Gazzetta n. 255 del 31 ottobre 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 2000, n. 313
Regolamento recante organizzazione dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, attuativo degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
Visto il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258;
Sentite, in data 1o giugno e 27 luglio 2000, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione reso in data 18 luglio 2000;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 2000;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;
Decreta:
Art. 1.
Organi dell'Istituto

1. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, di seguito denominato "Istituto", istituito con decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, di seguito denominato "decreto legislativo" che ne individua le finalita', e' dotato dei seguenti organi di amministrazione e scientifici:
a) presidente;
b) consiglio di amministrazione;
c) comitato tecnico-scientifico;
d) collegio dei revisori.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 3 del decreto
legislativo 20 luglio 1999, n. 258 (Riordino del Centro
europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione
pedagogica e trasformazione in Fondazione del museo
nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da
Vinci", a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59):
"Art. 1 (Trasformazione del Centro europeo
dell'educazione in Istituto nazionale per la valutazione
del sistema dell'istruzione). - 1. Il Centro europeo
dell'educazione, di cui all'art. 290 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con sede in Frascati,
e' trasformato in "Istituto nazionale per la valutazione
del sistema dell'istruzione", di seguito denominato
Istituto. L'Istituto e' sottoposto alla vigilanza del
Ministero della pubblica istruzione. Il Ministro della
pubblica istruzione con propria direttiva individua le
priorita' strategiche delle quali l'istituto dovra' tenere
conto per programmare l'attivita' di valutazione.
2. L'Istituto, al quale sono trasferite le risorse del
Centro europeo dell'educazione, mantiene personalita'
giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa
ed e' dotato di autonomia contabile, patrimoniale,
regolamentare e di autonomia finanziaria come definita dal
regolamento di cui all'art. 3, comma 6.
3. In particolare, l'Istituto valuta l'efficienza e
l'efficacia del sistema di istruzione nel suo complesso ed
analiticamente, ove opportuno anche per singola istituzione
scolastica, inquadrando la valutazione nazionale nel
contesto internazionale; studia le cause dell'insuccesso e
della dispersione scolastica con riferimento al contesto
sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa; conduce
attivita' di valutazione sulla soddisfazione dell'utenza;
fornisce supporto e assistenza tecnica all'amministrazione
per la realizzazione di autonome iniziative di valutazione
e supporto alle singole istituzioni scolastiche anche
mediante la predisposizione di archivi informatici
liberamente consultabili; valuta gli effetti degli esiti
applicativi delle iniziative legislative che riguardano la
scuola; valuta gli esiti dei progetti e delle iniziative di
innovazione promossi in ambito nazionale; assicura la
partecipazione italiana a progetti di ricerca
internazionale in campo valutativo e nei settori connessi
dell'innovazione organizzativa e didattica.
4. All'Istituto sono altresi' trasferiti, con le
inerenti risorse, i compiti svolti dall'Osservatorio sulla
dispersione scolastica, che e' contestualmente soppresso.
5. Ai fini della realizzazione di iniziative che
comportino attivita' di valutazione e di promozione della
cultura dell'autovalutazione da parte delle scuole
l'Istituto si avvale, sulla base della direttiva, di cui al
comma 1, anche dei servizi dell'amministrazione della
pubblica istruzione istituiti sul territorio provinciale e
delle specifiche professionalita' degli ispettori tecnici
dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione".
"Art. 3 (Disposizioni di attuazione e disposizioni
comuni). - 1. Gli istituti di cui agli articoli 1 e 2 sono
retti ciascuno da un consiglio di amministrazione di durata
triennale, rinnovabile per un altro triennio, costituito da
un Presidente e quattro componenti nominati dal Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica
istruzione. Essi sono dotati di organi di controllo della
gestione amministrativa e contabile e di organi di
consulenza scientifica, disciplinati a norma del comma 2.
2. Con regolamenti da emanarsi entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e del Ministro per la funzione
pubblica, a norma dell'art. 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono definiti:
a) la struttura organizzativa degli istituti di cui
agli articoli 1 e 2;
b) la durata, le modalita' della costituzione e le
competenze degli organi di controllo della gestione
amministrativa e contabile e degli organi di consulenza
scientifica;
c) la dotazione organica di personale amministrativo,
tecnico, specialistico e di ricerca e le modalita' del suo
reclutamento, prevedendo una specifica valutazione delle
competenze relative agli ambiti di attivita' degli istituti
acquisite presso il Centro europeo dell'educazione e presso
la biblioteca di documentazione pedagogica;
d) la dotazione massima di personale amministrativo,
tecnico, specialistico e di ricerca a tempo determinato da
ricoprire mediante comandi, collocamenti fuori ruolo,
contratti di prestazione d'opera e contratti di ricerca,
nonche' i criteri e le modalita' di selezione di tale
personale;
e) le modalita' di conferimento di incarichi a
personale di ricerca, tecnico e specialistico non
appartenente alla Unione europea;
f) le modalita' di trasferimento delle risorse
appositamente iscritte nello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione, comprensive degli
oneri per il personale di cui alla lettera c);
g) le modalita' di associazione alle attivita' degli
istituti da parte di enti di ricerca, nonche' le modalita'
di conferimento agli stessi enti di incarichi per studi e
ricerche.
3. Con i regolamenti di cui al comma 2 sono dettate le
disposizioni che disciplinano il passaggio dal vecchio al
nuovo ordinamento.
4. Il compenso da corrispondere ai componenti degli
organi degli istituti e' determinato con decreto del
Ministro della pubblica istruzione di concerto col Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
col Ministro della funzione pubblica.
5. Gli istituti di cui agli articoli 1 e 2 provvedono
ai loro compiti con:
a) redditi del patrimonio;
b) contributi ordinari dello Stato;
c) eventuali contributi straordinari dello Stato;
d) eventuali proventi della gestione delle attivita';
e) eventuali contributi ed assegnazioni, da parte di
soggetti o enti pubblici e privati, italiani e stranieri;
f) eventuali altre entrate, anche derivanti
dall'esercizio di attivita' commerciali coerenti con le
finalita' degli istituti.
6. Entro tre mesi dalla data del loro insediamento gli
organi di amministrazione degli istituti, di cui agli
articoli 1 e 2, deliberano i rispettivi regolamenti per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita' nel
rispetto dei principi dell'ordinamento contabile degli enti
pubblici. Il regolamento disciplina i criteri della
gestione, le relative procedure amministrativo contabili e
finanziarie e le connesse responsabilita', in modo da
assicurare la rapidita' e l'efficienza nella erogazione
della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del
bilancio, consentendo anche la tenuta di conti di sola
cassa. Il regolamento disciplina altresi' le procedure
contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza
e sui risultati di gestione complessiva dell'Istituto e
