "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59. - L'argomento del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e' riportato nella nota al titolo. Nota all'art. 1: - L'argomento del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e' riportato nelle note al titolo.
|
| Art. 2. Presidente
1. Il presidente rappresenta l'Istituto; convoca e presiede il consiglio di amministrazione. 2. Il presidente, nel rispetto delle priorita' strategiche individuate con la direttiva annuale del Ministro della pubblica istruzione, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo, formula le proposte al consiglio di amministrazione ai fini dell'approvazione del programma annuale dell'Istituto e della determinazione degli indirizzi generali della gestione. 3. Il Presidente, inoltre, formula al consiglio di amministrazione la proposta per il conferimento dell'incarico di direttore a persona in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e' riportato nelle note al titolo.
|
| Art. 3. Consiglio di amministrazione
1. Al consiglio di amministrazione sono attribuite le seguenti competenze: a) approva annualmente, nel rispetto delle priorita' strategiche individuate con la direttiva annuale del Ministro della pubblica istruzione, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo, il programma dell'Istituto, comprensivo anche dell'individuazione dei settori nei quali si realizzano le attivita' di valutazione e dell'indicazione delle ricerche internazionali alle quali l'Istituto partecipa; b) determina gli indirizzi generali della gestione; c) delibera il bilancio di previsione e il conto consuntivo dell'Istituto e le eventuali variazioni; d) conferisce l'incarico di direttore; e) valuta l'attivita' amministrativa del direttore anche avvalendosi dei risultati dei controlli di gestione; f) nomina i componenti del comitato tecnico-scientifico e degli altri organismi di consulenza tecnicoscientifica di cui all'articolo 5; g) nomina i componenti del collegio dei revisori. 2. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il consiglio stabilisce le modalita' operative del controllo strategico. Sulla base delle risultanze del controllo strategico il consiglio: a) individua le cause dell'eventuale mancata rispondenza dei risultati agli obiettivi; b) delibera i necessari interventi correttivi; c) valuta le eventuali responsabilita' del direttore, adottando le conseguenti determinazioni. 3. Il Consiglio si riunisce per l'approvazione del programma annuale e per deliberare il bilancio di previsione, e le relative variazioni, nonche' il conto consuntivo; si riunisce, altresi', su convocazione del Presidente ed ogni volta che ne sia richiesto da tre componenti.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, si veda la nota al titolo. - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera d), e dell'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59): "Capo I (Disposizioni di carattere generale). - Art. 1. (Principi generali del controllo interno). - 1. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a: d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).". "Art. 6. (La valutazione e il controllo strategico). - 1. L'attivita' di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attivita' stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonche' nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilita' per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi. 2. Gli uffici ed i soggetti preposti all'attivita' di valutazione e controllo strategico riferiscono in via riservata agli organi di indirizzo politico, con le relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi effettuate. Essi di norma supportano l'organo di indirizzo politico anche per la valutazione dei dirigenti che rispondono direttamente all'organo medesimo per il conseguimento degli obiettivi da questo assegnategli. 3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui ai commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante nell'ambito delle strutture di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno e dotato di adeguata autonomia operativa. La direzione dell'ufficio puo' essere dal Ministro affidata anche ad un organo collegiale, ferma restando la possibilita' di ricorrere, anche per la direzione stessa, ad esperti estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi del predetto articolo 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi di controllo interno operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalita' delle amministrazioni. Possono svolgere anche su richiesta del Ministro, analisi su politiche e programmi specifici dell'amministrazione di appartenenza e fornire indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controli interni nell'amministrazione.".