l'amministrazione del patrimonio. Il regolamento e'
trasmesso al Ministro della pubblica istruzione e al
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica che, nel termine di sessanta giorni esercitano il
controllo di legittimita' e di merito nella forma della
richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi,
trascorso il suddetto termine, il regolamento e' adottato
dall'organo di amministrazione.
7. Agli istituti, di cui agli articoli 1 e 2, seguitano
ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 29 ottobre
1984, n. 720, e gli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. Si applica
altresi' l'art. 29, comma 9, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448.
8. Per i regolamenti previsti dal comma 2 si applica
l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi a di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) soppressa".
- Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa):
"Art. 21. - 1. L'autonomia delle istituzioni
scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel
processo di realizzazione della autonomia e della
riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini
della realizzazione della autonomia delle istituzioni
scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e
periferica della pubblica istruzione in materia di gestione
del servizio di istruzione, fermi restando i livelli
unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio
nonche' gli elementi comuni all'intero sistema scolastico
pubblico in materia di gestione e programmazione definiti
dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle
istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche
l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle
scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della
personalita' giuridica degliistituti tecnici e
professionali e degli istituti d'arte ed ampliando
l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di
istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia
di contabilita' dello Stato. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto
conto delle loro specificita' ordinamentali.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede
con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel
termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sulla base dei criteri generali e principi
direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del
presente articolo. Sugli schemi di regolamento e'
acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio
di Stato, il parere delle competenti Commissioni
parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di
parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere
comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate
disposizioni per armonizzare le norme di cui all'art. 355
del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, con quelle della presente legge.
3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione
della personalita' giuridica e dell'autonomia alle
istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro
unificate nell'ottica di garantire agli utenti una piu'
agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe
dimensionali in relazione a particolari situazioni
territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle
esigenze e alla varieta' delle situazioni locali e alla
tipologia dei settori di istruzione compresi
nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali
saranno automaticamente concesse nelle province il cui
territorio e' per almeno un terzo montano, in cui le
condizioni di viabilita' statale e provinciale siano
disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di
insediamenti abitativi.
4. La personalita' giuridica e l'autonomia sono
attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a
mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali, di
cui al comma 3, attraverso piani di dimensionamento della
rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000,
contestualmente alla gestione di tutte le funzioni
amministrative che per loro natura possono essere
esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il
passaggio al nuovo regime di autonomia sara' accompagnato
da apposite iniziative di formazione del personale, da una
analisi delle realta' territoriali, sociali ed economiche
delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei
conseguenti interventi perequativi e sara' realizzato
secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita'
di iniziativa delle istituzioni stesse.
5. La dotazione finanziaria essenziale delle
istituzioni scolastiche gia' in possesso di personalita'
giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4
e' costituita dall'assegazione dello Stato per il
funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide
in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale
dotazione finanziaria e' attribuita senza altro vincolo di
destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per
lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di
ciascun indirizzo di scuola.
6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono
autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni,
eredita' e legati da parte delle istituzioni scolastiche,
ivi compresi gli istituti superiori di istruzione
artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi
finalita' di educazione o di assistenza scolastica. Sono
fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di
regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui
cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non
sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le
donazioni.
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito
personalita' giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e
le istituzioni scolastiche gia' dotate di personalita' e
autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime
delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4,
hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto
degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli
standard di livello nazionale.
8. L'autonomia organizzativa e' finalizzata alla
realizzazione della flessibilita', della diversificazione,
dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico,
alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e
delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative
e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si
esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli
in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta'
del gruppo classe e delle modalita' di organizzazione e
impiego dei docenti, secondo finalita' di ottimizzazione
delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e
temporali, fermi restando i giorni di attivita' didattica
annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione
dell'attivita' didattica in non meno di cinque giorni
settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali
di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi
che possono essere assolti invece che in cinque giorni
settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione
plurisettimanale.
9. L'autonomia didattica e' finalizzata al
perseguimento degli obiettivi generali del sistema
nazionale di istruzione, nel rispetto della liberta' di
insegnamento, della liberta' di scelta educativa da parte
delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si
sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie,
strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da
adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni
metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di
liberta' progettuale, compresa l'eventuale offerta di
insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel
rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal
fine, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri
per la determinazione degli organici funzionali di
istituto, fermi restando il monte annuale orario
complessivo previsto per ciascun curriculum e quello
previsto per ciascuna delle discipline ed attivita'
indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di
studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di
verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del
raggiungimento degli obiettivi.
10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e
didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia
singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti
dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi
formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione
dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative
di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche
in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo
del lavoro, iniziative di partecipazione a prorammi
nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi
tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi
integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni
scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca,
sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo
esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli
istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,
la biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed
istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo
II, capo III, del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come
enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche autonome.
11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono
altresi' attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia
alle accademie di belle arti, agli Istituti superiori per
le industrie le artistiche, ai conservatori di musica, alle
accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo
i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli
adattamenti resi necessari dalle specificita' proprie di
tali istituzioni.
12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possono
stipulare convenzioni allo scopo di favorire attivita' di
aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e
universitario.
13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle
norme regolamentari, di cui ai commi 2 e 11, sono abrogate
le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui
ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi. Il Governo
e' delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore delle predette disposizioni
regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le
conseguenti e necessarie modifiche.
14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le
istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle
risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione
delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento
dei servizi di tesoreria o di cassa, nonche' per le
modalita' del riscontro delle gestioni delle istituzioni
scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei
regolamenti di cui al comma 2. E' abrogato il comma 9
dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo e' delegato ad
emanare un decreto legislativo di riforma degli organi
collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e
periferico che tenga conto della specificita' del settore
scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse
componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute,
nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) armonizzazione della composizione,
dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con
le competenze dell'amministrazione centrale e periferica
come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13, nonche' con
quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
b) razionalizzazione degli organi a norma dell'art.
12, comma 1, lettera p);
c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma l,
lettera g);
d) valorizzazione del collegamento con le comunita'
locali, a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i);
e) attuazione delle disposizioni di cui all'art. 59
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, nella salvaguardia del principio
della liberta' di insegnamento.
16. Nel rispetto del principio della liberta' di
insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove
figure professionali del personale docente, ferma restando
l'unicita' della funzione, ai capi d'istituto e' conferita
la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto
della personalita' giuridica e dell'autonomia da parte
delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le
specificita' della qualifica dirigenziale sono individuati
con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sulla base dei
seguenti criteri:
a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli
organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di
direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse
umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali,
con connesse responsabilita' in ordine ai risultati;
b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera
a) e l'organizzazione e le attribuzioni
dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite
ai sensi dell'art. 13, comma 1;
c) la revisione del sistema di reclutamento,
riservato al personale docente con adeguata anzianita' di
servizio, in armonia con le modalita' previste dall'art. 28
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto
attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione
scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di
formazione.
17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici
sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del
comparto scuola, articolato in autonome aree.
18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13
la riforma degli uffici periferici del Ministero della
pubblica istruzione e' realizzata armonizzando e
coordinando i compiti e le funzioni amministrative
attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in
materia di programmazione e riorganizzazione della rete
scolastica.
19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni
quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio
dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente
articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al
fine di apportare eventuali modifiche normative che si
rendano necessarie.
20. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria
legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e
nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di
attuazione.
20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma
20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita'
di svolgimento e di certificazione di una quarta prova
scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove
scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le
modalita' e i criteri di valutazione delle prove d'esame
sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento
attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. E'
abrogato il comma 5 dell'art. 3 della legge 10 dicembre
1997, n. 425".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275 reca: "Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.
21, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
- L'argomento del decreto legislativo 20 luglio 1999,
n. 258, e' riportato nella nota al titolo.
Nota all'art. 1:
- L'argomento del decreto legislativo 20 luglio 1999,
n. 258, e' riportato nelle note al titolo.