|
| Art. 4. Direttore
1. L'incarico di direttore e' conferito con contratto a tempo determinato di durata triennale, rinnovabile, a persona in possesso di specifiche competenze amministrative, di organizzazione del lavoro e inerenti l'attivita' dell'Istituto, in base a criteri fissati con deliberazione del Consiglio di amministrazione. Esso puo' essere conferito ai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e ad estranei alla pubblica amministrazione. Il conferimento dell'incarico a personale in servizio presso le predette amministrazioni comporta il collocamento fuori ruolo. 2. Il direttore, nel rispetto degli indirizzi generali della gestione determinati dal consiglio di amministrazione, e' responsabile del funzionamento complessivo dell'Istituto, dell'attuazione del programma, dall'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e della gestione del personale. A tal fine adotta gli atti di gestione, compresi quelli che impegnano l'Istituto verso l'esterno. Il direttore, tra l'altro, nell'esercizio dei suoi compiti: a) predispone, in attuazione del programma dell'Istituto, il bilancio di previsione; predispone altresi' il conto consuntivo; b) assicura le condizioni, per la piu' efficace attuazione dei progetti e delle attivita' previste nel programma; c) adotta gli atti di organizzazione degli uffici, delle articolazioni strutturali dell'Istituto e dei dipartimenti di ricerca previsti dal regolamento dell'Istituto; assegna il relativo personale e nomina i responsabili sulla base dei criteri previsti dal regolamento stesso; d) stipula i contratti di prestazione d'opera e di ricerca necessari per la realizzazione dei progetti previsti dal programma sulla base dei criteri fissati nel regolamento; e) cura l'applicazione del regolamento; f) valuta l'attivita' dei dirigenti. 3. Il direttore partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto. La sua partecipazione e' esclusa quando il Consiglio ne valuta l'attivita'. 4. Il trattamento economico spettante al direttore e' stabilito nel contratto individuale di lavoro previa delibera del consiglio di amministrazione. 5. L'incarico e' revocato dal consiglio di amministrazione nei casi di grave inosservanza degli indirizzi generali della gestione e di risultati negativi dell'attivita' amministrativa e della gestione.
Nota all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421): "Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le provincie, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.".
|
| Art. 5. Consulenza tecnico-scientifica
1 . Il Comitato tecnico-scientifico ha funzioni di collaborazione per la predisposizione del programma e per la valutazione delle attivita' scientifiche. Il comitato fornisce, inoltre, i pareri richiesti dal consiglio di amministrazione, dal presidente del consiglio medesimo e dal direttore; esso dura in carica tre anni ed e' rinnovabile per un altro triennio. 2. Il Comitato e' composto da sette membri, scelti tra professori universitari ed esperti del settore, di elevata qualificazione; esso designa, al suo interno, un coordinatore scegliendolo tra i professori universitari. 3. Il consiglio di amministrazione, sentito il comitato tecnico-scientifico, puo' istituire altri organismi di consulenza tecnico-scientifica, individuali o collegiali, composti da non piu' di tre membri, in relazione a motivate esigenze connesse allo sviluppo di singoli progetti e ad attivita' o gruppi di progetti ed attivita'. Essi restano in carica per la durata stabilita dal consiglio di amministrazione. |
| Art. 6. Verifiche di regolarita' amministrativa e contabile
1. Le verifiche di regolarita' amministrativa e contabile da effettuarsi a norma del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sono affidate ad un collegio di tre revisori iscritti nel registro dei revisori contabili, dei quali due designati dal Ministero della pubblica istruzione e uno dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I predetti ministeri designano altresi' ciascuno un supplente per l'eventuale sostituzione, in caso di assenza, dei componenti effettivi del collegio da essi designati. Il collegio dura in carica tre anni ed e' rinnovabile per un altro triennio.
Nota all'art. 6: - L'argomento del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e' riportato nelle note all'art. 3.
|
| Art. 7. Autonomia regolamentare
1. Il consiglio di amministrazione approva, entro tre mesi dalla data del suo insediamento, il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo, la cui adozione e' subordinata al rispetto della procedura ivi prevista. Le eventuali modifiche del regolamento sono adottate con la medesima procedura. 2. Il regolamento disciplina, tra l'altro, le procedure contrattuali, le forme di controllo interno, sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'Istituto e l'amministrazione del patrimonio.