 
Art. 2.
Presidente

1. Il presidente rappresenta l'Istituto; convoca e presiede il consiglio di amministrazione.
2. Il presidente, nel rispetto delle priorita' strategiche individuate con la direttiva annuale del Ministro della pubblica istruzione, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo, formula le proposte al consiglio di amministrazione ai fini dell'approvazione del programma annuale dell'Istituto e della determinazione degli indirizzi generali della gestione.
3. Il Presidente, inoltre, formula al consiglio di amministrazione la proposta per il conferimento dell'incarico di direttore a persona in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.



Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto
legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e' riportato nelle note
al titolo.



 
Art. 3.
Consiglio di amministrazione

1. Al consiglio di amministrazione sono attribuite le seguenti competenze:
a) approva annualmente, nel rispetto delle priorita' strategiche individuate con la direttiva annuale del Ministro della pubblica istruzione, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo, il programma dell'Istituto, comprensivo anche dell'individuazione dei settori nei quali si realizzano le attivita' di valutazione e dell'indicazione delle ricerche internazionali alle quali l'Istituto partecipa;
b) determina gli indirizzi generali della gestione;
c) delibera il bilancio di previsione e il conto consuntivo dell'Istituto e le eventuali variazioni;
d) conferisce l'incarico di direttore;
e) valuta l'attivita' amministrativa del direttore anche avvalendosi dei risultati dei controlli di gestione;
f) nomina i componenti del comitato tecnico-scientifico e degli altri organismi di consulenza tecnicoscientifica di cui all'articolo 5;
g) nomina i componenti del collegio dei revisori.
2. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il consiglio stabilisce le modalita' operative del controllo strategico. Sulla base delle risultanze del controllo strategico il consiglio:
a) individua le cause dell'eventuale mancata rispondenza dei risultati agli obiettivi;
b) delibera i necessari interventi correttivi;
c) valuta le eventuali responsabilita' del direttore, adottando le conseguenti determinazioni.
3. Il Consiglio si riunisce per l'approvazione del programma annuale e per deliberare il bilancio di previsione, e le relative variazioni, nonche' il conto consuntivo; si riunisce, altresi', su convocazione del Presidente ed ogni volta che ne sia richiesto da tre componenti.



Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto
legislativo 20 luglio 1999, n. 258, si veda la nota al
titolo.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera d),
e dell'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59):
"Capo I (Disposizioni di carattere generale). - Art. 1.
(Principi generali del controllo interno). - 1. Le
pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva
autonomia, si dotano di strumenti adeguati a:
d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in
sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti
di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di
congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti
(valutazione e controllo strategico).".
"Art. 6. (La valutazione e il controllo strategico). -
1. L'attivita' di valutazione e controllo strategico mira a
verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di
indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva
attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri
atti di indirizzo politico. L'attivita' stessa consiste
nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o
degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle
norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte
operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e
materiali assegnate, nonche' nella identificazione degli
eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilita'
per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.
2. Gli uffici ed i soggetti preposti all'attivita' di
valutazione e controllo strategico riferiscono in via
riservata agli organi di indirizzo politico, con le
relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi
effettuate. Essi di norma supportano l'organo di indirizzo
politico anche per la valutazione dei dirigenti che
rispondono direttamente all'organo medesimo per il
conseguimento degli obiettivi da questo assegnategli.
3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui
ai commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante
nell'ambito delle strutture di cui all'articolo 14,
comma 2, del decreto n. 29, denominato servizio di
controllo interno e dotato di adeguata autonomia operativa.
La direzione dell'ufficio puo' essere dal Ministro affidata
anche ad un organo collegiale, ferma restando la
possibilita' di ricorrere, anche per la direzione stessa,
ad esperti estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi
del predetto articolo 14, comma 2, del decreto n. 29. I
servizi di controllo interno operano in collegamento con
gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Essi redigono almeno
annualmente una relazione sui risultati delle analisi
effettuate, con proposte di miglioramento della
funzionalita' delle amministrazioni. Possono svolgere anche
su richiesta del Ministro, analisi su politiche e programmi
specifici dell'amministrazione di appartenenza e fornire
indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei
controli interni nell'amministrazione.".