Nota all'art. 7: - Il testo dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e' riportato nella nota al titolo.
|
| Art. 8 Dotazione organica di personale
1. Il personale dell'Istituto e' compreso, ai fini della contrattazione collettiva, nel comparto individuato a norma dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 2. La dotazione organica del personale dell'Istituto e' definita nella tabella A, allegata al presente regolamento. ---------------- AGGIORNAMENTO (1) In G.U. 13/11/2000, n. 265 e' pubblicato il seguente avviso di rettifica:" al comma 1 del presente articolo 8 anziche' :"nel comparto individuato a norma dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29" leggasi: "nel comparto individuato a norma dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29".
Nota all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 15 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29: "Art. 15 (Dirigenti). - 1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente capo, la dirigenza e' articolata nelle due fasce del ruolo unico di cui all'art. 23. Restano salve le particolari disposizioni concernenti le carriere diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e' fatto salvo quanto previsto dall'art. 6. 2. Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione nonche' negli altri istituti pubblici di cui al sesto comma dell'art. 33 della Costituzione, le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento. 3. In ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione del dirigente generale, il dirigente preposto all'ufficio di piu' elevato livello e' sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello inferiore.".
|
| Art. 9. Reclutamento
1. Il reclutamento del personale dell'Istituto, ad eccezione del direttore, si attua mediante concorso pubblico per titoli ed esami, secondo concrete modalita' di accesso e procedure individuate dal consiglio di amministrazione, in applicazione delle norme vigenti per il personale del comparto di appartenenza come individuato ai sensi dell'articolo 8, comma 1. 2. Ai fini di cui al comma 1, sono valutati titoli ed esperienze professionali attinenti ai compiti dell'Istituto, con particolare riferimento, per il personale specialistico e di ricerca, alle metodologie e alle tecniche della ricerca educativa, delle procedure valutative, delle rilevazioni campionarie e censitorie, nonche' alla conoscenza della modellistica informatica e didattica del settore dell'istruzione. Sono altresi' valutate le esperienze di ricerche effettuate nell'ambito dei progetti coerenti con l'attivita' dell'Istituto a carattere nazionale e internazionale. 3. La commissione giudicatrice del concorso, composta da quattro membri esterni all'Istituto, dotati delle necessarie competenze amministrative o scientifiche e presieduta da un professore universitario qualora il concorso riguardi il personale di ricerca, da un magistrato amministrativo designato dal Consiglio di presidenza della giustizia amminitrativa per le qualifiche per le quali e' richiesto come titolo d'accesso la laurea, da un funzionario con qualifica dirigenziale negli altri casi, e' nominata dal consiglio di amministrazione. |
| Art. 10. Personale comandato o collocato fuori ruolo
1. L'Istituto, oltre al personale di cui all'articolo 8, puo' avvalersi con oneri a proprio carico, nei limiti consentiti dalle propre disponibilita' di bilancio e comunque in numero non superiore a quindici, di personale amministrativo, tecnico, specialistico e di ricerca comandato o collocato fuori ruolo, proveniente dall'amministrazione della pubblica istruzione, dalla scuola o da altre amministrazioni dello Stato, dalle universita', da enti pubblici compresi nel comparto della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali. 2. I comandi del personale proveniente dalla scuola, di norma di durata coincidente con quella delle attivita' cui sono riferiti, non possono protrarsi per piu' di un quinquennio e non sono rinnovabili prima che sia decorso un intervallo di almeno tre anni. Essi decorrono dall'inizio dell'anno scolastico. 3. I comandi sono disposti attraverso apposite selezioni degli aspiranti sulla base dei titoli posseduti; la concreta disciplina delle selezioni e' dettata dal consiglio di amministrazione con apposita delibarazione di carattere generale. 4. Il servizio prestato in posizione di comando o collocamento fuori ruolo e' valido a tutti gli effetti come servizio d'istituto. |