 
Art. 4.
Direttore

1. L'incarico di direttore e' conferito con contratto a tempo determinato di durata triennale, rinnovabile, a persona in possesso di specifiche competenze amministrative, di organizzazione del lavoro e inerenti l'attivita' dell'Istituto, in base a criteri fissati con deliberazione del Consiglio di amministrazione. Esso puo' essere conferito ai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e ad estranei alla pubblica amministrazione. Il conferimento dell'incarico a personale in servizio presso le predette amministrazioni comporta il collocamento fuori ruolo.
2. Il direttore, nel rispetto degli indirizzi generali della gestione determinati dal consiglio di amministrazione, e' responsabile del funzionamento complessivo dell'Istituto, dell'attuazione del programma, dall'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e della gestione del personale. A tal fine adotta gli atti di gestione, compresi quelli che impegnano l'Istituto verso l'esterno. Il direttore, tra l'altro, nell'esercizio dei suoi compiti:
a) predispone, in attuazione del programma dell'Istituto, il bilancio di previsione; predispone altresi' il conto consuntivo;
b) assicura le condizioni, per la piu' efficace attuazione dei progetti e delle attivita' previste nel programma;
c) adotta gli atti di organizzazione degli uffici, delle articolazioni strutturali dell'Istituto e dei dipartimenti di ricerca previsti dal regolamento dell'Istituto; assegna il relativo personale e nomina i responsabili sulla base dei criteri previsti dal regolamento stesso;
d) stipula i contratti di prestazione d'opera e di ricerca necessari per la realizzazione dei progetti previsti dal programma sulla base dei criteri fissati nel regolamento;
e) cura l'applicazione del regolamento;
f) valuta l'attivita' dei dirigenti.
3. Il direttore partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto. La sua partecipazione e' esclusa quando il Consiglio ne valuta l'attivita'.
4. Il trattamento economico spettante al direttore e' stabilito nel contratto individuale di lavoro previa delibera del consiglio di amministrazione.
5. L'incarico e' revocato dal consiglio di amministrazione nei casi di grave inosservanza degli indirizzi generali della gestione e di risultati negativi dell'attivita' amministrativa e della gestione.



Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego,
a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
"Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 2. Per
amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le provincie, i comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.".



 
Art. 5.
Consulenza tecnico-scientifica

1 . Il Comitato tecnico-scientifico ha funzioni di collaborazione per la predisposizione del programma e per la valutazione delle attivita' scientifiche. Il comitato fornisce, inoltre, i pareri richiesti dal consiglio di amministrazione, dal presidente del consiglio medesimo e dal direttore; esso dura in carica tre anni ed e' rinnovabile per un altro triennio.
2. Il Comitato e' composto da sette membri, scelti tra professori universitari ed esperti del settore, di elevata qualificazione; esso designa, al suo interno, un coordinatore scegliendolo tra i professori universitari.
3. Il consiglio di amministrazione, sentito il comitato tecnico-scientifico, puo' istituire altri organismi di consulenza tecnico-scientifica, individuali o collegiali, composti da non piu' di tre membri, in relazione a motivate esigenze connesse allo sviluppo di singoli progetti e ad attivita' o gruppi di progetti ed attivita'. Essi restano in carica per la durata stabilita dal consiglio di amministrazione.
 
Art. 6.
Verifiche di regolarita' amministrativa e contabile

1. Le verifiche di regolarita' amministrativa e contabile da effettuarsi a norma del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sono affidate ad un collegio di tre revisori iscritti nel registro dei revisori contabili, dei quali due designati dal Ministero della pubblica istruzione e uno dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I predetti ministeri designano altresi' ciascuno un supplente per l'eventuale sostituzione, in caso di assenza, dei componenti effettivi del collegio da essi designati. Il collegio dura in carica tre anni ed e' rinnovabile per un altro triennio.



Nota all'art. 6:
- L'argomento del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 286, e' riportato nelle note all'art. 3.



 
Art. 7.
Autonomia regolamentare

1. Il consiglio di amministrazione approva, entro tre mesi dalla data del suo insediamento, il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo, la cui adozione e' subordinata al rispetto della procedura ivi prevista. Le eventuali modifiche del regolamento sono adottate con la medesima procedura.
2. Il regolamento disciplina, tra l'altro, le procedure contrattuali, le forme di controllo interno, sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'Istituto e l'amministrazione del patrimonio.



Nota all'art. 7:
- Il testo dell'art. 3, comma 6, del decreto
legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e' riportato nella nota
al titolo.



 
Art. 8
Dotazione organica di personale

1. Il personale dell'Istituto e' compreso, ai fini della contrattazione collettiva, nel comparto individuato a norma dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. La dotazione organica del personale dell'Istituto e' definita nella tabella A, allegata al presente regolamento. ---------------- AGGIORNAMENTO (1)
In G.U. 13/11/2000, n. 265 e' pubblicato il seguente avviso di rettifica:" al comma 1 del presente articolo 8 anziche' :"nel comparto individuato a norma dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29" leggasi: "nel comparto individuato a norma dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29".



Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 15 del citato decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
"Art. 15 (Dirigenti). - 1. Nelle amministrazioni
pubbliche di cui al presente capo, la dirigenza e'
articolata nelle due fasce del ruolo unico di cui all'art.
23. Restano salve le particolari disposizioni concernenti
le carriere diplomatica e prefettizia e le carriere delle
Forze di polizia e delle Forze armate. Per le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
e' fatto salvo quanto previsto dall'art. 6.
2. Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e
sperimentazione nonche' negli altri istituti pubblici di
cui al sesto comma dell'art. 33 della Costituzione, le
attribuzioni della dirigenza amministrativa non si
estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.
3. In ciascuna struttura organizzativa non affidata
alla direzione del dirigente generale, il dirigente
preposto all'ufficio di piu' elevato livello e'
sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello
inferiore.".