| Art. 11. Contratti di prestazione d'opera e contratti di ricerca
1. Nell'esercizio delle ordinarie attivita' istituzionali, l'Istituto puo' avvalersi nei limiti consentiti dalle proprie risorse di bilancio, e in relazione a particolari e motivate esigenze cui non si puo' far fronte con il personale in servizio, dell'apporto di esperti, con contratti di prestazione d'opera e contratti di ricerca. 2. La stipulazione dei contratti di ricerca avviene sulla base dei criteri generali previsti dal consiglio di amministrazione, previa procedura di valutazione comparativa, che accerti il possesso di una adeguata professionalita' in relazione alle funzioni da esercitare, desumibile da specifici ed analitici curricoli culturali e professionali con particolare riferimento alla formazione ed alla provenienza da qualificati settori del lavoro strettamenti inerenti ai compiti da svolgere. 3. L'Istituto assicura adeguate forme di pubblicizzazione dei contratti che intende stipulare, assicurando congrui termini per la presentazione delle domande. |
| Art. 12. Patrimonio e risorse finanziarie
1. Le risorse finanziarie sono costituite da: a) redditi del patrimonio; b) contributo ordinario dello Stato comprensivo anche delle somme per le spese del personale e per la corresponsione dei compensi ai componenti degli organi a norma dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo; c) fondi annualmente assegnati per attuare i progetti e le attivita' programmate, nel rispetto della direttiva ministeriale di cui al precedente articolo 2, gravanti sullo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione; d) proventi derivanti dalla gestione delle attivita', comprese convenzioni con amministrazioni o enti pubblici o privati, nazionali o internazionali, per la realizzazione di specifici programmi e obiettivi.
Nota all'art. 12: - Il testo dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e' riportato nella nota al titolo.
|
| Art. 13. Associazioni con enti di ricerca e conferimento di incarichi. Convenzioni per specifici progetti
1. L'Istituto, per la realizzazione dei fini istituzionali e per l'attuazione di progetti e lo svolgimento di ricerche con essi connesse, puo' associare alla propria attivita' enti di ricerca sulla base di convenzioni che disciplinano i diritti e gli obblighi reciproci, la durata dell'associazione e le sue finalita', l'utilizzo del personale dell'Istituto e degli enti, la diffusione e l'eventuale commercializzazione dei risultati. Le convenzioni disciplinano anche i rapporti economici tra l'Istituto e gli enti di ricerca e sono approvate dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, udito il comitato tecnico-scientifico, con motivata deliberazione che indichi le ragioni dell'associazione con altri enti o del conferimento dell'incarico ed i criteri di scelta dell'ente di ricerca. 2. L'Istituto, per le finalita' di cui al comma 1, puo' conferire ad enti di ricerca, aventi particolare esperienza nei settori attinenti ai progetti, incarichi per studi e ricerche e puo' partecipare a consorzi di ricerca scientifica. 3. L'Istituto puo' stipulare inoltre, per la realizzazione di specifici progetti, apposite convenzioni con amministrazioni ed enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, avvalendosi del personale individuato sulla base dei criteri definiti dalle convenzioni stesse. L'onere relativo al trattamento economico e' posto a carico dei progetti che costituiscono oggetto delle convenzioni. |
| Art. 14. Vigilanza
1. I bilanci preventivi e le relative variazioni e i conti consuntivi, insieme alle relazioni del collegio dei revisori dei conti e a una relazione annuale sull'attivita' svolta dall'Istituto, sono trasmessi al Ministero della pubblica istruzione, per l'approvazione ai fini dell'esercizio della vigilanza di cui all'articolo 1 del decreto legislativo, nonche' al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439, e dell'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.
Note all'art. 14: - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di approvazione e di rilascio di pareri, da parte dei Ministeri vigilanti, in ordine alle delibere adottate dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici in materia di approvazione dei bilanci e di programmazione dell'impiego di fondi disponibili, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59): "Art. 2 (Delibere di approvazione del bilancio di previsione e del conto consutivo). - 1. Le delibere di approvazione del bilancio di previsione, delle relative variazioni e del conto consuntivo degli enti pubblici non economici, qualora siano sottoposte ad approvazione del Ministero vigilante, ai sensi della normativa vigente, sono trasmesse, entro dieci giorni dalla data delle delibere stesse, al Ministero vigilante e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica". - Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59): "Art. 13 (Revisione statutaria). - 1. Le amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici cui si applica il presente decreto, promuovono, con le modalita' stabilite per ogni ente dalle norme vigenti, la revisione degli statuti. La revisione adegua gli statuti stessi alle seguenti norme generali, regolatrici della materia: a)-b) (omissis); c) la ridefinizione dei poteri di vigilanza secondo criteri idonei a garantire l'effettiva autonomia dell'ente, ferma restando l'attribuzione all'autorita' di vigilanza del potere di approvazione dei bilanci e rendiconti, nonche', per gli enti finanziati in misura prevalente con trasferimenti a carico di bilanci pubblici, di approvazione dei programmi di attivita';".
|
| Art. 15 Norme finali e transitorie
1. L'Istituto si avvale anche dei servizi dell'amministrazione della pubblica istruzione e delle specifiche professionalita' degli ispettori tecnici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo. Esso opera in coordinamento e collaborazione con gli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE), a norma dell'articolo 76, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 2. Tutto il personale in posizione di comando presso l'Istituto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ivi compreso quello comandato all'esito della selezione concorsuale per titoli, di cui al decreto direttoriale del 25 novembre 1998, e' confermato a domanda fino all'espletamento dei concorsi previsti dal comma 4. 3. E', inoltre, confermato il personale utilizzato presso l'Istituto nell'anno scolastico 1999-2000, ai sensi dell'articolo 453 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e delle successive norme contrattuali che hanno disciplinato la materia. 4. Entro sessanta giorni dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione dell'Istituto, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio medesimo e nel rispetto dell'articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto legislativo, sono indette le procedure di primo reclutamento. I relativi bandi individuano per ciascuna qualifica i requisiti di partecipazione, le tipologie delle procedure selettive nonche' la composizione delle commissioni esaminatrici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 3. Per il personale di cui ai commi 2 e 3 va effettuata una specifica valutazione della competenza relativa agli ambiti di attivita' acquisita durante il servizio prestato presso lo stesso ente; in caso di parita' di punteggio e' data preferenza al predetto personale. 5. Fino alla data di adozione del regolamento di cui all'articolo 7, continuano ad applicarsi le procedure amministrative, contabili e di controllo previste dal vigente ordinamento. Sono consentite le variazioni di bilancio necessarie a fare fronte al periodo transitorio. 6. Il consiglio direttivo e il collegio dei revisori del Centro europeo dell'educazione restano in carica fino all'insediamento rispettivamente del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dell'istituto, che deve intervenire nei quarantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il segretario del Centro europeo dell'educazione resta in carica fino all'assunzione dell'incarico da parte del direttore dell'Istituto, che deve avvenire entro trenta giorni dall'approvazione della deliberazione del consiglio di amministrazione con cui sono individuati i criteri per il conferimento del relativo incarico. Tale deliberazione deve essere approvata dal consiglio di amministrazione entro sessanta giorni dal suo insediamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 21 settembre 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri De Mauro, Ministro della pubblica istruzione Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardiasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2000 Registro n. 122, foglio n. 9 ---------------- AGGIORNAMENTO (2) In G.U. 8/11/2000, n. 261 e' pubblicata la seguente errata-corrige: "in calce al presente decreto, tra gli estremi di registrazione alla Corte dei conti, dove e' scritto: "registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2000 Registro n. 122, foglio n. 9" leggasi: "registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2000 Atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 9".