 
Art. 9.
Reclutamento

1. Il reclutamento del personale dell'Istituto, ad eccezione del direttore, si attua mediante concorso pubblico per titoli ed esami, secondo concrete modalita' di accesso e procedure individuate dal consiglio di amministrazione, in applicazione delle norme vigenti per il personale del comparto di appartenenza come individuato ai sensi dell'articolo 8, comma 1.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono valutati titoli ed esperienze professionali attinenti ai compiti dell'Istituto, con particolare riferimento, per il personale specialistico e di ricerca, alle metodologie e alle tecniche della ricerca educativa, delle procedure valutative, delle rilevazioni campionarie e censitorie, nonche' alla conoscenza della modellistica informatica e didattica del settore dell'istruzione. Sono altresi' valutate le esperienze di ricerche effettuate nell'ambito dei progetti coerenti con l'attivita' dell'Istituto a carattere nazionale e internazionale.
3. La commissione giudicatrice del concorso, composta da quattro membri esterni all'Istituto, dotati delle necessarie competenze amministrative o scientifiche e presieduta da un professore universitario qualora il concorso riguardi il personale di ricerca, da un magistrato amministrativo designato dal Consiglio di presidenza della giustizia amminitrativa per le qualifiche per le quali e' richiesto come titolo d'accesso la laurea, da un funzionario con qualifica dirigenziale negli altri casi, e' nominata dal consiglio di amministrazione.
 
Art. 10.
Personale comandato o collocato fuori ruolo

1. L'Istituto, oltre al personale di cui all'articolo 8, puo' avvalersi con oneri a proprio carico, nei limiti consentiti dalle propre disponibilita' di bilancio e comunque in numero non superiore a quindici, di personale amministrativo, tecnico, specialistico e di ricerca comandato o collocato fuori ruolo, proveniente dall'amministrazione della pubblica istruzione, dalla scuola o da altre amministrazioni dello Stato, dalle universita', da enti pubblici compresi nel comparto della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali.
2. I comandi del personale proveniente dalla scuola, di norma di durata coincidente con quella delle attivita' cui sono riferiti, non possono protrarsi per piu' di un quinquennio e non sono rinnovabili prima che sia decorso un intervallo di almeno tre anni. Essi decorrono dall'inizio dell'anno scolastico.
3. I comandi sono disposti attraverso apposite selezioni degli aspiranti sulla base dei titoli posseduti; la concreta disciplina delle selezioni e' dettata dal consiglio di amministrazione con apposita delibarazione di carattere generale.
4. Il servizio prestato in posizione di comando o collocamento fuori ruolo e' valido a tutti gli effetti come servizio d'istituto.
 
Art. 11.
Contratti di prestazione d'opera e contratti di ricerca

1. Nell'esercizio delle ordinarie attivita' istituzionali, l'Istituto puo' avvalersi nei limiti consentiti dalle proprie risorse di bilancio, e in relazione a particolari e motivate esigenze cui non si puo' far fronte con il personale in servizio, dell'apporto di esperti, con contratti di prestazione d'opera e contratti di ricerca.
2. La stipulazione dei contratti di ricerca avviene sulla base dei criteri generali previsti dal consiglio di amministrazione, previa procedura di valutazione comparativa, che accerti il possesso di una adeguata professionalita' in relazione alle funzioni da esercitare, desumibile da specifici ed analitici curricoli culturali e professionali con particolare riferimento alla formazione ed alla provenienza da qualificati settori del lavoro strettamenti inerenti ai compiti da svolgere.
3. L'Istituto assicura adeguate forme di pubblicizzazione dei contratti che intende stipulare, assicurando congrui termini per la presentazione delle domande.
 
Art. 12.
Patrimonio e risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie sono costituite da:
a) redditi del patrimonio;
b) contributo ordinario dello Stato comprensivo anche delle somme per le spese del personale e per la corresponsione dei compensi ai componenti degli organi a norma dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo;
c) fondi annualmente assegnati per attuare i progetti e le attivita' programmate, nel rispetto della direttiva ministeriale di cui al precedente articolo 2, gravanti sullo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione;
d) proventi derivanti dalla gestione delle attivita', comprese convenzioni con amministrazioni o enti pubblici o privati, nazionali o internazionali, per la realizzazione di specifici programmi e obiettivi.



Nota all'art. 12:
- Il testo dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo
20 luglio 1999, n. 258, e' riportato nella nota al titolo.



 
Art. 13.
Associazioni con enti di ricerca e conferimento di incarichi.
Convenzioni per specifici progetti

1. L'Istituto, per la realizzazione dei fini istituzionali e per l'attuazione di progetti e lo svolgimento di ricerche con essi connesse, puo' associare alla propria attivita' enti di ricerca sulla base di convenzioni che disciplinano i diritti e gli obblighi reciproci, la durata dell'associazione e le sue finalita', l'utilizzo del personale dell'Istituto e degli enti, la diffusione e l'eventuale commercializzazione dei risultati. Le convenzioni disciplinano anche i rapporti economici tra l'Istituto e gli enti di ricerca e sono approvate dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, udito il comitato tecnico-scientifico, con motivata deliberazione che indichi le ragioni dell'associazione con altri enti o del conferimento dell'incarico ed i criteri di scelta dell'ente di ricerca.
2. L'Istituto, per le finalita' di cui al comma 1, puo' conferire ad enti di ricerca, aventi particolare esperienza nei settori attinenti ai progetti, incarichi per studi e ricerche e puo' partecipare a consorzi di ricerca scientifica.
3. L'Istituto puo' stipulare inoltre, per la realizzazione di specifici progetti, apposite convenzioni con amministrazioni ed enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, avvalendosi del personale individuato sulla base dei criteri definiti dalle convenzioni stesse. L'onere relativo al trattamento economico e' posto a carico dei progetti che costituiscono oggetto delle convenzioni.
 