Note all'art. 15: - Si riporta il testo dell'art. 76, comma 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59): "Art. 76. - 1. Gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE) sono trasformati in istituti regionali di ricerca educativa (IRRE). Tali istituti sono enti strumentali, con personalita' giuridica, dell'amministrazione della pubblica istruzione che, nel quadro degli interventi programmati dagli uffici scolastici di ambito regionale e delle iniziative di innovazione degli ordinamenti scolastici, svolgono funzioni di supporto agli uffici dell'amministrazione, anche di livello subregionale, alle istituzioni scolastiche, alle loro reti e consorzi, ai sensi dell'art. 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Gli IRRE operano in coordinamento e collaborazione con l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, le universita' e con le altre agenzie educative.". - Si riporta il testo dell'art. 453 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado): "Art. 453 (Incarichi e borse di studio). - 1. Il personale docente, direttivo e ispettivo-tecnico che abbia conseguito la conferma in ruolo, puo' essere autorizzato dal Ministero della pubblica istruzione, compatibilmente con le esigenze di servizio, e, per quanto possibile, nel rispetto dell'esigenza di continuita' dell'insegnamento, ad accettare incarichi temporanei per la partecipazione a commissioni giudicatrici di concorso o di esame e per l'espletamento di attivita' di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi od enti internazionali e a partecipare, per non piu' di cinque giorni, a convegni e congressi di associazioni professionali del personale ispettivo, direttivo e docente. 2. Per la partecipazione alle commissioni giudicatrici di concorso e di esami e ai convegni e congressi di cui al comma 1 e per gli incarichi di cui al comma 4, il personale puo' essere esonerato dai normali obblighi di servizio per la durata dell'incarico. 3. Gli incarichi non possono protrarsi oltre il termine dell'anno scolastico nel quale sono stati conferiti. Essi non possono essere confermati oltre l'anno scolastico successivo. Per gli incarichi svolti presso enti diversi dallo Stato, l'esonero dall'insegnamento non puo' superare l'anno scolastico e gli assegni sono a carico dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi. 4. Nei casi di incarichi relativi all'espletamento di attivita' di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso altre amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi ed enti internazionali, gli assegni sono a carico dell'amministrazione o dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi. 5. Non possono essere autorizzati nuovi incarichi se non siano trascorsi almeno tre anni scolastici dalla cessazione dell'ultimo incarico conferito. 6. Il periodo trascorso nello svolgimento delle attivita' previste dal presente articolo e' valido, a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola. 7. Le stesse disposizioni trovano applicazione allorche' il personale risulti assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati o enti stranieri, di organismi o enti internazionali. 8. Per gli incarichi di durata superiore a sei mesi l'autorizzazione di cui al comma 1 e' disposta di concerto con il Ministero del tesoro, qualora al personale interessato sia concesso l'esonero dai normali obblighi di servizio. 9. Le autorizzazioni ad accettare incarichi temporanei per l'espletamento di attivita' di studio, di ricerca e di consulenza tecnica, possono essere concesse, fino ad un numero non superiore alla meta' della totalita' degli incarichi di durata non inferiore a quattro mesi attribuiti nell'anno scolastico 1991-1992, solo per incarichi da espletare presso l'Amministrazione della pubblica istruzione e presso l'universita'. Possono essere autorizzati altresi' incarichi presso enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi o enti internazionali, con assegni a carico dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi. Al personale assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati o enti stranieri, di organismi ed enti internazionali si applica il disposto di cui all'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476". - Il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e' riportato nella nota al titolo.
|
| Tabella A (prevista dall'art. 8, comma 2) Dotazione organica del personale dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione: diretto: una unita'; personale tecnico, specialistico e di ricerca: ventiquattro unita'; personale amministrativo: ventidue unita'. |
|
|
|