Art. 14.
Vigilanza

1. I bilanci preventivi e le relative variazioni e i conti consuntivi, insieme alle relazioni del collegio dei revisori dei conti e a una relazione annuale sull'attivita' svolta dall'Istituto, sono trasmessi al Ministero della pubblica istruzione, per l'approvazione ai fini dell'esercizio della vigilanza di cui all'articolo 1 del decreto legislativo, nonche' al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439, e dell'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.



Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439
(Regolamento recante norme di semplificazione dei
procedimenti di approvazione e di rilascio di pareri, da
parte dei Ministeri vigilanti, in ordine alle delibere
adottate dagli organi collegiali degli enti pubblici non
economici in materia di approvazione dei bilanci e di
programmazione dell'impiego di fondi disponibili, a norma
dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 2 (Delibere di approvazione del bilancio di
previsione e del conto consutivo). - 1. Le delibere di
approvazione del bilancio di previsione, delle relative
variazioni e del conto consuntivo degli enti pubblici non
economici, qualora siano sottoposte ad approvazione del
Ministero vigilante, ai sensi della normativa vigente, sono
trasmesse, entro dieci giorni dalla data delle delibere
stesse, al Ministero vigilante e al Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica".
- Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419
(Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a
norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n.
59):
"Art. 13 (Revisione statutaria). - 1. Le
amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza
sugli enti pubblici cui si applica il presente decreto,
promuovono, con le modalita' stabilite per ogni ente dalle
norme vigenti, la revisione degli statuti. La revisione
adegua gli statuti stessi alle seguenti norme generali,
regolatrici della materia:
a)-b) (omissis);
c) la ridefinizione dei poteri di vigilanza secondo
criteri idonei a garantire l'effettiva autonomia dell'ente,
ferma restando l'attribuzione all'autorita' di vigilanza
del potere di approvazione dei bilanci e rendiconti,
nonche', per gli enti finanziati in misura prevalente con
trasferimenti a carico di bilanci pubblici, di approvazione
dei programmi di attivita';".



 
Art. 15
Norme finali e transitorie

1. L'Istituto si avvale anche dei servizi dell'amministrazione della pubblica istruzione e delle specifiche professionalita' degli ispettori tecnici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo. Esso opera in coordinamento e collaborazione con gli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE), a norma dell'articolo 76, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. Tutto il personale in posizione di comando presso l'Istituto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ivi compreso quello comandato all'esito della selezione concorsuale per titoli, di cui al decreto direttoriale del 25 novembre 1998, e' confermato a domanda fino all'espletamento dei concorsi previsti dal comma 4.
3. E', inoltre, confermato il personale utilizzato presso l'Istituto nell'anno scolastico 1999-2000, ai sensi dell'articolo 453 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e delle successive norme contrattuali che hanno disciplinato la materia.
4. Entro sessanta giorni dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione dell'Istituto, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio medesimo e nel rispetto dell'articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto legislativo, sono indette le procedure di primo reclutamento. I relativi bandi individuano per ciascuna qualifica i requisiti di partecipazione, le tipologie delle procedure selettive nonche' la composizione delle commissioni esaminatrici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 3. Per il personale di cui ai commi 2 e 3 va effettuata una specifica valutazione della competenza relativa agli ambiti di attivita' acquisita durante il servizio prestato presso lo stesso ente; in caso di parita' di punteggio e' data preferenza al predetto personale.
5. Fino alla data di adozione del regolamento di cui all'articolo 7, continuano ad applicarsi le procedure amministrative, contabili e di controllo previste dal vigente ordinamento. Sono consentite le variazioni di bilancio necessarie a fare fronte al periodo transitorio.
6. Il consiglio direttivo e il collegio dei revisori del Centro europeo dell'educazione restano in carica fino all'insediamento rispettivamente del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dell'istituto, che deve intervenire nei quarantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il segretario del Centro europeo dell'educazione resta in carica fino all'assunzione dell'incarico da parte del direttore dell'Istituto, che deve avvenire entro trenta giorni dall'approvazione della deliberazione del consiglio di amministrazione con cui sono individuati i criteri per il conferimento del relativo incarico. Tale deliberazione deve essere approvata dal consiglio di amministrazione entro sessanta giorni dal suo insediamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 settembre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
De Mauro, Ministro della pubblica
istruzione
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardiasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2000
Registro n. 122, foglio n. 9 ---------------- AGGIORNAMENTO (2)
In G.U. 8/11/2000, n. 261 e' pubblicata la seguente errata-corrige: "in calce al presente decreto, tra gli estremi di registrazione alla Corte dei conti, dove e' scritto: "registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2000 Registro n. 122, foglio n. 9" leggasi: "registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2000 Atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 9".



Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 76, comma 1 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 76. - 1. Gli Istituti regionali di ricerca,
sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE) sono
trasformati in istituti regionali di ricerca educativa
(IRRE). Tali istituti sono enti strumentali, con
personalita' giuridica, dell'amministrazione della pubblica
istruzione che, nel quadro degli interventi programmati
dagli uffici scolastici di ambito regionale e delle
iniziative di innovazione degli ordinamenti scolastici,
svolgono funzioni di supporto agli uffici
dell'amministrazione, anche di livello subregionale, alle
istituzioni scolastiche, alle loro reti e consorzi, ai
sensi dell'art. 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n.
59. Gli IRRE operano in coordinamento e collaborazione con
l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e
la ricerca educativa, l'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema dell'istruzione, le universita' e
con le altre agenzie educative.".
- Si riporta il testo dell'art. 453 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado):
"Art. 453 (Incarichi e borse di studio). - 1. Il
personale docente, direttivo e ispettivo-tecnico che abbia
conseguito la conferma in ruolo, puo' essere autorizzato
dal Ministero della pubblica istruzione, compatibilmente
con le esigenze di servizio, e, per quanto possibile, nel
rispetto dell'esigenza di continuita' dell'insegnamento, ad
accettare incarichi temporanei per la partecipazione a
commissioni giudicatrici di concorso o di esame e per
l'espletamento di attivita' di studio, di ricerca e di
consulenza tecnica presso amministrazioni statali, enti
pubblici, Stati o enti stranieri, organismi od enti
internazionali e a partecipare, per non piu' di cinque
giorni, a convegni e congressi di associazioni
professionali del personale ispettivo, direttivo e docente.
2. Per la partecipazione alle commissioni giudicatrici
di concorso e di esami e ai convegni e congressi di cui al
comma 1 e per gli incarichi di cui al comma 4, il personale
puo' essere esonerato dai normali obblighi di servizio per
la durata dell'incarico.
3. Gli incarichi non possono protrarsi oltre il termine
dell'anno scolastico nel quale sono stati conferiti. Essi
non possono essere confermati oltre l'anno scolastico
successivo. Per gli incarichi svolti presso enti diversi
dallo Stato, l'esonero dall'insegnamento non puo' superare
l'anno scolastico e gli assegni sono a carico dell'ente
presso cui vengono svolti gli incarichi stessi.
4. Nei casi di incarichi relativi all'espletamento di
attivita' di studio, di ricerca e di consulenza tecnica
presso altre amministrazioni statali, enti pubblici, Stati
o enti stranieri, organismi ed enti internazionali, gli
assegni sono a carico dell'amministrazione o dell'ente
presso cui vengono svolti gli incarichi stessi.
5. Non possono essere autorizzati nuovi incarichi se
non siano trascorsi almeno tre anni scolastici dalla
cessazione dell'ultimo incarico conferito.
6. Il periodo trascorso nello svolgimento delle
attivita' previste dal presente articolo e' valido, a tutti
gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola.
7. Le stesse disposizioni trovano applicazione
allorche' il personale risulti assegnatario di borse di
studio da parte di amministrazioni statali, di enti
pubblici, di Stati o enti stranieri, di organismi o enti
internazionali.
8. Per gli incarichi di durata superiore a sei mesi
l'autorizzazione di cui al comma 1 e' disposta di concerto
con il Ministero del tesoro, qualora al personale
interessato sia concesso l'esonero dai normali obblighi di
servizio.
9. Le autorizzazioni ad accettare incarichi temporanei
per l'espletamento di attivita' di studio, di ricerca e di
consulenza tecnica, possono essere concesse, fino ad un
numero non superiore alla meta' della totalita' degli
incarichi di durata non inferiore a quattro mesi attribuiti
nell'anno scolastico 1991-1992, solo per incarichi da
espletare presso l'Amministrazione della pubblica
istruzione e presso l'universita'. Possono essere
autorizzati altresi' incarichi presso enti pubblici, Stati
o enti stranieri, organismi o enti internazionali, con
assegni a carico dell'ente presso cui vengono svolti gli
incarichi stessi. Al personale assegnatario di borse di
studio da parte di amministrazioni statali, di enti
pubblici, di Stati o enti stranieri, di organismi ed enti
internazionali si applica il disposto di cui all'art. 2
della legge 13 agosto 1984, n. 476".
- Il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto
legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e' riportato nella nota
al titolo.



 
Tabella A
(prevista dall'art. 8, comma 2)
Dotazione organica del personale dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione:
diretto: una unita';
personale tecnico, specialistico e di ricerca: ventiquattro unita';
personale amministrativo: ventidue unita'.
 
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